CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02898/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto aggravato. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle pene sostitutive alla pena detentiva breve. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno ritenuto infatti che, nel caso di specie, non sussistessero le condizioni per l'applicazione della pena sostitutiva avuto riguardo alla personalità dell'imputato e ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. La Corte territoriale ha argomentato, riferendosi ai plurimi precedenti penali del Curatolo ( recidivo specifico infraquinquennale) che non poteva formularsi una prognosi positiva circa la capacità dell'imputato di adempiere alle prescrizioni imposte dalle misure sostitutive della pena detentiva. Orbene, la motivazione attiene all'esercizio di un potere discrezionale quale è quello previsto dall'art. 58 legge 689/81 e, poiché è congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, non è sindacabile in questa sede. E' stato già chiarito da questa Corte di legittimità che, se è vero che il d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto sulla legge 689/81 con l'evidente obiettivo di estendere l'ambito applicativo delle sanzioni sostitutive (che ha trasformato in pene sostitutive), è pur vero che, anche nel testo attualmente vigente, l'art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale (Sez. 4 - n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 - 01; Sez. 4, n.636 del 29/11/2023, nm). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembr