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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37025/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 18274_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'art. 2, d.

Igs. n. 74 del 2000 (in sintesi, si duole la difesa del ricorrente per avere i giudici di appello ritenuto penalmente responsabile il ricorrente semplicemente fondandosi su quanto riferito dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate che si era limitato ad una valutazione esclusivamente documentale circa i rapporti intervenuti tra l'emittente e il ricorrente, legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantistica che aveva utilizzato in dichiarazione le fatture contestate e riferite ad operazioni inesistenti; in difetto di qualsiasi accertamento circa la reale esistenza del rapporto sottostante alle fatture, dunque, il reato non avrebbe potuto ritenersi integrato; peraltro, si aggiunge, la sentenza impugnata si pone in contrasto con altra decisione, intervenuta in data 13.09.2023 e pronunciata dal tribunale di Frosinone relativa alla stessa ipotesi di reato, ma riferita al precedente periodo di imposta ed intercorsa tra i medesimi) soggetti, che ha assolto il medesimo imputato ritenendo insufficiente il solo risultato dell'accertamento fiscale di natura amministrativa; quanto alle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA], non avrebbe quindi alcuna valenza la circostanza che le fatture da quest'ultima società emesse non corrispondessero a quelle utilizzate dal ricorrente sotto il profilo numerico, atteso che tale circostanza non solo proverebbe la sussistenza dei rapporti commerciali, ma non poteva portare ad escludere che le fatture emesse fossero quelle ricevute e utilizzate dal ricorrente; quanto, infine, alle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA], non rileverebbe la circostanza che si tratti di soggetto da tempo sottrattosi agli adempimenti tributari, non potendo escludersi che tale soggetto abbia comunque proseguito nell'attività emettendo fatture pur non assolvendo agli obblighi di registrazione, dovendosi rilevare la mancanza di prova dell'inesistenza delle opere e/o servizi fatturati, ciò che sarebbe stato facilmente accertabile recandosi presso l'impianto sportivo dell'ASD per riscontrare l'effettività delle operazioni); ritenuto che tale unico motivo deve essere dichiarato inammissibile sia perché riproduttivo di motivo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scandito da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, sia perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di questa Corte, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzati dai giudici di merito e, comunque, perché manifestamente infondato, in quanto inerente ad asserito vizio i, motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, quanto argomentato con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, a pag. 3 della sentenza, in cui si da conto del fatto che, dagli accertamenti esperiti dai funzionari dell'Agenzia delle entrate, era emerso che le tre fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. erano totalmente diverse da quelle contabilizzate ed esibite dal Pesoli, fatture risultate emesse a favore di soggetti diversi dalla ASD; quanto alle fatture apparentemente emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]., l'operante aveva accertato che la partita IVA relativa a tale società era cessata, in quanto inattiva, e come la stessa risultasse tra gli evasori totali, con ultima dichiarazione peraltro risalente al 2009 e trasmessa dallo stesso Pesoli quale commercialista; sulla scorta di tali elementi, i giudici hanno espresso un, logico, giudizio ex art. 192, cod. proc. pen. di inesistenza delle prestazioni oggetto delle fatture in esame); ritenuto, pertanto, che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità; che, in particolare, va ribadito come la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01); che, sotto tale profilo, non è ravvisabile alcuna violazione di legge né alcun vizio motivazionale, avendo dato conto i giudici di merito della ricostruzione fattuale della vicenda ed esaminato gli elementi emersi in fase di indagine, al fine di pervenire, attraverso un giudizio di gravità indiziaria ex art. 192, cod. proc. pen., a ritenere raggiunta la prova logica del fatto; che, pertanto, attraverso le censure svolte in sede di legittimità, il ricorrente in realtà finisce per chiedere a questa Corte di esprimersi sulla esistenza o meno delle operazioni fatturate, gettando dubbi sull'accertamento svolto dai giudici di merito sotto l'apparente deduzioni di vizi di violazione di legge o motivazionali, ma in realtà censurando la valutazione delle emergenze probatorie da parte dei predetti giudici, dunque tentando di trascinare sul terreno del fatto questa Corte, operazione inibita in sede di legittimità; ritenuto, infine, che non ha alcun rilievo la circostanza che, in un separato processo, le emergenze processuali siano state diversamente valutate; che, infatti, in disparte la impossibilità di questa Corte di operare un raffronto valutativo tra quanto argomentato dal tribunale di Frosinone nella sentenza assolutoria e quanto argomentato dai giudici di merito nel presente processo, esulando tale operazione dal sindacato di pura legittimità di questa Corte, dimentica, tuttavia, il ricorrente che alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (per tutte: Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 18274_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000 (in sintesi, si duole la difesa del ricorrente per avere i giudici di appello ritenuto penalmente responsabile il ricorrente semplicemente fondandosi su quanto riferito dal funzionario dell'Agenzia delle Entrate che si era limitato ad una valutazione esclusivamente documentale circa i rapporti intervenuti tra l'emittente e il ricorrente, legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantistica che aveva utilizzato in dichiarazione le fatture contestate e riferite ad operazioni inesistenti; in difetto di qualsiasi accertamento circa la reale esistenza del rapporto sottostante alle fatture, dunque, il reato non avrebbe potuto ritenersi integrato; peraltro, si aggiunge, la sentenza impugnata si pone in contrasto con altra decisione, intervenuta in data 13.09.2023 e pronunciata dal tribunale di Frosinone relativa alla stessa ipotesi di reato, ma riferita al precedente periodo di imposta ed intercorsa tra i medesimi) soggetti, che ha assolto il medesimo imputato ritenendo insufficiente il solo risultato dell'accertamento fiscale di natura amministrativa; quanto alle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA], non avrebbe quindi alcuna valenza la circostanza che le fatture da quest'ultima società emesse non corrispondessero a quelle utilizzate dal ricorrente sotto il profilo numerico, atteso che tale circostanza non solo proverebbe la sussistenza dei rapporti commerciali, ma non poteva portare ad escludere che le fatture emesse fossero quelle ricevute e utilizzate dal ricorrente; quanto, infine, alle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA], non rileverebbe la circostanza che si tratti di soggetto da tempo sottrattosi agli adempimenti tributari, non potendo escludersi che tale soggetto abbia comunque proseguito nell'attività emettendo fatture pur non assolvendo agli obblighi di registrazione, dovendosi rilevare la mancanza di prova dell'inesistenza delle opere e/o servizi fatturati, ciò che sarebbe stato facilmente accertabile recandosi presso l'impianto sportivo dell'ASD per riscontrare l'effettività delle operazioni); ritenuto che tale unico motivo deve essere dichiarato inammissibile sia perché riproduttivo di motivo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scandito da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, sia perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di questa Corte, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzati dai giudici di merito e, comunque, perché manifestamente infondato, in quanto inerente ad asserito vizio i, motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, quanto argomentato con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, a pag. 3 della sentenza, in cui si da conto del fatto che, dagli accertamenti esperiti dai funzionari dell'Agenzia delle entrate, era emerso che le tre fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. erano totalmente diverse da quelle contabilizzate ed esibite dal Pesoli, fatture risultate emesse a favore di soggetti diversi dalla ASD; quanto alle fatture apparentemente emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]., l'operante aveva accertato che la partita IVA relativa a tale società era cessata, in quanto inattiva, e come la stessa risultasse tra gli evasori totali, con ultima dichiarazione peraltro risalente al 2009 e trasmessa dallo stesso Pesoli quale commercialista; sulla scorta di tali elementi, i giudici hanno espresso un, logico, giudizio ex art. 192, cod. proc. pen. di inesistenza delle prestazioni oggetto delle fatture in esame); ritenuto, pertanto, che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità; che, in particolare, va ribadito come la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01); che, sotto tale profilo, non è ravvisabile alcuna violazione di legge né alcun vizio motivazionale, avendo dato conto i giudici di merito della ricostruzione fattuale della vicenda ed esaminato gli elementi emersi in fase di indagine, al fine di pervenire, attraverso un giudizio di gravità indiziaria ex art. 192, cod. proc. pen., a ritenere raggiunta la prova logica del fatto; che, pertanto, attraverso le censure svolte in sede di legittimità, il ricorrente in realtà finisce per chiedere a questa Corte di esprimersi sulla esistenza o meno delle operazioni fatturate, gettando dubbi sull'accertamento svolto dai giudici di merito sotto l'apparente deduzioni di vizi di violazione di legge o motivazionali, ma in realtà censurando la valutazione delle emergenze probatorie da parte dei predetti giudici, dunque tentando di trascinare sul terreno del fatto questa Corte, operazione inibita in sede di legittimità; ritenuto, infine, che non ha alcun rilievo la circostanza che, in un separato processo, le emergenze processuali siano state diversamente valutate; che, infatti, in disparte la impossibilità di questa Corte di operare un raffronto valutativo tra quanto argomentato dal tribunale di Frosinone nella sentenza assolutoria e quanto argomentato dai giudici di merito nel presente processo, esulando tale operazione dal sindacato di pura legittimità di questa Corte, dimentica, tuttavia, il ricorrente che alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (per tutte: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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