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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 1979

Cassazione n. 44519/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1979 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 14 Marzo 2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish, nascosta in un vano condominiale e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente lamenta violazione di legge in punto di affermazione della penale responsabilità, laddove lo stupefacente rinvenuto poteva essere destinato all'uso personale, con riferimento all'applicazione della recidiva, alla misura della pena e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3.

Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non manifestamente illogico o contraddittorio.

L'uso personale è stato escluso sulla base della rilevante quantità dello stupefacente, delle dosi ricavabili e delle modalità di occultamento.

La recidiva è stata ritenuta espressione di maggiore pericolosità criminale sulla base di un ragionamento logico che ha valorizzato la progressione criminale dei reati commessi e la distanza temporale tra gli stessi.

La pena risulta essere stata poi determinata sulla base di criteri più vicini alla parte bassa della forchetta edittale e la causa di non punibilità è stata esclusa in ragione di una offesa certamente non modesta in ragione delle dosi ricavabili e di una condotta improntata ad astuzia nel nascondere la droga.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/11/1979 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 14 Marzo 2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish, nascosta in un vano condominiale e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2.11 ricorrente lamenta violazione di legge in punto di affermazione della penale responsabilità, laddove lo stupefacente rinvenuto poteva essere destinato all'uso personale, con riferimento all'applicazione della recidiva, alla misura della pena e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non manifestamente illogico o contraddittorio. L'uso personale è stato escluso sulla base della rilevante quantità dello stupefacente, delle dosi ricavabili e delle modalità di occultamento. La recidiva è stata ritenuta espressione di maggiore pericolosità criminale sulla base di un ragionamento logico che ha valorizzato la progressione criminale dei reati commessi e la distanza temporale tra gli stessi. La pena risulta essere stata poi determinata sulla base di criteri più vicini alla parte bassa della forchetta edittale e la causa di non punibilità è stata esclusa in ragione di una offesa certamente non modesta in ragione delle dosi ricavabili e di una condotta improntata ad astuzia nel nascondere la droga. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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