Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:C:2012:192
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 marzo 2012 —
Commissione / Svezia
(causa C‑607/10)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire la gestione di tali impianti in conformità a quanto prescritto dalla direttiva»
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 23)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Condizioni
di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire che detti impianti siano gestiti in conformità a quanto
prescritto dalla direttiva.
Dispositivo
1)
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti provvedessero, con autorizzazioni
rilasciate in conformità agli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio
2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata) oppure, in modo idoneo, mediante
il riesame delle condizioni e, eventualmente, la loro attualizzazione, a che tutti gli impianti esistenti fossero gestiti
in conformità a quanto prescritto dagli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lettere a) e b), nonché 15, paragrafo 2, di detta direttiva,
non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della medesima.
2)
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia è condannato alle spese.