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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:C:2012:192
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 marzo 2012 — Commissione / Svezia (causa C‑607/10) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire la gestione di tali impianti in conformità a quanto prescritto dalla direttiva» Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 23) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire che detti impianti siano gestiti in conformità a quanto prescritto dalla direttiva.

Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti provvedessero, con autorizzazioni rilasciate in conformità agli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata) oppure, in modo idoneo, mediante il riesame delle condizioni e, eventualmente, la loro attualizzazione, a che tutti gli impianti esistenti fossero gestiti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lettere a) e b), nonché 15, paragrafo 2, di detta direttiva, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della medesima. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 marzo 2012 — Commissione / Svezia (causa C‑607/10) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire la gestione di tali impianti in conformità a quanto prescritto dalla direttiva» Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 23) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire che detti impianti siano gestiti in conformità a quanto prescritto dalla direttiva. Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti provvedessero, con autorizzazioni rilasciate in conformità agli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata) oppure, in modo idoneo, mediante il riesame delle condizioni e, eventualmente, la loro attualizzazione, a che tutti gli impianti esistenti fossero gestiti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lettere a) e b), nonché 15, paragrafo 2, di detta direttiva, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della medesima. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è condannato alle spese.
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