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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37871/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritta in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] srl, società dichiarata fallita il 5 novembre 2015; mentre, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall., ha diminuito ad anni uno e mesi quattro di reclusione la pena principale inflitta e, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha ridotto, per la medesima durata, le pene accessorie di cui all'art. 216, u.c. legge fall.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'art. 216 legge fall.: la motivazione della sentenza si porrebbe in contrasto con le risultanze probatorie; sarebbe provata l'assenza di prelievi per euro 116.000,00, trattandosi di una mera operazione contabile di "giroconto"; difetterebbero "indici di fraudolenza".

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 217 legge fall., dato che le somme sarebbero state prelevate "per motivazioni di primario interesse, quali mutuo e sostentamento della propria famiglia" come tali inquadrabili tra le "spese eccessive" rientranti nel novero precettivo della bancarotta semplice.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, negato in ragione dei precedenti penali dell'imputato, il quale, però, risulta incensurato (come da certificato del casellario allegato al ricorso).

3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi due motivi sono manifestamente infondati.

L'imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria ex art. 223 comma primo legge fall. in relazione all'art. 216 comma primo, n. 1, legge fall., per avere prelevato dalle casse della società da lui amministrata (poi fallita) l'importo complessivo di 138.791,94 euro, senza alcuna giustificazione.

La ricostruzione della condotta, sulla base degli accertamenti istruttori svolti, si trova esposta analiticamente nella sentenza impugnata (pagg. 6 e 7) e non può essere rimessa in discussione in questa sede (soprattutto nei generici termini enunciati in ricorso).

Del resto è lo stesso ricorrente ad ammettere di aver effettuato i prelievi e di aver utilizzato le somme per necessità familiari.

La pretesa di ricondurre il fatto alla ipotesi contemplata dall'art. 217, comma primo, n. 1, legge fall. (spese personali o familiari "eccessive" rispetto alla condizione economica) è errata sul piano giuridico, poiché non tiene conto che quella norma riguarda l'imprenditore individuale e non l'amministratore di una società a responsabilità limitata, vale a dire di un ente dotato di personalità giuridica, che ha un proprio patrimonio separato di cui gli organi non possono disporre per esigenze personali (cfr. sul punto ampiamente Sez. 5, n. 51242 del 30/10/2019, Castricini, Rv. 278388).

3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

Dal certificato del casellario giudiziale, versato in atti e valutato dai giudici di merito, risulta che, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, l'imputato non è affatto incensurato ma è gravato da due precedenti penali; uno di essi riguarda il reato di lesioni dolose gravi con applicazione, ex art. 444 cod. pen., della pena di anni uno e mesi sette condizionalmente sospesa.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a lui ascritta in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] srl, società dichiarata fallita il 5 novembre 2015; mentre, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall., ha diminuito ad anni uno e mesi quattro di reclusione la pena principale inflitta e, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha ridotto, per la medesima durata, le pene accessorie di cui all'art. 216, u.c. legge fall. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'art. 216 legge fall.: la motivazione della sentenza si porrebbe in contrasto con le risultanze probatorie; sarebbe provata l'assenza di prelievi per euro 116.000,00, trattandosi di una mera operazione contabile di "giroconto"; difetterebbero "indici di fraudolenza". 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 217 legge fall., dato che le somme sarebbero state prelevate "per motivazioni di primario interesse, quali mutuo e sostentamento della propria famiglia" come tali inquadrabili tra le "spese eccessive" rientranti nel novero precettivo della bancarotta semplice. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, negato in ragione dei precedenti penali dell'imputato, il quale, però, risulta incensurato (come da certificato del casellario allegato al ricorso). 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi sono manifestamente infondati. L'imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria ex art. 223 comma primo legge fall. in relazione all'art. 216 comma primo, n. 1, legge fall., per avere prelevato dalle casse della società da lui amministrata (poi fallita) l'importo complessivo di 138.791,94 euro, senza alcuna giustificazione. La ricostruzione della condotta, sulla base degli accertamenti istruttori svolti, si trova esposta analiticamente nella sentenza impugnata (pagg. 6 e 7) e non può essere rimessa in discussione in questa sede (soprattutto nei generici termini enunciati in ricorso). Del resto è lo stesso ricorrente ad ammettere di aver effettuato i prelievi e di aver utilizzato le somme per necessità familiari. La pretesa di ricondurre il fatto alla ipotesi contemplata dall'art. 217, comma primo, n. 1, legge fall. (spese personali o familiari "eccessive" rispetto alla condizione economica) è errata sul piano giuridico, poiché non tiene conto che quella norma riguarda l'imprenditore individuale e non l'amministratore di una società a responsabilità limitata, vale a dire di un ente dotato di personalità giuridica, che ha un proprio patrimonio separato di cui gli organi non possono disporre per esigenze personali (cfr. sul punto ampiamente Sez. 5, n. 51242 del 30/10/2019, Castricini, Rv. 278388). 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Dal certificato del casellario giudiziale, versato in atti e valutato dai giudici di merito, risulta che, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, l'imputato non è affatto incensurato ma è gravato da due precedenti penali; uno di essi riguarda il reato di lesioni dolose gravi con applicazione, ex art. 444 cod. pen., della pena di anni uno e mesi sette condizionalmente sospesa. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore
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