CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 08936/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva trasmessa; considerato che tutti e tre i motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato e alla sussistenza degli artifici e raggiri dei delitti di truffa contestati, sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già eccepiti e motivatamente respinti in appello e sono altresì volti ad ottenere una rilettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 6-8 sulle dichiarazioni delle persone offese comprovanti la condotta truffaldina dell'imputato in entrambi gli episodi contestati, consistita nell'istaurare un rapporto di fiducia con la vittima, rassicurandola della bontà dell'affare anche subito dopo l'avvenuto pagamento, come nel caso della Leone, per poi rendersi irreperibile nonché, rispetto alla truffa contestata al capo b), sull'attività di promozione effettuata dalla prima vittima su indicazione dell'imputato per ottenere l'indebito profitto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]