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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08055/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21350/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 976/2022, depositata in data 25 gennaio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n.

TFK050300353, notificato il 14 marzo 2019, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate di Avellino, accertava, per l’anno 2014, ex art. 41 bis del d.P.R. 29 Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEFsettembre 1973, n. 600, utili extracontabili distribuiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. per € 116.269,00 e, in ragione della quota di partecipazione del 98% posseduta, imputava al Sig. [OSCURATO:PERSONA] il reddito di € 57.809,00, pari al 49.72% degli utili.

2. Avverso l’avviso il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Avellino; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Avellino, con sentenza n. 576/01/2020, rigettava il ricorso del contribuente.

4. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

5. Con sentenza n. 976/02/2022, depositata in data 25 gennaio 2022, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, cosi rubricato: «Exart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 2727 cod. civ. e dell'art. 2729 cod. civ., in combinato disposto con l'art. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. ed in relazione agli artt. 24, commi 1 e 2, 113, comma 1, e 111, commi 1 e 2, della Cost.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito che la definitività dell’avviso di accertamento nei confronti della società per mancata impugnazione fa stato anche nei confronti dei soci, non riconoscendo come i soci possano autonomamente contestare nel merito la pretesa avverso la società e che l’eventuale sentenza negativa contro di questa non svolga alcuna efficacia nei confronti dei soci.

2. Preliminarmente va rilevato che la notificazione dell’avviso di udienza all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel frattempo, non ha avuto esito; peraltro, senza esito alcuno rimaneva anche la notifica alla parte personalmente, [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo affinché la cancelleria provveda nuovamente alla comunicazionedell’avviso di udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per gli incombenti di cu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21350/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 976/2022, depositata in data 25 gennaio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. TFK050300353, notificato il 14 marzo 2019, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate di Avellino, accertava, per l’anno 2014, ex art. 41 bis del d.P.R. 29 Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEFsettembre 1973, n. 600, utili extracontabili distribuiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. per € 116.269,00 e, in ragione della quota di partecipazione del 98% posseduta, imputava al Sig. [OSCURATO:PERSONA] il reddito di € 57.809,00, pari al 49.72% degli utili. 2. Avverso l’avviso il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Avellino; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Avellino, con sentenza n. 576/01/2020, rigettava il ricorso del contribuente. 4. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. 5. Con sentenza n. 976/02/2022, depositata in data 25 gennaio 2022, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, cosi rubricato: «Exart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 2727 cod. civ. e dell'art. 2729 cod. civ., in combinato disposto con l'art. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. ed in relazione agli artt. 24, commi 1 e 2, 113, comma 1, e 111, commi 1 e 2, della Cost.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito che la definitività dell’avviso di accertamento nei confronti della società per mancata impugnazione fa stato anche nei confronti dei soci, non riconoscendo come i soci possano autonomamente contestare nel merito la pretesa avverso la società e che l’eventuale sentenza negativa contro di questa non svolga alcuna efficacia nei confronti dei soci. 2. Preliminarmente va rilevato che la notificazione dell’avviso di udienza all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel frattempo, non ha avuto esito; peraltro, senza esito alcuno rimaneva anche la notifica alla parte personalmente, [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo affinché la cancelleria provveda nuovamente alla comunicazionedell’avviso di udienza. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per gli incombenti di cu
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