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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 marzo 1954

Cassazione n. 15265/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 25/05/1.960 avverso la sentenza del 01/07/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l'accoglimento del ricorso Proposto dalla parte civile; inammissibilità dei ricorsi degli imputati. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato t

4. [OSCURATO:PERSONA]', insiste per l'accoglimento del ricorso e chiede l'inammissibilità, in subordine il rigetto, del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] con conferma delle statuizioni civili; per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento, limitatamente agli effetti della responsabilità civile derivante dai fatti di cui al capo A) con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; deposita nota spese e conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], unitamente al codifensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], si riporta alle conclusioni scritte, che deposita in originale chiendo la declaratoria di inammissibilità, in subordine rigetto, del ricorso della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], insiste sulla intervenuta prescrizione e per l'accoglimento del ricorso; chiede la revoca delle confische relative a sequestri nonché della condanna e delle statuizioni civili connesse alla sentenza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 10 luglio 2019 ha confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato (art. 2635 c.c.) di cui al capo A) per insussistenza del fatto, impugnata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), avendo ritenuto, al pari del Tribunale, non dimostrato il nesso di strumentalità tra l'accordo corruttivo (risalente a fine 2009) e l'erogazione dei finanziamenti, avvenuta a luglio 2010 a favore delle cinque società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; [OSCURATO:SOCIETA].; Iside 4 s.r.I.; CFN Centralinista s.r.I.).

A tale conclusione la Corte è pervenuta anche per aver ritenuto ininfluente, ai fini della dimostrazione del rapporto corruttivo, il finanziamento deliberato a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. - altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] - il 25/11/2009, perché dello stesso non v'è menzione nel capo d'imputazione (che fa appunto riferimento unicamente ai cinque finanziamenti indicati).

La Corte territoriale ha altresì confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo B) (art. 2635 c.c.), ritenendo pienamente realizzati, in tal caso, sia la fattispecie corruttiva, sia il nesso di strumentalità con i finanziamenti a [OSCURATO:SOCIETA]..

2. La vicenda oggetto del presente procedimento concerne due ipotesi dì reato ricondotte, dalla pubblica accusa, alla fattispecie dell'art. 2635 cod. civ. (all'epoca dei fatti, infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità; ora, corruzione tra privati).

In pratica, secondo la contestazione, [OSCURATO:PERSONA] - Direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - i cui rapporti sono stati poi ceduti all'ente- ponte [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - dal 2004 al 2012 - avrebbe, in cambio di utilità per sé e per la propria famiglia, favorito la concessione di cospicui finanziamenti a cinque società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (gestito, per quel che qui interessa, da [OSCURATO:PERSONA]), per un totale di C 4.590.000, deliberati dal comitato esecutivo di [OSCURATO:PERSONA] il 28/7/2010, violando così gli obblighi di fedeltà su di lui gravanti e procurando alla [OSCURATO:PERSONA] un corrispondente danno, atteso che le società beneficiarie, già in sofferenza all'epoca del finanziamento, non sarebbero state in grado di restituire il dovuto.

La violazione degli obblighi di fedeltà sarebbe consistita nell'aver concesso, senza adeguata istruttoria, linee di credito in mancanza della attestazione di certezza e liquidità del credito IVA, offerti in contropartita (capo A).

Lo stesso sarebbe avvenuto con la [OSCURATO:SOCIETA]., società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (gestito, per quel che qui interessa, da [OSCURATO:PERSONA]), a cui erano state concesse, in cambio di utilità per [OSCURATO:PERSONA], aperture di credito per 10,3 (10.300.000) milioni di euro (C 8 milioni il 25/1/2012 ed C 2,3 milioni il 4.. 28/6/2012), nonostante il bilancio 2011 della società presentasse una perdita di 4,9 milioni di euro (capo B).

3. La fattispecie di cui al capo A) si sarebbe dipanata attraverso una operazione immobiliare posta in essere, formalmente, da [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (figlia di [OSCURATO:PERSONA]).

La due donne, titolari del 100% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] '96 s.r.I., costituita in data 11/11/2009, acquistarono da [OSCURATO:SOCIETA]. (società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]), il 17/11/2009, l'immobile sito in Roma, via [OSCURATO:SOCIETA] n. 96/98, al prezzo di € 7.000.000, pagato mediante mutuo fondiario concesso da [OSCURATO:PERSONA], da estinguere con rate mensili di € 38.000, e con fideiussione personale di [OSCURATO:PERSONA].

L'immobile era condotto in locazione della CNF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi sostituita, a partire dal 2 agosto 2010, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), anch'esse facente parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], al canone mensile di C 50.000, oltre IVA.

L'utilità per [OSCURATO:PERSONA] sarebbe consistita nella differenza tra la rata di mutuo stipulato per l'acquisto e il canone di locazione corrisposto dalla società conduttrice.

L'accusa poggia sul duplice presupposto che Biancone avesse contribuito alla deliberazione dei finanziamenti e che la complessiva operazione fosse a lui riferibile.

4. La fattispecie di cui al capo B), ruota intorno ai finanziamenti concessi al [OSCURATO:PERSONA], rectius a società a lui riconducibile, la [OSCURATO:SOCIETA]., grazie all'appoggio del [OSCURATO:PERSONA].

Si assume, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse beneficiato della concessione di finanziamenti, e che, di converso, il [OSCURATO:PERSONA], e la sua famiglia, tramite il gruppo societario del [OSCURATO:PERSONA] - posto il collegamento strumentale esistente tra i due contratti stipulati, quello tra la società schermo [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:SOCIETA] e quello tra la [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:SOCIETA] (afferente al gruppo [OSCURATO:PERSONA]) - avesse usufruito di quei finanziamenti che, a cadenze strettamente correlate alle rispettive erogazioni, confluivano, in parte, su conti intestati alla moglie e alla figlia di [OSCURATO:PERSONA], formalmente a titolo di 'acconti' sul prezzo della cessione delle quote oggetto di simulato contratto preliminare, stipulato, appunto, tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (società rispettivamente riconducibili ai [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]), in epoca immediatamente antecedente alla prima apertura di credito in favore della [OSCURATO:SOCIETA]..

A seguito di tali condotte, secondo l'impostazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] conseguiva un vantaggio di euro 3.590.000, la [OSCURATO:SOCIETA] subiva invece un danno di euro 10.300.000 pari ai finanziamenti, di cui sopra, concessi al gruppo [OSCURATO:PERSONA] in mancanza delle condizioni, e le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] conseguivano, a loro volta, un vantaggio complessivo di euro 3.690.000 pari alle somme effettivamente utilizzate, detratto il denaro versato a [OSCURATO:PERSONA] vicenda presenterebbe, dunque, stretta connessione logica e cronologica coi fatti di cui al capo precedente, in quanto si sarebbe concretizzata per iniziativa dello stesso [OSCURATO:PERSONA] dopo che disavventure giudiziarie di [OSCURATO:PERSONA] - che - avevano portato al suo arresto nel luglio 2011 - avevano reso problematica la riscossione dei canoni d'affitto (C 50.000 mensili) da parte della [OSCURATO:SOCIETA] '96 s.r.l. e, conseguentemente, il pagamento delle rate di mutuo (in data 28/10/2011 era intervenuta risoluzione del contratto di affitto tra la proprietaria [OSCURATO:SOCIETA] '96 s.r.l. e l'affittuaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.).

Si assume che [OSCURATO:PERSONA] abbia cercato di liberarsi del gravoso mutuo immobiliare stipulato dalla [OSCURATO:SOCIETA] '96 s.r.l. e di realizzare, nel contempo, altri vantaggi personali con una serie di operazioni che avevano visti protagonisti, ancora una volta, i congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e, questa volta, società del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Ciò sarebbe avvenuto cedendo le quote della società [OSCURATO:SOCIETA] '96 s.r.l. (detenute, per quanto detto, dalla moglie e dalla figlia di [OSCURATO:PERSONA]) alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] in stretto rapporto con [OSCURATO:PERSONA], altro primario cliente della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era partecipata al 50%, ciascuno, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In effetti, il 20/12/2011 fu stipulato contratto preliminare di compravendita delle quote (della [OSCURATO:SOCIETA] '96 s.r.I.) al prezzo di C 2.973.400, con l'accordo che il prezzo sarebbe stato aggiornato alla data del definitivo, da stipulare entro il 31/5/2012.

L'importo della cessione fu determinato tenendo conto del valore dell'immobile posseduto dalla società, quantificato in nove milioni di euro, di crediti dei soci (per C 543.318, che le venditrici si impegnavano a cedere al valore nominale contestualmente alla cessione delle quote), di crediti della società verso terzi (erario e [OSCURATO:SOCIETA]) e del debito residuo per il mutuo ipotecario (ammontante, all'epoca, a C 6,449.801).

Successivamente alla stipula del preliminare furono corrisposte alle promittenti venditrici - in più tranches, tra il 20/12/2011 e il 24/7/2012 - somme per C 3.590.000 (anche per tenere conto delle dilazioni nel frattempo concesse), senza tuttavia che si addivenisse al trasferimento delle quote, dopo che gli obblighi assunti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. col contratto preliminare erano stati trasferiti a [OSCURATO:SOCIETA]. in data 3/5/2012 e, poi, da quest'ultima a [OSCURATO:SOCIETA]. a giugno 2012 (la comunicazione del trasferimento fu fatta alle venditrici, però, solo il 25 ottobre 2012).

Entrambe le società cessionarie facevano parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata prosegue rilevando che anche la [OSCURATO:SOCIETA]. venne meno agli impegni assunti con le venditrici, dopo che era stato pattuito un differimento degli adempimenti al 10/4/2013 (tale termine era stato previsto in una bozza di scrittura privata inviata dalle promittenti venditrici alla [OSCURATO:SOCIETA]. nel febbraio 2013 e sottoscritta da PINRE s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] '98 s.r.I..

Nella scrittura era quantificato in C 2.590.000 il danno per l'eventuale inadempimento), finché, con comunicazione del 3/6/2013, le promittenti venditrici comunicarono la loro intenzione di risolvere il contratto e trattenere, a titolo di risarcimento danni, le somme versate fino a quel momento (ammontanti, per quanto detto, a C 3.590.000).

Somme che provenivano, in realtà, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., perché pervenute alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che formalmente le aveva corrisposte alle controparti, da altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., anche prima che questa subentrasse formalmente nel contratto), a sua volta rimpinguata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che era stata la beneficiaria delle aperture di credito propiziate da [OSCURATO:PERSONA] (si tratta delle anticipazioni di cui al punto 1, capo B).

A dimostrazione della strumentalità e artificiosità di tutta l'operazione la sentenza sottolinea che, se i primi tre pagamenti furono effettuati regolarmente - vale a dire, secondo le previsioni contrattuali - fino al 31 marzo 2012, quello del 2/5/2012 (per C 1.400.000) intervenne addirittura in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale del 31/5/2012 e quando la [OSCURATO:SOCIETA]. era già conscia del fatto che non sarebbe stata in grado di adempiere alle restanti obbligazioni; addirittura incomprensibile sarebbe, poi, l'ulteriore versamento di C 1.240.000 effettuato il 24 luglio 2012, quando era già stata formalizzata tra le parti l'impossibilità, per [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di liberare [OSCURATO:PERSONA] - la moglie del [OSCURATO:PERSONA] - dalle fideiussioni personali (per acquisto di immobile).

Nella stessa direzione va, poi, la ritenuta incapacità della [OSCURATO:SOCIETA]. di sostenere economicamente l'acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] '96 s.r.I., trattandosi di società scarsamente capitalizzata che operava, fondamentalmente, in quel di Bari.

Per i giudici di merito la predisposizione artificiosa dell'operazione aveva riguardato sia il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e le socie [OSCURATO:PERSONA] del 20 dicembre 2011, sia altro contratto preliminare, stipulato nella stessa giornata del 20 dicembre 2011, tra [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con cui la prima si obbligava a vendere alla seconda un complesso immobiliare sito a [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Bari, per C

7.000.000. I due contratti avevano avuto, infatti, la medesima scansione temporale, anche nelle modalità e nei tempi di pagamento del corrispettivo, sicché erano serviti a creare l'apparenza di uno scambio di valori; in realtà, il secondo contratto era servito a [OSCURATO:SOCIETA]. a fornire alla [OSCURATO:SOCIETA]. le somme di volta in volta necessarie al pagamento delle tranches di prezzo contemplate nel negozio con le socie [OSCURATO:PERSONA], finché, gettata la maschera, la predetta società era subentrata direttamente - a maggio 2012 - nel contratto concluso da [OSCURATO:SOCIETA] con queste ultime.

5. Contro la sentenza suindicata hanno proposto ricorso per Cassazione, innanzitutto, i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], corredandolo di sei motivi.

5.1. Col primo si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 120 e segg. cod. pen., 122 e 337 cod. proc. pen. per essere stato ritenuto idoneo alla perseguibilità del fatto di cui al capo b) un atto privo dei requisiti della querela, in quanto: a) l'esposto-querela presentato dal (nuovo) Direttore Generale della [OSCURATO:PERSONA] spa alla Procura della Repubblica di Ancona in data 11 marzo 2013 non conteneva a la precisa indicazione del fatto addebitato a [OSCURATO:PERSONA].

Invero, l'atto conteneva l'indicazione di finanziamenti asseritamente irregolari, erogati dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore di numerosi soggetti e in numero rilevante (oltre un centinaio), ma non conteneva l'indicazione delle utilità che il funzionario bancario avrebbe tratto dalla sua illecita attività o la descrizione della vicenda contenuta in imputazione, né rimandava ad un rapporto di scambio tra funzionario e privato.

Oltretutto, tale precisazione non era nemmeno possibile, in quanto all'epoca della querela la pretesa vicenda corruttiva era ancora in corso di svolgimento, atteso che - secondo gli stessi giudici di merito - l'atto di cessione di quote tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da una parte e [OSCURATO:SOCIETA] dall'altra si sarebbe dovuto stipulare entro il 10 aprile 2013 e l'intenzione di risolvere il contratto fu manifestata solo in data 3 giugno 2013. b) l'esposto-querela fu presentato da un soggetto privo del potere di rappresentanza, in quanto la delibera del Consiglio Amministrazione del 7 marzo 2013, n.

A/7 - che, secondo i giudici, sarebbe alla base di quel potere - non conteneva alcun riferimento alla vicenda di cui al capo b) e neppure ai finanziamenti corrisposti da [OSCURATO:PERSONA] spa al gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la suddetta delibera non aveva conferito al Direttore Generale mandato per la redazione e la presentazione di una querela, ma solo per il deposito di un esposto, che non era stato, oltretutto, ancora redatto all'epoca della pronuncia del Consiglio di Amministrazione.

5.2. Col secondo motivo si lamenta che - in violazione degli artt. 8, 16 e 21 del cod. proc. pen. - il procedimento penale si sia svolto dinanzi a giudice incompetente, atteso che l'istruttoria della pratica di finanziamento e l'eventus damni si sarebbero verificati a Roma, ove si trovava la filiale della [OSCURATO:PERSONA] spa, che erogò il finanziamento, laddove presso la sede di Ancona della [OSCURATO:PERSONA] fu posta in essere unicamente la delibera del comitato esecutivo.

5.3. Col terzo motivo si lamenta la violazione di plurime norme di legge ordinaria, costituzionale e convenzionale per il fatto che il giorno 8 gennaio 2018 - nella fase conclusiva del dibattimento e il giorno prima dell'audizione del consulente della difesa - il Tribunale ha autorizzato la produzione di estratti conto bancari - depositati in segreteria dalla Procura in data 22 dicembre 2017 - e non ha concesso alla difesa un termine per il suo esame e per dedurre prova contraria.

Con tale documentazione si è inteso dare dimostrazione - da parte dell'accusa - di uno snodo centrale del processo: vale a dire, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse un mero prestanome dell'ex marito.

Infatti, dalla detta documentazione è stata tratta la prova che i finanziamenti erogati dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore della società della moglie erano tornati a vantaggio del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA].

Circostanza, questa, assolutamente falsa, in quanto l'esame successivo di quegli atti - effettuato dalla difesa solamente in fase di redazione dell'appello - avrebbe dimostrato che i movimenti contabili tra [OSCURATO:PERSONA] e la ex-moglie erano in perfetto pareggio.

La violazione dei diritti della difesa risiede nel fatto che quella documentazione era estremamente corposa, essendo composta di numerosissimi estratti conto bancari, alcuni risalenti al 2004, per il cui esame sarebbe occorso un tempo considerevole.

In ogni caso, la loro tardiva produzione attribuiva alla difesa il diritto alla controprova, che non è stato possibile esercitare, stante la ristrettezza dei tempi a disposizione.

5.4. Col quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 2635 cod. civ. e la violazione dell'art. 192 codice di rito in ordine alla complessiva valutazione logica e giuridica del materiale indiziario, nonché difetto di motivazione, con riguardo al giudizio di responsabilità formulato in violazione di tali disposizioni normative e senza fornire risposta alle numerose doglianze difensive, contenute nelle circa duecento pagine dell'atto d'appello.

Doglianze che avevano riguardato: a) l'assenza di qualsiasi prova circa l'accordo corruttivo ipotizzato tra [OSCURATO:PERSONA] e i f.11i [OSCURATO:PERSONA], atteso che nulla è stato dimostrato, se non per congettura, circa la conoscenza personale tra gli stessi, i tempi, i modi e il luogo dell'accordo, a tanto non valendo la presunta conoscenza personale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la presunzione che [OSCURATO:PERSONA] - già in contatto con [OSCURATO:PERSONA] per i suoi affari - abbia fatto da tramite tra l'imputato e il funzionario bancario; b) l'assenza di prova circa un contributo di [OSCURATO:PERSONA] all'approvazione del finanziamento effettuato a favore delle società di [OSCURATO:PERSONA], atteso che [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto di voto nel [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e la pratica era stata istruita dalla filiale di Roma.

Inoltre, la pratica era passata per i vari livelli della "filiera" ed illustrata nel Consiglio di Amministrazione dal vicedirettore dr.

Vallesi, con firma puramente formale del Direttore Generale ([OSCURATO:PERSONA]).

In maniera puramente congetturale era stato perciò elaborato il teorema cd. della "prefattibilità", affermando che l'erogazione del finanziamento era stato in realtà previamente deciso dalla Direzione Generale e, per essa, dall'imputato odierno.

Per fare ciò i giudici di merito hanno travisato le dichiarazioni dei testi Supple, Cieri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quelli che avevano istruito la pratica per conto della filiale romana), facendo dire loro che "la filiera non contava", essendo le pratiche già state valutate dalla Direzione Generale.

Sul punto, si lamenta che la Corte d'appello abbia omesso del tutto di prendere in considerazione le doglianze dell'appellante, prendendo per buona la lettura di quelle dichiarazioni fatta dal Tribunale, nonostante l'esplicita contestazione difensiva.

Oltretutto, non è stato spiegato in che modo dalla Direzione Generale si sia passati a [OSCURATO:PERSONA], atteso che nell'ambito della Direzione Generale la pratica era stata istruita da Paci e Vallesi, se non valorizzando un dato del tutto neutro: la rapidità dell'istruttoria, da cui è stato poi dedotto che "le pratiche partivano con il superiore avallo della Direzione Generale", con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero accordati. c) la strumentalità della dazione - operata da [OSCURATO:PERSONA] - ad un atto illecito del funzionario bancario.

In pratica, non è stato dimostrato che le utilità (asseritamente) corrisposte a [OSCURATO:PERSONA] fossero funzionali all'erogazione dell'indebito finanziamento; d) la pressione ("induzione") esercitata da [OSCURATO:PERSONA] sui membri del [OSCURATO:PERSONA], che avevano deliberato il finanziamento.

La Corte d'appello, come pure il Tribunale, si sono sottratte all'obbligo di spiegare in che modo [OSCURATO:PERSONA] aveva "fatto approvare" le linee di credito da parte del Comitato suddetto, in presenza di funzionari bancari che avevano escluso qualsiasi interferenza del Direttore Generale; e) la genesi dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] (titolare, insieme alla figlia [OSCURATO:PERSONA], della totalità delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]) e la società il [OSCURATO:SOCIETA], promittente acquirente delle quote suddette.

In maniera del tutto arbitraria - praticamente ignorandole - Tribunale e Corte d'appello hanno disatteso le prove offerte dalla difesa (testimonianza del commercialista Lucidi e dell'[OSCURATO:PERSONA], nonché documenti vari), con cui era stato dimostrato che s'era trattato di un rapporto nato limpidamente e per motivi assolutamente leciti ([OSCURATO:PERSONA] aveva messo un annuncio sul giornale "[OSCURATO:PERSONA] casa", con cui offriva in vendita l'immobile della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.); f) la natura simulata delle complesse operazioni negoziali poste in essere tra il mese di dicembre 2011 (epoca di stipula del contratto preliminare tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) e il mese di giugno 2013 (epoca di risoluzione del contratto).

Sul punto, il ricorrente lamenta che sia mancata risposta - da parte del giudice d'appello - alle precise e risolutive obiezioni difensive, che avevano evidenziato l'illogicità della ricostruzione operata dal Tribunale.

Infatti, deduce, se la vicenda civilistica seguita alla stipula del contratto originario (quello del dicembre 2011) aveva la finalità di schermare la partecipazione all'operazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (questa la tesi dei giudici di merito) non si spiega perché nell'operazione siano poi subentrate [OSCURATO:SOCIETA]. e PINRE s.r.I., palesemente riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], né si spiegano le lunghe e complesse negoziazioni intervenute tra dicembre 2011 e giugno 2013 - con tutto il loro corredo di scambi documentali, e-mail, modifiche contrattuali, richieste di differimenti, polemiche e attriti tra i contraenti - se, per schermare la tangente, sarebbe stato sufficiente dare esecuzione al contratto del dicembre 2011.

Oltretutto, non viene spiegato il ruolo dei professionisti coinvolti nelle operazioni (il commercialista Lucidi per [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), considerati sciocchi esecutori di direttive altrui, sebbene gli stessi abbiano spiegato, a dibattimento, tutte le ragioni delle negoziazioni del 2011-1012-2013 ed abbiano escluso contatti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; né viene confutato il rilievo difensivo, secondo cui nessuna tangente, in genere, - costituisce fatto notorio - , raggiunge il 40% dell'importo della transazione ( 3.500.000 in cambio di un finanziamento di circa 10 milioni di euro).

In maniera assertiva, poi, è stata affermata la simulazione del contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. del maggio 2012, avente ad oggetto la cessione a quest'ultima del contratto preliminare, per il "solo" fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse in grado di pagare la somma di C 493.000 necessaria alla conclusione di altra trattativa in corso; in maniera illogica la Corte d'appello ha ravvisato "anomalo" il parallelismo tra il contratto [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]/socie [OSCURATO:SOCIETA], atteso che questo fatto rafforza, semmai, la tesi difensiva (la [OSCURATO:SOCIETA]. contava sugli incassi da [OSCURATO:SOCIETA] per far fronte ai pagamenti dovuti alle socie [OSCURATO:SOCIETA]); altrettanto illogicamente la Corte d'appello ha ritenuto "sospetto" il pagamento di C 1.400.000 effettuato il 2 maggio 2012 a favore delle socie di [OSCURATO:SOCIETA] '96 srl, atteso che - in base agli obblighi contrattuali - entro il termine essenziale del 31 maggio 2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto saldare il prezzo; senza contare, poi, che a luglio 2012 nell'appendice al contratto preliminare di cessione quote era stata inserita una clausola penale che prevedeva il completamento della cessione delle quote entro il 21 dicembre 2012 con diritto per le venditrici al risarcimento, in caso contrario, di 2,5 milioni di euro.

Non è poi vero che con la cessione dei diritti contrattuali a [OSCURATO:SOCIETA]. - avvenuta il 3 maggio 2012 - la [OSCURATO:SOCIETA]. era esonerata dall'obbligo di ulteriori pagamenti a favore delle socie di [OSCURATO:SOCIETA]., perché aveva comunque interesse a non provocare la risoluzione del contratto, che le promittenti venditrici avrebbero potuto attivare se avessero saputo del trasferimento dei diritti contrattuali a [OSCURATO:SOCIETA]. (infatti, si deduce, la cessione del contratto venne comunicata alle venditrici solo a ottobre del 2012).

Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'appello, la gestione - da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. - del rapporto con le venditrici era pienamente giustificata anche dopo il maggio 2012, perché, come rilevato in appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. il contratto preliminare (quello intercorso con le socie di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), ma si era solo impegnata a nominare [OSCURATO:SOCIETA]. in sede di stipula del contratto definitivo; g) l'inerzia di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle somme corrisposte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per C 3.590.000, una volta risolto il contratto preliminare.

Tale inerzia, si deduce, era stata esaurientemente spiegata col fatto che al momento della definitiva abdicazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] a dar corso al trasferimento delle quote il valore dell'immobile di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. era crollato, in ragione della crisi del mercato immobiliare - come attestato dal consulente di parte, a cui la Corte d'appello non ha prestato la benché minima attenzione - sicché la somma ancora da pagare (C 6.026.754, corrispondente alle rate del mutuo, oltre interessi maturati ) era largamente superiore al valore dell'immobile, crollato a cinque milioni di euro.

Quanto alla cifra già versata alle venditrici, essa era largamente al di sotto del danno provocato alle socie di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., le quali avevano continuato a pagare le rate del mutuo e non avevano potuto disporre economicamente dell'immobile, oltre ad essere sottoposte al rischio di escussione da parte della banca Tercas (a cui avevano prestato fideiussione).

E' del tutto gratuita, quindi, la spiegazione fornita in sentenza, secondo cui "gli equilibri economici del contratto" non erano mutati nel tempo, atteso che tale spiegazione è stata fornita senza alcuna valutazione delle deduzioni contenute nella consulenza di parte.

5.5. Col quinto motivo (erroneamente rubricato come quarto) si lamenta la violazione degli artt. 62/bis, 69 e 133 cod. pen. per il fatto che non sarebbe stata data risposta alle doglianze difensive in tema di trattamento sanzionatorio.

5.6. Col sesto motivo (erroneamente rubricato come quinto) si lamenta la violazione dell'art. 2641 cod. civ., per il fatto che è stata disposta la confisca dell'immobile di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]. in assenza di diretta strumentalità con la presunta condotta criminosa di cui al capo B), essendo lo strumento per la commissione del reato semmai rappresentato dalle quote societarie e non dall'immobile, che infatti era stato oggetto di sequestro in relazione al capo A) dell'imputazione per il quale è intervenuta assoluzione.

6. Contro la sentenza suddetta ha proposto, altresì, ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi di nove motivi.

6.1. Col primo motivo si contesta, per le stesse ragioni rappresentate per il [OSCURATO:PERSONA], la competenza dell'autorità giudiziaria di Ancona, sottolineando che, in base all'imputazione, il nocumento procurato alla [OSCURATO:PERSONA] è solo di ordine economico e che tale nocumento si sarebbe prodotto al momento e nel luogo in cui venne corrisposto il finanziamento (ovvero Roma).

6.2. Col secondo motivo si duole della qualificazione del fatto a lui addebitato, che andrebbe ricondotto, secondo il suo giudizio, alla fattispecie dell'art. 2634 cod. civ. (infedeltà patrimoniale del funzionario bancario), stante la mancanza di prova del patto corruttivo e di un effettivo concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione della fattispecie incriminatrice.

Gli elementi esposti in sentenza appaiono coerenti proprio con la fattispecie della infedeltà patrimoniale, stante l'abnormità della tesi accusatoria, recepita dal giudicante, secondo cui la corruzione si sarebbe concretizzata con la dazione di una tangente ammontante al 35% del capitale finanziato.6.3.

Col terzo motivo si lamenta la violazione di plurime norme di legge ordinaria, costituzionale e convenzionale per il fatto che non sono stati messi a disposizione della difesa - al momento della cd. discovery e della formazione del fascicolo del dibattimento - atti di indagine consultati dalla Guardia di Finanza; vale a dire, i fascicoli cartacei relativi alle pratiche di finanziamento oggetto dell'imputazione, nonostante la loro rilevanza per l'accertamento dei fatti fosse in re ipsa.

Rilevanza, peraltro, ripetutamente segnalata dalla difesa, stante il fatto che uno dei cardini del ragionamento accusatorio era stata la brevità - contestata dai difensori - dell'istruttoria espletata dalla banca e stante il fatto che non sarebbe stata dimostrata l'iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] nella proposizione della richiesta di finanziamento.

Oltretutto, non era stato nemmeno accertata l'epoca di avvio della pratica, determinato dalla richiesta dell'impresa interessata.

In subordine, ove non venga ritenuta la nullità del procedimento, si chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 disp. att. cod. proc. pen. nella parte in cui consente al Pubblico Ministero di espungere dal fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen. atti e documenti acquisiti in fase di indagine, senza la preventiva condivisione con la difesa.

6.4. Col quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., consumata dalla Corte d'appello, e dell'art. 507 cod. proc. pen. (consumata dal Tribunale), per il fatto che è stata rigettata, con motivazione apparente e comunque incongrua, la richiesta di acquisizione della documentazione specificata al punto precedente, decisiva per la risoluzione della regiudicanda.

6.5. Col quinto motivo si lamenta che siano state sistematicamente ignorate, sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello, le prove e gli elementi di prova favorevoli alla difesa, nonostante l'espressa indicazione degli stessi, contenuta nell'atto d'appello.

Il riferimento è, in particolare: a) alle dichiarazioni dei consulenti del Pubblico Ministero Lombardi e Mazzetti, dalla quali emerge che non era stato [OSCURATO:PERSONA] a proporre al [OSCURATO:PERSONA] della Baca l'erogazione del finanziamento a [OSCURATO:SOCIETA]., e che il finanziamento era adeguatamente garantito, dal momento che era assistito dalla fideiussione di [OSCURATO:SOCIETA]. e da ipoteca sull'immobile di Casannassima; b) alle dichiarazioni dei funzionari della filiale di Roma di [OSCURATO:PERSONA], i quali - contrariamente a quanto si legge in sentenza - avevano parlato di istruttoria approfondita ed avevano escluso di aver ricevuto pressioni da [OSCURATO:PERSONA].

Anzi, il teste Supple aveva precisato che il vaglio di prefattibilità era da ricondurre, al più, al capo area [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo la teste Cieri, era colui che aveva sollecitato la definizione dell'istruttoria; c) alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva precisato che l'interlocuzione coi clienti primari della [OSCURATO:PERSONA] era opera del Vicedirettore al Mercato (Vallesi, nella specie); che era anche il soggetto che presentava le richieste di finanziamento al [OSCURATO:PERSONA].

Tale circostanza era stata confermata dal teste Goffi; d) alle dichiarazioni del teste Goffi, che aveva parlato di istruttoria svolta prima del caricamento della domanda nel sistema informatico ed aveva anche detto che tale procedura era stata seguita anche per la proroga del fido temporaneo, effettuata a novembre 2012 (vale a dire, quando Goffi era già il nuovo Direttore Generale); e) alle dichiarazioni dei testi di P.G.

Foti, Lamanuzzi e Romeo, i quali avevano confermato che l'istruttoria era cominciata prima del caricamento della documentazione nel sistema informatico; f) alla deposizione del consulente della difesa (arch.

Friso), che aveva riferito intorno alla capienza della garanzia immobiliare fornita da [OSCURATO:SOCIETA].; g) alla produzione documentale effettuata dalla difesa all'udienza dell'1/12/2017, con cui erano stati dimostrati l'effettività dei rapporti intercorsi tra tutti i protagonisti della vicenda sottesa al capo B) e il fatto che la gestione finanziaria del gruppo [OSCURATO:PERSONA] era affidata a [OSCURATO:PERSONA]; g) alla documentazione prodotta dalla difesa all'udienza del 12/12/2017, attestanti l'operatività e la capacità economica del gruppo Nitti, a cui apparteneva la [OSCURATO:SOCIETA]; h) alla documentazione prodotta dalla difesa all'udienza dell'8/1/2018, da cui emerge "la gestione finanziaria del gruppo" - riferibile, a quanto si comprende, a [OSCURATO:PERSONA] - quantomeno fino al mese di luglio 2011; i) alla produzione documentale della difesa del 24/1/2018, da cui emerge la prova che l'istruttoria interna della [OSCURATO:PERSONA] era partita quantomeno a marzo 2011, quando la gestione finanziaria di [OSCURATO:SOCIETA]. era effettuata da [OSCURATO:PERSONA].

6.6. Col sesto motivo si duole - sotto il profilo dell'art. 192 cod. proc. pen. - di una valutazione parziale e frazionata delle emergenze processuali, del travisamento delle prove, della inidoneità degli indizi in funzione del giudizio di responsabilità, della pretermissione delle prove difensive: tutto ciò ha consentito ai giudici di ritenere simulata tutta l'operazione collegata al contratto preliminare di compravendita nonostante fosse stata dimostrata l'estrema onerosità del finanziamento e la sufficienza delle garanzie prestate, nonché l'effettività delle contrattazioni.

6.7. Col settimo motivo lamenta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato non per le utilità corrisposte - secondo l'accusa - a [OSCURATO:PERSONA], ma per concorso morale nella corruzione col fratello Emanuele.

Uguale violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza si è avuta per l'intraneus ([OSCURATO:PERSONA]), dal momento che la contestazione rivolta a quest'ultimo è stata quella di aver "proposto" il finanziamento, laddove l'istruttoria ha dimostrato l'addebitabilità a [OSCURATO:PERSONA], al massimo, di un comportamento omissivo.

Anche la materialità del fatto, infine, sarebbe stata stravolta dai giudici di merito, e anche in questo caso con violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., perché l'accusa vede [OSCURATO:PERSONA] offrire denaro o altra utilità a [OSCURATO:PERSONA] mentre, secondo i giudici, vi sarebbe stato un subentro di [OSCURATO:PERSONA] nel previgente patto corruttivo, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

6.8. Con l'ottavo motivo si duole del fatto che, nonostante le attenuanti generiche gli siano state concesse in regime di prevalenza sulle aggravanti, tuttavia la pena non è stata corrispondentemente ridotta.

6.9. Col nono motivo si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 185 cod. pen. e 80 cod. proc. pen. per il fatto che è stata ammessa la costituzione di parte civile della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a cui favore è stata emessa pronuncia di risarcimento, sebbene il credito da questa vantato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - in dipendenza del finanziamento per cui è processo - sia stato ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia del 30/12/2016, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] del 24/2/2017, per un importo pari al 26% del valore nominale.

Con lo stesso motivo si duole del riconoscimento di un danno morale in capo alla [OSCURATO:PERSONA] spa, sebbene manchi del tutto la prova di un tale danno, peraltro nemmeno raggiungibile, stante il fatto che si tratta di società costituita dopo i fatti per cui è processo.

7. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso - agli effetti civili - anche la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA] spa), tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dolendosi della avvenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A) ( nei cui soli confronti è costituita parte civile, oltre che di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]).

La ricorrente censura la sentenza impugnata sia per aver trascurato le doglianze formulate nell'atto d'appello e nella memoria depositata all'udienza del 10/6/2019, con cui era stata evidenziata la prova dell'accordo corruttivo intercorso tra i due, sia per aver reso - in punto di esclusione del nesso causale - una motivazione manifestamente illogica.

Ad avviso della ricorrente, nessun rilievo poteva essere attribuito al fatto che tra la stipula del contratto (relativo all'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA]), avvenuta il 17/11/2009, e la deliberazione dei finanziamenti (datata 28/7/2010) fossero trascorsi poco più di sette mesi, atteso che v'era comunque la prova del fatto che i finanziamenti erogati a due società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per C 540.000, e Iside 4 s.r.I., per C 450.000) erano serviti per finanziare l'acquisto dell'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA], come riconosciuto dal giudice di primo grado, a pag. 25, e confermato dal giudice d'appello (parte dei finanziamenti erano stati utilizzati, infatti, per pagare i canoni di affitto da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata il 2/8/2018 a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e, quindi, le rate di mutuo da parte di [OSCURATO:PERSONA]).Contrariamente ad ogni norma, poi, era stato escluso che potesse avere rilievo - in funzione della dimostrazione del sinallagma corruttivo - il finanziamento deliberato il 25/11/2009 a favore di [OSCURATO:SOCIETA], perché non menzionato in imputazione, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, elaborata in tema di reati contro la P.A., "l'individuazione dell'attività oggetto dell'accordo corruttivo ben può limitarsi al genus degli atti da compiere", senza la necessità di specificare quale prestazione sia stata resa o promessa in contraccambio.

Nessuna violazione dei diritti della difesa sarebbe stata quindi consumata, ove si fosse dato rilievo anche al suddetto finanziamento, dal momento che gli imputati avevano avuto facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa in relazione ad esso.

Il finanziamento era stato infatti dettagliatamente illustrato, con l'evidenziazione di tutte le sue anomalie, nel rapporto Audit n. 2/2013, acquisito agli atti. 8.Con atto pervenuto in data 12.1.2021, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato articolato un nuovo motivo col quale si deduce la violazione degli artt. 42, 43, 47 del D.Lgs. n. 180 del 2015 e della delibera n. 558 del 22.11.2015 della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia in riferimento agli artt. 74 e 80 del codice di rito, con riguardo alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]..

Come già eccepito all'udienza del 16.3.2017 si ribadisce che la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] non ha legittimazione a costituirsi parte civile, essendo in tal senso legittimata la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione coatta amministrativa.

Si deduce, in estrema sintesi, il difetto di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] cessionaria in quanto non titolare del diritto al risarcimento azionato, diritto non ancora sorto al momento della costituzione dell'ente-ponte (ossia [OSCURATO:PERSONA]) e quindi ad esso non ceduto, con conseguente carenza di legittimazione in capo alla parte civile. 9.Con la memoria di replica pervenuta in atti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. si deduce l'inammissibilità del motivo nuovo proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in quanto avente ad oggetto violazione di legge mai eccepita nei motivi principali del ricorso in Cassazione né nei motivi del ricorso in appello; tantomeno il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile e pertanto il motivo nuovo è da dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

Si evidenzia che sia nei motivi di appello sia nel ricorso in Cassazione il ricorrente, con riferimento alle statuizioni civili, si è sempre limitato a dedurre in fatto soltanto l'insussistenza del petitum determinato con la sentenza di primo grado e confermato in appello, mentre non ha mai contestato la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] quale ente ponte cessionario a costituirsi parte civile nel presente procedimento ex art.74 c.p.p..

A nulla rileva, quindi, quanto dedotto nel motivo nuovo, ossia che la difesa si sia opposta alla costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] SpA, in quanto è principio pacifico che ove il Tribunale ammetta la costituzione di parte civile rigettando la richiesta di esclusione, l'unico mezzo di impugnazione esperibile per il difensore è quello di impugnare la relativa ordinanza di ammissione contestualmente alla sentenza (S.U. n. 12 del 19.5.1999, dep. 13.7.1999, e Cass. Sez. 6, n.2329 del 7.01.2015,) cosa che nel caso di specie non è avvenuta.

A ciò si aggiunga, peraltro, che la deduzione del difetto di legittimazione della parte civile sotto un profilo nuovo e diverso da quello eventualmente dedotto nei motivi di appello è comunque inammissibile, posto che, come affermato da questa Corte, la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce già causa di inammissibilità originaria della questione (Cass. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017 Ud. (dep. 04/04/2017) Rv. 269632 - 01).

In linea gradata, si contesta quanto dedotto in merito alla violazione degli artt. 42, 43 e 47 del D.Lgs n.180/2015 e della Delibera n.558 del 22.11.2015 di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia in riferimento agli articoli 74 e 80 c.p.p.

Ad ogni buon conto, e fermo quanto poc'anzi dedotto, si evidenzia che la situazione processuale che si è realizzata nel presente procedimento è totalmente diversa da quella prospettata nella sentenza di questa Corte (Cass. n.47087/2019) richiamata nel motivo nuovo.

Infatti nel caso di specie, a differenza di quanto accaduto nel procedimento oggetto della sentenza richiamata, si sono costituite in giudizio di primo grado sia [OSCURATO:PERSONA] in I.c.a (ossia la [OSCURATO:PERSONA] cedente) sia [OSCURATO:PERSONA] (ente ponte [OSCURATO:PERSONA] cessionaria), che sono state ritenute entrambe legittimate a costituirsi parte civile prima dal Giudice per l'Udienza Preliminare e poi dal Tribunale di Ancona.

Entrambe, quindi, ammesse a costituirsi parte civile dal Tribunale, hanno "azionato" il diritto risarcitorio nei confronti dei soggetti responsabili dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati.

Soltanto all'esito del dibattimento il Tribunale, nell'esaminare nel dettaglio la normativa e la Delibera n.558 di [OSCURATO:PERSONA] di Italia del 22 novembre 2015 - con espresso riferimento al punto 1 che tratta l'oggetto della cessione -, pur evidenziando che le fonti normative lasciano astrattamente aperta all'istituto cedente la possibilità di mantenere eventuali diritti risarcitori di natura non patrimoniale, ha concluso che: - il tenore letterale del punto 2 della Delibera - da considerarsi clausola di chiusura - "impone di considerare l'elencazione di cui al punto 1 [quindi con riferimento ai punti 1.1.; 1.2 e 1.3] meramente esemplificativa e non già tassativa", in quanto dà atto di una cessione globale poiché soltanto le passività restano escluse dalla cessione.

La perentorietà di detta clausola di chiusura unita alla normativa di riferimento "che non lascia riserve per le attività, di cui fanno parte i diritti di natura risarcitoria, conduce a ritenere senza ombra di dubbio che la [OSCURATO:SOCIETA] in I.c.a. abbia oramai ceduto ogni diritto alla stessa facente capo.

Va quindi esclusa la legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] in I.c.a. per intervenuta cessione ex lege della titolarità del diritto fatto valere ( cfr. pagg. 160 e 161 della Sentenza n.100 del Tribunale di Ancona del 24.01.2018 ).

In caso contrario, si perverrebbe all'ingiustificata duplicazione del diritto al risarcimento del danno prospettato dalle parti civili derivante dalla medesima fonte e originariamente verificatosi in capo ad un unico soggetto la originaria [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] diventa titolare di tale diritto a titolo derivativo, quale new-co avente causa ex lege, dalla [OSCURATO:PERSONA] in I.c.a, non vantando alcuna posizione o nocumento autonomo rispetto a quelli patiti dalla [OSCURATO:PERSONA] cedente".

Del resto l'esclusione della [OSCURATO:PERSONA] in I.c.a. disposta in sentenza non è stata oggetto di impugnazione da parte di alcuno, né tanto meno, come già detto, è stata oggetto di impugnazione la riconosciuta legittimazione dell'ente ponte cessionario al risarcimento, ne consegue che la titolarità del diritto o la rappresentanza dell'avente diritto non potrà più essere contestata nei giudizi successivi, dovendosi considerare in tal caso irrevocabili le deliberazioni adottate in argomento nella fase antecedente di giudizio (Cass. Sez. 4, n. 7291 del 21/11/2002 Ud. (dep. 14/02/2003) Rv. 225727).

Nel caso di specie, dunque, la decisione pronunciata in sentenza dal Tribunale, oltre ad essere stata adottata nel rispetto delle fonti normative, si palesa divenuta irrevocabile.

Si confida pertanto nella dichiarazione di inammissibilità dei motivi nuovi prospettati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

10. Con la memoria versata in atti, con P.e.c. del 2.2.2021, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto/inammissibilità del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia assolutoria emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente si osserva che per il reato di cui al capo B), contestato ad entrambi gli imputati, per il quale è intervenuta condanna, è maturato il termine massimo di prescrizione in data successiva alla pronuncia di secondo grado, sicchè, non essendo i ricorsi inammissibili, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - rispetto al quale non vi è stata costituzione di parte civile - per essere il reato estinto per prescrizione e, ai soli effetti penali, per la medesima ragione, per il [OSCURATO:PERSONA], essendo al contempo il ricorso dal medesimo proposto infondato agli effetti civili.

Deve, invece, essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA].. 1.Ed invero, essendo entrambi i ricorsi proposti avverso la sentenza confermativa della condanna in ordine al reato di cui al capo B) dell'imputazione, ammissibili, non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Sez.

Un., n.23428 del 22/03/2005; Sez. 4, n.31344 del 11/06/2013).

A fronte di prescrizione maturata in data posteriore alla sentenza impugnata, è, infatti, consentito, e solo in tal caso, al giudice di legittimità, rilevare la stessa, mentre ciò sarebbe impedito dalla mancata formazione di un regolare rapporto processuale derivante appunto dalla inammissibilità del ricorso (cfr. Sez.

U, n.32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

In particolare, riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il motivo (al punto

5.1. del presente ritenuto in fatto) che censura la ritenuta idoneità alla perseguibilità del fatto di cui al capo B) di un atto che si assume invece privo dei requisiti della querela non è inammissibile, ma infondato; parimenti per quanto riguarda il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo (al punto

6.1. del ritenuto), inerente all'incompetenza dell'autorità giudiziaria procedente, al pari del secondo, non è inammissibile, bensì infondato.

Ne discende che, poiché per il reato in argomento - quello di cui all'art. 2635, commi 1, 3, 4, c.c. - pure a tener conto della causa di sospensione (intervenuta per la concessione del termine di giorni 60, su richiesta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ex art. 162-ter cod. pen., all'udienza del 14.9.2017) il termine di prescrizione, pari a sette anni e mezzo in base al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., è maturato il 25.9.2019, successivamente alla sentenza di secondo grado, deve rilevarsi la relativa causa estintiva per l'intervenuta prescrizione del reato.

Al riguardo è il caso di osservare che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione è quello della consumazione del reato coincidente con la data del 25.1.2012, indicata in imputazione per il capo B), ovvero con la data in cui, a termini della medesima contestazione, è stata concessa, per il tramite del [OSCURATO:PERSONA], l'apertura di credito alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (amministrata dal [OSCURATO:PERSONA]) con la delibera del comitato esecutivo di Ancona, intervenuta appunto il 25.1.2012; apertura di credito peraltro costituente - in mancanza di elementi di segno contrario non segnalati nelle pronunce di merito, nè specificamente contro-dedotti dai ricorrenti - anche esplicitazione dell'accordo criminoso intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (sul momento perfezionativo del reato si tornerà infra allorquando si affronterà la questione di incompetenza sollevata anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) .

D'altra parte anche a voler considerare la successiva data indicata in imputazione circa il finanziamento del 28.6.2012, del pari il reato è prescritto.

Indi, in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez.

U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244274), s'impone la declaratoria di estinzione del reato nei confronti di entrambi gli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; permangono, invece, come detto, le statuizioni civili per il [OSCURATO:PERSONA] - nei cui confronti vi è stata costituzione di parte civile da parte della [OSCURATO:PERSONA] e relativa condanna al risarcimento del danno già in primo grado - trattandosi di prescrizione non maturata prima della pronuncia di primo grado. 2.Ciò posto, passando ad esaminare il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si osserva che esso, per le ragioni di seguito esposte, è, in particolare, infondato relativamente al primo, al secondo e al sesto motivo e inammissibile quanto al terzo e al quarto motivo.

I residui motivi di ricorso, attinenti a specifici aspetti penali nel merito, devono ritenersi assorbiti dalla declaratoria di estinzione del reato di cui al capo B) per intervenuta prescrizione.

2.1. Il primo motivo, con cui si lamenta l'irritualità della querela acquisita ai fini della procedibilità del reato assumendo che si tratterebbe di esposto non contenente la precisa indicazione del fatto addebitato al ricorrente e l'indicazione delle utilità che egli avrebbe tratto dall'illecita attività, per di più presentato da soggetto privo del potere di rappresentanza, è infondato e reiterativo delle censure già dedotte in appello, a cui la corte territoriale aveva dato risposte corrette sia sotto il profilo dei contenuti degli atti contestati che dal punto di vista giuridico.

Sul punto è bene rammentare che quanto al contenuto della querela, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 336 e 337 cod. proc. pen., non sono indicate, e dunque, richieste particolari formule tipiche in relazione al petitum, ma è sufficiente la narrazione del fatto che implica l'intento persecutorio.

Rilevano, pertanto, anche tutti i nuclei volitivi impliciti nella narrazione stessa (cfr. Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, dep. il 19/10/2020, C. P.M. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280627 - 01, Sez. 2 , n. 5193 del 05/12/2019, dep. il 07/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277801 - 01).

Inoltre, ove emergano situazioni di incertezza, i contenuti, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae"; ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile, o, come nel caso di specie, dichiari espressamente che per quanto esposto si sporge 'sin d'ora' formale querela nei confronti di tutti i soggetti che verranno identificati come autori, deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela.La querela è, invero, negozio processuale, che va interpretato, ricostruendo la effettiva volontà del querelante, desumibile, tanto dal testo del documento, quanto dalla condotta del querelante, anche successiva alla presentazione della istanza di punizione, purché, ovviamente ricollegabile alla originaria manifestazione di volontà; ne consegue che è sufficiente che l'atto contenga l'inequivoca manifestazione dell'intenzione del querelante affinché si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, anche se costui sia ignoto o non correttamente identificato (la inesatta indicazione delle generalità del querelato non è quindi necessariamente rilevante, così, tra tante, Sez. 5, n. 19827 del 26/02/2003 Ud. (dep. 30/04/2003 ) Rv. 224403 - 01, nonchè più di recente Sez. 5, n. 13281 del 25/02/2020 Ud. (dep. 29/04/2020) Rv. 279073 - 01) Quanto alle modalità di presentazione della querela, anch'esse non soggette a rigide formalità, va rammentato che l'unico requisito formale necessario e sufficiente quando l'offeso, come nel presente caso, è persona giuridica è, ai sensi del comma 3 del già citato art. 337 cod. proc. pen., oltre alla sottoscrizione, l'indicazione specifica per il dichiarante della fonte dell'asserita rappresentanza.

Nel caso di specie, dunque, il presente Collegio non può che essere concorde con le argomentazioni dei giudici di merito che ritengono che i poteri di presentazione della querela da parte del Direttore generale, [OSCURATO:PERSONA], trovino fonte sufficiente nella delibera del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA], datata 7.3.2013, la quale espressamente conferisce al Goffi il mandato alla presentazione/deposito della predetta querela, con sì generico riferimento alle vicende "di cui trattasi", ma richiamando, oltre che precedenti sedute del c.d.a., nel contenuto, da considerarsi integrativo della delibera stessa, il rapporto Audit n. 2/2013.

Tale rapporto, allegato alla delibera autorizzativa in questione, era stato commissionato con delibera del 13.12.2012 dal comitato esecutivo proprio ai fini di una verifica sui rapporti intrattenuti dall'istituto di credito con persone fisiche riconducibili ai gruppi finanziari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali erano stati deliberati "dubbi esiti" per complessivi 42 milioni di euro - crediti poi nelle more classificati come "deteriorati" secondo quanto si dà atto nello stesso atto di querela - ; rapporti che erano stati intrattenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] coi suddetti gruppi anche per il tramite del [OSCURATO:PERSONA] che all'epoca era il Direttore Generale e che erano stati oggetto di verifica al fine di controllare la conformità dei processi istruttori e deliberativi, la destinazione finale delle risorse finanziare messe a disposizione dalla [OSCURATO:PERSONA] e la coerenza rispetto alla motivazione/destinazione dichiarata nonché la conformità delle modalità con le quali i rapporti erano stati gestiti ai diversi livelli coinvolti; in particolare, si era chiesto di valutare la correttezza della valutazione sul merito creditizio, l'inadeguatezza delle informazioni fornite agli organi deliberanti, la correttezza delle perizie in presenza di garanzie immobiliari.L'esito di tale rapporto è a sua volta richiamato anche nell'atto-querela sporto dalla [OSCURATO:PERSONA] in data 11.3.2013 e rappresenta soltanto uno degli elementi, il primo, utile per porre a conoscenza dell'ente le criticità e anomalie riscontrate nell'istruttoria svolta per la concessione e gestione dei fidi e per decidere di avanzare l'istanza punitiva, la quale deve, quindi, necessariamente ritenersi rivolta anche a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento istruttorio (in verità nell'atto di querela si fa ad un certo punto espresso riferimento proprio all'ex Direttore Generale della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oltre che a sua moglie e a sua figlia, e alle transazioni immobiliari per importi rilevanti perfezionate tra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e i predetti soggetti, sia pur specificandosi che trattavasi di notizie comparse sulla stampa nel luglio 2012, che di per sè non potevano pertanto già costituire - come correttamente evidenziato dalla corte territoriale - il momento iniziale per la decorrenza del termine per proporre querela in mancanza degli esiti degli accertamenti poi acquisiti con il rapporto n. 2/13 Audit, citato, che andavano a delineare i contorni della complessiva vicenda).

Sicchè deve concludersi che correttamente l'atto-querela è stato ritenuto supportato da idonea autorizzazione rappresentativa quanto al soggetto legittimato a sporgerla e valido e sufficiente ai fini della procedibilità stante l'inequivoca manifestazione dell'intenzione del querelante - debitamente autorizzato - affinché si procedesse penalmente in ordine ai fatti emersi dalle complesse indagini espletate all'interno dell'istituto di credito che avevano, tra gli altri, interessato anche i gruppi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (laddove, peraltro, il riferimento a quello [OSCURATO:PERSONA] contenuto nella delibera autorizzativa è stato, a sua volta, correttamente ritenuto riferibile anche al [OSCURATO:PERSONA]; trattasi infatti di gruppi collegati, secondo quanto emerge dalle sentenza di merito, e in ogni caso la verifica richiamata inerisce ai rapporti intrattenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] con le persone fisiche riconducibili sia al gruppo [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto, poi, precisato in querela).

È irrilevante, infine, la doglianza che lamenta che la vicenda corruttiva sarebbe stata ancora in itinere al momento della querela, poiché i fatti poi andati a costituire l'asse portante delle contestazioni elevate nel presente giudizio risultano oggetto della narrazione contenuta nell'atto in questione, o comunque in esso citati.

2.2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla censura di incompetenza, è assorbito dalla pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; di esso, e della sua infondatezza, si diràiin ogni casoiallorquando si tratterà la questione sulla competenza, sollevata anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], al par. 3.1., per il quale residuano gli effetti civili.

2.3. Il terzo motivo è inammissibile.

E' la stessa doglianza a rappresentare, da un lato, la violazione del diritto di difesa, e ciò nonostante si sia trattato di atti regolarmente depositati e del cui deposita era stato dato anche avviso alle parti, e, dall'altro, come in realtà in ordine a tali atti la difesa abbia avuto in ogni caso modo di interloquire, anche, in sede di appello.

Quanto all'impossibilità di una completa analisi dei documenti in questione, non si è, in ogni caso, ravvisato alcun vulnus: è stata ritenuta assente un'effettiva lesione del diritto di difesa dell'imputato da parte della Corte territoriale che compiutamente rileva (a pag. 37), in relazione alla tempistica, che del deposito degli atti era stato notificato tempestivamente avviso alle parti il 22.12.2017, quando le udienze in prosecuzione erano fissate per i giorni 8 e 9 gennaio 2018, quanto alla natura dei documenti che trattasi comunque di rapporti bancari noti al [OSCURATO:PERSONA] e quanto alla quantità degli atti prodotti che tutte tali circostanze rendevano gli stessi agevolmente consultabili (cfr. Sez. 2, n. 5408 del 20/10/2020, dep. il 11/02/2021, Possente, Rv. 280646 - 01).

Quanto all'altro profilo, è solo il caso di osservare che in sede di appello, secondo quanto rappresenta la stessa difesa, questa aveva evidenziato come dagli estratti conto prodotti dal P.M. emergesse che i movimenti contabili tra [OSCURATO:PERSONA] e la ex moglie fossero in perfetto pareggio; circostanza questa ritenuta importante dalla difesa al fine di smentire l'assunto accusatorio secondo cui tali estratti conto avrebbero dimostrato invece che [OSCURATO:PERSONA] fosse solo un prestanome dell'ex marito [OSCURATO:PERSONA]; ma tale impostazione difensiva non considera che i giudici di merito hanno invece imperniato la ricostruzione della vicenda su ben altri elementi probatori (dalla lettura congiunta della sentenza di primo grado e di quella di appello, infatti, si trae l'indicazione di una piattaforma probatoria articolata che non impernia la ricostruzione del ruolo di dominus del [OSCURATO:PERSONA], relativamente alle operazioni in contestazione, sugli importi e movimenti dei conti correnti familiari e dei rapporti parentali con la coniuge, all'epoca convivente e non separata, quanto soprattutto sulla posizione da lui rivestita all'interno della [OSCURATO:PERSONA] posta in collegamento con i finanziamenti ottenuti dal gruppo Degennnaro; tant'è che secondo la impostazione accusatoria parte delle somme erogate dalla [OSCURATO:PERSONA] erano sì confluite sul conto intestato alle congiunte del medesimo [OSCURATO:PERSONA] ma attraverso le dinamiche, in altro modo dimostrate, relative ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo di società riconducibili al [OSCURATO:PERSONA].

Invero, come argomentato dal Giudice di primo grado (a partire da pag. 60), vi è l'evidenza di "elementi oggettivi di commistione delle risorse economiche e finanziarie tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie", poiché, ai documentati e pesanti interventi finanziari di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle società intestate alla moglie, "si associavano evidenze reddituali in capo ad [OSCURATO:PERSONA] del tutto inadeguate a sostenere le operazioni immobiliari poste in essere", così testualmente nella pronuncia di primo grado a pag. 68).

Sicchè la censura in scrutinio, già inammissibile sotto il primo profilo, è inammissibile anche per tale ulteriore aspetto, finendo essa con il prospettare circostanze affatto dirimenti e disarticolanti, che, in ogni caso, non si confrontano con l'articolata ricostruzione contenuta nelle conformi pronunce di merito.

2.4. Il quarto motivo è inammissibile per aspecificità delle censure con esso dedotte, le quali, nel non confrontarsi adeguatamente con la ricostruzione delineata nelle conformi pronunce di merito, pretendono, per altro verso, una inammissibile rivalutazione delle emergenze processuali, non consentita a questa Corte di legittimità.

Indi questa Corte, nel prendere atto dell'articolata ricostruzione contenuta nella pronuncia di primo grado, espressamente richiamata da quella di secondo grado, che, dopo approfondito vaglio, giungeva alla conferma della stessa, deve limitarsi a rilevare - senza poter minimamente entrare nel merito - come in maniera esaustiva siano state sviscerate, dai giudici di merito, tutte le dinamiche sottostanti alle intrecciate vicende che occupano il presente procedimento - non senza operare le dovute distinzioni tra i fatti contestati al capo A) dell'imputazione, per i quali vi è stata assoluzione, e quelli di cui al capo B), per i quali si è pervenuti alla condanna - i cui tratti portanti - dei quali vi è cenno nel ritenuto in fatto - non possono ritenersi messi in crisi dalle inammissibili deduzioni svolte col motivo in argomento, che, per di più, spesso sfociano, oltre che in rivalutazioni probatorie, in appunti sul fatto, che, parimenti, non sono valutabili in questa sede.

E ciò di là del fatto che il motivo nella parte in cui deduce, in buona sostanza, il vizio di motivazione, risulta assorbito nella declaratoria di prescrizione perché la corte di appello non potrebbe, a seguito dell'annullamento, che dichiarare la prescrizione.

Ed invero, in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01 secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva.

In motivazione, questa Corte ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale; e rispetto a tale ultimo profilo, specificamente, Sez.

U., n. 28954 del 27 aprile 2017 rv. 269810 - 01, che ha affermato il medesimo principio anche in caso di sussistenza di una nullità assoluta ed insanabile).

2.5. Il quinto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è da ritenersi assorbito nell'epilogo decisorio che ha rilevato la prescrizione del reato.2.6.

In relazione al sesto motivo di ricorso, si osserva, innanzitutto, che correttamente la corte territoriale ha confermato la confisca dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA]' 96, richiamando anche i motivi già posti a sostegno di tale statuizione nella pronuncia di primo grado.

Trattasi, invero, di ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 2641 cod. civ. disposta in relazione al capo B) dell'imputazione, ossia al reato di cui all'art. 2635 cod. civ. per il quale era intervenuta condanna; sicchè, coerentemente alla decisione assunta, i giudici di merito hanno ritenuto che l'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA] - formalmente intestato all'omonima società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ovvero a società costituita ad hoc per l'acquisto e la gestione di tale cespite - essendo stato, esso, in buona sostanza, il tramite attraverso cui è stato commesso il reato di cui al capo B), dovesse essere oggetto della confisca obbligatoria di cui all'art. 2641 cod. civ..

Si osserva al riguardo (cfr. pag. 159 della pronuncia di primo grado) che, infatti, il contratto preliminare di cessione delle quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA] '96 di cui al capo B), avente come bene primario l'immobile in questione, è stato un mero espediente formale per mascherare e giustificare le dazioni di denaro effettuate con partenza dalla società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e giunte, attraverso altre società del medesimo gruppo, anche per il tramite della società schermo [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sui conti correnti intestati alle congiunte di [OSCURATO:PERSONA] - moglie e figlia di questi - ; trasferimenti di denaro che erano, appunto, giustificati quali "acconti" sulla futura cessione di quote.

Indi si conclude che, essendo stato l'immobile in questione concretamente utilizzato per commettere il reato, esso è destinato a confisca obbligatoria a norma dell'art. 2641 cod. civ. (cfr. al riguardo Sez. 5, n. 33027 del 26/05/2017, Rv. 270337, che ebbe modo di pronunciarsi proprio in relazione alle vicende in esame, sia pure con riferimento al sequestro preventivo dell'immobile originariamente disposto, ai fini della confisca di cui all'art. 2641 cod. civ., riguardo al capo A) dell'imputazione, che ha affermato che è soggetto alla confisca obbligatoria di cui all'art. 2641 cod. civ. il bene utilizzato per commettere il reato di corruzione fra privati, quale mezzo concretamente utilizzato dalle parti per far conseguire ad uno dei soggetti indicati dall'art. 2635 cod. civ. l'utilità illecita, indipendentemente dal fatto che il bene stesso non sia strutturalmente funzionale alla commissione del reato e che successivamente ad essa non abbia conservato una destinazione illecita); si è, dunque, in altri termini, attribuito rilievo all'esistenza del nesso strumentale, anche occasionale, fra la "res" e la perpetrazione del reato, non esigendosi invece - così come già condivisibilmente affermato da questa Corte nell'arresto testè indicato - alcun rapporto di stabile asservimento della cosa alla commissione del reato.

Indi, è sufficiente osservare, ai limitati fini che occupano, e senza con ciò voler entrare nel merito della vicenda, attesi i noti limiti che contrassegnano il giudizio di legittimità, che, essendo stata la vicenda che ha condotto alla confisca in argomento oggetto di approfondimenti, nel contraddittorio delle parti, in ben due gradi di giudizio - non scalfiti, come già si è avuto, supra, modo di evidenziare, dalle deduzioni svolte nel ricorso in scrutinio né tanto meno, come si dirà, dalle censure di cui al motivo in esame - , a questa Corte non resta che confermare la decisione resa sul punto, risultando corretta la valutazione in diritto espressa dai giudici di merito in ordine alla necessità della confisca dell'immobile in questione per essersi esso risolto in uno strumento di realizzazione del reato (come imposto dall'art. 2641 cod. civ.).

La confisca obbligatoria in questione permane, pertanto, nel caso di specie pur in presenza della pronuncia di prescrizione, ritenendo, per altro verso, il Collegio di poter condividere il principio di diritto affermato, seppur in tema di lottizzazione abusiva e della confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dalle Sezioni Unite di questa Corte con la Sentenza 'Perroni' (Sez.

U, Sentenza n. 13539 del 30/01/2020, dep. 30/04/2020, Perroni, Rv. 278870 - 01), in forza del quale "la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento"; laddove, nel caso di specie, la conferma della confisca, essendo la prescrizione dichiarata in sede di legittimità, non implica alcun accertamento ulteriore in ordine al fatto, già ampiamento scrutinato nelle appropriate sedi di merito, sicchè, versandosi in ipotesi di confisca obbligatoria, non sussistono preclusioni alla sua riaffermazione.

E ciò anche alla luce di quanto affermato in altra sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la pronuncia Lucci (n. 31617 del 26.6.2015, rv. 264434), la cui peculiarità, per quanto qui di interesse, sta nell'avere esteso i principi interpretativi sostanzialistici accreditati in sede convenzionale e costituzionale per la confisca- sanzione di cui all'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 anche in caso di prescrizione, alla confisca-misura di sicurezza avente ad oggetto il prezzo del reato ovvero il profitto, nel caso previsto dall'art. 322-ter, c.p..

Ciò, in virtù di una sorta di rapporto di continenza, dove ciò che vale per il caso più "grave" (confisca- sanzione penale), non può non valere per il caso "meno grave" (confisca-misura di sicurezza), tenuto conto del fondamentale punto di contatto fra le due fattispecie, rappresentato dall'apprezzamento preventivo della pericolosità del bene ablato, tradotta nella "obbligatorietà" di entrambe le misure (sia pure col non secondario correttivo che la prescrizione dovesse seguire ad un accertamento pieno di primo grado).

Sicchè, proseguendo alla luce di quanto affermato dalla sentenza Lucci, non vi è ragione per escludere dall'impostazione da essa tracciata l'ipotesi della confisca obbligatoria di cui all'art. 2641 cod. civ. e segnatamente, per quel che qui rileva, quella del bene utilizzato per commettere il reato (espressamente prevista, accanto a quella del prodotto o del profitto del reato in tale disposizione normativa che equipara, in buona sostanza, nel medesimo ambito dell'obbligatorietà, tali tre ipotesi di confisca-misura di sicurezza).

D'altronde tale interpretazione trova altresì conforto nel novello art. 578-bis del codice di rito, introdotto dal Decreto Legislativo 10 Marzo 2018, n. 21, che non si è limitato a richiamare la «confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis del codice penale» ma ha ulteriormente aggiunto, sin dalla versione originaria, il richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge» (e, successivamente, per effetto della modifica intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 4, lett. f),

I. 9 gennaio 2019, n.3, il richiamo alla confisca « prevista dall'articolo 322-ter del cod. pen. »).

E pertanto evidente che, quali che siano state le ragioni che hanno determinato il legislatore ad introdurre la norma in oggetto nel codice di rito - così si legge nella motivazione della sentenza Perroni cit. - la stessa non può che essere letta secondo quanto in essa espressamente contenuto, in particolare non potendosi non riconosce al richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge», formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere in essa anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale; e quindi, secondo questo Collegio, anche quella di cui all'art. 2641 cod. civ..

In definitiva, dunque, e per ribadire le affermazioni di tale pronuncia Perroni, il principio dell'immediata operatività della causa estintiva, fatto salvo il limite dell'evidente innocenza dell'imputato, è il frutto di una scelta legislativa che trova la sua ratio nell'intento di evitare la prosecuzione infruttuosa di un giudizio e nella finalità di assicurare la pronta definizione dello stesso, evitando così esasperati, dispendiosi ed inutili formalismi.

Ciò nondimeno, allorquando l'accertamento del fatto sia già intervenuto nel pieno contraddittorio delle parti, non è incompatibile (per tutti i passaggi motivazionali svolti al riguardo si rimanda alla pronuncia Perroni) con la immediata declaratoria di prescrizione del reato la decisione sul mantenimento della confisca.

In ogni caso, anche senza volersi addentrare sulla natura sostanziale o processuale della norma di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. (ritenuta di natura sostanziale, e quindi non applicabile ai fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore risalente al 2018, nel solo caso della confisca sanzionatoria, cfr. tra tante, Sez. 3, n. 39157 del 07/09/2021, Rv. 282374 che ha affermato che "La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo), appare evidente che quanto affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia Perroni riguardo ai rapporti tra confisca obbligatoria e declaratoria di prescrizione non può che costituire un principio generale che va al di là della natura processuale o sostanziale della previsione di cui all'art. 578- bis del codice di rito.

Ciò che infatti le Sezioni Unite Perroni hanno inteso evidenziare è che la corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. impone di considerare come ingiustificato sarebbe il differente approdo secondo cui mentre l'assoluzione nel merito potrebbe prevalere unicamente se già emergente con evidenza al momento della maturazione della prescrizione, a fini "sanzionatori" - della confisca - invece, il processo, pur a prescrizione ormai decorsa, dovrebbe, secondo la soluzione non condivisa dal massimo Collegio, ugualmente proseguire.

In altri termini, permane - concludono le Sezioni Unite - il principio di adozione in via immediata del proscioglimento (in esso compreso quello dovuto ad estinzione del reato), di cui all'art. 129 cod. proc. pen., anche nel caso in cui si tratti della confisca, che potrà essere, nondimeno, decisa ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia stato comunque già accertato, nel contraddittorio delle parti, il fatto di lottizzazione nelle sue componenti oggettive e soggettive.

Indi le Sezioni Unite Perroni pronunciano, oltre il principio di diritto sopra enunciato, anche quello secondo cui "In caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44 del d.P.R. n.380 del 2001".

Entrambi i principi di diritto che si rinvengono nella pronuncia Perroni, sebbene affermati relativamente all'ipotesi della lottizzazione abusiva, non possono che valere, quindi, in genere - tenuto anche conto di quanto si afferma nella pronuncia Lucci - in tutti i casi in cui deve trovare applicazione, in virtù di specifica disposizione normativa ovvero del disposto normativo di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., che rimanda alle "altre disposizioni di legge", la confisca obbligatoria pur in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato.Indi, concludendo, ritiene il Collegio che allorchè il giudizio che refluisce in sede di legittimità contenga già un accertamento di responsabilità pregresso, svolto, nel contraddittorio delle parti, nelle precedenti fasi di merito - come nel caso di specie - non vi sia alcun ostacolo, per questa Corte, a pronunciarsi in ordine alla confisca pur in presenza della prescrizione.

A ben vedere, una siffatta impostazione non contrasta neppure con il principio della presunzione di innocenza, che secondo la più recente giurisprudenza della Corte Edu (cfr., ad esempio, quella del 20.10.2020, Pasquini vs. [OSCURATO:PERSONA], ricorso n. 23349/17 e quella di segno contrario, ma che afferisce a fattispecie diversa, del 18.11.2021, Marinoni vs.

Italia, ricorso n. 27801/12) porrebbe dei limiti all'applicazione dei disposti normativi di cui, rispettivamente, agli artt. 578 e 578 -bis cod. proc. pen..

Ed invero, intervenendo, nel caso di specie, la decisione sulla confisca in sede di legittimità, in cui il merito della vicenda non è più suscettibile di vaglio - laddove sia stato, come nel caso di specie, ampiamente sceverato dai giudici del merito nel contraddittorio delle parti - essa non ha implicazioni specifiche sulla valutazione della responsabilità dell'imputato, già oggetto di accertamento nelle sedi appropriate, e già ritenuta presupposto idoneo a giustificare la necessità della confisca.

Nella presente sede - è il caso di ribadire - ci si è, infatti, limitati a qualificare adeguato l'accertamento svolto sul punto dai giudici di merito, a fronte, peraltro, di censure che esse stesse prospettano che le vicende di cui al capo B) insorgono, sia pure occasionalmente, a causa dell'omesso pagamento dei canoni di locazione dell'immobile da parte della società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] - di cui al capo A dell'imputazione - , circostanza che avrebbe indotto - si precisa in ricorso - l'ex moglie di [OSCURATO:PERSONA] a tentare di vendere le quote della [OSCURATO:SOCIETA], oramai già proprietaria dell'immobile in questione; a fronte di censure che, per di più, si limitano a rappresentare come lo strumento di commissione del reato sia - semmai - rappresentato dalle quote societarie e non dall'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA].

Quanto, poi, agli altri beni oggetto di confisca (che alla stregua di quanto emerge dalle pronunce di merito sarebbero costituiti da denaro, quale prezzo o profitto del reato, in relazione, rispettivamente, al [OSCURATO:PERSONA] (profitto) e al [OSCURATO:PERSONA] (prezzo), in mancanza di impugnazione al riguardo, nulla deve aggiungersi (se non che per essi non possono che valere tutti i principi e gli argomenti sopra esposti riguardo alla confisca obbligatoria in questione che permane anche in caso di pronuncia di prescrizione).

3. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anch'esso non è manifestamente infondato agli effetti penali, relativamente al primo e al secondo, motivo, sicchè consegue, anche nei confronti del predetto, la declaratoria di prescrizione del reato per le medesime ragioni sopra indicate al paragrafo 1, relativo al [OSCURATO:PERSONA], del considerato in diritto.

Nondimeno, in applicazione del dettato normativo di cui all'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., spetta a questa Corte la valutazione, a fini civilistici, dell'impugnazione - che, è il caso di precisare sin d'ora, si appalesa infondata - dal momento che, essendo la prescrizione maturata successivamente alla pronuncia di condanna di primo grado, permangono in capo al [OSCURATO:PERSONA] le statuizioni civili in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi parte civile nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA].

E' il caso di precisare che tale valutazione, ai soli effetti civili, non contrasta con il principio di presunzione di innocenza nei termini in cui esso è stato interpretato nella recente giurisprudenza della Corte Edu, di cui si è al punto precedente fatto cenno.

Ed invero, come ha già avuto modo di osservare la Corte Costituzionale nella pronuncia del 7 luglio n. 182, dinanzi alla quale era stata denunciata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 578 del codice di rito per contrasto con l'articolo 117 Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA], agli articoli 3 e 4 della Direttiva e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, « nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello nel dichiarare estinto il reato per prescrizione decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili».

Il fulcro della motivazione con cui la Corte costituzionale valuta l'articolo 578 del codice di rito risiede in ciò che « il giudice dell'impugnazione penale nel decidere sulla domanda risarcitoria non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si scrive il fatto di reato di volta in volta contestato, egli deve, invece, accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)».

Egli, invero, con riguardo al "fatto", in nome dell'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile, « è chiamato a valutare gli effetti giuridici, chiedendosi non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica, commissiva od omissiva, contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un danno ingiusto secondo l'art. 2043 cod. civ. e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno».

A maggior ragione alcuna violazione del principio di presunzione di innocenza, potrebbe ravvisarsi nel caso in cui a pronunciarsi ai soli effetti civili sia la Corte di Cassazione e non il Giudice di appello, tenuto conto dei limiti connaturati al vaglio di legittimità che non consentono alla Corte di entrare nel merito della valutazione del fatto-reato.

Soprattutto, non va trascurato che il fatto, anche come illecito civile, nel caso di specie, è stato già oggetto di accertamento in ben, due, precedenti gradi di giudizio, di merito, nel pieno contraddittorio delle parti.

Passando, quindi, all'esame dei singoli motivi, si osserva che, per le ragioni di seguito esposte, il ricorso è da ritenere infondato relativamente al primo, al secondo, al nono e al decimo motivo (quello nuovo) e inammissibile riguardo ai motivi restanti (ad eccezione dell'ottavo che, vedendo sul trattamento sanzionatorio, risulta assorbito dalla pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione).

3.1. Il primo motivo (di cui al par.

6.1. del ritenuto), che deduce l'incompetenza dell'autorità giudiziaria procedente poiché il nocumento procurato a [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe solo di ordine patrimoniale e si sarebbe prodotto solo al momento della corresponsione del finanziamento alla [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuto tramite la filiale di Roma, è infondato.

Stando alle regole generali in materia di determinazione della competenza per territorio di cui all'ad. 8 del codice di rito, competente è il giudice nella cui circoscrizione risulti consumato il reato che, rispetto alla fattispecie in questione, corrisponde al luogo in cui si è perfezionata la condotta penale, ovvero, l'infedeltà del funzionario, foriera di nocumento.

Al fine di meglio comprendere i termini della questione in argomento, è bene chiarire, con un breve excursus, la genesi ed evoluzione della norma in esame, la ratio sottesa e la portata della definizione di nocumento.

L'articolo 2635 cod. civ., sostituito con l'art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, introdusse la fattispecie, in applicazione nel presente caso, di "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", (successivamente modificata dell' art. 15, comma 1, della

I. 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'ad. 37 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 con riferimento ai soggetti), poi modificata (con la rubrica recante l'attuale dicitura di "corruzione tra privati") dall'ad. 1, comma 76, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la quale, pur complessivamente rivolta alla "prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione", virava anche sulla figura della corruzione privata, e definitivamente riformulata con il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" .

Sia l'originaria infedeltà a seguito di dazione o di promessa di utilità, sia la successiva corruzione tra privati, hanno origine in attuazione di obblighi di matrice comunitaria e sovranazionale, scaturenti dall'Azione comune UE 98/742/GAI, adottata dal Consiglio d'Europa il 22.12.1998 (e che, peraltro, all'art. 2, già prevedeva una definizione di "corruzione attiva e di corruzione passiva nel settore privato"), dalla Convenzione europea sulla corruzione adottata a Strasburgo, sempre dal Consiglio d'Europa, il 27.1.1999, dalla [OSCURATO:PERSONA] europea n. 2003/568/GAI del 22.7.2003, e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione (la c.d.

Convenzione di Merida), adottata dall'Assemblea Generale il 31.10.2003 e a seguito della sollecitazione di alcuni organismi europei - tra cui, in particolare, il GRECO (Group d'[OSCURATO:PERSONA] la Corruption), istituito nel 1999 dal Consiglio d'Europa, che ha stilato periodici rapporti valutativi sul tema, evidenziando le criticità del sistema italiano.

Tornando alla nozione di 'nocumento', già nella Legge Delega n. 366 del 2001, l'art. 11, nel delineare i caratteri del futuro art. 2635 cod. civ., al punto 13) prevedeva di introdurre la figura criminosa di 'comportamento infedele' anticipando la distinzione fra "danno patrimoniale" e "nocumento" che sarebbe stata poi riprodotta negli artt. 2634 e 2635 cod. civ..

Ormai acclarata è la distinzione tra le fattispecie che si rifà alla differenza di significato tra i termini "danno" e "nocumento" in questione.

Invero, come dimostrato dalla giurisprudenza di questa Corte su altro tema, "considerato che, per "danno" (anche in senso lessicale) si deve intendere ogni fatto circostanza o azione che "nuoce", sia materialmente che moralmente, e che la parola "nocumento" altro non significa (nella lingua italiana, con chiara derivazione latina) che "atto, o effetto, del nuocere", la quasi sovrapponibilità dei significati di tali parole deve indurre a cercare il senso retrostante della parola in esame nella ratio posta alla base del suo inserimento nella fattispecie criminosa di cui si discute.

In tale prospettiva, la soluzione è agevolmente rinvenibile una volta che si rifletta sul fatto che la previsione del "nocumento" sembra, piuttosto, in generale, finalizzata ad evitare che la disposizione trovi un'applicazione eccessivamente formale" (cfr., sia pure con riferimento alla diversa ipotesi di reato di trattamento illecito di dati personali, in motivazione, Sez. 3, n. 23798 del 24/05/2012, Casalini e altro, Rv. 253632).

In altri termini, il legislatore, con la valorizzazione del fattore "nocumento" ha inteso richiamare l'attenzione sulla concreta offensività della condotta.

Ne consegue che "l'uso della locuzione di "nocumento", nella fattispecie astratta delineata dal legislatore per le condotte di infedeltà ex art. 2635 cod. civ., consente di superare i confini di un danno di natura strettamente patrimoniale, per giungere così ad includere anche pregiudizi differenti (come ad esempio il danno all'immagine della società, od al corretto svolgimento delle attività organizzative e di controllo, fisiologiche alla gestione dell'impresa) che conseguano comunque alla lesione di beni suscettibili sì di valutazione economica - un danno all'immagine o reputazionale o al corretto svolgimento dell'organizzazione dell'impresa lo sono senz'altro - ma non immediata, a differenza di quanto accade nei casi di diminuzione patrimoniale stricto sensu" (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 5848 del 13/11/2012, dep. il 06/02/2013, Corallo, Rv. 254832, così massimata: "In tema di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, il nocumento per la società da cui dipende la sussistenza del reato consiste nella lesione di qualsiasi interesse della medesima suscettibile di valutazione economica e non si risolve pertanto nella causazione di un immediato danno patrimoniale").

Rimarcata la definizione di nocumento quale un qualsiasi pregiudizio giuridicamente rilevante e di qualsiasi natura subito, ad opera di un proprio collaboratore, dal soggetto passivo del reato di infedeltà, risulta evidente come il reato in questione sia strettamente legato al soggetto infedele e alla società per cui questi agisce e come al fine di stabilire il momento di consumazione del reato rilevi il primo atto d'infedeltà in cui il predetto nocumento sia già in esso insito; occorre guardare, cioè, al primo atto attraverso cui si estrinseca, in virtù della promessa o dazione di denaro o altra utilità, la violazione, da parte del collaboratore, degli obblighi inerenti al suo ufficio foriera di nocumento per la società.

Pertanto, più che nell'evento lesivo in sé, il focus ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2635 cod. civ. sta nella prima condotta concretamente offensiva per la società (Cass. pen. n. 5848/2013).

Nel caso di specie, come già detto nel rilevare l'intervenuta prescrizione del reato, il momento perfezionativo del reato non può, quindi, che corrispondere all'approvazione della delibera da parte del Comitato esecutivo di Ancona, in data 20.01.2012, che concedeva l'apertura delle due linee di credito alla [OSCURATO:SOCIETA]. del gruppo [OSCURATO:PERSONA], che peraltro, come già sopra detto, coincide anche con il momento di estrinsecazione dell'accordo corruttivo (in virtù del quale interveniva, appunto, l'illegittima apertura di credito ovvero l'atto infedele).

Ed invero, come ha avuto già modo di precisare la pronuncia Corallo, l'atto il cui compimento o la cui omissione integra il delitto di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 cod. civ. nell'antecedente formulazione che ha trovato applicazione nel caso di specie) può essere costituito anche da un parere ovvero dal voto espresso ai fini della formazione della delibera di un organo collegiale della società.

Pertanto, correttamente ha argomentato la Corte territoriale (a pag. 35) ritenendo che il nocumento per la [OSCURATO:PERSONA] si è prodotto per effetto e nel momento della delibera del comitato esecutivo che ha autorizzato la concessione dei finanziamenti (da cui è derivata la successiva erogazione presso la filiale di Roma, alle condizioni e con gli accertamenti previsti dalla delibera); trattandosi, appunto, di delibera assunta in violazione degli obblighi di fedeltà gravanti sul funzionario e quindi lesiva dell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] alla corretta organizzazione della gestione dell'impresa.Tutto ciò posto, ne consegue l'infondatezza della censura relativa all'incompetenza dell'Autorità giudicante.

3.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del fatto addebitato al ricorrente assumendo la mancanza della prova dell'accordo corruttivo; sicché, secondo l'impostazione difensiva, sarebbe in astratto configurabile, al più, la fattispecie di cui all'art. 2634 cod. civ. di infedeltà patrimoniale del funzionario bancario.

Premesso che "ai fini della configurabilità del reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ., è necessario che ricorrano i seguenti presupposti: a) un interesse dell'amministratore in conflitto con quello della società; b) la "deliberazione" di un "atto di disposizione" di beni sociali; c) un evento di danno patrimoniale intenzionalmente cagionato alla società amministrata; d) il fine specifico, in capo all'agente, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio (cfr. Sez. 5, n. 40446 del 04/06/2019, del dep. il 02/10/2019 Polverino, Rv. 277430), risulta evidente che l'art. 2634 cod. civ. e l'art. 2635 cod. civ. disegnano due fattispecie completamente differenti.

Anzitutto, con riguardo al pregiudizio cagionato, come ampiamente spiegato al paragrafo precedente, l'art. 2635 cod. civ. non richiede il verificarsi di un danno specificamente patrimoniale alla società, bensì di un più generico "nocumento", nozione da intendere nel senso di disvalore giuridicamente rilevante, di qualsiasi natura, posto in essere anche mediante una condotta omissiva.

La fattispecie di infedeltà patrimoniale prevede, invece, così come espressamente rubricata, che il reato si configuri se l'atto compiuto, in forma monosoggettiva o collegiale, sia non già un qualunque atto di amministrazione o indirizzo, bensì (come testualmente richiede la norma) un atto di disposizione tale da procurare patrimonialmente un ingiusto profitto.

Nel caso di specie, come indicato in precedenza, non si è di fronte a un atto di disposizione di beni sociali avente le caratteristiche suindicate quanto piuttosto a una gestione delle risorse della banca improntata, quanto ai finanziamenti concessi al gruppo [OSCURATO:PERSONA], alla violazione degli obblighi facenti capo al [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di Direttore della [OSCURATO:PERSONA], e ciò, evidentemente, in conseguenza della promessa di denaro o altra utilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] (di cui vi è contezza nel dipanarsi della vicenda).

Non è dunque corretto l'approccio difensivo che fa leva sulla mancanza della prova del momento perfezionativo dell'accordo illecito intervenuto tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per scardinare la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2635 cod. civ.; tale prova scaturisce, invero, dalla complessiva ricostruzione della vicenda che, come più volte detto, non risulta scalfita dalle argomentazioni difensive contenute in ricorso; ricostruzione che, secondo le risultanze processuali acquisite nel contraddittorio delle parti, come approfonditamente analizzate nella pronuncia di primo grado e vagliate criticamente in quella di appello, avrebbe, piuttosto, posto in evidenza come il [OSCURATO:PERSONA], rectius società a lui riconducibile, grazie all'appoggio del [OSCURATO:PERSONA], avesse beneficiato della concessione di finanziamenti, e come, di converso, il [OSCURATO:PERSONA], e la sua famiglia, tramite il gruppo societario del [OSCURATO:PERSONA] - posto il collegamento strumentale esistente tra i due contratti stipulati, quello tra la società schermo [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:SOCIETA] e quello tra la [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:SOCIETA] (afferente al gruppo [OSCURATO:PERSONA]) - avesse usufruito di quei finanziamenti che, a cadenze strettamente correlate alle rispettive erogazioni, confluivano, in parte, su conti intestati alla moglie e alla figlia di [OSCURATO:PERSONA], formalmente a titolo di 'acconti' sul prezzo della cessione delle quote oggetto di simulato contratto preliminare, stipulato, tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (società rispettivamente riconducibili ai [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]), in epoca immediatamente antecedente alla prima apertura di credito in favore della [OSCURATO:SOCIETA]..

Sicchè, secondo tale ricostruzione l'accordo criminoso - non costituente peraltro il momento perfezionativo del reato coincidente con la condotta di infedeltà - avrebbe in ogni caso trovato estrinsecazione attraverso la delibera del Comitato esecutivo di Ancona, del 20.01.2012, che concedeva l'apertura delle due linee di credito alla [OSCURATO:SOCIETA]. del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

3.3. Il terzo motivo di ricorso che lamenta la mancata messa a disposizione della difesa, al momento della c.d. discovery e della formazione del fascicolo per il dibattimento, degli atti di indagine consultati dalla Guardia di finanzia relativi alle pratiche di finanziamento oggetto dell'imputazione è inammissibile, non precisando esso neppure se i contenuti di quegli atti - dei quali si adduce unicamente la mancata allegazione cartacea - siano stati comunque trasfusi negli atti della Guardia di Finanza (dei quali non si contesta la mancata produzione).

Secondo quanto condivisibilmente sostenuto da questa Corte, invero, non lede il diritto di difesa l'esercizio da parte del pubblico ministero, ex art. 130 disp. att. cod. proc. pen., del potere di formare il fascicolo di cui all'art. 416, comma secondo, cod. proc. pen. mediante l'inserimento soltanto degli atti che si riferiscono alle persone ed alle imputazioni per cui richiede il rinvio a giudizio, a meno che non risulti da concreti elementi, recuperati anche attraverso investigazioni difensive, che la selezione abbia sottratto alla integrale "discovery" atti rilevanti per gli interessi della difesa (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234355; Sez. 6, n. 33067 del 17/04/2003, dep. il 05/08/2003, [OSCURATO:PERSONA]. 226650).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte gli artt. 416 cod. proc. pen. e 130 disp. att. cod. proc. pen., delegando al pubblico ministero l'onere di formare il fascicolo da trasmettere al giudice per le indagini preliminari insieme alla richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, attribuiscono in via esclusiva al potere delibativo dell'organo dell'accusa il compito di individuare ed allegare quegli atti che attengono, strettamente, ai soggetti ed all'oggetto del rinvio a giudizio (cfr., in proposito, Cass., Sez.

I, 12 aprile 1995, Arena, m. 202299; Cass.; Sez.

I, 13 dicembre 1994, Mustaka, m. 201.232; Cass., Sez.

II, 13 luglio 1995, D'Urso, m. 2023727).

D'altra parte, se da un lato è vero che il pubblico ministero, nei sensi dianzi precisati, è tenuto a trasmettere al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 416. del codice di rito l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini - sicché senz'altro illegittimo sarebbe il comportamento del magistrato che espungesse e dunque "occultasse", dagli atti depositati quelli favorevoli all'indagato - è altrettanto vero che l'inosservanza di tale obbligo è sanzionata esclusivamente dalla inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista una autonoma sanzione di invalidità per il mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione o meno (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella; Sez. 6, n. 4108 del 17 febbraio 1996, Cariboni, rv. 204434.

Sul fondamento dell'obbligo del pubblico ministero di trasmettere l'intero fascicolo v., anche, Corte cost. sent. n. 145 del 1991); sicchè, in definitiva, il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate non integra una causa di nullità della richiesta stessa, in quanto non prevista dalla norma, ma implica soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi ai fini dell'emissione del decreto che dispone il giudizio.

Né, peraltro, il ricorrente, nel caso di specie, ha mai prospettato una specifica rilevanza ed incidenza della mancanza degli atti in questione sulle scelte processuali proprie dell'udienza preliminare (quale ad esempio quella relativa al rito).

Una carenza di previsione sanzionatoria, quella di cui ora si è detto, che per altro verso agevolmente si spiega con la generale non trasmigrabilità di quegli atti nella fase del giudizio e con la corrispondente assenza di qualsiasi potere ordinatorio da parte del giudice, privo di una actio ad exibendum nei confronti del pubblico ministero proprio perché chiamato a definire l'udienza preliminare sulla base di atti il cui onere di allegazione non può che essere configurato in capo al soggetto che quegli atti ha provveduto a raccogliere.

Indi, allorquando il processo si svolge in dibattimento - come nel caso di specie - a maggior ragione occorre indicare le conseguenze specifiche della mancata allegazione degli atti al fascicolo di cui all'art. 416 del codice di rito, formandosi appunto la prova in dibattimento.

Quanto, poi, all'atto non posto ritualmente a disposizione della difesa e ciò nonostante utilizzato, è il caso di ribadire che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e - soprattutto - chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); laddove nel caso di specie, secondo quanto prospetta lo stesso ricorso, il contenuto di quegli atti che si assumono mancanti sarebbe stato in gran parte trasfuso in giudizio attraverso le deposizioni dibattimentali assunte nel contraddittorio delle parti; sicchè la prospettiva difensiva che, per altro verso, lamenta di non essersi potuta confrontare adeguatamente con la ricostruzione delle caratteristiche inerenti alle pratiche di finanziamento per l'assenza dei relativi fascicoli cartacei (tra le quali la celerità dell'erogazione del finanziamento, costituente, nell'impostazione accusatoria, uno degli ulteriori sintomi delle violazioni degli obblighi di ufficio in cui sarebbe incorso il [OSCURATO:PERSONA], col concorso di [OSCURATO:PERSONA]), è priva di pregio, dal momento che, alla stregua di quanto emerge dalle stesse sentenze di merito, è soprattutto sulla base delle risultanze dibattimentali che si è proceduto alla ricostruzione dei caratteri delle pratiche di finanziamento della cui mancanza si duole la difesa.

In ogni caso nella sentenza impugnata si evidenzia come sia rimasta una tesi astratta della difesa quella secondo cui l'istruttoria delle pratiche di finanziamento sarebbe stata più ampia e significativa di quella confluita nel fascicolo cartaceo portato all'attenzione del comitato esecutivo, e prodotto, e vi sarebbero stati atti e documenti in formato cartaceo ulteriori rispetto a quelli confluiti nelle valutazioni istruttorie riportate nel fascicolo esaminato ai fini del rilascio dei relativi pareri espressi; non essendo emersi tali atti ulteriori, né essendo, essi, stati prodotti dalla difesa.

Alla stregua di quanto sopra esposto, la questione di legittimità costituzionale posta in subordine, relativa all'art. 130 disp. att. cod proc. pen. nella parte in cui consente al Pubblico Ministero di espungere dal fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen. atti e documenti acquisiti durante la fase delle indagini senza la preventiva condivisione con la difesa, è da ritenere manifestamente infondata, stante il tenore dell'articolo come sopra indicato, che non contiene previsione, né implica interpretazione, in contrasto col diritto di difesa, che trova, appunto, comunque, un argine nella inutilizzabilità dell'atto non prodotto.

3.4. Quanto al quarto motivo si deve rammentare che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex officio") dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334 - 01).Si è, altresì, affermato al riguardo che in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018 Ud. (dep. 13/07/2018 ) Rv. 273577 - 01); in tal caso il vizio deducibile è quello di motivazione oppure quello di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. nel solo caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337 - 01), laddove, come emerge dalla sentenza impugnata, tale evenienza neppure ricorre nel caso di specie.

Nel caso di specie, invero, la Corte di appello ha adeguatamente illustrato le condivisibili ragioni in base alle quali l'integrazione istruttoria - avente ad oggetto l'espletamento di una perizia ricostruttiva dell'iter istruttorio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'erogazione dei finanziamenti implicante l'acquisizione di tutta la documentazione cartacea relativa alle pratiche di finanziamento - dovesse ritenersi superflua, non ravvisandosi per le ragioni complessivamente esposte la necessità o anche utilità degli indicati approfondimenti.

Per il giudice di appello, invero, sussiste l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione nel solo caso del suo accoglimento, mentre può anche motivarne, come accaduto nel caso di specie, implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (cfr. Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. il 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275114 - 01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. il 12/03/2014, Coppola, Rv. 259893 - 01 Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, dep. il 11/12/2009, Sergio e altri, Rv. 245996 - 01).

3.5. Il quinto motivo e il sesto motivo, che propongono una serie di doglianze implicanti la rivalutazione del tenore delle dichiarazioni di alcuni testi e di documenti prodotti dalla difesa, che si assumono non tenuti in debita considerazione, o travisati, dai giudici di primo e secondo grado, sono inammissibili.

Si lamenta, sotto il profilo dell'art. 192 cod. proc. pen., il travisamento delle prove, anche per omissione, contestando la idoneità degli indizi, posti a base dell'affermazione di responsabilità, a far ritenere simulata l'operazione relativa al contratto preliminare di cessione delle quote.

Si rappresenta, in particolare, che non si sarebbe tenuto conto dell'estrema onerosità dei finanziamenti, della sufficienza delle garanzie prestate e dell'effettività delle contrattazioni, ovvero di elementi di prova che avrebbero comunque incrinato il 'quadro indiziario ove adeguatamente considerati.

Occorre premettere che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può, però, limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, dep. il 19/03/2021, Rv. 281085 - 01; cfr., tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, dep. il 18/12/2020, Villari, Rv. 280117 - 01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. il 20/02/2018, Grancini, Rv. 272406 - 01 Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. il 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01).

Secondo la linea ermeneutica consolidata di questa Corte regolatrice, la rispondenza delle valutazioni compiute dal giudice di merito alle acquisizioni processuali può essere dedotta sub specie del vizio di travisamento della prova a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006 - dep. 20/07/2006, Stojanovic, Rv. 23416701Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006 - dep. 14/06/2006, Francia, Rv. 23409901), con il risultato di porre a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali che intende far valere, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, invero, deve essere recepito ed applicato anche in sede penale il principio della "autosufficienza del ricorso", con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa o travisata valutazione di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza) - o altra forma equipollente - dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, Sentenza n. 16706 del 18/03/2008 Cc. (dep. 22/04/2008 ) Rv. 240123).

Anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, continua a trovare applicazione tale principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432.

Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, contenente un limitato stralcio di una testimonianza ritenuta decisiva, con il quale si era dedotto il travisamento della prova dichiarativa); laddove nel caso di specie il ricorso si limita a prospettare le circostanze di fatto che si assumono preternnesse o travisate nell'ambito delle ricostruzioni valutative dei giudici di merito, accedendo ad una diretta, propria, ricostruzione della vicenda, senza neppure passare, cioè, attraverso l'allegazione degli atti che si assumono fraintesi o trascurati.

D'altronde, esula dai poteri di questa Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità neppure la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

In ogni caso il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione; laddove nel caso di specie i giudici di merito - come poi si dirà - delineano un contesto logico-fattuale assorbente, che, sulla base di una messe di indizi, di tipo sia fattuale che logico, congruamente passati in rassegna e collegati tra loro e ritenuti di prevalente pregnanza, dà conto, in maniera a volte implicita, altre volte esplicita, della non decisività degli elementi di prova indicati dalla difesa.

Alla stregua dei parametri indicati, e dovendo, per altro verso, il sindacato demandato a questa Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, dep. il 05/03/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01, Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. il 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01), consegue che il vaglio di legittimità esercitabile in relazione alle censure mosse coi motivi in scrutinio va circoscritto, in definitiva, alla verifica della effettività del confronto di tali censure con la congruenza dell'articolata ricostruzione della vicenda recepita nelle conformi pronunce di merito.

Nello specifico, la Corte territoriale, nell'esaminare i motivi di ricorso di entrambi i ricorrenti, risponde appieno alla doglianza riguardante la natura "simulata" dei contratti, constatando la strumentalità degli stessi rispetto ai flussi finanziari documentati che non trovano altra ragione giustificativa, sullo specifico versante qui di interesse, se non nella promessa di utilità - evidentemente accettata - in favore del Direttore Generale della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; e ciò tenuto anche conto degli esiti di quei finanziamenti giammai restituiti.

Ancor più precisamente (a pag. 146) argomenta al riguardo il giudice di primo grado, il quale, ponendo l'attenzione sull'illogicità giuridica ed economica della dinamica esecutiva delle negoziazioni, rimarca come a fronte del chiaro intento negoziale illecito, sotteso all'intera operazione, non fosse neppure fondamentale indagare sulla circostanza che i negozi intrecciati posti in essere fossero reali, fittizi, o solo parzialmente simulati, atteso che in alcuno dei tre casi potrebbe essere mai escluso il reato, rimanendo comunque radicalmente viziata la causa negoziale dall'accordo corruttivo.

E' dunque, a tal punto, il caso di evidenziare quanto risulta affermato nelle pronunce di merito, in particolare in quella di primo grado che ricostruisce nei minimi dettagli i passaggi fondamentali dell'intera vicenda - ben più complessa di quanto lascia trasparire l'impostazione difensiva - che per chiarezza vengono qui di seguito riportati (si rammenta che la pronuncia di primo grado, in quanto confermata da quella di secondo grado, costituisce, con questa, un unicum impianto decisionale).

Il 29 giugno 2010 la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui erano soci al 50% ciascuno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prometteva di acquistare da [OSCURATO:PERSONA] una struttura alberghiera sita a Cellamare, nella città metropolitana di Bari (vedi pag. 99 e segg. della sentenza di I grado).

Si tratta di una struttura realizzata dal gruppo Nitti (cd. operazione Terralba).

La stipula del definitivo era fissata al 30/6/2012.

L'importo della compravendita era stabilito in euro 7.000.0000, oltre imposte (non è dato comprendere se, dopo la stipula, sono stati versati acconti). - Il 20 dicembre 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva ad [OSCURATO:SOCIETA]. - di cui era dominus [OSCURATO:PERSONA] - il preliminare di compravendita stipulato il 29 giugno 2010 con la venditrice [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la struttura alberghiera di Cellamare.

Il corrispettivo doveva essere, secondo le previsioni contrattuali, così corrisposto: - C 200.000 alla stipula del preliminare; - C 500.000 entro il 28/2/2012 - C 250.000 entro il 31/3/2012 - C 1.400.000 entro il 30/4/2012 Quanto all'ulteriore somma dovuta, la [OSCURATO:SOCIETA]. si impegnava a subentrare negli obblighi assunti da [OSCURATO:SOCIETA]. verso la [OSCURATO:PERSONA] di Bari per C 2.350.000 e per C 1.293.892,84 verso Interbanca.

Entro la data del definitivo (30/6(2012) sarebbe stata corrisposta da [OSCURATO:SOCIETA]. l'ulteriore somma di C 1.006.107,06. - Nella stessa giornata del 20 dicembre 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. prometteva di acquistare le quote di [OSCURATO:SOCIETA] '96 s.r.I., detenute da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il prezzo di C 2.973.400, con l'accordo che il prezzo sarebbe stato aggiornato alla data del definitivo, da stipulare entro il 31/5/2012.

L'importo della cessione fu determinato tenendo conto del valore dell'immobile posseduto dalla società, quantificato in C 9.000.000, di crediti dei soci (per C 543.318, che le venditrici si impegnavano a cedere al valore nominale contestualmente alla cessione delle quote), di crediti della società verso terzi (erario e [OSCURATO:SOCIETA]), detratto il debito per il mutuo ipotecario (ammontante, all'epoca, a C 6.449.801).

Il prezzo sarebbe stato così pagato, secondo le previsioni contrattuali: - C 200.000 alla stipula del preliminare - C 500.000 entro il 28 febbraio 2012 - C 250.000 entro il 31 marzo 2012 - C 2.023.000 al definitivo del 31/5/2012 Entro il 31/5/2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. si impegnava a liberare [OSCURATO:PERSONA] dalla fideiussione personale concessa alla banca Tercas allorché era stato acquistato l'immobile (il 17/11/2009).

In pratica, si impegnava a estinguere il mutuo, oppure a fornire altra idonea garanzia, accettata dalla banca Tercas. - Successivamente alla stipula del preliminare tra [OSCURATO:SOCIETA] e i familiari di [OSCURATO:PERSONA] furono corrisposte alle promittenti venditrici i primi tre acconti, per C

950.000. Seguirono poi serrate trattative, perché [OSCURATO:SOCIETA]. affermava di non essere in grado di liberare l'immobile dall'ipoteca: • Il 23/4/2012 [OSCURATO:SOCIETA]. (attraverso avv. [OSCURATO:PERSONA]) chiedeva alle congiunte di [OSCURATO:PERSONA] (per esse il dr.

Lucidi) il differimento della stipula del definitivo al 31/7/2012 e offriva di pagare altri 1.400.000 euro. • Il 26 aprile veniva sottoscritta una appendice al contratto, con cui le parti si accordavano di spostare il definitivo al 16 luglio 2102, in cambio di altro acconto di C

1.400.000. Il 3 maggio 2012 [OSCURATO:SOCIETA]. corrispondeva, effettivamente, l'acconto di C

1.400.000. • Il 3 maggio 2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva i diritti nascenti dal contratto preliminare alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui era dominus [OSCURATO:PERSONA].

Poco dopo la [OSCURATO:SOCIETA] cedeva, a sua volta, i medesimi diritti alla PINRE s.r.I., dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Nessuna comunicazione veniva, in entrambi i casi, fatta alle promittenti venditrici ([OSCURATO:PERSONA]), sicché le trattative venivano proseguite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1.. • Il 6/7/2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. (avv. [OSCURATO:PERSONA]) chiedeva di spostare il definitivo al 31/1/2013 - data in cui si sarebbe dovuto anche liberare l'immobile dall'ipoteca - e di pagare comunque il saldo prezzo entro il 30/7/2012. • Il 17/7/2012 le [OSCURATO:PERSONA] (dr.

Lucidi) rispondevano proponendo il versamento dell'ulteriore acconto di C 1.240.000 e la stipula del definitivo al 21/12/2013, prevedendo un indennizzo in caso di mancato rispetto del termine. • Il 24/7/2012, prima ancora di aver formalizzato alcun accordo, la [OSCURATO:SOCIETA]. corrispondeva l'ulteriore acconto di C

1.240.000. • Il 14/9/2012 il dr.

Lucidi (per [OSCURATO:PERSONA]) si dichiarava disposto a concedere una ulteriore proroga per la stipula del definitivo fino al 21/12/2013 a condizione che [OSCURATO:SOCIETA]. pagasse le rate del mutuo Tercas maturate fino a detta data (C 38.000 mensili, oltre IVA) e prometteva il risarcimento dei danni (non si rinvengono risposte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.). • Il 25 ottobre 2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. comunicava alle socie [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] di aver ceduto il contratto preliminare - relativo alle quote da esse detenute - alla PINRE s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA]. • A febbraio 2013 il dr.

Lucidi (per socie [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]) proponeva a [OSCURATO:SOCIETA]. la stipula del definitivo entro il 10 aprile 2013 con obbligo per PINRE di liberare l'immobile dall'ipoteca entro il 31/12/2018.

In cambio, PINRE avrebbe dovuto dare in pegno il 60% delle quote cedute e avrebbe dovuto pagare alle [OSCURATO:PERSONA] un prezzo per le fideiussioni per gli anni 2014-2018.

Le promittenti venditrici avrebbero avuto diritto al risarcimento di C 2.500.000 ove non si fosse addivenuti alla stipula del definitivo entro il 10/4/2013 (si dà atto che in effetti vi è, agli atti, una scrittura privata a firma [OSCURATO:SOCIETA]-PINRE-[OSCURATO:SOCIETA] '96 che riproduce le suddette condizioni, pag. 103 sentenza del Tribunale). • Il 3/6/2013, stante il perdurante inadempimento della PINRE, le socie [OSCURATO:PERSONA] comunicano alla [OSCURATO:SOCIETA]. la loro intenzione di risolvere il contratto e di trattenere le somme versate fino a quel momento, a titolo di risarcimento danni.

Collateralmente alla trattativa tra [OSCURATO:SOCIETA]. e le socie [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]: Il 3 maggio 2012 interveniva una scrittura tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. - costituente il seguito di quella del 20.12.2011 sempre tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] - in cui si dava atto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ricevuto da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., alla data suddetta, la somma di C 2.350.000 per l'immobile di Cellamare. [OSCURATO:SOCIETA] dichiarava di non poter dare esecuzione agli accordi presi (vale a dire, di assicurare ad [OSCURATO:SOCIETA] il possesso dell'immobile di Cellamare) perché non era in grado di liberare il bene dall'ipoteca iscritta a favore di Interbanca (a garanzia della restituzione di un prestito agevolato, che aveva ricevuto) e di non essere in grado di restituire quanto aveva ricevuto da [OSCURATO:SOCIETA].

Per liberare l'immobile dall'ipoteca [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto restituire, infatti, quanto ricevuto a titolo di contributo agevolato da Interbanca (C

493.000. Vedi pag. 120 della sentenza).

Pertanto, [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva ad [OSCURATO:SOCIETA]. il contratto stipulato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto le quote della [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:SOCIETA] si riservava di nominare la persona dell'acquirente.

Degli ulteriori obblighi gravanti su [OSCURATO:SOCIETA]. (verso le venditrici delle quote) si fa carico, quindi, [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I..

Praticamente, in luogo dell'immobile di Cellamare la [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva ad [OSCURATO:SOCIETA]. — con contratto per persona da nominare - l'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA].

La cessione del contratto relativo alle quote [OSCURATO:SOCIETA] veniva effettuata al medesimo prezzo convenuto tra le parti originarie, maggiorato di C 200.000, come compenso per [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I..

Le somme già versate da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] andavano quindi imputate al prezzo di cessione delle quote [OSCURATO:SOCIETA].

Il 6 giugno 2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. comunicava alla [OSCURATO:SOCIETA]. di avere, in data 3 maggio 2012, ceduto gli obblighi derivanti dal contratto del 20 dicembre 2011 a [OSCURATO:SOCIETA]. (vedi pag. 102, in fondo).

In data 8 giugno 2012 veniva aggiunta una appendice all'accordo del 3 maggio 2012, sottoscritta da [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e PINRE, nella quale si dava atto del subentro di PINRE nelle obbligazioni di [OSCURATO:SOCIETA] verso [OSCURATO:SOCIETA] (relative alle quote [OSCURATO:SOCIETA]). [OSCURATO:SOCIETA] dichiarava di non avere null'altro a pretendere da [OSCURATO:SOCIETA] rispetto a quanto pattuito con l'originaria scrittura del 20/12/2011 (avente ad oggetto l'immobile di Cellamare) e con il successivo atto ricognitivo del 3/5/2012.

Parallelamente in data 25.10.2012 la [OSCURATO:SOCIETA] comunicava alle promittenti venditrici [OSCURATO:PERSONA], di aver ceduto il preliminare alla [OSCURATO:SOCIETA]. amministrata da [OSCURATO:PERSONA].

Seguiva nel febbraio del 2013 invio di bozza di scrittura privata (che risultava poi in atti sottoscritta da Pinre ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] in persona dell'amministratore Lucidi, senza data) direttamente dalle cedenti alla Pinre che prevedeva i rispettivi impegni tra le parti.

All'art. 8 in particolare si disponeva che in caso di mancata sottoscrizione del contratto di cessione entro il 10.4.13 le promittenti cedenti si sarebbero ritenute libere da ogni impegno, con diritto al risarcimento del danno, quantificato in euro

2.590.000. Seguiva comunicazione di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] a Pinre e [OSCURATO:SOCIETA] nella quale si rilevava che, essendo decorso il termine del 10.4.13, il contratto doveva ritenersi risolto, facendo richiamo dell'art. 8 suindicato, comunicandosi quindi che le somme versate sarebbero state trattenute a titolo di risarcimento del danno.

Seguiva una sorta di trattativa transattiva che si concludeva con una dichiarazione congiunta stipulata in data 16.12.2013 tra [OSCURATO:SOCIETA], Pinre ([OSCURATO:PERSONA]) con la quale quest'ultima dichiarava che a causa delle proprie difficoltà economiche non era più nelle condizioni di procedere all'acquisto dell'intero capitale sociale dell'[OSCURATO:SOCIETA] e come tale assumeva ogni responsabilità per l'intera operazione posta in essere e per ogni richiesta risarcitoria di danno da parte delle promittenti cedenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui alle loro lettere raccomandate del 3.6.13 e 1.10.13; la [OSCURATO:SOCIETA] da parte sua rinunciava a far valere qualsiasi pretesa economica derivante da tutta la documentazione sottoscritta tra Pinre e [OSCURATO:SOCIETA].

Da tali intrecci si desumeva una preordinata correlazione tra i contratti [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; osservandosi come, in buona sostanza, le operazioni poste in essere si fossero tradotte in un nulla di fatto che aveva avuto come unico risultato di portare nelle tasche di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero della famiglia [OSCURATO:PERSONA], denaro (riveniente dai finanziamenti di [OSCURATO:PERSONA]), apparentemente versato a titolo di acconto per un contratto definitivo mai stipulato, per complessivi euro 3.590.000; la famiglia [OSCURATO:PERSONA] in definitiva conservava le quote, quindi l'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA], oltre che il denaro ricevuto a titolo di acconto per un contratto mai perfezionato; denaro giammai restituito alla controparte che neppure ne reclamava effettivamente la restituzione (e ciò sulla base di un asserito, generico, indimostrato danno) .

Mancata pretesa restituria delle somme giustificata, peraltro, da [OSCURATO:PERSONA] col fatto che poi erano subentrati il procedimento penale e il sequestro, laddove il tribunale evidenzia come la notizia di reato risulta iscritta solo nel 2015 e che il provvedimento di sequestro risale ad ottobre 2015 ossia a ben due anni dopo i fatti ( p. 126).

Vi è, per altro verso, prova (si afferma a pag. 117 della sentenza di primo grado) che la [OSCURATO:SOCIETA] per i relativi pagamenti in favore delle socie abbia attinto a risorse finanziarie provenienti dal gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Osservano, altresì, i giudici di merito che vi è perfetta corrispondenza tra il prezzo del preliminare tra [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:SOCIETA] inerente al complesso immobiliare Cellamare e quello del preliminare intervenuto con le socie [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (per somme liquide coincidenti).

A ciò si aggiunga - si sottolinea ancora nelle pronunce di merito - l'anomalia degli acconti e cauzioni anticipati, proposti addirittura unilateralmente da [OSCURATO:SOCIETA] sebbene non previsti (così per 1,4 milioni di euro a titolo di cauzione) e ciò nella piena consapevolezza di [OSCURATO:SOCIETA] di non poter procedere alla stipulazione del definitivo, come formalmente dichiarato solo il giorno successivo nella scrittura - atto ricognitivo e rettificativo - con la quale il contratto è stato ceduto da [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:SOCIETA] .

Non può sfuggire - si dice ancora nella pronuncia di primo grado - che alla fine della vicenda il passaggio di denaro da [OSCURATO:SOCIETA]-PINRE a [OSCURATO:SOCIETA] sia identico, pari a euro 3.590.000, a quello successivo intervenuto da [OSCURATO:SOCIETA] alle [OSCURATO:PERSONA].A fronte di una siffatta, congrua, ricostruzione del primo giudice, la corte di appello osserva che è, quindi, opportuno rimarcare, in replica alla dedotta fragilità degli indizi, che" il ragionamento è fondato su elementi storicamente indiscussi e sulla loro intrinseca valenza indicativa del fatto ignoto e che l'apprezzamento in una visione d'insieme delle molte sfaccettature collimanti della intera vicenda contrattuale (previsioni originarie parallele, cronologia, sviluppi e relative anomalie, esito) conferma il valore sintomatico di ogni passaggio ".

Ebbene, se si passa, poi, ad esaminare gli ulteriori passaggi motivazionali delle pronunce di merito, si scopre che l'articolata ricostruzione della vicenda in cui si inseriscono il preliminare con le socie [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e i relativi trasferimenti di denaro va di pari passo con quella afferente le caratteristiche dei finanziamenti concessi in quel medesimo contesto temporale, alla [OSCURATO:SOCIETA]. e in parte refluiti, secondo la incontestata ricostruzione dei flussi di denaro operata dalla Guardia di Finanza - di cui si è sopra fatto cenno - tramite altre società appartenenti sempre al gruppo [OSCURATO:PERSONA], nelle tasche di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] in virtù dell'apparente preliminare stipulato.

Il coacervo indiziario intorno a cui ruota la complessa ricostruzione contenuta nelle pronunce di merito è, dunque, ben più ampio e articolato rispetto ai singoli aspetti che il ricorso in scrutinio ha inteso estrapolare nell'ottica di inficiare - con argomenti già superati nell'assetto argomentativo della doppia conforme - il costrutto accusatorio.

La corte di appello, invero, non trascura di evidenziare, a proposito del tema del cd. merito creditorio, ovvero delle censure, qui riproposte, afferenti alla completezza e regolarità delle pratiche di finanziamento, che il rapporto audit del 2011, prodotto in atti con la firma di presa visione del [OSCURATO:PERSONA], era comunicato alla direzione generale (come con chiarezza riferito dai testi) e portava all'attenzione del predetto [OSCURATO:PERSONA] le condizioni critiche della società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], il consistente improprio utilizzo della liquidità a favore di società ad alto rischio di default, oltre che quel complesso di rilievi di carattere operativo che avrebbe dovuto indurre, in una visione neutra o fisiologica dei rapporti, ad approfondimenti e verifiche in presenza di richieste di finanziamento di elevato importo; e, in particolare, come nell'operazione [OSCURATO:SOCIETA] la ricostruzione dei flussi finanziari attesti, al pari di quanto già era stata stato segnalato come fattore di allarme, l'assoluta mancanza di qualunque verifica sulla conformità della finalizzazione dei finanziamenti e renda conto dell'immediato spostamento delle somme presso conti di altra banca che rendeva non conoscibile e verificabile da parte dell'istituto erogante la gestione delle stesse.

Si evidenzia, altresì, al riguardo, nella sentenza impugnata, che l'argomento è speculare sul piano probatorio alla ricostruzione dei flussi finanziari, nei due contratti paralleli, e nella destinazione differente dei finanziamenti rispetto alle causali dichiarate.Quanto ai rilievi svolti dai consulenti tecnici di parte, riproposti negli appelli, osserva la Corte territoriale che deve convenirsi con il tribunale sulla irrilevanza della differente opzione interpretativa proposta sul merito creditizio intesa a prospettare la valenza dei dati negativi quali elementi di attinenza di natura economica e non indicatori di non affidabilità.

Già su base documentale - spiega la sentenza impugnata - emergevano le condizioni di inadeguatezza o la chiara necessità di approfondimento che le pratiche in questione non ebbero; è indiscusso che i dati di bilancio della società rivelavano una perdita di oltre 4 milioni di euro e che il fatturato era minimo, che il finanziamento di 8 milioni di euro, in due tranche, seguito poco dopo una seconda apertura di credito, interveniva a fronte di una condizione tutt'altro che tranquillizzante della beneficiaria e delle società del gruppo.

È d'obbligo poi rimarcare, afferma, in prosieguo, la Corte territoriale, come, seppur siano state dedotte quali violazioni del diritto di difesa incompletezze da parte dell'accusa nelle produzioni relative alle pratiche di finanziamento, anche all'esito dell'esame conseguito dalle parti delle pratiche nella loro interezza attraverso l'interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA], non siano stati indicati atti di cui sia omessa la valutazione, nè sia stata contrapposta una diversa realtà all'accertamento giudiziale di istruttorie scarne, veloci, sommarie (costituite dagli atti indicati e dall'analisi che il tribunale ne compie); tornandosi, piuttosto negli appelli a prospettare l'opzione interpretativa di sufficienza e validità degli elementi acquisiti, delle garanzie personali, o tramite società del gruppo, rese, della capienza della garanzia immobiliare seppur per valori inferiori secondo la stima del perito successivamente incaricato dalla banca; argomenti tutti che non modificano - sottolinea la pronuncia impugnata - la costatazione delle caratteristiche delle pratiche, per il corso e il contenuto.

Quanto, poi, alla contestazione di avere impropriamente considerato il solo periodo intercorso tra l'inserimento in via telematica della richiesta - che rappresenta in ogni caso il primo momento formale di avvio della pratica - e la delibera del comitato esecutivo, non sono portati all'attenzione documenti ed attività conoscitivi precedenti di cui non si sia tenuto conto, venendo così ad essere confermata - conclude al riguardo la corte territoriale - la esaustività di quanto valutato, in particolare il rilievo di estrema brevità dell'istruttoria per finanziamenti elevati a favore di società in condizioni critiche (finanziamenti, peraltro, immediatamente distolti alla possibilità di verifica dell'impiego nelle causali per le quali erano stati richiesti ed approvati, e mai rimborsati, posti in posizione di incaglio già nel 2012 e di sofferenza nel 2014).

Concludendo, osserva questo Collegio come, alla stregua delle convergenti motivazioni delle pronunce di merito, ciò che viene nuovamente prospettato coi due motivi in scrutinio, non offra una decisiva ricostruzione in palese contrasto con le motivazioni fornite, tale, cioè, da individuare il vizio di travisamento probatorio in questione.

3.7. Il settimo motivo, che denuncia la violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., assumendo che l'affermazione di responsabilità in capo al ricorrente sarebbe stata ravvisata in virtù del concorso morale dello stesso nella corruzione con il fratello [OSCURATO:PERSONA] (precedente amministratore, sostituito dal ricorrente dal luglio 2011) e non per le utilità direttamente corrisposte al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (come originariamente contestato) è inammissibile in quanto meramente reiterativo delle censure già dedotte in appello.

Il ricorrente, invero, non si confronta affatto con lo spessore e la natura delle condotte descritte nelle sentenze di merito e non scardina quanto argomentato dalla Corte territoriale, posto che, come ricostruito, i primi atti con cui si estrinsecano le condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - da un lato, la prima delibera di disposizione dei finanziamenti da parte di [OSCURATO:SOCIETA] del 25 gennaio 2012, dall'altro, i versamenti confluiti sul conto [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] - si collocano tutti in una momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] era già effettivamente amministratore della società beneficiaria, sicchè a nulla rileva - come si evidenzia nelle pronunce di merito - che egli, comunque già contitolare delle società, avesse sostituito il fratello Emanuele nella carica (trattandosi di atto avvenuto in precedenza, nel 2011).

La Corte, in linea con il giudice di primo grado, ravvisa non solo la carica del [OSCURATO:PERSONA] in quanto amministratore, ma ne individua anche la compartecipazione all'accordo corruttivo in virtù del collegamento strumentale tra i due contratti stipulati, quello tra la società - schermo - [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] e quello tra la [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA] (afferente al gruppo [OSCURATO:PERSONA]), contratti singolari per i contenuti, lo sviluppo esecutivo, le modifiche soggettive, il risultato economico- finanziario e l'accertamento della provvista di pagamento del corrispettivo nel contratto [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:SOCIETA]. dal finanziamento di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:SOCIETA].

Considerata la corrispondenza sulle date, aventi cadenze strettamente correlate alle erogazioni in favore della famiglia [OSCURATO:PERSONA], e la sorte dei finanziamenti, logicamente la Corte ritiene che l'operazione stessa raccolga in sé la promessa e attuazione della dazione di utilità al [OSCURATO:PERSONA], ne discende l'accordo illecito che automaticamente mette in luce l'esigenza per il beneficiario del finanziamento, il [OSCURATO:PERSONA], di avvalersi del remunerato intervento del Direttore Generale onde ottenere liquidità.

È, dunque, evidente (come bene espresso a pag. 71 della pronuncia di secondo grado) come, a prescindere dal fratello [OSCURATO:PERSONA] - la cui individuazione quale altro soggetto concorrente alla commissione del reato, che ha comportato la trasmissione degli atti alla Procura, non determina, precisa la corte territoriale, alcuna variazione del fatto ritenuto a carico del soggetto giudicato ovvero del [OSCURATO:PERSONA] - stante la natura composita dell'operazione, nulla consenta di ritenere una partecipazione del ricorrente strumentalizzata o inconsapevole al reciproco scambio di utilità e come debba, piuttosto, ritenersi acclarato il pieno coinvolgimento materiale dello stesso nella vicenda in esame; sicchè - conclude la corte territoriale sul punto - alcuna violazione del principio di cui agli artt. 521, 522 del codice di rito è ravvisabile nel caso di specie.

3.8. L'ottavo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio in punto di quantificazione della pena, è da ritenere assorbito nell'epilogo decisorio che ha rilevato, ai fini penali, la prescrizione del reato.

3.9. Il nono e ultimo motivo di ricorso, al pari di quello nuovo di cui al punto 8 del ritenuto in fatto, che verrà anch'esso qui di seguito trattato, è infondato.

Il motivo dedotto in ricorso - con cui si deduce il difetto di legittimazione alla costituzione di parte civile da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., evidenziando l'inconfigurabilità del danno non patrimoniale in capo alla stessa per essere stata costituita - quale ente/ponte - tre anni dopo i fatti e per avere essa, comunque, ceduto parzialmente i propri crediti in sofferenza, tra i quali anche quello, di natura patrimoniale, verso [OSCURATO:SOCIETA]., alla società REV Gestione crediti S.p.a., da ritenersi quindi l'unico soggetto legittimato al recupero dei crediti - è invero meramente reiterativo di questioni già ampiamente sceverate dai giudici di merito che hanno, con argomenti giuridicamente corretti, negato valenza a quanto argomentato in ricorso.

La Corte territoriale al riguardo ha, invero, osservato che l'assunto della difesa risulta inconferente sul piano della contestata legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] a costituirsi parte civile, e ciò in virtù della puntuale ricostruzione della vicenda successoria, ex lege, illustrata nella sentenza di primo grado, che aveva interessato la [OSCURATO:SOCIETA], nel 2015.

In particolare, la sentenza del tribunale aveva già posto in evidenza come la cessione dei diritti da [OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione coatta amministrativa, a nuova [OSCURATO:SOCIETA] sia derivata dalla delibera 558 del 22 novembre 2015 di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, punti 1.1 e 1.2, dalla quale discende la titolarità in capo a nuova [OSCURATO:PERSONA] SPA delle posizioni per le quali era cessionaria, tra le quali i diritti di natura risarcitoria (per danno patrimoniale e non patrimoniale procurato alla società cedente in conseguenza del commesso reato), e, nel rispondere allo specifico profilo, già sollevato, dell'ipotetica duplicazione del risarcimento per la componente strettamente patrimoniale - per la quale avrebbe potuto agire anche la società REV Gestione crediti S.p.a. - aveva altresì osservato che si trattava unicamente di una questione di quantum del risarcimento, la cui determinazione era stata devoluta alla cognizione del giudice civile, precisando che, quindi, questi nel quantificare l'entità del risarcimento spettante a [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, al più, tener conto anche dell'eventuale corrispettivo ricevuto dalla stessa da parte della [OSCURATO:PERSONA].

In altri termini i giudici di merito hanno, in buona sostanza, affermato che la cessione dei crediti in sofferenza alla REV non aveva fatto venir meno la legittimazione ad causam né tanto meno quella ad processum da parte della [OSCURATO:PERSONA], avendo questa ceduto alla REV unicamente i diritti di credito vantati nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e non già i diritti risarcitori verso il [OSCURATO:PERSONA] conseguenti agli illeciti a questi ascritti.

Sicchè evidente è la infondatezza della censura qui nuovamente riproposta.

Riguardo ad essa è, però, il caso di evidenziare come la stessa, lungi dal contestare la ricostruzione che ha condotto i giudici di merito a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] fosse subentrata nei diritti, anche risarcitori in questione, della [OSCURATO:SOCIETA], abbia piuttosto ancorato la tesi, qui riproposta, della legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA] proprio al presupposto dell'intervenuto trasferimento dei diritti risarcitori dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] ad opera del decreto legislativo 180/15 (come precisato dalla delibera n. 588 del 22/11/2015).

Col motivo nuovo, in un'ottica del tutto opposta che sovverte gli ordini argomentativi originariamente proposti, si contesta, invece, la legittimazione della [OSCURATO:PERSONA], questa volta a vantaggio della [OSCURATO:SOCIETA], assumendo che l'unica legittimata a far valere i diritti risarcitori in questione sia la [OSCURATO:SOCIETA] in quanto tali diritti sarebbero da ritenere esclusi dal trasferimento ex lege.

Evidente è la totale sovversione del ragionamento contenuto nella censura sollevata in ricorso, sicchè, seppur in apparenza inerente al medesimo punto della decisione impugnata relativo alla costituzione di parte civile, il motivo aggiunto si presenta del tutto nuovo nel contenuto e nell'impostazione.

Invero, esso ribalta completamente la censura posta con l'originario atto di impugnazione, ponendo a fondamento della doglianza che contesta la legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] non più l'asserita legittimazione della società [OSCURATO:SOCIETA] bensì quella della [OSCURATO:SOCIETA] e ciò per di più sulla base di presupposto del tutto opposto a quello a cui si era ancorata la legittimazione della REV.

Tale sovversione, ovviamente, non incide sulla possibilità di verificare e rilevare quanto si argomenta, ma, sotto certi aspetti, stante la totale incompatibilità esistente tra le tesi propugnate, è, quanto meno, da ritenere indicativa dell'abbandono dell'impostazione originaria e dell'incertezza che permea l'impostazione difensiva al riguardo.

Indi, passando ad esaminare la questione proposta sotto il nuovo profilo sollevato, si riporta la esaustiva ricostruzione svolta nella pronuncia di primo grado con riferimento al fenomeno successorio che ebbe a interessare la [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è, invero - secondo quanto correttamente si riporta nella pronuncia di primo grado - una delle quattro banche ([OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti), allora tutte in amministrazione straordinaria, oggetto della prima applicazione della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 180 del 2015 (in attuazione della direttiva 2015/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, istitutiva di un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento), e destinataria del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, che ha disposto la costituzione dell'ente- ponte, denominato [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] (il decreto legge non è stato convertito, ma abrogato dall'art. 1, commi 842 - 862, della legge 29 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità 2016, che ne ha sostanzialmente recepito i contenuti e salvato gli effetti medio tempore prodotti), e dei conseguenti provvedimenti, approvati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il 22 novembre 2015, adottati dall'ente di vigilanza, [OSCURATO:PERSONA] d'Italia e in particolare di quello di cui alla delibera 558/15 con cui si detta la disciplina della cessione ex art. 43, d.

Igs. n. 180 del 2015 delle situazioni giuridiche soggettive della banca in risoluzione nei confronti dell'ente-ponte (ricapitalizzato dal Fondo di Risoluzione e destinato a proseguire regolarmente l'attività della cedente e altresì deputato a cedere, quando le condizioni di mercato sono adeguate, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 180/2015, a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate).

La delibera n. 558 del 2015 disciplina al punto 1 l'oggetto della cessione dell'azienda bancaria, stabilendo che «fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti, ai sensi degli artt. 43 e 47 del D. Lgs. 180/2015, all'ente ponte» (punto 1.1.); in forza del punto 1.2., «la cessione comprende gli eventuali diritti risarcitori che dovessero essere azionati dalla banca cedente nei confronti degli ex esponenti aziendali, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e di ogni altro soggetto responsabile dei danni patrimoniali alla stessa arrecati.

La cessione comprende altresì gli eventuali diritti di regresso derivanti dal pagamento da parte della società cedente, quale obbligata in solido, delle sanzioni irrogate dalle competenti Autorità di vigilanza nei confronti degli ex esponenti aziendali».

Il punto

1.3. stabilisce poi che «ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D. Lgs. 180/2015, l'ente ponte succede, senza soluzione di continuità, alla banca in risoluzione nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti e nei giudizi di cui al precedente punto 1.1.».Il punto 2, rubricato «Esclusioni», indica le passività che «restano escluse dalla cessione», mentre il punto 3 stabilisce che «salvo quanto disposto dal Titolo VI del D. Lgs. 180/2015, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni, i creditori della banca in risoluzione e gli altri soggetti i cui diritti, attività o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e nei confronti di membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza dell'ente ponte ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D. Lgs. 180/2015».

Il punto 6 colloca l'inizio dell'efficacia della cessione in corrispondenza del giorno dì costituzione dell'ente-ponte, mentre il punto 7 disciplina i ritrasferimenti che la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia può disporre dall'ente-ponte in favore della banca in risoluzione.

Il nucleo essenziale della ricostruzione prospettata dalla pronuncia del tribunale è senz'altro rappresentato dal riferimento alla disciplina dettata dalla delibera n. 558 del 2015 della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, testè indicata, dal cui tenore, anche letterale, il giudice di primo grado ha tratto argomento per sostenere che la cessione in favore dell'ente-ponte, ivi disciplinata, ha ad oggetto tutti i diritti facenti capo alla [OSCURATO:SOCIETA], ivi compresi «gli eventuali diritti risarcitori che dovessero essere azionati dalla banca cedente nei confronti degli ex esponenti aziendali, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e di ogni altro soggetto responsabile dei danni patrimoniali alla stessa arrecati ».

Il chiaro dato testuale supporta la ricostruzione operata dal tribunale secondo cui l'elencazione di cui al punto numero 1 è meramente semplificativa e non già tassativa, quantomeno per le posizioni attive maturate in capo alla banca al momento della legge, dal momento che restano escluse dalla cessione soltanto le passività specificamente indicate al punto

2. La perentorietà di tale clausola di chiusura, secondo la corretta impostazione del giudice di primo grado, unita alla circostanza che il menzionato articolo 1 lett. ppp) del decreto legislativo 180/2015 non lasci riserve per le attività, di cui fanno parte i diritti di natura risarcitoria, conduce a ritenere senza ombra di dubbio che la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione coatta amministrativa abbia oramai ceduto ogni diritto, alla stessa facente capo.

Su tali basi il primo giudice afferma che, quindi, va esclusa la legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione coatta amministrativa, per intervenuta cessione ex lege della titolarità del diritto fatto valere (precisando che la nuova [OSCURATO:SOCIETA] è diventata titolare di tale diritto a titolo derivativo quale new- co avente causa ex lege dalla [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coatta amministrativa, non vantando alcuna posizione o nocumento autonomi rispetto a quelli patiti dalla banca cedente).

Ciò posto, e tenuto conto del tenore letterale delle fonti esaminate, conclude, correttamente, il tribunale che nessun dubbio residua riguardo al fatto che la nuova [OSCURATO:SOCIETA] abbia, dunque, piena legittimazione ad agire per le posizioni della quale è cessionaria.

In altri termini, il riferimento ai diritti risarcitori eventuali è stato, in buona sostanza, ritenuto non pertinente, e si è, quindi, concluso che l'ente ponte sia succeduto, senza soluzione di continuità, alla banca in risoluzione nel diritto in questione ai sensi del punto 1.3., che in ogni caso prevede, appunto, che l'ente ponte subentra, senza soluzione di continuità, alla banca in risoluzione nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti e nei giudizi di cui al precedente punto 1.1.(nei giudizi di cui al punto

1.1. - che è l'unico punto che fa espresso riferimento ad essi - quindi, anche in deroga all'art. 111 cod. proc. civ.).

La ricostruzione che il ricorrente opera sulla scorta della pronuncia di questa Corte - Sez. 5 , n. 47087 del 10/10/2019, Rv. 277434-01 e 02 - è dunque da ritenere inappropriata afferendo essa a diversa impostazione ricostruita intorno alla categoria degli eventuali diritti risarcitori che dovessero essere azionati dalla banca cedente.

Né potrebbero residuare dubbi riguardando la questione sotto il profilo della disciplina sulla successione a titolo particolare nel diritto controverso di cui all'art.111 cod. proc. civ. , dal momento che nel caso di specie la cessione dei diritti è avvenuta nel 2015, all'atto della costituzione dell'ente ponte, ossia in epoca antecedente alla instaurazione del processo penale in cui è intervenuta la costituzione di parte civile.

4. Quanto, infine, al ricorso presentato dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (attualmente, a seguito di fusione per incorporazione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a), col quale ci si duole della mancata considerazione degli argomenti posti a base dei motivi di appello ed ulteriormente esplicitati nella memoria depositata in sede di udienza, che avrebbero offerto, nell'ottica difensiva, la prova dell'accordo corruttivo anche in relazione alle pratiche di cui al capo a) dell'imputazione, consentendo di ravvisare, quindi, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], va premesso che esso è, nel suo complesso, inammissibile per aspecificità.

Nel caso di specie, invero, la sentenza d'appello si integra appieno con quella di primo grado e forma con essa una doppia pronuncia conforme sui punti sollevati con i motivi in esame ed è in quanto tale suscettibile di verifica sotto il profilo del travisamento della prova solo a determinate e stringenti condizioni, qui insussistenti (solo qualora i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020 Ud. (dep. 16/12/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280155 - 01).La sentenza di appello, soprattutto, non è toccata nella sua ricostruzione probatoria a valenza rafforzata dai motivi di ricorso in scrutinio che sono, invece, generici e meramente reiterativi, laddove non si confrontano con la esaustiva motivazione della corte territoriale, che in ogni caso si integra, come detto, con quella di primo grado.

Nello specifico, quanto al sollevato punto della esaustività, ai fini della dimostrazione dell'accordo corruttivo, delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale, con ragionamento coerente e logico, conferma sì la sussistenza di rapporti di interesse personale che legavano [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] ravvisando gli stessi, plausibilmente, sia nella situazione in cui versavano le società del [OSCURATO:PERSONA] - e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a vedere coperta con il canone di locazione l'obbligazione assunta per il pagamento dell'immobile - sia in altri rapporti di affare intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] e il Direttore generale.

Tuttavia, in linea con le argomentazioni poste in primo grado, adeguatamente vagliate, la Corte individua la fragilità dell'impianto accusatorio nel rapportare questo generale assetto di rapporti a precisi indizi idonei a far ravvisare la sussistenza della fattispecie in contestazione di cui all'art. 2635 cod. civ., nei termini concretamente descritti nell'imputazione (ritenuta non diversamente valutabile pena la violazione del diritto di difesa).

In particolare, si ritengono non riscontrabili, quanto alle cinque diverse pratiche di finanziamento elencate, connotazioni sintomatiche tali da individuare un nesso per cui l'accordo corruttivo, o la promessa di utilità, sia l'antecedente logico delle dazioni.

Invero, pur collocando l'accordo in questione nel novembre 2009, al momento dell'acquisto dell'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA] e l'atto contrario ai doveri d'ufficio inerente al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] per le cinque pratiche di finanziamento nel luglio 2010, tale collocazione temporale, ritenuta dalla ricorrente quale certa trasposizione consequenziale della utilità promessa, pone in realtà, secondo quanto coerentemente affermato dai giudici di merito, un ragionevole dubbio proprio sulla possibilità di desumere con certezza che l'accordo raggiunto nel novembre 2009 sia stato certamente attuato mediante le aperture di credito disposte a distanza di diversi mesi; e ciò perché anche altre società del [OSCURATO:PERSONA], in particolare la Fire s.r.I., compartecipata da [OSCURATO:PERSONA] e avente gli uffici nell'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA], avevano ugualmente ricevuto finanziamenti "critici" in epoca pressoché coeva all'acquisto dell'immobile e altri ve ne erano stati in precedenza (il Tribunale a tal proposito riscontra delle pratiche istruttorie connotate da "leggerezza" quanto a finanziamenti erogati in favore del gruppo [OSCURATO:PERSONA], già dal 2008).

Ne consegue, pertanto, il corretto rilievo che, contrariamente alla ricostruzione di cui al capo b) in cui il quadro indiziario presenta assoluta compattezza quanto alla relazione causale tra l'utilità pattuita o promessa attraverso la stipula coeva dei contratti collegati e l'attivazione dei finanziamenti le cui somme venivano ripartite tra i coimputati, quanto al capo a) il legame tra l'accordo e i finanziamenti resta affidato solo a valutazioni di verosimiglianza che lasciano aperte possibilità alternative (dal Tribunale prospettate, considerando di poter ricondurre la vicenda dell'acquisto immobiliare e della copertura mediante contratto di locazione ad un'impostazione di affari in uso , non esaustivamente significativa di corruzione).

Pertanto, con motivazione scevra da vizi logici, la Corte d'Appello ha correttamente confermato gli esiti assolutori del Tribunale rilevando come i margini di incertezza in questione che hanno condotto alla pronuncia di assoluzione in primo grado rimangano insuperati e non lascino spazio ad una diversa conclusione con valutazioni risolutive di maggiore decisività e persuasività, da rendersi sulla base dello stesso materiale probatorio (non ritenendo, d'altra parte, prefigurabile attività istruttoria da cui acquisire decisivi elementi di giudizio).

In conclusione, rispetto al complessivo ragionamento, non manifestamente illogico, dei giudici di merito, le censure poste dalla parte civile, peraltro attraverso l'indicazione di meri stralci di deposizioni e documenti, non appaiono idonee a disarticolare l'intero ragionamento probatorio posto a fondamento della pronuncia assolutoria di primo grado, confermata con chiarezza in toto dalla Corte territoriale con dovizia di particolari e senza aporie o fratture argomentative.

5. Alla stregua delle ragioni sin qui esposte, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato a lui ascritto al capo b) dell'imputazione, estinto per prescrizione; va altresì annullata senza rinvio, agli effetti penali, in riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato, a lui ascritto al capo b) dell'imputazione, estinto per prescrizione; va, invece, rigettato, agli effetti civili, il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., liquidate in complessivi Euro 5.500,00, oltre accessorie di legge.

Va, infine, dichiarata l'inammissibilità del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agli effetti penali, perché il reato di cui al capo b) è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] agli effetti civili e condanna, inoltre, lo stesso alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 5.500,00, oltre accessorie di legge.

Dichiara inammissibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in relazione al capo a) e condanna la ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 25/05/1.960 avverso la sentenza del 01/07/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l'accoglimento del ricorso Proposto dalla parte civile; inammissibilità dei ricorsi degli imputati. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato t 4. [OSCURATO:PERSONA]', insiste per l'accoglimento del ricorso e chiede l'inammissibilità, in subordine il rigetto, del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] con conferma delle statuizioni civili; per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento, limitatamente agli effetti della responsabilità civile derivante dai fatti di cui al capo A) con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; deposita nota spese e conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], unitamente al codifensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], si riporta alle conclusioni scritte, che deposita in originale chiendo la declaratoria di inammissibilità, in subordine rigetto, del ricorso della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], insiste sulla intervenuta prescrizione e per l'accoglimento del ricorso; chiede la revoca delle confische relative a sequestri nonché della condanna e delle statuizioni civili connesse alla sentenza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 10 luglio 2019 ha confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato (art. 2635 c.c.) di cui al capo A) per insussistenza del fatto, impugnata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), avendo ritenuto, al pari del Tribunale, non dimostrato il nesso di strumentalità tra l'accordo corruttivo (risalente a fine 2009) e l'erogazione dei finanziamenti, avvenuta a luglio 2010 a favore delle cinque società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; [OSCURATO:SOCIETA].; Iside 4 s.r.I.; CFN Centralinista s.r.I.). A tale conclusione la Corte è pervenuta anche per aver ritenuto ininfluente, ai fini della dimostrazione del rapporto corruttivo, il finanziamento deliberato a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. - altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] - il 25/11/2009, perché dello stesso non v'è menzione nel capo d'imputazione (che fa appunto riferimento unicamente ai cinque finanziamenti indicati). La Corte territoriale ha altresì confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo B) (art. 2635 c.c.), ritenendo pienamente realizzati, in tal caso, sia la fattispecie corruttiva, sia il nesso di strumentalità con i finanziamenti a [OSCURATO:SOCIETA].. 2. La vicenda oggetto del presente procedimento concerne due ipotesi dì reato ricondotte, dalla pubblica accusa, alla fattispecie dell'art. 2635 cod. civ. (all'epoca dei fatti, infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità; ora, corruzione tra privati). In pratica, secondo la contestazione, [OSCURATO:PERSONA] - Direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - i cui rapporti sono stati poi ceduti all'ente- ponte [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - dal 2004 al 2012 - avrebbe, in cambio di utilità per sé e per la propria famiglia, favorito la concessione di cospicui finanziamenti a cinque società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (gestito, per quel che qui interessa, da [OSCURATO:PERSONA]), per un totale di C 4.590.000, deliberati dal comitato esecutivo di [OSCURATO:PERSONA] il 28/7/2010, violando così gli obblighi di fedeltà su di lui gravanti e procurando alla [OSCURATO:PERSONA] un corrispondente danno, atteso che le società beneficiarie, già in sofferenza all'epoca del finanziamento, non sarebbero state in grado di restituire il dovuto. La violazione degli obblighi di fedeltà sarebbe consistita nell'aver concesso, senza adeguata istruttoria, linee di credito in mancanza della attestazione di certezza e liquidità del credito IVA, offerti in contropartita (capo A). Lo stesso sarebbe avvenuto con la [OSCURATO:SOCIETA]., società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (gestito, per quel che qui interessa, da [OSCURATO:PERSONA]), a cui erano state concesse, in cambio di utilità per [OSCURATO:PERSONA], aperture di credito per 10,3 (10.300.000) milioni di euro (C 8 milioni il 25/1/2012 ed C 2,3 milioni il 4.. 28/6/2012), nonostante il bilancio 2011 della società presentasse una perdita di 4,9 milioni di euro (capo B). 3. La fattispecie di cui al capo A) si sarebbe dipanata attraverso una operazione immobiliare posta in essere, formalmente, da [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (figlia di [OSCURATO:PERSONA]). La due donne, titolari del 100% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] '96 s.r.I., costituita in data 11/11/2009, acquistarono da [OSCURATO:SOCIETA]. (società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]), il 17/11/2009, l'immobile sito in Roma, via [OSCURATO:SOCIETA] n. 96/98, al prezzo di € 7.000.000, pagato mediante mutuo fondiario concesso da [OSCURATO:PERSONA], da estinguere con rate mensili di € 38.000, e con fideiussione personale di [OSCURATO:PERSONA]. L'immobile era condotto in locazione della CNF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi sostituita, a partire dal 2 agosto 2010, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), anch'esse facente parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], al canone mensile di C 50.000, oltre IVA. L'utilità per [OSCURATO:PERSONA] sarebbe consistita nella differenza tra la rata di mutuo stipulato per l'acquisto e il canone di locazione corrisposto dalla società conduttrice. L'accusa poggia sul duplice presupposto che Biancone avesse contribuito alla deliberazione dei finanziamenti e che la complessiva operazione fosse a lui riferibile. 4. La fattispecie di cui al capo B), ruota intorno ai finanziamenti concessi al [OSCURATO:PERSONA], rectius a società a lui riconducibile, la [OSCURATO:SOCIETA]., grazie all'appoggio del [OSCURATO:PERSONA]. Si assume, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse beneficiato della concessione di finanziamenti, e che, di converso, il [OSCURATO:PERSONA], e la sua famiglia, tramite il gruppo societario del [OSCURATO:PERSONA] - posto il collegamento strumentale esistente tra i due contratti stipulati, quello tra la società schermo [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:SOCIETA] e quello tra la [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:SOCIETA] (afferente al gruppo [OSCURATO:PERSONA]) - avesse usufruito di quei finanziamenti che, a cadenze strettamente correlate alle rispettive erogazioni, confluivano, in parte, su conti intestati alla moglie e alla figlia di [OSCURATO:PERSONA], formalmente a titolo di 'acconti' sul prezzo della cessione delle quote oggetto di simulato contratto preliminare, stipulato, appunto, tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (società rispettivamente riconducibili ai [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]), in epoca immediatamente antecedente alla prima apertura di credito in favore della [OSCURATO:SOCIETA].. A seguito di tali condotte, secondo l'impostazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] conseguiva un vantaggio di euro 3.590.000, la [OSCURATO:SOCIETA] subiva invece un danno di euro 10.300.000 pari ai finanziamenti, di cui sopra, concessi al gruppo [OSCURATO:PERSONA] in mancanza delle condizioni, e le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] conseguivano, a loro volta, un vantaggio complessivo di euro 3.690.000 pari alle somme effettivamente utilizzate, detratto il denaro versato a [OSCURATO:PERSONA] vicenda presenterebbe, dunque, stretta connessione logica e cronologica coi fatti di cui al capo precedente, in quanto si sarebbe concretizzata per iniziativa dello stesso [OSCURATO:PERSONA] dopo che disavventure giudiziarie di [OSCURATO:PERSONA] - che - avevano portato al suo arresto nel luglio 2011 - avevano reso problematica la riscossione dei canoni d'affitto (C 50.000 mensili) da parte della [OSCURATO:SOCIETA] '96 s.r.l. e, conseguentemente, il pagamento delle rate di mutuo (in data 28/10/2011 era intervenuta risoluzione del contratto di affitto tra la proprietaria [OSCURATO:SOCIETA] '96 s.r.l. e l'affittuaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.). Si assume che [OSCURATO:PERSONA] abbia cercato di liberarsi del gravoso mutuo immobiliare stipulato dalla [OSCURATO:SOCIETA] '96 s.r.l. e di realizzare, nel contempo, altri vantaggi personali con una serie di operazioni che avevano visti protagonisti, ancora una volta, i congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e, questa volta, società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Ciò sarebbe avvenuto cedendo le quote della società [OSCURATO:SOCIETA] '96 s.r.l. (detenute, per quanto detto, dalla moglie e dalla figlia di [OSCURATO:PERSONA]) alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] in stretto rapporto con [OSCURATO:PERSONA], altro primario cliente della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era partecipata al 50%, ciascuno, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In effetti, il 20/12/2011 fu stipulato contratto preliminare di compravendita delle quote (della [OSCURATO:SOCIETA] '96 s.r.I.) al prezzo di C 2.973.400, con l'accordo che il prezzo sarebbe stato aggiornato alla data del definitivo, da stipulare entro il 31/5/2012. L'importo della cessione fu determinato tenendo conto del valore dell'immobile posseduto dalla società, quantificato in nove milioni di euro, di crediti dei soci (per C 543.318, che le venditrici si impegnavano a cedere al valore nominale contestualmente alla cessione delle quote), di crediti della società verso terzi (erario e [OSCURATO:SOCIETA]) e del debito residuo per il mutuo ipotecario (ammontante, all'epoca, a C 6,449.801). Successivamente alla stipula del preliminare furono corrisposte alle promittenti venditrici - in più tranches, tra il 20/12/2011 e il 24/7/2012 - somme per C 3.590.000 (anche per tenere conto delle dilazioni nel frattempo concesse), senza tuttavia che si addivenisse al trasferimento delle quote, dopo che gli obblighi assunti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. col contratto preliminare erano stati trasferiti a [OSCURATO:SOCIETA]. in data 3/5/2012 e, poi, da quest'ultima a [OSCURATO:SOCIETA]. a giugno 2012 (la comunicazione del trasferimento fu fatta alle venditrici, però, solo il 25 ottobre 2012). Entrambe le società cessionarie facevano parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata prosegue rilevando che anche la [OSCURATO:SOCIETA]. venne meno agli impegni assunti con le venditrici, dopo che era stato pattuito un differimento degli adempimenti al 10/4/2013 (tale termine era stato previsto in una bozza di scrittura privata inviata dalle promittenti venditrici alla [OSCURATO:SOCIETA]. nel febbraio 2013 e sottoscritta da PINRE s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] '98 s.r.I.. Nella scrittura era quantificato in C 2.590.000 il danno per l'eventuale inadempimento), finché, con comunicazione del 3/6/2013, le promittenti venditrici comunicarono la loro intenzione di risolvere il contratto e trattenere, a titolo di risarcimento danni, le somme versate fino a quel momento (ammontanti, per quanto detto, a C 3.590.000). Somme che provenivano, in realtà, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., perché pervenute alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che formalmente le aveva corrisposte alle controparti, da altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., anche prima che questa subentrasse formalmente nel contratto), a sua volta rimpinguata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che era stata la beneficiaria delle aperture di credito propiziate da [OSCURATO:PERSONA] (si tratta delle anticipazioni di cui al punto 1, capo B). A dimostrazione della strumentalità e artificiosità di tutta l'operazione la sentenza sottolinea che, se i primi tre pagamenti furono effettuati regolarmente - vale a dire, secondo le previsioni contrattuali - fino al 31 marzo 2012, quello del 2/5/2012 (per C 1.400.000) intervenne addirittura in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale del 31/5/2012 e quando la [OSCURATO:SOCIETA]. era già conscia del fatto che non sarebbe stata in grado di adempiere alle restanti obbligazioni; addirittura incomprensibile sarebbe, poi, l'ulteriore versamento di C 1.240.000 effettuato il 24 luglio 2012, quando era già stata formalizzata tra le parti l'impossibilità, per [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di liberare [OSCURATO:PERSONA] - la moglie del [OSCURATO:PERSONA] - dalle fideiussioni personali (per acquisto di immobile). Nella stessa direzione va, poi, la ritenuta incapacità della [OSCURATO:SOCIETA]. di sostenere economicamente l'acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] '96 s.r.I., trattandosi di società scarsamente capitalizzata che operava, fondamentalmente, in quel di Bari. Per i giudici di merito la predisposizione artificiosa dell'operazione aveva riguardato sia il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e le socie [OSCURATO:PERSONA] del 20 dicembre 2011, sia altro contratto preliminare, stipulato nella stessa giornata del 20 dicembre 2011, tra [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con cui la prima si obbligava a vendere alla seconda un complesso immobiliare sito a [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Bari, per C 7.000.000. I due contratti avevano avuto, infatti, la medesima scansione temporale, anche nelle modalità e nei tempi di pagamento del corrispettivo, sicché erano serviti a creare l'apparenza di uno scambio di valori; in realtà, il secondo contratto era servito a [OSCURATO:SOCIETA]. a fornire alla [OSCURATO:SOCIETA]. le somme di volta in volta necessarie al pagamento delle tranches di prezzo contemplate nel negozio con le socie [OSCURATO:PERSONA], finché, gettata la maschera, la predetta società era subentrata direttamente - a maggio 2012 - nel contratto concluso da [OSCURATO:SOCIETA] con queste ultime. 5. Contro la sentenza suindicata hanno proposto ricorso per Cassazione, innanzitutto, i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], corredandolo di sei motivi. 5.1. Col primo si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 120 e segg. cod. pen., 122 e 337 cod. proc. pen. per essere stato ritenuto idoneo alla perseguibilità del fatto di cui al capo b) un atto privo dei requisiti della querela, in quanto: a) l'esposto-querela presentato dal (nuovo) Direttore Generale della [OSCURATO:PERSONA] spa alla Procura della Repubblica di Ancona in data 11 marzo 2013 non conteneva a la precisa indicazione del fatto addebitato a [OSCURATO:PERSONA]. Invero, l'atto conteneva l'indicazione di finanziamenti asseritamente irregolari, erogati dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore di numerosi soggetti e in numero rilevante (oltre un centinaio), ma non conteneva l'indicazione delle utilità che il funzionario bancario avrebbe tratto dalla sua illecita attività o la descrizione della vicenda contenuta in imputazione, né rimandava ad un rapporto di scambio tra funzionario e privato. Oltretutto, tale precisazione non era nemmeno possibile, in quanto all'epoca della querela la pretesa vicenda corruttiva era ancora in corso di svolgimento, atteso che - secondo gli stessi giudici di merito - l'atto di cessione di quote tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da una parte e [OSCURATO:SOCIETA] dall'altra si sarebbe dovuto stipulare entro il 10 aprile 2013 e l'intenzione di risolvere il contratto fu manifestata solo in data 3 giugno 2013. b) l'esposto-querela fu presentato da un soggetto privo del potere di rappresentanza, in quanto la delibera del Consiglio Amministrazione del 7 marzo 2013, n. A/7 - che, secondo i giudici, sarebbe alla base di quel potere - non conteneva alcun riferimento alla vicenda di cui al capo b) e neppure ai finanziamenti corrisposti da [OSCURATO:PERSONA] spa al gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la suddetta delibera non aveva conferito al Direttore Generale mandato per la redazione e la presentazione di una querela, ma solo per il deposito di un esposto, che non era stato, oltretutto, ancora redatto all'epoca della pronuncia del Consiglio di Amministrazione. 5.2. Col secondo motivo si lamenta che - in violazione degli artt. 8, 16 e 21 del cod. proc. pen. - il procedimento penale si sia svolto dinanzi a giudice incompetente, atteso che l'istruttoria della pratica di finanziamento e l'eventus damni si sarebbero verificati a Roma, ove si trovava la filiale della [OSCURATO:PERSONA] spa, che erogò il finanziamento, laddove presso la sede di Ancona della [OSCURATO:PERSONA] fu posta in essere unicamente la delibera del comitato esecutivo. 5.3. Col terzo motivo si lamenta la violazione di plurime norme di legge ordinaria, costituzionale e convenzionale per il fatto che il giorno 8 gennaio 2018 - nella fase conclusiva del dibattimento e il giorno prima dell'audizione del consulente della difesa - il Tribunale ha autorizzato la produzione di estratti conto bancari - depositati in segreteria dalla Procura in data 22 dicembre 2017 - e non ha concesso alla difesa un termine per il suo esame e per dedurre prova contraria. Con tale documentazione si è inteso dare dimostrazione - da parte dell'accusa - di uno snodo centrale del processo: vale a dire, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse un mero prestanome dell'ex marito. Infatti, dalla detta documentazione è stata tratta la prova che i finanziamenti erogati dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore della società della moglie erano tornati a vantaggio del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA]. Circostanza, questa, assolutamente falsa, in quanto l'esame successivo di quegli atti - effettuato dalla difesa solamente in fase di redazione dell'appello - avrebbe dimostrato che i movimenti contabili tra [OSCURATO:PERSONA] e la ex-moglie erano in perfetto pareggio. La violazione dei diritti della difesa risiede nel fatto che quella documentazione era estremamente corposa, essendo composta di numerosissimi estratti conto bancari, alcuni risalenti al 2004, per il cui esame sarebbe occorso un tempo considerevole. In ogni caso, la loro tardiva produzione attribuiva alla difesa il diritto alla controprova, che non è stato possibile esercitare, stante la ristrettezza dei tempi a disposizione. 5.4. Col quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 2635 cod. civ. e la violazione dell'art. 192 codice di rito in ordine alla complessiva valutazione logica e giuridica del materiale indiziario, nonché difetto di motivazione, con riguardo al giudizio di responsabilità formulato in violazione di tali disposizioni normative e senza fornire risposta alle numerose doglianze difensive, contenute nelle circa duecento pagine dell'atto d'appello. Doglianze che avevano riguardato: a) l'assenza di qualsiasi prova circa l'accordo corruttivo ipotizzato tra [OSCURATO:PERSONA] e i f.11i [OSCURATO:PERSONA], atteso che nulla è stato dimostrato, se non per congettura, circa la conoscenza personale tra gli stessi, i tempi, i modi e il luogo dell'accordo, a tanto non valendo la presunta conoscenza personale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la presunzione che [OSCURATO:PERSONA] - già in contatto con [OSCURATO:PERSONA] per i suoi affari - abbia fatto da tramite tra l'imputato e il funzionario bancario; b) l'assenza di prova circa un contributo di [OSCURATO:PERSONA] all'approvazione del finanziamento effettuato a favore delle società di [OSCURATO:PERSONA], atteso che [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto di voto nel [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e la pratica era stata istruita dalla filiale di Roma. Inoltre, la pratica era passata per i vari livelli della "filiera" ed illustrata nel Consiglio di Amministrazione dal vicedirettore dr. Vallesi, con firma puramente formale del Direttore Generale ([OSCURATO:PERSONA]). In maniera puramente congetturale era stato perciò elaborato il teorema cd. della "prefattibilità", affermando che l'erogazione del finanziamento era stato in realtà previamente deciso dalla Direzione Generale e, per essa, dall'imputato odierno. Per fare ciò i giudici di merito hanno travisato le dichiarazioni dei testi Supple, Cieri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quelli che avevano istruito la pratica per conto della filiale romana), facendo dire loro che "la filiera non contava", essendo le pratiche già state valutate dalla Direzione Generale. Sul punto, si lamenta che la Corte d'appello abbia omesso del tutto di prendere in considerazione le doglianze dell'appellante, prendendo per buona la lettura di quelle dichiarazioni fatta dal Tribunale, nonostante l'esplicita contestazione difensiva. Oltretutto, non è stato spiegato in che modo dalla Direzione Generale si sia passati a [OSCURATO:PERSONA], atteso che nell'ambito della Direzione Generale la pratica era stata istruita da Paci e Vallesi, se non valorizzando un dato del tutto neutro: la rapidità dell'istruttoria, da cui è stato poi dedotto che "le pratiche partivano con il superiore avallo della Direzione Generale", con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero accordati. c) la strumentalità della dazione - operata da [OSCURATO:PERSONA] - ad un atto illecito del funzionario bancario. In pratica, non è stato dimostrato che le utilità (asseritamente) corrisposte a [OSCURATO:PERSONA] fossero funzionali all'erogazione dell'indebito finanziamento; d) la pressione ("induzione") esercitata da [OSCURATO:PERSONA] sui membri del [OSCURATO:PERSONA], che avevano deliberato il finanziamento. La Corte d'appello, come pure il Tribunale, si sono sottratte all'obbligo di spiegare in che modo [OSCURATO:PERSONA] aveva "fatto approvare" le linee di credito da parte del Comitato suddetto, in presenza di funzionari bancari che avevano escluso qualsiasi interferenza del Direttore Generale; e) la genesi dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] (titolare, insieme alla figlia [OSCURATO:PERSONA], della totalità delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]) e la società il [OSCURATO:SOCIETA], promittente acquirente delle quote suddette. In maniera del tutto arbitraria - praticamente ignorandole - Tribunale e Corte d'appello hanno disatteso le prove offerte dalla difesa (testimonianza del commercialista Lucidi e dell'[OSCURATO:PERSONA], nonché documenti vari), con cui era stato dimostrato che s'era trattato di un rapporto nato limpidamente e per motivi assolutamente leciti ([OSCURATO:PERSONA] aveva messo un annuncio sul giornale "[OSCURATO:PERSONA] casa", con cui offriva in vendita l'immobile della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.); f) la natura simulata delle complesse operazioni negoziali poste in essere tra il mese di dicembre 2011 (epoca di stipula del contratto preliminare tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) e il mese di giugno 2013 (epoca di risoluzione del contratto). Sul punto, il ricorrente lamenta che sia mancata risposta - da parte del giudice d'appello - alle precise e risolutive obiezioni difensive, che avevano evidenziato l'illogicità della ricostruzione operata dal Tribunale. Infatti, deduce, se la vicenda civilistica seguita alla stipula del contratto originario (quello del dicembre 2011) aveva la finalità di schermare la partecipazione all'operazione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (questa la tesi dei giudici di merito) non si spiega perché nell'operazione siano poi subentrate [OSCURATO:SOCIETA]. e PINRE s.r.I., palesemente riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], né si spiegano le lunghe e complesse negoziazioni intervenute tra dicembre 2011 e giugno 2013 - con tutto il loro corredo di scambi documentali, e-mail, modifiche contrattuali, richieste di differimenti, polemiche e attriti tra i contraenti - se, per schermare la tangente, sarebbe stato sufficiente dare esecuzione al contratto del dicembre 2011. Oltretutto, non viene spiegato il ruolo dei professionisti coinvolti nelle operazioni (il commercialista Lucidi per [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), considerati sciocchi esecutori di direttive altrui, sebbene gli stessi abbiano spiegato, a dibattimento, tutte le ragioni delle negoziazioni del 2011-1012-2013 ed abbiano escluso contatti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; né viene confutato il rilievo difensivo, secondo cui nessuna tangente, in genere, - costituisce fatto notorio - , raggiunge il 40% dell'importo della transazione ( 3.500.000 in cambio di un finanziamento di circa 10 milioni di euro). In maniera assertiva, poi, è stata affermata la simulazione del contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. del maggio 2012, avente ad oggetto la cessione a quest'ultima del contratto preliminare, per il "solo" fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse in grado di pagare la somma di C 493.000 necessaria alla conclusione di altra trattativa in corso; in maniera illogica la Corte d'appello ha ravvisato "anomalo" il parallelismo tra il contratto [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]/socie [OSCURATO:SOCIETA], atteso che questo fatto rafforza, semmai, la tesi difensiva (la [OSCURATO:SOCIETA]. contava sugli incassi da [OSCURATO:SOCIETA] per far fronte ai pagamenti dovuti alle socie [OSCURATO:SOCIETA]); altrettanto illogicamente la Corte d'appello ha ritenuto "sospetto" il pagamento di C 1.400.000 effettuato il 2 maggio 2012 a favore delle socie di [OSCURATO:SOCIETA] '96 srl, atteso che - in base agli obblighi contrattuali - entro il termine essenziale del 31 maggio 2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto saldare il prezzo; senza contare, poi, che a luglio 2012 nell'appendice al contratto preliminare di cessione quote era stata inserita una clausola penale che prevedeva il completamento della cessione delle quote entro il 21 dicembre 2012 con diritto per le venditrici al risarcimento, in caso contrario, di 2,5 milioni di euro. Non è poi vero che con la cessione dei diritti contrattuali a [OSCURATO:SOCIETA]. - avvenuta il 3 maggio 2012 - la [OSCURATO:SOCIETA]. era esonerata dall'obbligo di ulteriori pagamenti a favore delle socie di [OSCURATO:SOCIETA]., perché aveva comunque interesse a non provocare la risoluzione del contratto, che le promittenti venditrici avrebbero potuto attivare se avessero saputo del trasferimento dei diritti contrattuali a [OSCURATO:SOCIETA]. (infatti, si deduce, la cessione del contratto venne comunicata alle venditrici solo a ottobre del 2012). Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'appello, la gestione - da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. - del rapporto con le venditrici era pienamente giustificata anche dopo il maggio 2012, perché, come rilevato in appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. il contratto preliminare (quello intercorso con le socie di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), ma si era solo impegnata a nominare [OSCURATO:SOCIETA]. in sede di stipula del contratto definitivo; g) l'inerzia di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle somme corrisposte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per C 3.590.000, una volta risolto il contratto preliminare. Tale inerzia, si deduce, era stata esaurientemente spiegata col fatto che al momento della definitiva abdicazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] a dar corso al trasferimento delle quote il valore dell'immobile di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. era crollato, in ragione della crisi del mercato immobiliare - come attestato dal consulente di parte, a cui la Corte d'appello non ha prestato la benché minima attenzione - sicché la somma ancora da pagare (C 6.026.754, corrispondente alle rate del mutuo, oltre interessi maturati ) era largamente superiore al valore dell'immobile, crollato a cinque milioni di euro. Quanto alla cifra già versata alle venditrici, essa era largamente al di sotto del danno provocato alle socie di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., le quali avevano continuato a pagare le rate del mutuo e non avevano potuto disporre economicamente dell'immobile, oltre ad essere sottoposte al rischio di escussione da parte della banca Tercas (a cui avevano prestato fideiussione). E' del tutto gratuita, quindi, la spiegazione fornita in sentenza, secondo cui "gli equilibri economici del contratto" non erano mutati nel tempo, atteso che tale spiegazione è stata fornita senza alcuna valutazione delle deduzioni contenute nella consulenza di parte. 5.5. Col quinto motivo (erroneamente rubricato come quarto) si lamenta la violazione degli artt. 62/bis, 69 e 133 cod. pen. per il fatto che non sarebbe stata data risposta alle doglianze difensive in tema di trattamento sanzionatorio. 5.6. Col sesto motivo (erroneamente rubricato come quinto) si lamenta la violazione dell'art. 2641 cod. civ., per il fatto che è stata disposta la confisca dell'immobile di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]. in assenza di diretta strumentalità con la presunta condotta criminosa di cui al capo B), essendo lo strumento per la commissione del reato semmai rappresentato dalle quote societarie e non dall'immobile, che infatti era stato oggetto di sequestro in relazione al capo A) dell'imputazione per il quale è intervenuta assoluzione. 6. Contro la sentenza suddetta ha proposto, altresì, ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi di nove motivi. 6.1. Col primo motivo si contesta, per le stesse ragioni rappresentate per il [OSCURATO:PERSONA], la competenza dell'autorità giudiziaria di Ancona, sottolineando che, in base all'imputazione, il nocumento procurato alla [OSCURATO:PERSONA] è solo di ordine economico e che tale nocumento si sarebbe prodotto al momento e nel luogo in cui venne corrisposto il finanziamento (ovvero Roma). 6.2. Col secondo motivo si duole della qualificazione del fatto a lui addebitato, che andrebbe ricondotto, secondo il suo giudizio, alla fattispecie dell'art. 2634 cod. civ. (infedeltà patrimoniale del funzionario bancario), stante la mancanza di prova del patto corruttivo e di un effettivo concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione della fattispecie incriminatrice. Gli elementi esposti in sentenza appaiono coerenti proprio con la fattispecie della infedeltà patrimoniale, stante l'abnormità della tesi accusatoria, recepita dal giudicante, secondo cui la corruzione si sarebbe concretizzata con la dazione di una tangente ammontante al 35% del capitale finanziato.6.3. Col terzo motivo si lamenta la violazione di plurime norme di legge ordinaria, costituzionale e convenzionale per il fatto che non sono stati messi a disposizione della difesa - al momento della cd. discovery e della formazione del fascicolo del dibattimento - atti di indagine consultati dalla Guardia di Finanza; vale a dire, i fascicoli cartacei relativi alle pratiche di finanziamento oggetto dell'imputazione, nonostante la loro rilevanza per l'accertamento dei fatti fosse in re ipsa. Rilevanza, peraltro, ripetutamente segnalata dalla difesa, stante il fatto che uno dei cardini del ragionamento accusatorio era stata la brevità - contestata dai difensori - dell'istruttoria espletata dalla banca e stante il fatto che non sarebbe stata dimostrata l'iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] nella proposizione della richiesta di finanziamento. Oltretutto, non era stato nemmeno accertata l'epoca di avvio della pratica, determinato dalla richiesta dell'impresa interessata. In subordine, ove non venga ritenuta la nullità del procedimento, si chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 disp. att. cod. proc. pen. nella parte in cui consente al Pubblico Ministero di espungere dal fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen. atti e documenti acquisiti in fase di indagine, senza la preventiva condivisione con la difesa. 6.4. Col quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., consumata dalla Corte d'appello, e dell'art. 507 cod. proc. pen. (consumata dal Tribunale), per il fatto che è stata rigettata, con motivazione apparente e comunque incongrua, la richiesta di acquisizione della documentazione specificata al punto precedente, decisiva per la risoluzione della regiudicanda. 6.5. Col quinto motivo si lamenta che siano state sistematicamente ignorate, sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello, le prove e gli elementi di prova favorevoli alla difesa, nonostante l'espressa indicazione degli stessi, contenuta nell'atto d'appello. Il riferimento è, in particolare: a) alle dichiarazioni dei consulenti del Pubblico Ministero Lombardi e Mazzetti, dalla quali emerge che non era stato [OSCURATO:PERSONA] a proporre al [OSCURATO:PERSONA] della Baca l'erogazione del finanziamento a [OSCURATO:SOCIETA]., e che il finanziamento era adeguatamente garantito, dal momento che era assistito dalla fideiussione di [OSCURATO:SOCIETA]. e da ipoteca sull'immobile di Casannassima; b) alle dichiarazioni dei funzionari della filiale di Roma di [OSCURATO:PERSONA], i quali - contrariamente a quanto si legge in sentenza - avevano parlato di istruttoria approfondita ed avevano escluso di aver ricevuto pressioni da [OSCURATO:PERSONA]. Anzi, il teste Supple aveva precisato che il vaglio di prefattibilità era da ricondurre, al più, al capo area [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo la teste Cieri, era colui che aveva sollecitato la definizione dell'istruttoria; c) alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva precisato che l'interlocuzione coi clienti primari della [OSCURATO:PERSONA] era opera del Vicedirettore al Mercato (Vallesi, nella specie); che era anche il soggetto che presentava le richieste di finanziamento al [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza era stata confermata dal teste Goffi; d) alle dichiarazioni del teste Goffi, che aveva parlato di istruttoria svolta prima del caricamento della domanda nel sistema informatico ed aveva anche detto che tale procedura era stata seguita anche per la proroga del fido temporaneo, effettuata a novembre 2012 (vale a dire, quando Goffi era già il nuovo Direttore Generale); e) alle dichiarazioni dei testi di P.G. Foti, Lamanuzzi e Romeo, i quali avevano confermato che l'istruttoria era cominciata prima del caricamento della documentazione nel sistema informatico; f) alla deposizione del consulente della difesa (arch. Friso), che aveva riferito intorno alla capienza della garanzia immobiliare fornita da [OSCURATO:SOCIETA].; g) alla produzione documentale effettuata dalla difesa all'udienza dell'1/12/2017, con cui erano stati dimostrati l'effettività dei rapporti intercorsi tra tutti i protagonisti della vicenda sottesa al capo B) e il fatto che la gestione finanziaria del gruppo [OSCURATO:PERSONA] era affidata a [OSCURATO:PERSONA]; g) alla documentazione prodotta dalla difesa all'udienza del 12/12/2017, attestanti l'operatività e la capacità economica del gruppo Nitti, a cui apparteneva la [OSCURATO:SOCIETA]; h) alla documentazione prodotta dalla difesa all'udienza dell'8/1/2018, da cui emerge "la gestione finanziaria del gruppo" - riferibile, a quanto si comprende, a [OSCURATO:PERSONA] - quantomeno fino al mese di luglio 2011; i) alla produzione documentale della difesa del 24/1/2018, da cui emerge la prova che l'istruttoria interna della [OSCURATO:PERSONA] era partita quantomeno a marzo 2011, quando la gestione finanziaria di [OSCURATO:SOCIETA]. era effettuata da [OSCURATO:PERSONA]. 6.6. Col sesto motivo si duole - sotto il profilo dell'art. 192 cod. proc. pen. - di una valutazione parziale e frazionata delle emergenze processuali, del travisamento delle prove, della inidoneità degli indizi in funzione del giudizio di responsabilità, della pretermissione delle prove difensive: tutto ciò ha consentito ai giudici di ritenere simulata tutta l'operazione collegata al contratto preliminare di compravendita nonostante fosse stata dimostrata l'estrema onerosità del finanziamento e la sufficienza delle garanzie prestate, nonché l'effettività delle contrattazioni. 6.7. Col settimo motivo lamenta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato non per le utilità corrisposte - secondo l'accusa - a [OSCURATO:PERSONA], ma per concorso morale nella corruzione col fratello Emanuele. Uguale violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza si è avuta per l'intraneus ([OSCURATO:PERSONA]), dal momento che la contestazione rivolta a quest'ultimo è stata quella di aver "proposto" il finanziamento, laddove l'istruttoria ha dimostrato l'addebitabilità a [OSCURATO:PERSONA], al massimo, di un comportamento omissivo. Anche la materialità del fatto, infine, sarebbe stata stravolta dai giudici di merito, e anche in questo caso con violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., perché l'accusa vede [OSCURATO:PERSONA] offrire denaro o altra utilità a [OSCURATO:PERSONA] mentre, secondo i giudici, vi sarebbe stato un subentro di [OSCURATO:PERSONA] nel previgente patto corruttivo, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6.8. Con l'ottavo motivo si duole del fatto che, nonostante le attenuanti generiche gli siano state concesse in regime di prevalenza sulle aggravanti, tuttavia la pena non è stata corrispondentemente ridotta. 6.9. Col nono motivo si lamenta l'erronea applicazione degli artt. 185 cod. pen. e 80 cod. proc. pen. per il fatto che è stata ammessa la costituzione di parte civile della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a cui favore è stata emessa pronuncia di risarcimento, sebbene il credito da questa vantato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - in dipendenza del finanziamento per cui è processo - sia stato ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia del 30/12/2016, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] del 24/2/2017, per un importo pari al 26% del valore nominale. Con lo stesso motivo si duole del riconoscimento di un danno morale in capo alla [OSCURATO:PERSONA] spa, sebbene manchi del tutto la prova di un tale danno, peraltro nemmeno raggiungibile, stante il fatto che si tratta di società costituita dopo i fatti per cui è processo. 7. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso - agli effetti civili - anche la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA] spa), tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dolendosi della avvenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A) ( nei cui soli confronti è costituita parte civile, oltre che di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]). La ricorrente censura la sentenza impugnata sia per aver trascurato le doglianze formulate nell'atto d'appello e nella memoria depositata all'udienza del 10/6/2019, con cui era stata evidenziata la prova dell'accordo corruttivo intercorso tra i due, sia per aver reso - in punto di esclusione del nesso causale - una motivazione manifestamente illogica. Ad avviso della ricorrente, nessun rilievo poteva essere attribuito al fatto che tra la stipula del contratto (relativo all'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA]), avvenuta il 17/11/2009, e la deliberazione dei finanziamenti (datata 28/7/2010) fossero trascorsi poco più di sette mesi, atteso che v'era comunque la prova del fatto che i finanziamenti erogati a due società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per C 540.000, e Iside 4 s.r.I., per C 450.000) erano serviti per finanziare l'acquisto dell'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA], come riconosciuto dal giudice di primo grado, a pag. 25, e confermato dal giudice d'appello (parte dei finanziamenti erano stati utilizzati, infatti, per pagare i canoni di affitto da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata il 2/8/2018 a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e, quindi, le rate di mutuo da parte di [OSCURATO:PERSONA]).Contrariamente ad ogni norma, poi, era stato escluso che potesse avere rilievo - in funzione della dimostrazione del sinallagma corruttivo - il finanziamento deliberato il 25/11/2009 a favore di [OSCURATO:SOCIETA], perché non menzionato in imputazione, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, elaborata in tema di reati contro la P.A., "l'individuazione dell'attività oggetto dell'accordo corruttivo ben può limitarsi al genus degli atti da compiere", senza la necessità di specificare quale prestazione sia stata resa o promessa in contraccambio. Nessuna violazione dei diritti della difesa sarebbe stata quindi consumata, ove si fosse dato rilievo anche al suddetto finanziamento, dal momento che gli imputati avevano avuto facoltà di esercitare il proprio diritto di difesa in relazione ad esso. Il finanziamento era stato infatti dettagliatamente illustrato, con l'evidenziazione di tutte le sue anomalie, nel rapporto Audit n. 2/2013, acquisito agli atti. 8.Con atto pervenuto in data 12.1.2021, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato articolato un nuovo motivo col quale si deduce la violazione degli artt. 42, 43, 47 del D.Lgs. n. 180 del 2015 e della delibera n. 558 del 22.11.2015 della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia in riferimento agli artt. 74 e 80 del codice di rito, con riguardo alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA].. Come già eccepito all'udienza del 16.3.2017 si ribadisce che la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] non ha legittimazione a costituirsi parte civile, essendo in tal senso legittimata la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione coatta amministrativa. Si deduce, in estrema sintesi, il difetto di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] cessionaria in quanto non titolare del diritto al risarcimento azionato, diritto non ancora sorto al momento della costituzione dell'ente-ponte (ossia [OSCURATO:PERSONA]) e quindi ad esso non ceduto, con conseguente carenza di legittimazione in capo alla parte civile. 9.Con la memoria di replica pervenuta in atti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. si deduce l'inammissibilità del motivo nuovo proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in quanto avente ad oggetto violazione di legge mai eccepita nei motivi principali del ricorso in Cassazione né nei motivi del ricorso in appello; tantomeno il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile e pertanto il motivo nuovo è da dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Si evidenzia che sia nei motivi di appello sia nel ricorso in Cassazione il ricorrente, con riferimento alle statuizioni civili, si è sempre limitato a dedurre in fatto soltanto l'insussistenza del petitum determinato con la sentenza di primo grado e confermato in appello, mentre non ha mai contestato la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] quale ente ponte cessionario a costituirsi parte civile nel presente procedimento ex art.74 c.p.p.. A nulla rileva, quindi, quanto dedotto nel motivo nuovo, ossia che la difesa si sia opposta alla costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA] SpA, in quanto è principio pacifico che ove il Tribunale ammetta la costituzione di parte civile rigettando la richiesta di esclusione, l'unico mezzo di impugnazione esperibile per il difensore è quello di impugnare la relativa ordinanza di ammissione contestualmente alla sentenza (S.U. n. 12 del 19.5.1999, dep. 13.7.1999, e Cass. Sez. 6, n.2329 del 7.01.2015,) cosa che nel caso di specie non è avvenuta. A ciò si aggiunga, peraltro, che la deduzione del difetto di legittimazione della parte civile sotto un profilo nuovo e diverso da quello eventualmente dedotto nei motivi di appello è comunque inammissibile, posto che, come affermato da questa Corte, la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce già causa di inammissibilità originaria della questione (Cass. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017 Ud. (dep. 04/04/2017) Rv. 269632 - 01). In linea gradata, si contesta quanto dedotto in merito alla violazione degli artt. 42, 43 e 47 del D.Lgs n.180/2015 e della Delibera n.558 del 22.11.2015 di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia in riferimento agli articoli 74 e 80 c.p.p. Ad ogni buon conto, e fermo quanto poc'anzi dedotto, si evidenzia che la situazione processuale che si è realizzata nel presente procedimento è totalmente diversa da quella prospettata nella sentenza di questa Corte (Cass. n.47087/2019) richiamata nel motivo nuovo. Infatti nel caso di specie, a differenza di quanto accaduto nel procedimento oggetto della sentenza richiamata, si sono costituite in giudizio di primo grado sia [OSCURATO:PERSONA] in I.c.a (ossia la [OSCURATO:PERSONA] cedente) sia [OSCURATO:PERSONA] (ente ponte [OSCURATO:PERSONA] cessionaria), che sono state ritenute entrambe legittimate a costituirsi parte civile prima dal Giudice per l'Udienza Preliminare e poi dal Tribunale di Ancona. Entrambe, quindi, ammesse a costituirsi parte civile dal Tribunale, hanno "azionato" il diritto risarcitorio nei confronti dei soggetti responsabili dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati. Soltanto all'esito del dibattimento il Tribunale, nell'esaminare nel dettaglio la normativa e la Delibera n.558 di [OSCURATO:PERSONA] di Italia del 22 novembre 2015 - con espresso riferimento al punto 1 che tratta l'oggetto della cessione -, pur evidenziando che le fonti normative lasciano astrattamente aperta all'istituto cedente la possibilità di mantenere eventuali diritti risarcitori di natura non patrimoniale, ha concluso che: - il tenore letterale del punto 2 della Delibera - da considerarsi clausola di chiusura - "impone di considerare l'elencazione di cui al punto 1 [quindi con riferimento ai punti 1.1.; 1.2 e 1.3] meramente esemplificativa e non già tassativa", in quanto dà atto di una cessione globale poiché soltanto le passività restano escluse dalla cessione. La perentorietà di detta clausola di chiusura unita alla normativa di riferimento "che non lascia riserve per le attività, di cui fanno parte i diritti di natura risarcitoria, conduce a ritenere senza ombra di dubbio che la [OSCURATO:SOCIETA] in I.c.a. abbia oramai ceduto ogni diritto alla stessa facente capo. Va quindi esclusa la legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA] in I.c.a. per intervenuta cessione ex lege della titolarità del diritto fatto valere ( cfr. pagg. 160 e 161 della Sentenza n.100 del Tribunale di Ancona del 24.01.2018 ). In caso contrario, si perverrebbe all'ingiustificata duplicazione del diritto al risarcimento del danno prospettato dalle parti civili derivante dalla medesima fonte e originariamente verificatosi in capo ad un unico soggetto la originaria [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] diventa titolare di tale diritto a titolo derivativo, quale new-co avente causa ex lege, dalla [OSCURATO:PERSONA] in I.c.a, non vantando alcuna posizione o nocumento autonomo rispetto a quelli patiti dalla [OSCURATO:PERSONA] cedente". Del resto l'esclusione della [OSCURATO:PERSONA] in I.c.a. disposta in sentenza non è stata oggetto di impugnazione da parte di alcuno, né tanto meno, come già detto, è stata oggetto di impugnazione la riconosciuta legittimazione dell'ente ponte cessionario al risarcimento, ne consegue che la titolarità del diritto o la rappresentanza dell'avente diritto non potrà più essere contestata nei giudizi successivi, dovendosi considerare in tal caso irrevocabili le deliberazioni adottate in argomento nella fase antecedente di giudizio (Cass. Sez. 4, n. 7291 del 21/11/2002 Ud. (dep. 14/02/2003) Rv. 225727). Nel caso di specie, dunque, la decisione pronunciata in sentenza dal Tribunale, oltre ad essere stata adottata nel rispetto delle fonti normative, si palesa divenuta irrevocabile. Si confida pertanto nella dichiarazione di inammissibilità dei motivi nuovi prospettati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 10. Con la memoria versata in atti, con P.e.c. del 2.2.2021, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto/inammissibilità del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia assolutoria emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente si osserva che per il reato di cui al capo B), contestato ad entrambi gli imputati, per il quale è intervenuta condanna, è maturato il termine massimo di prescrizione in data successiva alla pronuncia di secondo grado, sicchè, non essendo i ricorsi inammissibili, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - rispetto al quale non vi è stata costituzione di parte civile - per essere il reato estinto per prescrizione e, ai soli effetti penali, per la medesima ragione, per il [OSCURATO:PERSONA], essendo al contempo il ricorso dal medesimo proposto infondato agli effetti civili. Deve, invece, essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA].. 1.Ed invero, essendo entrambi i ricorsi proposti avverso la sentenza confermativa della condanna in ordine al reato di cui al capo B) dell'imputazione, ammissibili, non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Sez. Un., n.23428 del 22/03/2005; Sez. 4, n.31344 del 11/06/2013). A fronte di prescrizione maturata in data posteriore alla sentenza impugnata, è, infatti, consentito, e solo in tal caso, al giudice di legittimità, rilevare la stessa, mentre ciò sarebbe impedito dalla mancata formazione di un regolare rapporto processuale derivante appunto dalla inammissibilità del ricorso (cfr. Sez. U, n.32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). In particolare, riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il motivo (al punto 5.1. del presente ritenuto in fatto) che censura la ritenuta idoneità alla perseguibilità del fatto di cui al capo B) di un atto che si assume invece privo dei requisiti della querela non è inammissibile, ma infondato; parimenti per quanto riguarda il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo (al punto 6.1. del ritenuto), inerente all'incompetenza dell'autorità giudiziaria procedente, al pari del secondo, non è inammissibile, bensì infondato. Ne discende che, poiché per il reato in argomento - quello di cui all'art. 2635, commi 1, 3, 4, c.c. - pure a tener conto della causa di sospensione (intervenuta per la concessione del termine di giorni 60, su richiesta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ex art. 162-ter cod. pen., all'udienza del 14.9.2017) il termine di prescrizione, pari a sette anni e mezzo in base al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., è maturato il 25.9.2019, successivamente alla sentenza di secondo grado, deve rilevarsi la relativa causa estintiva per l'intervenuta prescrizione del reato. Al riguardo è il caso di osservare che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione è quello della consumazione del reato coincidente con la data del 25.1.2012, indicata in imputazione per il capo B), ovvero con la data in cui, a termini della medesima contestazione, è stata concessa, per il tramite del [OSCURATO:PERSONA], l'apertura di credito alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (amministrata dal [OSCURATO:PERSONA]) con la delibera del comitato esecutivo di Ancona, intervenuta appunto il 25.1.2012; apertura di credito peraltro costituente - in mancanza di elementi di segno contrario non segnalati nelle pronunce di merito, nè specificamente contro-dedotti dai ricorrenti - anche esplicitazione dell'accordo criminoso intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (sul momento perfezionativo del reato si tornerà infra allorquando si affronterà la questione di incompetenza sollevata anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]) . D'altra parte anche a voler considerare la successiva data indicata in imputazione circa il finanziamento del 28.6.2012, del pari il reato è prescritto. Indi, in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244274), s'impone la declaratoria di estinzione del reato nei confronti di entrambi gli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; permangono, invece, come detto, le statuizioni civili per il [OSCURATO:PERSONA] - nei cui confronti vi è stata costituzione di parte civile da parte della [OSCURATO:PERSONA] e relativa condanna al risarcimento del danno già in primo grado - trattandosi di prescrizione non maturata prima della pronuncia di primo grado. 2.Ciò posto, passando ad esaminare il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si osserva che esso, per le ragioni di seguito esposte, è, in particolare, infondato relativamente al primo, al secondo e al sesto motivo e inammissibile quanto al terzo e al quarto motivo. I residui motivi di ricorso, attinenti a specifici aspetti penali nel merito, devono ritenersi assorbiti dalla declaratoria di estinzione del reato di cui al capo B) per intervenuta prescrizione. 2.1. Il primo motivo, con cui si lamenta l'irritualità della querela acquisita ai fini della procedibilità del reato assumendo che si tratterebbe di esposto non contenente la precisa indicazione del fatto addebitato al ricorrente e l'indicazione delle utilità che egli avrebbe tratto dall'illecita attività, per di più presentato da soggetto privo del potere di rappresentanza, è infondato e reiterativo delle censure già dedotte in appello, a cui la corte territoriale aveva dato risposte corrette sia sotto il profilo dei contenuti degli atti contestati che dal punto di vista giuridico. Sul punto è bene rammentare che quanto al contenuto della querela, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 336 e 337 cod. proc. pen., non sono indicate, e dunque, richieste particolari formule tipiche in relazione al petitum, ma è sufficiente la narrazione del fatto che implica l'intento persecutorio. Rilevano, pertanto, anche tutti i nuclei volitivi impliciti nella narrazione stessa (cfr. Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, dep. il 19/10/2020, C. P.M. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280627 - 01, Sez. 2 , n. 5193 del 05/12/2019, dep. il 07/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277801 - 01). Inoltre, ove emergano situazioni di incertezza, i contenuti, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae"; ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile, o, come nel caso di specie, dichiari espressamente che per quanto esposto si sporge 'sin d'ora' formale querela nei confronti di tutti i soggetti che verranno identificati come autori, deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela.La querela è, invero, negozio processuale, che va interpretato, ricostruendo la effettiva volontà del querelante, desumibile, tanto dal testo del documento, quanto dalla condotta del querelante, anche successiva alla presentazione della istanza di punizione, purché, ovviamente ricollegabile alla originaria manifestazione di volontà; ne consegue che è sufficiente che l'atto contenga l'inequivoca manifestazione dell'intenzione del querelante affinché si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, anche se costui sia ignoto o non correttamente identificato (la inesatta indicazione delle generalità del querelato non è quindi necessariamente rilevante, così, tra tante, Sez. 5, n. 19827 del 26/02/2003 Ud. (dep. 30/04/2003 ) Rv. 224403 - 01, nonchè più di recente Sez. 5, n. 13281 del 25/02/2020 Ud. (dep. 29/04/2020) Rv. 279073 - 01) Quanto alle modalità di presentazione della querela, anch'esse non soggette a rigide formalità, va rammentato che l'unico requisito formale necessario e sufficiente quando l'offeso, come nel presente caso, è persona giuridica è, ai sensi del comma 3 del già citato art. 337 cod. proc. pen., oltre alla sottoscrizione, l'indicazione specifica per il dichiarante della fonte dell'asserita rappresentanza. Nel caso di specie, dunque, il presente Collegio non può che essere concorde con le argomentazioni dei giudici di merito che ritengono che i poteri di presentazione della querela da parte del Direttore generale, [OSCURATO:PERSONA], trovino fonte sufficiente nella delibera del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA], datata 7.3.2013, la quale espressamente conferisce al Goffi il mandato alla presentazione/deposito della predetta querela, con sì generico riferimento alle vicende "di cui trattasi", ma richiamando, oltre che precedenti sedute del c.d.a., nel contenuto, da considerarsi integrativo della delibera stessa, il rapporto Audit n. 2/2013. Tale rapporto, allegato alla delibera autorizzativa in questione, era stato commissionato con delibera del 13.12.2012 dal comitato esecutivo proprio ai fini di una verifica sui rapporti intrattenuti dall'istituto di credito con persone fisiche riconducibili ai gruppi finanziari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali erano stati deliberati "dubbi esiti" per complessivi 42 milioni di euro - crediti poi nelle more classificati come "deteriorati" secondo quanto si dà atto nello stesso atto di querela - ; rapporti che erano stati intrattenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] coi suddetti gruppi anche per il tramite del [OSCURATO:PERSONA] che all'epoca era il Direttore Generale e che erano stati oggetto di verifica al fine di controllare la conformità dei processi istruttori e deliberativi, la destinazione finale delle risorse finanziare messe a disposizione dalla [OSCURATO:PERSONA] e la coerenza rispetto alla motivazione/destinazione dichiarata nonché la conformità delle modalità con le quali i rapporti erano stati gestiti ai diversi livelli coinvolti; in particolare, si era chiesto di valutare la correttezza della valutazione sul merito creditizio, l'inadeguatezza delle informazioni fornite agli organi deliberanti, la correttezza delle perizie in presenza di garanzie immobiliari.L'esito di tale rapporto è a sua volta richiamato anche nell'atto-querela sporto dalla [OSCURATO:PERSONA] in data 11.3.2013 e rappresenta soltanto uno degli elementi, il primo, utile per porre a conoscenza dell'ente le criticità e anomalie riscontrate nell'istruttoria svolta per la concessione e gestione dei fidi e per decidere di avanzare l'istanza punitiva, la quale deve, quindi, necessariamente ritenersi rivolta anche a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento istruttorio (in verità nell'atto di querela si fa ad un certo punto espresso riferimento proprio all'ex Direttore Generale della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oltre che a sua moglie e a sua figlia, e alle transazioni immobiliari per importi rilevanti perfezionate tra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e i predetti soggetti, sia pur specificandosi che trattavasi di notizie comparse sulla stampa nel luglio 2012, che di per sè non potevano pertanto già costituire - come correttamente evidenziato dalla corte territoriale - il momento iniziale per la decorrenza del termine per proporre querela in mancanza degli esiti degli accertamenti poi acquisiti con il rapporto n. 2/13 Audit, citato, che andavano a delineare i contorni della complessiva vicenda). Sicchè deve concludersi che correttamente l'atto-querela è stato ritenuto supportato da idonea autorizzazione rappresentativa quanto al soggetto legittimato a sporgerla e valido e sufficiente ai fini della procedibilità stante l'inequivoca manifestazione dell'intenzione del querelante - debitamente autorizzato - affinché si procedesse penalmente in ordine ai fatti emersi dalle complesse indagini espletate all'interno dell'istituto di credito che avevano, tra gli altri, interessato anche i gruppi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (laddove, peraltro, il riferimento a quello [OSCURATO:PERSONA] contenuto nella delibera autorizzativa è stato, a sua volta, correttamente ritenuto riferibile anche al [OSCURATO:PERSONA]; trattasi infatti di gruppi collegati, secondo quanto emerge dalle sentenza di merito, e in ogni caso la verifica richiamata inerisce ai rapporti intrattenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] con le persone fisiche riconducibili sia al gruppo [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto, poi, precisato in querela). È irrilevante, infine, la doglianza che lamenta che la vicenda corruttiva sarebbe stata ancora in itinere al momento della querela, poiché i fatti poi andati a costituire l'asse portante delle contestazioni elevate nel presente giudizio risultano oggetto della narrazione contenuta nell'atto in questione, o comunque in esso citati. 2.2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla censura di incompetenza, è assorbito dalla pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; di esso, e della sua infondatezza, si diràiin ogni casoiallorquando si tratterà la questione sulla competenza, sollevata anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], al par. 3.1., per il quale residuano gli effetti civili. 2.3. Il terzo motivo è inammissibile. E' la stessa doglianza a rappresentare, da un lato, la violazione del diritto di difesa, e ciò nonostante si sia trattato di atti regolarmente depositati e del cui deposita era stato dato anche avviso alle parti, e, dall'altro, come in realtà in ordine a tali atti la difesa abbia avuto in ogni caso modo di interloquire, anche, in sede di appello. Quanto all'impossibilità di una completa analisi dei documenti in questione, non si è, in ogni caso, ravvisato alcun vulnus: è stata ritenuta assente un'effettiva lesione del diritto di difesa dell'imputato da parte della Corte territoriale che compiutamente rileva (a pag. 37), in relazione alla tempistica, che del deposito degli atti era stato notificato tempestivamente avviso alle parti il 22.12.2017, quando le udienze in prosecuzione erano fissate per i giorni 8 e 9 gennaio 2018, quanto alla natura dei documenti che trattasi comunque di rapporti bancari noti al [OSCURATO:PERSONA] e quanto alla quantità degli atti prodotti che tutte tali circostanze rendevano gli stessi agevolmente consultabili (cfr. Sez. 2, n. 5408 del 20/10/2020, dep. il 11/02/2021, Possente, Rv. 280646 - 01). Quanto all'altro profilo, è solo il caso di osservare che in sede di appello, secondo quanto rappresenta la stessa difesa, questa aveva evidenziato come dagli estratti conto prodotti dal P.M. emergesse che i movimenti contabili tra [OSCURATO:PERSONA] e la ex moglie fossero in perfetto pareggio; circostanza questa ritenuta importante dalla difesa al fine di smentire l'assunto accusatorio secondo cui tali estratti conto avrebbero dimostrato invece che [OSCURATO:PERSONA] fosse solo un prestanome dell'ex marito [OSCURATO:PERSONA]; ma tale impostazione difensiva non considera che i giudici di merito hanno invece imperniato la ricostruzione della vicenda su ben altri elementi probatori (dalla lettura congiunta della sentenza di primo grado e di quella di appello, infatti, si trae l'indicazione di una piattaforma probatoria articolata che non impernia la ricostruzione del ruolo di dominus del [OSCURATO:PERSONA], relativamente alle operazioni in contestazione, sugli importi e movimenti dei conti correnti familiari e dei rapporti parentali con la coniuge, all'epoca convivente e non separata, quanto soprattutto sulla posizione da lui rivestita all'interno della [OSCURATO:PERSONA] posta in collegamento con i finanziamenti ottenuti dal gruppo Degennnaro; tant'è che secondo la impostazione accusatoria parte delle somme erogate dalla [OSCURATO:PERSONA] erano sì confluite sul conto intestato alle congiunte del medesimo [OSCURATO:PERSONA] ma attraverso le dinamiche, in altro modo dimostrate, relative ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo di società riconducibili al [OSCURATO:PERSONA]. Invero, come argomentato dal Giudice di primo grado (a partire da pag. 60), vi è l'evidenza di "elementi oggettivi di commistione delle risorse economiche e finanziarie tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie", poiché, ai documentati e pesanti interventi finanziari di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle società intestate alla moglie, "si associavano evidenze reddituali in capo ad [OSCURATO:PERSONA] del tutto inadeguate a sostenere le operazioni immobiliari poste in essere", così testualmente nella pronuncia di primo grado a pag. 68). Sicchè la censura in scrutinio, già inammissibile sotto il primo profilo, è inammissibile anche per tale ulteriore aspetto, finendo essa con il prospettare circostanze affatto dirimenti e disarticolanti, che, in ogni caso, non si confrontano con l'articolata ricostruzione contenuta nelle conformi pronunce di merito. 2.4. Il quarto motivo è inammissibile per aspecificità delle censure con esso dedotte, le quali, nel non confrontarsi adeguatamente con la ricostruzione delineata nelle conformi pronunce di merito, pretendono, per altro verso, una inammissibile rivalutazione delle emergenze processuali, non consentita a questa Corte di legittimità. Indi questa Corte, nel prendere atto dell'articolata ricostruzione contenuta nella pronuncia di primo grado, espressamente richiamata da quella di secondo grado, che, dopo approfondito vaglio, giungeva alla conferma della stessa, deve limitarsi a rilevare - senza poter minimamente entrare nel merito - come in maniera esaustiva siano state sviscerate, dai giudici di merito, tutte le dinamiche sottostanti alle intrecciate vicende che occupano il presente procedimento - non senza operare le dovute distinzioni tra i fatti contestati al capo A) dell'imputazione, per i quali vi è stata assoluzione, e quelli di cui al capo B), per i quali si è pervenuti alla condanna - i cui tratti portanti - dei quali vi è cenno nel ritenuto in fatto - non possono ritenersi messi in crisi dalle inammissibili deduzioni svolte col motivo in argomento, che, per di più, spesso sfociano, oltre che in rivalutazioni probatorie, in appunti sul fatto, che, parimenti, non sono valutabili in questa sede. E ciò di là del fatto che il motivo nella parte in cui deduce, in buona sostanza, il vizio di motivazione, risulta assorbito nella declaratoria di prescrizione perché la corte di appello non potrebbe, a seguito dell'annullamento, che dichiarare la prescrizione. Ed invero, in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01 secondo cui in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. In motivazione, questa Corte ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale; e rispetto a tale ultimo profilo, specificamente, Sez. U., n. 28954 del 27 aprile 2017 rv. 269810 - 01, che ha affermato il medesimo principio anche in caso di sussistenza di una nullità assoluta ed insanabile). 2.5. Il quinto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è da ritenersi assorbito nell'epilogo decisorio che ha rilevato la prescrizione del reato.2.6. In relazione al sesto motivo di ricorso, si osserva, innanzitutto, che correttamente la corte territoriale ha confermato la confisca dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA]' 96, richiamando anche i motivi già posti a sostegno di tale statuizione nella pronuncia di primo grado. Trattasi, invero, di ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 2641 cod. civ. disposta in relazione al capo B) dell'imputazione, ossia al reato di cui all'art. 2635 cod. civ. per il quale era intervenuta condanna; sicchè, coerentemente alla decisione assunta, i giudici di merito hanno ritenuto che l'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA] - formalmente intestato all'omonima società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ovvero a società costituita ad hoc per l'acquisto e la gestione di tale cespite - essendo stato, esso, in buona sostanza, il tramite attraverso cui è stato commesso il reato di cui al capo B), dovesse essere oggetto della confisca obbligatoria di cui all'art. 2641 cod. civ.. Si osserva al riguardo (cfr. pag. 159 della pronuncia di primo grado) che, infatti, il contratto preliminare di cessione delle quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA] '96 di cui al capo B), avente come bene primario l'immobile in questione, è stato un mero espediente formale per mascherare e giustificare le dazioni di denaro effettuate con partenza dalla società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e giunte, attraverso altre società del medesimo gruppo, anche per il tramite della società schermo [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sui conti correnti intestati alle congiunte di [OSCURATO:PERSONA] - moglie e figlia di questi - ; trasferimenti di denaro che erano, appunto, giustificati quali "acconti" sulla futura cessione di quote. Indi si conclude che, essendo stato l'immobile in questione concretamente utilizzato per commettere il reato, esso è destinato a confisca obbligatoria a norma dell'art. 2641 cod. civ. (cfr. al riguardo Sez. 5, n. 33027 del 26/05/2017, Rv. 270337, che ebbe modo di pronunciarsi proprio in relazione alle vicende in esame, sia pure con riferimento al sequestro preventivo dell'immobile originariamente disposto, ai fini della confisca di cui all'art. 2641 cod. civ., riguardo al capo A) dell'imputazione, che ha affermato che è soggetto alla confisca obbligatoria di cui all'art. 2641 cod. civ. il bene utilizzato per commettere il reato di corruzione fra privati, quale mezzo concretamente utilizzato dalle parti per far conseguire ad uno dei soggetti indicati dall'art. 2635 cod. civ. l'utilità illecita, indipendentemente dal fatto che il bene stesso non sia strutturalmente funzionale alla commissione del reato e che successivamente ad essa non abbia conservato una destinazione illecita); si è, dunque, in altri termini, attribuito rilievo all'esistenza del nesso strumentale, anche occasionale, fra la "res" e la perpetrazione del reato, non esigendosi invece - così come già condivisibilmente affermato da questa Corte nell'arresto testè indicato - alcun rapporto di stabile asservimento della cosa alla commissione del reato. Indi, è sufficiente osservare, ai limitati fini che occupano, e senza con ciò voler entrare nel merito della vicenda, attesi i noti limiti che contrassegnano il giudizio di legittimità, che, essendo stata la vicenda che ha condotto alla confisca in argomento oggetto di approfondimenti, nel contraddittorio delle parti, in ben due gradi di giudizio - non scalfiti, come già si è avuto, supra, modo di evidenziare, dalle deduzioni svolte nel ricorso in scrutinio né tanto meno, come si dirà, dalle censure di cui al motivo in esame - , a questa Corte non resta che confermare la decisione resa sul punto, risultando corretta la valutazione in diritto espressa dai giudici di merito in ordine alla necessità della confisca dell'immobile in questione per essersi esso risolto in uno strumento di realizzazione del reato (come imposto dall'art. 2641 cod. civ.). La confisca obbligatoria in questione permane, pertanto, nel caso di specie pur in presenza della pronuncia di prescrizione, ritenendo, per altro verso, il Collegio di poter condividere il principio di diritto affermato, seppur in tema di lottizzazione abusiva e della confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dalle Sezioni Unite di questa Corte con la Sentenza 'Perroni' (Sez. U, Sentenza n. 13539 del 30/01/2020, dep. 30/04/2020, Perroni, Rv. 278870 - 01), in forza del quale "la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento"; laddove, nel caso di specie, la conferma della confisca, essendo la prescrizione dichiarata in sede di legittimità, non implica alcun accertamento ulteriore in ordine al fatto, già ampiamento scrutinato nelle appropriate sedi di merito, sicchè, versandosi in ipotesi di confisca obbligatoria, non sussistono preclusioni alla sua riaffermazione. E ciò anche alla luce di quanto affermato in altra sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la pronuncia Lucci (n. 31617 del 26.6.2015, rv. 264434), la cui peculiarità, per quanto qui di interesse, sta nell'avere esteso i principi interpretativi sostanzialistici accreditati in sede convenzionale e costituzionale per la confisca- sanzione di cui all'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 anche in caso di prescrizione, alla confisca-misura di sicurezza avente ad oggetto il prezzo del reato ovvero il profitto, nel caso previsto dall'art. 322-ter, c.p.. Ciò, in virtù di una sorta di rapporto di continenza, dove ciò che vale per il caso più "grave" (confisca- sanzione penale), non può non valere per il caso "meno grave" (confisca-misura di sicurezza), tenuto conto del fondamentale punto di contatto fra le due fattispecie, rappresentato dall'apprezzamento preventivo della pericolosità del bene ablato, tradotta nella "obbligatorietà" di entrambe le misure (sia pure col non secondario correttivo che la prescrizione dovesse seguire ad un accertamento pieno di primo grado). Sicchè, proseguendo alla luce di quanto affermato dalla sentenza Lucci, non vi è ragione per escludere dall'impostazione da essa tracciata l'ipotesi della confisca obbligatoria di cui all'art. 2641 cod. civ. e segnatamente, per quel che qui rileva, quella del bene utilizzato per commettere il reato (espressamente prevista, accanto a quella del prodotto o del profitto del reato in tale disposizione normativa che equipara, in buona sostanza, nel medesimo ambito dell'obbligatorietà, tali tre ipotesi di confisca-misura di sicurezza). D'altronde tale interpretazione trova altresì conforto nel novello art. 578-bis del codice di rito, introdotto dal Decreto Legislativo 10 Marzo 2018, n. 21, che non si è limitato a richiamare la «confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis del codice penale» ma ha ulteriormente aggiunto, sin dalla versione originaria, il richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge» (e, successivamente, per effetto della modifica intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 4, lett. f), I. 9 gennaio 2019, n.3, il richiamo alla confisca « prevista dall'articolo 322-ter del cod. pen. »). E pertanto evidente che, quali che siano state le ragioni che hanno determinato il legislatore ad introdurre la norma in oggetto nel codice di rito - così si legge nella motivazione della sentenza Perroni cit. - la stessa non può che essere letta secondo quanto in essa espressamente contenuto, in particolare non potendosi non riconosce al richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge», formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere in essa anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale; e quindi, secondo questo Collegio, anche quella di cui all'art. 2641 cod. civ.. In definitiva, dunque, e per ribadire le affermazioni di tale pronuncia Perroni, il principio dell'immediata operatività della causa estintiva, fatto salvo il limite dell'evidente innocenza dell'imputato, è il frutto di una scelta legislativa che trova la sua ratio nell'intento di evitare la prosecuzione infruttuosa di un giudizio e nella finalità di assicurare la pronta definizione dello stesso, evitando così esasperati, dispendiosi ed inutili formalismi. Ciò nondimeno, allorquando l'accertamento del fatto sia già intervenuto nel pieno contraddittorio delle parti, non è incompatibile (per tutti i passaggi motivazionali svolti al riguardo si rimanda alla pronuncia Perroni) con la immediata declaratoria di prescrizione del reato la decisione sul mantenimento della confisca. In ogni caso, anche senza volersi addentrare sulla natura sostanziale o processuale della norma di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. (ritenuta di natura sostanziale, e quindi non applicabile ai fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore risalente al 2018, nel solo caso della confisca sanzionatoria, cfr. tra tante, Sez. 3, n. 39157 del 07/09/2021, Rv. 282374 che ha affermato che "La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo), appare evidente che quanto affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia Perroni riguardo ai rapporti tra confisca obbligatoria e declaratoria di prescrizione non può che costituire un principio generale che va al di là della natura processuale o sostanziale della previsione di cui all'art. 578- bis del codice di rito. Ciò che infatti le Sezioni Unite Perroni hanno inteso evidenziare è che la corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. impone di considerare come ingiustificato sarebbe il differente approdo secondo cui mentre l'assoluzione nel merito potrebbe prevalere unicamente se già emergente con evidenza al momento della maturazione della prescrizione, a fini "sanzionatori" - della confisca - invece, il processo, pur a prescrizione ormai decorsa, dovrebbe, secondo la soluzione non condivisa dal massimo Collegio, ugualmente proseguire. In altri termini, permane - concludono le Sezioni Unite - il principio di adozione in via immediata del proscioglimento (in esso compreso quello dovuto ad estinzione del reato), di cui all'art. 129 cod. proc. pen., anche nel caso in cui si tratti della confisca, che potrà essere, nondimeno, decisa ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia stato comunque già accertato, nel contraddittorio delle parti, il fatto di lottizzazione nelle sue componenti oggettive e soggettive. Indi le Sezioni Unite Perroni pronunciano, oltre il principio di diritto sopra enunciato, anche quello secondo cui "In caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44 del d.P.R. n.380 del 2001". Entrambi i principi di diritto che si rinvengono nella pronuncia Perroni, sebbene affermati relativamente all'ipotesi della lottizzazione abusiva, non possono che valere, quindi, in genere - tenuto anche conto di quanto si afferma nella pronuncia Lucci - in tutti i casi in cui deve trovare applicazione, in virtù di specifica disposizione normativa ovvero del disposto normativo di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., che rimanda alle "altre disposizioni di legge", la confisca obbligatoria pur in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato.Indi, concludendo, ritiene il Collegio che allorchè il giudizio che refluisce in sede di legittimità contenga già un accertamento di responsabilità pregresso, svolto, nel contraddittorio delle parti, nelle precedenti fasi di merito - come nel caso di specie - non vi sia alcun ostacolo, per questa Corte, a pronunciarsi in ordine alla confisca pur in presenza della prescrizione. A ben vedere, una siffatta impostazione non contrasta neppure con il principio della presunzione di innocenza, che secondo la più recente giurisprudenza della Corte Edu (cfr., ad esempio, quella del 20.10.2020, Pasquini vs. [OSCURATO:PERSONA], ricorso n. 23349/17 e quella di segno contrario, ma che afferisce a fattispecie diversa, del 18.11.2021, Marinoni vs. Italia, ricorso n. 27801/12) porrebbe dei limiti all'applicazione dei disposti normativi di cui, rispettivamente, agli artt. 578 e 578 -bis cod. proc. pen.. Ed invero, intervenendo, nel caso di specie, la decisione sulla confisca in sede di legittimità, in cui il merito della vicenda non è più suscettibile di vaglio - laddove sia stato, come nel caso di specie, ampiamente sceverato dai giudici del merito nel contraddittorio delle parti - essa non ha implicazioni specifiche sulla valutazione della responsabilità dell'imputato, già oggetto di accertamento nelle sedi appropriate, e già ritenuta presupposto idoneo a giustificare la necessità della confisca. Nella presente sede - è il caso di ribadire - ci si è, infatti, limitati a qualificare adeguato l'accertamento svolto sul punto dai giudici di merito, a fronte, peraltro, di censure che esse stesse prospettano che le vicende di cui al capo B) insorgono, sia pure occasionalmente, a causa dell'omesso pagamento dei canoni di locazione dell'immobile da parte della società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] - di cui al capo A dell'imputazione - , circostanza che avrebbe indotto - si precisa in ricorso - l'ex moglie di [OSCURATO:PERSONA] a tentare di vendere le quote della [OSCURATO:SOCIETA], oramai già proprietaria dell'immobile in questione; a fronte di censure che, per di più, si limitano a rappresentare come lo strumento di commissione del reato sia - semmai - rappresentato dalle quote societarie e non dall'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA]. Quanto, poi, agli altri beni oggetto di confisca (che alla stregua di quanto emerge dalle pronunce di merito sarebbero costituiti da denaro, quale prezzo o profitto del reato, in relazione, rispettivamente, al [OSCURATO:PERSONA] (profitto) e al [OSCURATO:PERSONA] (prezzo), in mancanza di impugnazione al riguardo, nulla deve aggiungersi (se non che per essi non possono che valere tutti i principi e gli argomenti sopra esposti riguardo alla confisca obbligatoria in questione che permane anche in caso di pronuncia di prescrizione). 3. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anch'esso non è manifestamente infondato agli effetti penali, relativamente al primo e al secondo, motivo, sicchè consegue, anche nei confronti del predetto, la declaratoria di prescrizione del reato per le medesime ragioni sopra indicate al paragrafo 1, relativo al [OSCURATO:PERSONA], del considerato in diritto. Nondimeno, in applicazione del dettato normativo di cui all'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., spetta a questa Corte la valutazione, a fini civilistici, dell'impugnazione - che, è il caso di precisare sin d'ora, si appalesa infondata - dal momento che, essendo la prescrizione maturata successivamente alla pronuncia di condanna di primo grado, permangono in capo al [OSCURATO:PERSONA] le statuizioni civili in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi parte civile nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]. E' il caso di precisare che tale valutazione, ai soli effetti civili, non contrasta con il principio di presunzione di innocenza nei termini in cui esso è stato interpretato nella recente giurisprudenza della Corte Edu, di cui si è al punto precedente fatto cenno. Ed invero, come ha già avuto modo di osservare la Corte Costituzionale nella pronuncia del 7 luglio n. 182, dinanzi alla quale era stata denunciata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 578 del codice di rito per contrasto con l'articolo 117 Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA], agli articoli 3 e 4 della Direttiva e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, « nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello nel dichiarare estinto il reato per prescrizione decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili». Il fulcro della motivazione con cui la Corte costituzionale valuta l'articolo 578 del codice di rito risiede in ciò che « il giudice dell'impugnazione penale nel decidere sulla domanda risarcitoria non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si scrive il fatto di reato di volta in volta contestato, egli deve, invece, accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)». Egli, invero, con riguardo al "fatto", in nome dell'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile, « è chiamato a valutare gli effetti giuridici, chiedendosi non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica, commissiva od omissiva, contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un danno ingiusto secondo l'art. 2043 cod. civ. e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno». A maggior ragione alcuna violazione del principio di presunzione di innocenza, potrebbe ravvisarsi nel caso in cui a pronunciarsi ai soli effetti civili sia la Corte di Cassazione e non il Giudice di appello, tenuto conto dei limiti connaturati al vaglio di legittimità che non consentono alla Corte di entrare nel merito della valutazione del fatto-reato. Soprattutto, non va trascurato che il fatto, anche come illecito civile, nel caso di specie, è stato già oggetto di accertamento in ben, due, precedenti gradi di giudizio, di merito, nel pieno contraddittorio delle parti. Passando, quindi, all'esame dei singoli motivi, si osserva che, per le ragioni di seguito esposte, il ricorso è da ritenere infondato relativamente al primo, al secondo, al nono e al decimo motivo (quello nuovo) e inammissibile riguardo ai motivi restanti (ad eccezione dell'ottavo che, vedendo sul trattamento sanzionatorio, risulta assorbito dalla pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione). 3.1. Il primo motivo (di cui al par. 6.1. del ritenuto), che deduce l'incompetenza dell'autorità giudiziaria procedente poiché il nocumento procurato a [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe solo di ordine patrimoniale e si sarebbe prodotto solo al momento della corresponsione del finanziamento alla [OSCURATO:SOCIETA]. avvenuto tramite la filiale di Roma, è infondato. Stando alle regole generali in materia di determinazione della competenza per territorio di cui all'ad. 8 del codice di rito, competente è il giudice nella cui circoscrizione risulti consumato il reato che, rispetto alla fattispecie in questione, corrisponde al luogo in cui si è perfezionata la condotta penale, ovvero, l'infedeltà del funzionario, foriera di nocumento. Al fine di meglio comprendere i termini della questione in argomento, è bene chiarire, con un breve excursus, la genesi ed evoluzione della norma in esame, la ratio sottesa e la portata della definizione di nocumento. L'articolo 2635 cod. civ., sostituito con l'art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, introdusse la fattispecie, in applicazione nel presente caso, di "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", (successivamente modificata dell' art. 15, comma 1, della I. 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'ad. 37 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 con riferimento ai soggetti), poi modificata (con la rubrica recante l'attuale dicitura di "corruzione tra privati") dall'ad. 1, comma 76, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la quale, pur complessivamente rivolta alla "prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione", virava anche sulla figura della corruzione privata, e definitivamente riformulata con il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" . Sia l'originaria infedeltà a seguito di dazione o di promessa di utilità, sia la successiva corruzione tra privati, hanno origine in attuazione di obblighi di matrice comunitaria e sovranazionale, scaturenti dall'Azione comune UE 98/742/GAI, adottata dal Consiglio d'Europa il 22.12.1998 (e che, peraltro, all'art. 2, già prevedeva una definizione di "corruzione attiva e di corruzione passiva nel settore privato"), dalla Convenzione europea sulla corruzione adottata a Strasburgo, sempre dal Consiglio d'Europa, il 27.1.1999, dalla [OSCURATO:PERSONA] europea n. 2003/568/GAI del 22.7.2003, e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione (la c.d. Convenzione di Merida), adottata dall'Assemblea Generale il 31.10.2003 e a seguito della sollecitazione di alcuni organismi europei - tra cui, in particolare, il GRECO (Group d'[OSCURATO:PERSONA] la Corruption), istituito nel 1999 dal Consiglio d'Europa, che ha stilato periodici rapporti valutativi sul tema, evidenziando le criticità del sistema italiano. Tornando alla nozione di 'nocumento', già nella Legge Delega n. 366 del 2001, l'art. 11, nel delineare i caratteri del futuro art. 2635 cod. civ., al punto 13) prevedeva di introdurre la figura criminosa di 'comportamento infedele' anticipando la distinzione fra "danno patrimoniale" e "nocumento" che sarebbe stata poi riprodotta negli artt. 2634 e 2635 cod. civ.. Ormai acclarata è la distinzione tra le fattispecie che si rifà alla differenza di significato tra i termini "danno" e "nocumento" in questione. Invero, come dimostrato dalla giurisprudenza di questa Corte su altro tema, "considerato che, per "danno" (anche in senso lessicale) si deve intendere ogni fatto circostanza o azione che "nuoce", sia materialmente che moralmente, e che la parola "nocumento" altro non significa (nella lingua italiana, con chiara derivazione latina) che "atto, o effetto, del nuocere", la quasi sovrapponibilità dei significati di tali parole deve indurre a cercare il senso retrostante della parola in esame nella ratio posta alla base del suo inserimento nella fattispecie criminosa di cui si discute. In tale prospettiva, la soluzione è agevolmente rinvenibile una volta che si rifletta sul fatto che la previsione del "nocumento" sembra, piuttosto, in generale, finalizzata ad evitare che la disposizione trovi un'applicazione eccessivamente formale" (cfr., sia pure con riferimento alla diversa ipotesi di reato di trattamento illecito di dati personali, in motivazione, Sez. 3, n. 23798 del 24/05/2012, Casalini e altro, Rv. 253632). In altri termini, il legislatore, con la valorizzazione del fattore "nocumento" ha inteso richiamare l'attenzione sulla concreta offensività della condotta. Ne consegue che "l'uso della locuzione di "nocumento", nella fattispecie astratta delineata dal legislatore per le condotte di infedeltà ex art. 2635 cod. civ., consente di superare i confini di un danno di natura strettamente patrimoniale, per giungere così ad includere anche pregiudizi differenti (come ad esempio il danno all'immagine della società, od al corretto svolgimento delle attività organizzative e di controllo, fisiologiche alla gestione dell'impresa) che conseguano comunque alla lesione di beni suscettibili sì di valutazione economica - un danno all'immagine o reputazionale o al corretto svolgimento dell'organizzazione dell'impresa lo sono senz'altro - ma non immediata, a differenza di quanto accade nei casi di diminuzione patrimoniale stricto sensu" (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 5848 del 13/11/2012, dep. il 06/02/2013, Corallo, Rv. 254832, così massimata: "In tema di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, il nocumento per la società da cui dipende la sussistenza del reato consiste nella lesione di qualsiasi interesse della medesima suscettibile di valutazione economica e non si risolve pertanto nella causazione di un immediato danno patrimoniale"). Rimarcata la definizione di nocumento quale un qualsiasi pregiudizio giuridicamente rilevante e di qualsiasi natura subito, ad opera di un proprio collaboratore, dal soggetto passivo del reato di infedeltà, risulta evidente come il reato in questione sia strettamente legato al soggetto infedele e alla società per cui questi agisce e come al fine di stabilire il momento di consumazione del reato rilevi il primo atto d'infedeltà in cui il predetto nocumento sia già in esso insito; occorre guardare, cioè, al primo atto attraverso cui si estrinseca, in virtù della promessa o dazione di denaro o altra utilità, la violazione, da parte del collaboratore, degli obblighi inerenti al suo ufficio foriera di nocumento per la società. Pertanto, più che nell'evento lesivo in sé, il focus ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2635 cod. civ. sta nella prima condotta concretamente offensiva per la società (Cass. pen. n. 5848/2013). Nel caso di specie, come già detto nel rilevare l'intervenuta prescrizione del reato, il momento perfezionativo del reato non può, quindi, che corrispondere all'approvazione della delibera da parte del Comitato esecutivo di Ancona, in data 20.01.2012, che concedeva l'apertura delle due linee di credito alla [OSCURATO:SOCIETA]. del gruppo [OSCURATO:PERSONA], che peraltro, come già sopra detto, coincide anche con il momento di estrinsecazione dell'accordo corruttivo (in virtù del quale interveniva, appunto, l'illegittima apertura di credito ovvero l'atto infedele). Ed invero, come ha avuto già modo di precisare la pronuncia Corallo, l'atto il cui compimento o la cui omissione integra il delitto di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 cod. civ. nell'antecedente formulazione che ha trovato applicazione nel caso di specie) può essere costituito anche da un parere ovvero dal voto espresso ai fini della formazione della delibera di un organo collegiale della società. Pertanto, correttamente ha argomentato la Corte territoriale (a pag. 35) ritenendo che il nocumento per la [OSCURATO:PERSONA] si è prodotto per effetto e nel momento della delibera del comitato esecutivo che ha autorizzato la concessione dei finanziamenti (da cui è derivata la successiva erogazione presso la filiale di Roma, alle condizioni e con gli accertamenti previsti dalla delibera); trattandosi, appunto, di delibera assunta in violazione degli obblighi di fedeltà gravanti sul funzionario e quindi lesiva dell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] alla corretta organizzazione della gestione dell'impresa.Tutto ciò posto, ne consegue l'infondatezza della censura relativa all'incompetenza dell'Autorità giudicante. 3.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del fatto addebitato al ricorrente assumendo la mancanza della prova dell'accordo corruttivo; sicché, secondo l'impostazione difensiva, sarebbe in astratto configurabile, al più, la fattispecie di cui all'art. 2634 cod. civ. di infedeltà patrimoniale del funzionario bancario. Premesso che "ai fini della configurabilità del reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ., è necessario che ricorrano i seguenti presupposti: a) un interesse dell'amministratore in conflitto con quello della società; b) la "deliberazione" di un "atto di disposizione" di beni sociali; c) un evento di danno patrimoniale intenzionalmente cagionato alla società amministrata; d) il fine specifico, in capo all'agente, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio (cfr. Sez. 5, n. 40446 del 04/06/2019, del dep. il 02/10/2019 Polverino, Rv. 277430), risulta evidente che l'art. 2634 cod. civ. e l'art. 2635 cod. civ. disegnano due fattispecie completamente differenti. Anzitutto, con riguardo al pregiudizio cagionato, come ampiamente spiegato al paragrafo precedente, l'art. 2635 cod. civ. non richiede il verificarsi di un danno specificamente patrimoniale alla società, bensì di un più generico "nocumento", nozione da intendere nel senso di disvalore giuridicamente rilevante, di qualsiasi natura, posto in essere anche mediante una condotta omissiva. La fattispecie di infedeltà patrimoniale prevede, invece, così come espressamente rubricata, che il reato si configuri se l'atto compiuto, in forma monosoggettiva o collegiale, sia non già un qualunque atto di amministrazione o indirizzo, bensì (come testualmente richiede la norma) un atto di disposizione tale da procurare patrimonialmente un ingiusto profitto. Nel caso di specie, come indicato in precedenza, non si è di fronte a un atto di disposizione di beni sociali avente le caratteristiche suindicate quanto piuttosto a una gestione delle risorse della banca improntata, quanto ai finanziamenti concessi al gruppo [OSCURATO:PERSONA], alla violazione degli obblighi facenti capo al [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di Direttore della [OSCURATO:PERSONA], e ciò, evidentemente, in conseguenza della promessa di denaro o altra utilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] (di cui vi è contezza nel dipanarsi della vicenda). Non è dunque corretto l'approccio difensivo che fa leva sulla mancanza della prova del momento perfezionativo dell'accordo illecito intervenuto tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per scardinare la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2635 cod. civ.; tale prova scaturisce, invero, dalla complessiva ricostruzione della vicenda che, come più volte detto, non risulta scalfita dalle argomentazioni difensive contenute in ricorso; ricostruzione che, secondo le risultanze processuali acquisite nel contraddittorio delle parti, come approfonditamente analizzate nella pronuncia di primo grado e vagliate criticamente in quella di appello, avrebbe, piuttosto, posto in evidenza come il [OSCURATO:PERSONA], rectius società a lui riconducibile, grazie all'appoggio del [OSCURATO:PERSONA], avesse beneficiato della concessione di finanziamenti, e come, di converso, il [OSCURATO:PERSONA], e la sua famiglia, tramite il gruppo societario del [OSCURATO:PERSONA] - posto il collegamento strumentale esistente tra i due contratti stipulati, quello tra la società schermo [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:SOCIETA] e quello tra la [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:SOCIETA] (afferente al gruppo [OSCURATO:PERSONA]) - avesse usufruito di quei finanziamenti che, a cadenze strettamente correlate alle rispettive erogazioni, confluivano, in parte, su conti intestati alla moglie e alla figlia di [OSCURATO:PERSONA], formalmente a titolo di 'acconti' sul prezzo della cessione delle quote oggetto di simulato contratto preliminare, stipulato, tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (società rispettivamente riconducibili ai [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]), in epoca immediatamente antecedente alla prima apertura di credito in favore della [OSCURATO:SOCIETA].. Sicchè, secondo tale ricostruzione l'accordo criminoso - non costituente peraltro il momento perfezionativo del reato coincidente con la condotta di infedeltà - avrebbe in ogni caso trovato estrinsecazione attraverso la delibera del Comitato esecutivo di Ancona, del 20.01.2012, che concedeva l'apertura delle due linee di credito alla [OSCURATO:SOCIETA]. del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Il terzo motivo di ricorso che lamenta la mancata messa a disposizione della difesa, al momento della c.d. discovery e della formazione del fascicolo per il dibattimento, degli atti di indagine consultati dalla Guardia di finanzia relativi alle pratiche di finanziamento oggetto dell'imputazione è inammissibile, non precisando esso neppure se i contenuti di quegli atti - dei quali si adduce unicamente la mancata allegazione cartacea - siano stati comunque trasfusi negli atti della Guardia di Finanza (dei quali non si contesta la mancata produzione). Secondo quanto condivisibilmente sostenuto da questa Corte, invero, non lede il diritto di difesa l'esercizio da parte del pubblico ministero, ex art. 130 disp. att. cod. proc. pen., del potere di formare il fascicolo di cui all'art. 416, comma secondo, cod. proc. pen. mediante l'inserimento soltanto degli atti che si riferiscono alle persone ed alle imputazioni per cui richiede il rinvio a giudizio, a meno che non risulti da concreti elementi, recuperati anche attraverso investigazioni difensive, che la selezione abbia sottratto alla integrale "discovery" atti rilevanti per gli interessi della difesa (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234355; Sez. 6, n. 33067 del 17/04/2003, dep. il 05/08/2003, [OSCURATO:PERSONA]. 226650). Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte gli artt. 416 cod. proc. pen. e 130 disp. att. cod. proc. pen., delegando al pubblico ministero l'onere di formare il fascicolo da trasmettere al giudice per le indagini preliminari insieme alla richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, attribuiscono in via esclusiva al potere delibativo dell'organo dell'accusa il compito di individuare ed allegare quegli atti che attengono, strettamente, ai soggetti ed all'oggetto del rinvio a giudizio (cfr., in proposito, Cass., Sez. I, 12 aprile 1995, Arena, m. 202299; Cass.; Sez. I, 13 dicembre 1994, Mustaka, m. 201.232; Cass., Sez. II, 13 luglio 1995, D'Urso, m. 2023727). D'altra parte, se da un lato è vero che il pubblico ministero, nei sensi dianzi precisati, è tenuto a trasmettere al giudice per le indagini preliminari a norma dell'art. 416. del codice di rito l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini - sicché senz'altro illegittimo sarebbe il comportamento del magistrato che espungesse e dunque "occultasse", dagli atti depositati quelli favorevoli all'indagato - è altrettanto vero che l'inosservanza di tale obbligo è sanzionata esclusivamente dalla inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista una autonoma sanzione di invalidità per il mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione o meno (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella; Sez. 6, n. 4108 del 17 febbraio 1996, Cariboni, rv. 204434. Sul fondamento dell'obbligo del pubblico ministero di trasmettere l'intero fascicolo v., anche, Corte cost. sent. n. 145 del 1991); sicchè, in definitiva, il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate non integra una causa di nullità della richiesta stessa, in quanto non prevista dalla norma, ma implica soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi ai fini dell'emissione del decreto che dispone il giudizio. Né, peraltro, il ricorrente, nel caso di specie, ha mai prospettato una specifica rilevanza ed incidenza della mancanza degli atti in questione sulle scelte processuali proprie dell'udienza preliminare (quale ad esempio quella relativa al rito). Una carenza di previsione sanzionatoria, quella di cui ora si è detto, che per altro verso agevolmente si spiega con la generale non trasmigrabilità di quegli atti nella fase del giudizio e con la corrispondente assenza di qualsiasi potere ordinatorio da parte del giudice, privo di una actio ad exibendum nei confronti del pubblico ministero proprio perché chiamato a definire l'udienza preliminare sulla base di atti il cui onere di allegazione non può che essere configurato in capo al soggetto che quegli atti ha provveduto a raccogliere. Indi, allorquando il processo si svolge in dibattimento - come nel caso di specie - a maggior ragione occorre indicare le conseguenze specifiche della mancata allegazione degli atti al fascicolo di cui all'art. 416 del codice di rito, formandosi appunto la prova in dibattimento. Quanto, poi, all'atto non posto ritualmente a disposizione della difesa e ciò nonostante utilizzato, è il caso di ribadire che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e - soprattutto - chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); laddove nel caso di specie, secondo quanto prospetta lo stesso ricorso, il contenuto di quegli atti che si assumono mancanti sarebbe stato in gran parte trasfuso in giudizio attraverso le deposizioni dibattimentali assunte nel contraddittorio delle parti; sicchè la prospettiva difensiva che, per altro verso, lamenta di non essersi potuta confrontare adeguatamente con la ricostruzione delle caratteristiche inerenti alle pratiche di finanziamento per l'assenza dei relativi fascicoli cartacei (tra le quali la celerità dell'erogazione del finanziamento, costituente, nell'impostazione accusatoria, uno degli ulteriori sintomi delle violazioni degli obblighi di ufficio in cui sarebbe incorso il [OSCURATO:PERSONA], col concorso di [OSCURATO:PERSONA]), è priva di pregio, dal momento che, alla stregua di quanto emerge dalle stesse sentenze di merito, è soprattutto sulla base delle risultanze dibattimentali che si è proceduto alla ricostruzione dei caratteri delle pratiche di finanziamento della cui mancanza si duole la difesa. In ogni caso nella sentenza impugnata si evidenzia come sia rimasta una tesi astratta della difesa quella secondo cui l'istruttoria delle pratiche di finanziamento sarebbe stata più ampia e significativa di quella confluita nel fascicolo cartaceo portato all'attenzione del comitato esecutivo, e prodotto, e vi sarebbero stati atti e documenti in formato cartaceo ulteriori rispetto a quelli confluiti nelle valutazioni istruttorie riportate nel fascicolo esaminato ai fini del rilascio dei relativi pareri espressi; non essendo emersi tali atti ulteriori, né essendo, essi, stati prodotti dalla difesa. Alla stregua di quanto sopra esposto, la questione di legittimità costituzionale posta in subordine, relativa all'art. 130 disp. att. cod proc. pen. nella parte in cui consente al Pubblico Ministero di espungere dal fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen. atti e documenti acquisiti durante la fase delle indagini senza la preventiva condivisione con la difesa, è da ritenere manifestamente infondata, stante il tenore dell'articolo come sopra indicato, che non contiene previsione, né implica interpretazione, in contrasto col diritto di difesa, che trova, appunto, comunque, un argine nella inutilizzabilità dell'atto non prodotto. 3.4. Quanto al quarto motivo si deve rammentare che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex officio") dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334 - 01).Si è, altresì, affermato al riguardo che in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018 Ud. (dep. 13/07/2018 ) Rv. 273577 - 01); in tal caso il vizio deducibile è quello di motivazione oppure quello di cui all'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. nel solo caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337 - 01), laddove, come emerge dalla sentenza impugnata, tale evenienza neppure ricorre nel caso di specie. Nel caso di specie, invero, la Corte di appello ha adeguatamente illustrato le condivisibili ragioni in base alle quali l'integrazione istruttoria - avente ad oggetto l'espletamento di una perizia ricostruttiva dell'iter istruttorio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'erogazione dei finanziamenti implicante l'acquisizione di tutta la documentazione cartacea relativa alle pratiche di finanziamento - dovesse ritenersi superflua, non ravvisandosi per le ragioni complessivamente esposte la necessità o anche utilità degli indicati approfondimenti. Per il giudice di appello, invero, sussiste l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione nel solo caso del suo accoglimento, mentre può anche motivarne, come accaduto nel caso di specie, implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (cfr. Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. il 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275114 - 01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. il 12/03/2014, Coppola, Rv. 259893 - 01 Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, dep. il 11/12/2009, Sergio e altri, Rv. 245996 - 01). 3.5. Il quinto motivo e il sesto motivo, che propongono una serie di doglianze implicanti la rivalutazione del tenore delle dichiarazioni di alcuni testi e di documenti prodotti dalla difesa, che si assumono non tenuti in debita considerazione, o travisati, dai giudici di primo e secondo grado, sono inammissibili. Si lamenta, sotto il profilo dell'art. 192 cod. proc. pen., il travisamento delle prove, anche per omissione, contestando la idoneità degli indizi, posti a base dell'affermazione di responsabilità, a far ritenere simulata l'operazione relativa al contratto preliminare di cessione delle quote. Si rappresenta, in particolare, che non si sarebbe tenuto conto dell'estrema onerosità dei finanziamenti, della sufficienza delle garanzie prestate e dell'effettività delle contrattazioni, ovvero di elementi di prova che avrebbero comunque incrinato il 'quadro indiziario ove adeguatamente considerati. Occorre premettere che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può, però, limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, dep. il 19/03/2021, Rv. 281085 - 01; cfr., tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, dep. il 18/12/2020, Villari, Rv. 280117 - 01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. il 20/02/2018, Grancini, Rv. 272406 - 01 Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. il 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). Secondo la linea ermeneutica consolidata di questa Corte regolatrice, la rispondenza delle valutazioni compiute dal giudice di merito alle acquisizioni processuali può essere dedotta sub specie del vizio di travisamento della prova a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006 - dep. 20/07/2006, Stojanovic, Rv. 23416701Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006 - dep. 14/06/2006, Francia, Rv. 23409901), con il risultato di porre a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali che intende far valere, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, invero, deve essere recepito ed applicato anche in sede penale il principio della "autosufficienza del ricorso", con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa o travisata valutazione di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza) - o altra forma equipollente - dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, Sentenza n. 16706 del 18/03/2008 Cc. (dep. 22/04/2008 ) Rv. 240123). Anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, continua a trovare applicazione tale principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, contenente un limitato stralcio di una testimonianza ritenuta decisiva, con il quale si era dedotto il travisamento della prova dichiarativa); laddove nel caso di specie il ricorso si limita a prospettare le circostanze di fatto che si assumono preternnesse o travisate nell'ambito delle ricostruzioni valutative dei giudici di merito, accedendo ad una diretta, propria, ricostruzione della vicenda, senza neppure passare, cioè, attraverso l'allegazione degli atti che si assumono fraintesi o trascurati. D'altronde, esula dai poteri di questa Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità neppure la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). In ogni caso il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione; laddove nel caso di specie i giudici di merito - come poi si dirà - delineano un contesto logico-fattuale assorbente, che, sulla base di una messe di indizi, di tipo sia fattuale che logico, congruamente passati in rassegna e collegati tra loro e ritenuti di prevalente pregnanza, dà conto, in maniera a volte implicita, altre volte esplicita, della non decisività degli elementi di prova indicati dalla difesa. Alla stregua dei parametri indicati, e dovendo, per altro verso, il sindacato demandato a questa Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, dep. il 05/03/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. il 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01), consegue che il vaglio di legittimità esercitabile in relazione alle censure mosse coi motivi in scrutinio va circoscritto, in definitiva, alla verifica della effettività del confronto di tali censure con la congruenza dell'articolata ricostruzione della vicenda recepita nelle conformi pronunce di merito. Nello specifico, la Corte territoriale, nell'esaminare i motivi di ricorso di entrambi i ricorrenti, risponde appieno alla doglianza riguardante la natura "simulata" dei contratti, constatando la strumentalità degli stessi rispetto ai flussi finanziari documentati che non trovano altra ragione giustificativa, sullo specifico versante qui di interesse, se non nella promessa di utilità - evidentemente accettata - in favore del Direttore Generale della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; e ciò tenuto anche conto degli esiti di quei finanziamenti giammai restituiti. Ancor più precisamente (a pag. 146) argomenta al riguardo il giudice di primo grado, il quale, ponendo l'attenzione sull'illogicità giuridica ed economica della dinamica esecutiva delle negoziazioni, rimarca come a fronte del chiaro intento negoziale illecito, sotteso all'intera operazione, non fosse neppure fondamentale indagare sulla circostanza che i negozi intrecciati posti in essere fossero reali, fittizi, o solo parzialmente simulati, atteso che in alcuno dei tre casi potrebbe essere mai escluso il reato, rimanendo comunque radicalmente viziata la causa negoziale dall'accordo corruttivo. E' dunque, a tal punto, il caso di evidenziare quanto risulta affermato nelle pronunce di merito, in particolare in quella di primo grado che ricostruisce nei minimi dettagli i passaggi fondamentali dell'intera vicenda - ben più complessa di quanto lascia trasparire l'impostazione difensiva - che per chiarezza vengono qui di seguito riportati (si rammenta che la pronuncia di primo grado, in quanto confermata da quella di secondo grado, costituisce, con questa, un unicum impianto decisionale). Il 29 giugno 2010 la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui erano soci al 50% ciascuno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prometteva di acquistare da [OSCURATO:PERSONA] una struttura alberghiera sita a Cellamare, nella città metropolitana di Bari (vedi pag. 99 e segg. della sentenza di I grado). Si tratta di una struttura realizzata dal gruppo Nitti (cd. operazione Terralba). La stipula del definitivo era fissata al 30/6/2012. L'importo della compravendita era stabilito in euro 7.000.0000, oltre imposte (non è dato comprendere se, dopo la stipula, sono stati versati acconti). - Il 20 dicembre 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva ad [OSCURATO:SOCIETA]. - di cui era dominus [OSCURATO:PERSONA] - il preliminare di compravendita stipulato il 29 giugno 2010 con la venditrice [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la struttura alberghiera di Cellamare. Il corrispettivo doveva essere, secondo le previsioni contrattuali, così corrisposto: - C 200.000 alla stipula del preliminare; - C 500.000 entro il 28/2/2012 - C 250.000 entro il 31/3/2012 - C 1.400.000 entro il 30/4/2012 Quanto all'ulteriore somma dovuta, la [OSCURATO:SOCIETA]. si impegnava a subentrare negli obblighi assunti da [OSCURATO:SOCIETA]. verso la [OSCURATO:PERSONA] di Bari per C 2.350.000 e per C 1.293.892,84 verso Interbanca. Entro la data del definitivo (30/6(2012) sarebbe stata corrisposta da [OSCURATO:SOCIETA]. l'ulteriore somma di C 1.006.107,06. - Nella stessa giornata del 20 dicembre 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. prometteva di acquistare le quote di [OSCURATO:SOCIETA] '96 s.r.I., detenute da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il prezzo di C 2.973.400, con l'accordo che il prezzo sarebbe stato aggiornato alla data del definitivo, da stipulare entro il 31/5/2012. L'importo della cessione fu determinato tenendo conto del valore dell'immobile posseduto dalla società, quantificato in C 9.000.000, di crediti dei soci (per C 543.318, che le venditrici si impegnavano a cedere al valore nominale contestualmente alla cessione delle quote), di crediti della società verso terzi (erario e [OSCURATO:SOCIETA]), detratto il debito per il mutuo ipotecario (ammontante, all'epoca, a C 6.449.801). Il prezzo sarebbe stato così pagato, secondo le previsioni contrattuali: - C 200.000 alla stipula del preliminare - C 500.000 entro il 28 febbraio 2012 - C 250.000 entro il 31 marzo 2012 - C 2.023.000 al definitivo del 31/5/2012 Entro il 31/5/2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. si impegnava a liberare [OSCURATO:PERSONA] dalla fideiussione personale concessa alla banca Tercas allorché era stato acquistato l'immobile (il 17/11/2009). In pratica, si impegnava a estinguere il mutuo, oppure a fornire altra idonea garanzia, accettata dalla banca Tercas. - Successivamente alla stipula del preliminare tra [OSCURATO:SOCIETA] e i familiari di [OSCURATO:PERSONA] furono corrisposte alle promittenti venditrici i primi tre acconti, per C 950.000. Seguirono poi serrate trattative, perché [OSCURATO:SOCIETA]. affermava di non essere in grado di liberare l'immobile dall'ipoteca: • Il 23/4/2012 [OSCURATO:SOCIETA]. (attraverso avv. [OSCURATO:PERSONA]) chiedeva alle congiunte di [OSCURATO:PERSONA] (per esse il dr. Lucidi) il differimento della stipula del definitivo al 31/7/2012 e offriva di pagare altri 1.400.000 euro. • Il 26 aprile veniva sottoscritta una appendice al contratto, con cui le parti si accordavano di spostare il definitivo al 16 luglio 2102, in cambio di altro acconto di C 1.400.000. Il 3 maggio 2012 [OSCURATO:SOCIETA]. corrispondeva, effettivamente, l'acconto di C 1.400.000. • Il 3 maggio 2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva i diritti nascenti dal contratto preliminare alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui era dominus [OSCURATO:PERSONA]. Poco dopo la [OSCURATO:SOCIETA] cedeva, a sua volta, i medesimi diritti alla PINRE s.r.I., dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna comunicazione veniva, in entrambi i casi, fatta alle promittenti venditrici ([OSCURATO:PERSONA]), sicché le trattative venivano proseguite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1.. • Il 6/7/2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. (avv. [OSCURATO:PERSONA]) chiedeva di spostare il definitivo al 31/1/2013 - data in cui si sarebbe dovuto anche liberare l'immobile dall'ipoteca - e di pagare comunque il saldo prezzo entro il 30/7/2012. • Il 17/7/2012 le [OSCURATO:PERSONA] (dr. Lucidi) rispondevano proponendo il versamento dell'ulteriore acconto di C 1.240.000 e la stipula del definitivo al 21/12/2013, prevedendo un indennizzo in caso di mancato rispetto del termine. • Il 24/7/2012, prima ancora di aver formalizzato alcun accordo, la [OSCURATO:SOCIETA]. corrispondeva l'ulteriore acconto di C 1.240.000. • Il 14/9/2012 il dr. Lucidi (per [OSCURATO:PERSONA]) si dichiarava disposto a concedere una ulteriore proroga per la stipula del definitivo fino al 21/12/2013 a condizione che [OSCURATO:SOCIETA]. pagasse le rate del mutuo Tercas maturate fino a detta data (C 38.000 mensili, oltre IVA) e prometteva il risarcimento dei danni (non si rinvengono risposte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.). • Il 25 ottobre 2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. comunicava alle socie [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] di aver ceduto il contratto preliminare - relativo alle quote da esse detenute - alla PINRE s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA]. • A febbraio 2013 il dr. Lucidi (per socie [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]) proponeva a [OSCURATO:SOCIETA]. la stipula del definitivo entro il 10 aprile 2013 con obbligo per PINRE di liberare l'immobile dall'ipoteca entro il 31/12/2018. In cambio, PINRE avrebbe dovuto dare in pegno il 60% delle quote cedute e avrebbe dovuto pagare alle [OSCURATO:PERSONA] un prezzo per le fideiussioni per gli anni 2014-2018. Le promittenti venditrici avrebbero avuto diritto al risarcimento di C 2.500.000 ove non si fosse addivenuti alla stipula del definitivo entro il 10/4/2013 (si dà atto che in effetti vi è, agli atti, una scrittura privata a firma [OSCURATO:SOCIETA]-PINRE-[OSCURATO:SOCIETA] '96 che riproduce le suddette condizioni, pag. 103 sentenza del Tribunale). • Il 3/6/2013, stante il perdurante inadempimento della PINRE, le socie [OSCURATO:PERSONA] comunicano alla [OSCURATO:SOCIETA]. la loro intenzione di risolvere il contratto e di trattenere le somme versate fino a quel momento, a titolo di risarcimento danni. Collateralmente alla trattativa tra [OSCURATO:SOCIETA]. e le socie [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]: Il 3 maggio 2012 interveniva una scrittura tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. - costituente il seguito di quella del 20.12.2011 sempre tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] - in cui si dava atto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ricevuto da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., alla data suddetta, la somma di C 2.350.000 per l'immobile di Cellamare. [OSCURATO:SOCIETA] dichiarava di non poter dare esecuzione agli accordi presi (vale a dire, di assicurare ad [OSCURATO:SOCIETA] il possesso dell'immobile di Cellamare) perché non era in grado di liberare il bene dall'ipoteca iscritta a favore di Interbanca (a garanzia della restituzione di un prestito agevolato, che aveva ricevuto) e di non essere in grado di restituire quanto aveva ricevuto da [OSCURATO:SOCIETA]. Per liberare l'immobile dall'ipoteca [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto restituire, infatti, quanto ricevuto a titolo di contributo agevolato da Interbanca (C 493.000. Vedi pag. 120 della sentenza). Pertanto, [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva ad [OSCURATO:SOCIETA]. il contratto stipulato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto le quote della [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:SOCIETA] si riservava di nominare la persona dell'acquirente. Degli ulteriori obblighi gravanti su [OSCURATO:SOCIETA]. (verso le venditrici delle quote) si fa carico, quindi, [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. Praticamente, in luogo dell'immobile di Cellamare la [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva ad [OSCURATO:SOCIETA]. — con contratto per persona da nominare - l'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA]. La cessione del contratto relativo alle quote [OSCURATO:SOCIETA] veniva effettuata al medesimo prezzo convenuto tra le parti originarie, maggiorato di C 200.000, come compenso per [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. Le somme già versate da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] andavano quindi imputate al prezzo di cessione delle quote [OSCURATO:SOCIETA]. Il 6 giugno 2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. comunicava alla [OSCURATO:SOCIETA]. di avere, in data 3 maggio 2012, ceduto gli obblighi derivanti dal contratto del 20 dicembre 2011 a [OSCURATO:SOCIETA]. (vedi pag. 102, in fondo). In data 8 giugno 2012 veniva aggiunta una appendice all'accordo del 3 maggio 2012, sottoscritta da [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e PINRE, nella quale si dava atto del subentro di PINRE nelle obbligazioni di [OSCURATO:SOCIETA] verso [OSCURATO:SOCIETA] (relative alle quote [OSCURATO:SOCIETA]). [OSCURATO:SOCIETA] dichiarava di non avere null'altro a pretendere da [OSCURATO:SOCIETA] rispetto a quanto pattuito con l'originaria scrittura del 20/12/2011 (avente ad oggetto l'immobile di Cellamare) e con il successivo atto ricognitivo del 3/5/2012. Parallelamente in data 25.10.2012 la [OSCURATO:SOCIETA] comunicava alle promittenti venditrici [OSCURATO:PERSONA], di aver ceduto il preliminare alla [OSCURATO:SOCIETA]. amministrata da [OSCURATO:PERSONA]. Seguiva nel febbraio del 2013 invio di bozza di scrittura privata (che risultava poi in atti sottoscritta da Pinre ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] in persona dell'amministratore Lucidi, senza data) direttamente dalle cedenti alla Pinre che prevedeva i rispettivi impegni tra le parti. All'art. 8 in particolare si disponeva che in caso di mancata sottoscrizione del contratto di cessione entro il 10.4.13 le promittenti cedenti si sarebbero ritenute libere da ogni impegno, con diritto al risarcimento del danno, quantificato in euro 2.590.000. Seguiva comunicazione di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] a Pinre e [OSCURATO:SOCIETA] nella quale si rilevava che, essendo decorso il termine del 10.4.13, il contratto doveva ritenersi risolto, facendo richiamo dell'art. 8 suindicato, comunicandosi quindi che le somme versate sarebbero state trattenute a titolo di risarcimento del danno. Seguiva una sorta di trattativa transattiva che si concludeva con una dichiarazione congiunta stipulata in data 16.12.2013 tra [OSCURATO:SOCIETA], Pinre ([OSCURATO:PERSONA]) con la quale quest'ultima dichiarava che a causa delle proprie difficoltà economiche non era più nelle condizioni di procedere all'acquisto dell'intero capitale sociale dell'[OSCURATO:SOCIETA] e come tale assumeva ogni responsabilità per l'intera operazione posta in essere e per ogni richiesta risarcitoria di danno da parte delle promittenti cedenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui alle loro lettere raccomandate del 3.6.13 e 1.10.13; la [OSCURATO:SOCIETA] da parte sua rinunciava a far valere qualsiasi pretesa economica derivante da tutta la documentazione sottoscritta tra Pinre e [OSCURATO:SOCIETA]. Da tali intrecci si desumeva una preordinata correlazione tra i contratti [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; osservandosi come, in buona sostanza, le operazioni poste in essere si fossero tradotte in un nulla di fatto che aveva avuto come unico risultato di portare nelle tasche di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero della famiglia [OSCURATO:PERSONA], denaro (riveniente dai finanziamenti di [OSCURATO:PERSONA]), apparentemente versato a titolo di acconto per un contratto definitivo mai stipulato, per complessivi euro 3.590.000; la famiglia [OSCURATO:PERSONA] in definitiva conservava le quote, quindi l'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA], oltre che il denaro ricevuto a titolo di acconto per un contratto mai perfezionato; denaro giammai restituito alla controparte che neppure ne reclamava effettivamente la restituzione (e ciò sulla base di un asserito, generico, indimostrato danno) . Mancata pretesa restituria delle somme giustificata, peraltro, da [OSCURATO:PERSONA] col fatto che poi erano subentrati il procedimento penale e il sequestro, laddove il tribunale evidenzia come la notizia di reato risulta iscritta solo nel 2015 e che il provvedimento di sequestro risale ad ottobre 2015 ossia a ben due anni dopo i fatti ( p. 126). Vi è, per altro verso, prova (si afferma a pag. 117 della sentenza di primo grado) che la [OSCURATO:SOCIETA] per i relativi pagamenti in favore delle socie abbia attinto a risorse finanziarie provenienti dal gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Osservano, altresì, i giudici di merito che vi è perfetta corrispondenza tra il prezzo del preliminare tra [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:SOCIETA] inerente al complesso immobiliare Cellamare e quello del preliminare intervenuto con le socie [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (per somme liquide coincidenti). A ciò si aggiunga - si sottolinea ancora nelle pronunce di merito - l'anomalia degli acconti e cauzioni anticipati, proposti addirittura unilateralmente da [OSCURATO:SOCIETA] sebbene non previsti (così per 1,4 milioni di euro a titolo di cauzione) e ciò nella piena consapevolezza di [OSCURATO:SOCIETA] di non poter procedere alla stipulazione del definitivo, come formalmente dichiarato solo il giorno successivo nella scrittura - atto ricognitivo e rettificativo - con la quale il contratto è stato ceduto da [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:SOCIETA] . Non può sfuggire - si dice ancora nella pronuncia di primo grado - che alla fine della vicenda il passaggio di denaro da [OSCURATO:SOCIETA]-PINRE a [OSCURATO:SOCIETA] sia identico, pari a euro 3.590.000, a quello successivo intervenuto da [OSCURATO:SOCIETA] alle [OSCURATO:PERSONA].A fronte di una siffatta, congrua, ricostruzione del primo giudice, la corte di appello osserva che è, quindi, opportuno rimarcare, in replica alla dedotta fragilità degli indizi, che" il ragionamento è fondato su elementi storicamente indiscussi e sulla loro intrinseca valenza indicativa del fatto ignoto e che l'apprezzamento in una visione d'insieme delle molte sfaccettature collimanti della intera vicenda contrattuale (previsioni originarie parallele, cronologia, sviluppi e relative anomalie, esito) conferma il valore sintomatico di ogni passaggio ". Ebbene, se si passa, poi, ad esaminare gli ulteriori passaggi motivazionali delle pronunce di merito, si scopre che l'articolata ricostruzione della vicenda in cui si inseriscono il preliminare con le socie [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e i relativi trasferimenti di denaro va di pari passo con quella afferente le caratteristiche dei finanziamenti concessi in quel medesimo contesto temporale, alla [OSCURATO:SOCIETA]. e in parte refluiti, secondo la incontestata ricostruzione dei flussi di denaro operata dalla Guardia di Finanza - di cui si è sopra fatto cenno - tramite altre società appartenenti sempre al gruppo [OSCURATO:PERSONA], nelle tasche di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] in virtù dell'apparente preliminare stipulato. Il coacervo indiziario intorno a cui ruota la complessa ricostruzione contenuta nelle pronunce di merito è, dunque, ben più ampio e articolato rispetto ai singoli aspetti che il ricorso in scrutinio ha inteso estrapolare nell'ottica di inficiare - con argomenti già superati nell'assetto argomentativo della doppia conforme - il costrutto accusatorio. La corte di appello, invero, non trascura di evidenziare, a proposito del tema del cd. merito creditorio, ovvero delle censure, qui riproposte, afferenti alla completezza e regolarità delle pratiche di finanziamento, che il rapporto audit del 2011, prodotto in atti con la firma di presa visione del [OSCURATO:PERSONA], era comunicato alla direzione generale (come con chiarezza riferito dai testi) e portava all'attenzione del predetto [OSCURATO:PERSONA] le condizioni critiche della società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], il consistente improprio utilizzo della liquidità a favore di società ad alto rischio di default, oltre che quel complesso di rilievi di carattere operativo che avrebbe dovuto indurre, in una visione neutra o fisiologica dei rapporti, ad approfondimenti e verifiche in presenza di richieste di finanziamento di elevato importo; e, in particolare, come nell'operazione [OSCURATO:SOCIETA] la ricostruzione dei flussi finanziari attesti, al pari di quanto già era stata stato segnalato come fattore di allarme, l'assoluta mancanza di qualunque verifica sulla conformità della finalizzazione dei finanziamenti e renda conto dell'immediato spostamento delle somme presso conti di altra banca che rendeva non conoscibile e verificabile da parte dell'istituto erogante la gestione delle stesse. Si evidenzia, altresì, al riguardo, nella sentenza impugnata, che l'argomento è speculare sul piano probatorio alla ricostruzione dei flussi finanziari, nei due contratti paralleli, e nella destinazione differente dei finanziamenti rispetto alle causali dichiarate.Quanto ai rilievi svolti dai consulenti tecnici di parte, riproposti negli appelli, osserva la Corte territoriale che deve convenirsi con il tribunale sulla irrilevanza della differente opzione interpretativa proposta sul merito creditizio intesa a prospettare la valenza dei dati negativi quali elementi di attinenza di natura economica e non indicatori di non affidabilità. Già su base documentale - spiega la sentenza impugnata - emergevano le condizioni di inadeguatezza o la chiara necessità di approfondimento che le pratiche in questione non ebbero; è indiscusso che i dati di bilancio della società rivelavano una perdita di oltre 4 milioni di euro e che il fatturato era minimo, che il finanziamento di 8 milioni di euro, in due tranche, seguito poco dopo una seconda apertura di credito, interveniva a fronte di una condizione tutt'altro che tranquillizzante della beneficiaria e delle società del gruppo. È d'obbligo poi rimarcare, afferma, in prosieguo, la Corte territoriale, come, seppur siano state dedotte quali violazioni del diritto di difesa incompletezze da parte dell'accusa nelle produzioni relative alle pratiche di finanziamento, anche all'esito dell'esame conseguito dalle parti delle pratiche nella loro interezza attraverso l'interlocuzione con [OSCURATO:PERSONA], non siano stati indicati atti di cui sia omessa la valutazione, nè sia stata contrapposta una diversa realtà all'accertamento giudiziale di istruttorie scarne, veloci, sommarie (costituite dagli atti indicati e dall'analisi che il tribunale ne compie); tornandosi, piuttosto negli appelli a prospettare l'opzione interpretativa di sufficienza e validità degli elementi acquisiti, delle garanzie personali, o tramite società del gruppo, rese, della capienza della garanzia immobiliare seppur per valori inferiori secondo la stima del perito successivamente incaricato dalla banca; argomenti tutti che non modificano - sottolinea la pronuncia impugnata - la costatazione delle caratteristiche delle pratiche, per il corso e il contenuto. Quanto, poi, alla contestazione di avere impropriamente considerato il solo periodo intercorso tra l'inserimento in via telematica della richiesta - che rappresenta in ogni caso il primo momento formale di avvio della pratica - e la delibera del comitato esecutivo, non sono portati all'attenzione documenti ed attività conoscitivi precedenti di cui non si sia tenuto conto, venendo così ad essere confermata - conclude al riguardo la corte territoriale - la esaustività di quanto valutato, in particolare il rilievo di estrema brevità dell'istruttoria per finanziamenti elevati a favore di società in condizioni critiche (finanziamenti, peraltro, immediatamente distolti alla possibilità di verifica dell'impiego nelle causali per le quali erano stati richiesti ed approvati, e mai rimborsati, posti in posizione di incaglio già nel 2012 e di sofferenza nel 2014). Concludendo, osserva questo Collegio come, alla stregua delle convergenti motivazioni delle pronunce di merito, ciò che viene nuovamente prospettato coi due motivi in scrutinio, non offra una decisiva ricostruzione in palese contrasto con le motivazioni fornite, tale, cioè, da individuare il vizio di travisamento probatorio in questione. 3.7. Il settimo motivo, che denuncia la violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., assumendo che l'affermazione di responsabilità in capo al ricorrente sarebbe stata ravvisata in virtù del concorso morale dello stesso nella corruzione con il fratello [OSCURATO:PERSONA] (precedente amministratore, sostituito dal ricorrente dal luglio 2011) e non per le utilità direttamente corrisposte al coimputato [OSCURATO:PERSONA] (come originariamente contestato) è inammissibile in quanto meramente reiterativo delle censure già dedotte in appello. Il ricorrente, invero, non si confronta affatto con lo spessore e la natura delle condotte descritte nelle sentenze di merito e non scardina quanto argomentato dalla Corte territoriale, posto che, come ricostruito, i primi atti con cui si estrinsecano le condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - da un lato, la prima delibera di disposizione dei finanziamenti da parte di [OSCURATO:SOCIETA] del 25 gennaio 2012, dall'altro, i versamenti confluiti sul conto [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] - si collocano tutti in una momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] era già effettivamente amministratore della società beneficiaria, sicchè a nulla rileva - come si evidenzia nelle pronunce di merito - che egli, comunque già contitolare delle società, avesse sostituito il fratello Emanuele nella carica (trattandosi di atto avvenuto in precedenza, nel 2011). La Corte, in linea con il giudice di primo grado, ravvisa non solo la carica del [OSCURATO:PERSONA] in quanto amministratore, ma ne individua anche la compartecipazione all'accordo corruttivo in virtù del collegamento strumentale tra i due contratti stipulati, quello tra la società - schermo - [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] e quello tra la [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA] (afferente al gruppo [OSCURATO:PERSONA]), contratti singolari per i contenuti, lo sviluppo esecutivo, le modifiche soggettive, il risultato economico- finanziario e l'accertamento della provvista di pagamento del corrispettivo nel contratto [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:SOCIETA]. dal finanziamento di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:SOCIETA]. Considerata la corrispondenza sulle date, aventi cadenze strettamente correlate alle erogazioni in favore della famiglia [OSCURATO:PERSONA], e la sorte dei finanziamenti, logicamente la Corte ritiene che l'operazione stessa raccolga in sé la promessa e attuazione della dazione di utilità al [OSCURATO:PERSONA], ne discende l'accordo illecito che automaticamente mette in luce l'esigenza per il beneficiario del finanziamento, il [OSCURATO:PERSONA], di avvalersi del remunerato intervento del Direttore Generale onde ottenere liquidità. È, dunque, evidente (come bene espresso a pag. 71 della pronuncia di secondo grado) come, a prescindere dal fratello [OSCURATO:PERSONA] - la cui individuazione quale altro soggetto concorrente alla commissione del reato, che ha comportato la trasmissione degli atti alla Procura, non determina, precisa la corte territoriale, alcuna variazione del fatto ritenuto a carico del soggetto giudicato ovvero del [OSCURATO:PERSONA] - stante la natura composita dell'operazione, nulla consenta di ritenere una partecipazione del ricorrente strumentalizzata o inconsapevole al reciproco scambio di utilità e come debba, piuttosto, ritenersi acclarato il pieno coinvolgimento materiale dello stesso nella vicenda in esame; sicchè - conclude la corte territoriale sul punto - alcuna violazione del principio di cui agli artt. 521, 522 del codice di rito è ravvisabile nel caso di specie. 3.8. L'ottavo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio in punto di quantificazione della pena, è da ritenere assorbito nell'epilogo decisorio che ha rilevato, ai fini penali, la prescrizione del reato. 3.9. Il nono e ultimo motivo di ricorso, al pari di quello nuovo di cui al punto 8 del ritenuto in fatto, che verrà anch'esso qui di seguito trattato, è infondato. Il motivo dedotto in ricorso - con cui si deduce il difetto di legittimazione alla costituzione di parte civile da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., evidenziando l'inconfigurabilità del danno non patrimoniale in capo alla stessa per essere stata costituita - quale ente/ponte - tre anni dopo i fatti e per avere essa, comunque, ceduto parzialmente i propri crediti in sofferenza, tra i quali anche quello, di natura patrimoniale, verso [OSCURATO:SOCIETA]., alla società REV Gestione crediti S.p.a., da ritenersi quindi l'unico soggetto legittimato al recupero dei crediti - è invero meramente reiterativo di questioni già ampiamente sceverate dai giudici di merito che hanno, con argomenti giuridicamente corretti, negato valenza a quanto argomentato in ricorso. La Corte territoriale al riguardo ha, invero, osservato che l'assunto della difesa risulta inconferente sul piano della contestata legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] a costituirsi parte civile, e ciò in virtù della puntuale ricostruzione della vicenda successoria, ex lege, illustrata nella sentenza di primo grado, che aveva interessato la [OSCURATO:SOCIETA], nel 2015. In particolare, la sentenza del tribunale aveva già posto in evidenza come la cessione dei diritti da [OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione coatta amministrativa, a nuova [OSCURATO:SOCIETA] sia derivata dalla delibera 558 del 22 novembre 2015 di [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, punti 1.1 e 1.2, dalla quale discende la titolarità in capo a nuova [OSCURATO:PERSONA] SPA delle posizioni per le quali era cessionaria, tra le quali i diritti di natura risarcitoria (per danno patrimoniale e non patrimoniale procurato alla società cedente in conseguenza del commesso reato), e, nel rispondere allo specifico profilo, già sollevato, dell'ipotetica duplicazione del risarcimento per la componente strettamente patrimoniale - per la quale avrebbe potuto agire anche la società REV Gestione crediti S.p.a. - aveva altresì osservato che si trattava unicamente di una questione di quantum del risarcimento, la cui determinazione era stata devoluta alla cognizione del giudice civile, precisando che, quindi, questi nel quantificare l'entità del risarcimento spettante a [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, al più, tener conto anche dell'eventuale corrispettivo ricevuto dalla stessa da parte della [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini i giudici di merito hanno, in buona sostanza, affermato che la cessione dei crediti in sofferenza alla REV non aveva fatto venir meno la legittimazione ad causam né tanto meno quella ad processum da parte della [OSCURATO:PERSONA], avendo questa ceduto alla REV unicamente i diritti di credito vantati nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] e non già i diritti risarcitori verso il [OSCURATO:PERSONA] conseguenti agli illeciti a questi ascritti. Sicchè evidente è la infondatezza della censura qui nuovamente riproposta. Riguardo ad essa è, però, il caso di evidenziare come la stessa, lungi dal contestare la ricostruzione che ha condotto i giudici di merito a ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] fosse subentrata nei diritti, anche risarcitori in questione, della [OSCURATO:SOCIETA], abbia piuttosto ancorato la tesi, qui riproposta, della legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA] proprio al presupposto dell'intervenuto trasferimento dei diritti risarcitori dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] ad opera del decreto legislativo 180/15 (come precisato dalla delibera n. 588 del 22/11/2015). Col motivo nuovo, in un'ottica del tutto opposta che sovverte gli ordini argomentativi originariamente proposti, si contesta, invece, la legittimazione della [OSCURATO:PERSONA], questa volta a vantaggio della [OSCURATO:SOCIETA], assumendo che l'unica legittimata a far valere i diritti risarcitori in questione sia la [OSCURATO:SOCIETA] in quanto tali diritti sarebbero da ritenere esclusi dal trasferimento ex lege. Evidente è la totale sovversione del ragionamento contenuto nella censura sollevata in ricorso, sicchè, seppur in apparenza inerente al medesimo punto della decisione impugnata relativo alla costituzione di parte civile, il motivo aggiunto si presenta del tutto nuovo nel contenuto e nell'impostazione. Invero, esso ribalta completamente la censura posta con l'originario atto di impugnazione, ponendo a fondamento della doglianza che contesta la legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] non più l'asserita legittimazione della società [OSCURATO:SOCIETA] bensì quella della [OSCURATO:SOCIETA] e ciò per di più sulla base di presupposto del tutto opposto a quello a cui si era ancorata la legittimazione della REV. Tale sovversione, ovviamente, non incide sulla possibilità di verificare e rilevare quanto si argomenta, ma, sotto certi aspetti, stante la totale incompatibilità esistente tra le tesi propugnate, è, quanto meno, da ritenere indicativa dell'abbandono dell'impostazione originaria e dell'incertezza che permea l'impostazione difensiva al riguardo. Indi, passando ad esaminare la questione proposta sotto il nuovo profilo sollevato, si riporta la esaustiva ricostruzione svolta nella pronuncia di primo grado con riferimento al fenomeno successorio che ebbe a interessare la [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è, invero - secondo quanto correttamente si riporta nella pronuncia di primo grado - una delle quattro banche ([OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti), allora tutte in amministrazione straordinaria, oggetto della prima applicazione della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 180 del 2015 (in attuazione della direttiva 2015/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, istitutiva di un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento), e destinataria del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, che ha disposto la costituzione dell'ente- ponte, denominato [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] (il decreto legge non è stato convertito, ma abrogato dall'art. 1, commi 842 - 862, della legge 29 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità 2016, che ne ha sostanzialmente recepito i contenuti e salvato gli effetti medio tempore prodotti), e dei conseguenti provvedimenti, approvati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il 22 novembre 2015, adottati dall'ente di vigilanza, [OSCURATO:PERSONA] d'Italia e in particolare di quello di cui alla delibera 558/15 con cui si detta la disciplina della cessione ex art. 43, d. Igs. n. 180 del 2015 delle situazioni giuridiche soggettive della banca in risoluzione nei confronti dell'ente-ponte (ricapitalizzato dal Fondo di Risoluzione e destinato a proseguire regolarmente l'attività della cedente e altresì deputato a cedere, quando le condizioni di mercato sono adeguate, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 180/2015, a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate). La delibera n. 558 del 2015 disciplina al punto 1 l'oggetto della cessione dell'azienda bancaria, stabilendo che «fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti, ai sensi degli artt. 43 e 47 del D. Lgs. 180/2015, all'ente ponte» (punto 1.1.); in forza del punto 1.2., «la cessione comprende gli eventuali diritti risarcitori che dovessero essere azionati dalla banca cedente nei confronti degli ex esponenti aziendali, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e di ogni altro soggetto responsabile dei danni patrimoniali alla stessa arrecati. La cessione comprende altresì gli eventuali diritti di regresso derivanti dal pagamento da parte della società cedente, quale obbligata in solido, delle sanzioni irrogate dalle competenti Autorità di vigilanza nei confronti degli ex esponenti aziendali». Il punto 1.3. stabilisce poi che «ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D. Lgs. 180/2015, l'ente ponte succede, senza soluzione di continuità, alla banca in risoluzione nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti e nei giudizi di cui al precedente punto 1.1.».Il punto 2, rubricato «Esclusioni», indica le passività che «restano escluse dalla cessione», mentre il punto 3 stabilisce che «salvo quanto disposto dal Titolo VI del D. Lgs. 180/2015, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni, i creditori della banca in risoluzione e gli altri soggetti i cui diritti, attività o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e nei confronti di membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza dell'ente ponte ai sensi dell'art. 47, comma 7, del D. Lgs. 180/2015». Il punto 6 colloca l'inizio dell'efficacia della cessione in corrispondenza del giorno dì costituzione dell'ente-ponte, mentre il punto 7 disciplina i ritrasferimenti che la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia può disporre dall'ente-ponte in favore della banca in risoluzione. Il nucleo essenziale della ricostruzione prospettata dalla pronuncia del tribunale è senz'altro rappresentato dal riferimento alla disciplina dettata dalla delibera n. 558 del 2015 della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, testè indicata, dal cui tenore, anche letterale, il giudice di primo grado ha tratto argomento per sostenere che la cessione in favore dell'ente-ponte, ivi disciplinata, ha ad oggetto tutti i diritti facenti capo alla [OSCURATO:SOCIETA], ivi compresi «gli eventuali diritti risarcitori che dovessero essere azionati dalla banca cedente nei confronti degli ex esponenti aziendali, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e di ogni altro soggetto responsabile dei danni patrimoniali alla stessa arrecati ». Il chiaro dato testuale supporta la ricostruzione operata dal tribunale secondo cui l'elencazione di cui al punto numero 1 è meramente semplificativa e non già tassativa, quantomeno per le posizioni attive maturate in capo alla banca al momento della legge, dal momento che restano escluse dalla cessione soltanto le passività specificamente indicate al punto 2. La perentorietà di tale clausola di chiusura, secondo la corretta impostazione del giudice di primo grado, unita alla circostanza che il menzionato articolo 1 lett. ppp) del decreto legislativo 180/2015 non lasci riserve per le attività, di cui fanno parte i diritti di natura risarcitoria, conduce a ritenere senza ombra di dubbio che la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione coatta amministrativa abbia oramai ceduto ogni diritto, alla stessa facente capo. Su tali basi il primo giudice afferma che, quindi, va esclusa la legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione coatta amministrativa, per intervenuta cessione ex lege della titolarità del diritto fatto valere (precisando che la nuova [OSCURATO:SOCIETA] è diventata titolare di tale diritto a titolo derivativo quale new- co avente causa ex lege dalla [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coatta amministrativa, non vantando alcuna posizione o nocumento autonomi rispetto a quelli patiti dalla banca cedente). Ciò posto, e tenuto conto del tenore letterale delle fonti esaminate, conclude, correttamente, il tribunale che nessun dubbio residua riguardo al fatto che la nuova [OSCURATO:SOCIETA] abbia, dunque, piena legittimazione ad agire per le posizioni della quale è cessionaria. In altri termini, il riferimento ai diritti risarcitori eventuali è stato, in buona sostanza, ritenuto non pertinente, e si è, quindi, concluso che l'ente ponte sia succeduto, senza soluzione di continuità, alla banca in risoluzione nel diritto in questione ai sensi del punto 1.3., che in ogni caso prevede, appunto, che l'ente ponte subentra, senza soluzione di continuità, alla banca in risoluzione nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti e nei giudizi di cui al precedente punto 1.1.(nei giudizi di cui al punto 1.1. - che è l'unico punto che fa espresso riferimento ad essi - quindi, anche in deroga all'art. 111 cod. proc. civ.). La ricostruzione che il ricorrente opera sulla scorta della pronuncia di questa Corte - Sez. 5 , n. 47087 del 10/10/2019, Rv. 277434-01 e 02 - è dunque da ritenere inappropriata afferendo essa a diversa impostazione ricostruita intorno alla categoria degli eventuali diritti risarcitori che dovessero essere azionati dalla banca cedente. Né potrebbero residuare dubbi riguardando la questione sotto il profilo della disciplina sulla successione a titolo particolare nel diritto controverso di cui all'art.111 cod. proc. civ. , dal momento che nel caso di specie la cessione dei diritti è avvenuta nel 2015, all'atto della costituzione dell'ente ponte, ossia in epoca antecedente alla instaurazione del processo penale in cui è intervenuta la costituzione di parte civile. 4. Quanto, infine, al ricorso presentato dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (attualmente, a seguito di fusione per incorporazione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a), col quale ci si duole della mancata considerazione degli argomenti posti a base dei motivi di appello ed ulteriormente esplicitati nella memoria depositata in sede di udienza, che avrebbero offerto, nell'ottica difensiva, la prova dell'accordo corruttivo anche in relazione alle pratiche di cui al capo a) dell'imputazione, consentendo di ravvisare, quindi, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], va premesso che esso è, nel suo complesso, inammissibile per aspecificità. Nel caso di specie, invero, la sentenza d'appello si integra appieno con quella di primo grado e forma con essa una doppia pronuncia conforme sui punti sollevati con i motivi in esame ed è in quanto tale suscettibile di verifica sotto il profilo del travisamento della prova solo a determinate e stringenti condizioni, qui insussistenti (solo qualora i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020 Ud. (dep. 16/12/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280155 - 01).La sentenza di appello, soprattutto, non è toccata nella sua ricostruzione probatoria a valenza rafforzata dai motivi di ricorso in scrutinio che sono, invece, generici e meramente reiterativi, laddove non si confrontano con la esaustiva motivazione della corte territoriale, che in ogni caso si integra, come detto, con quella di primo grado. Nello specifico, quanto al sollevato punto della esaustività, ai fini della dimostrazione dell'accordo corruttivo, delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale, con ragionamento coerente e logico, conferma sì la sussistenza di rapporti di interesse personale che legavano [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] ravvisando gli stessi, plausibilmente, sia nella situazione in cui versavano le società del [OSCURATO:PERSONA] - e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a vedere coperta con il canone di locazione l'obbligazione assunta per il pagamento dell'immobile - sia in altri rapporti di affare intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] e il Direttore generale. Tuttavia, in linea con le argomentazioni poste in primo grado, adeguatamente vagliate, la Corte individua la fragilità dell'impianto accusatorio nel rapportare questo generale assetto di rapporti a precisi indizi idonei a far ravvisare la sussistenza della fattispecie in contestazione di cui all'art. 2635 cod. civ., nei termini concretamente descritti nell'imputazione (ritenuta non diversamente valutabile pena la violazione del diritto di difesa). In particolare, si ritengono non riscontrabili, quanto alle cinque diverse pratiche di finanziamento elencate, connotazioni sintomatiche tali da individuare un nesso per cui l'accordo corruttivo, o la promessa di utilità, sia l'antecedente logico delle dazioni. Invero, pur collocando l'accordo in questione nel novembre 2009, al momento dell'acquisto dell'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA] e l'atto contrario ai doveri d'ufficio inerente al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] per le cinque pratiche di finanziamento nel luglio 2010, tale collocazione temporale, ritenuta dalla ricorrente quale certa trasposizione consequenziale della utilità promessa, pone in realtà, secondo quanto coerentemente affermato dai giudici di merito, un ragionevole dubbio proprio sulla possibilità di desumere con certezza che l'accordo raggiunto nel novembre 2009 sia stato certamente attuato mediante le aperture di credito disposte a distanza di diversi mesi; e ciò perché anche altre società del [OSCURATO:PERSONA], in particolare la Fire s.r.I., compartecipata da [OSCURATO:PERSONA] e avente gli uffici nell'immobile di via [OSCURATO:SOCIETA], avevano ugualmente ricevuto finanziamenti "critici" in epoca pressoché coeva all'acquisto dell'immobile e altri ve ne erano stati in precedenza (il Tribunale a tal proposito riscontra delle pratiche istruttorie connotate da "leggerezza" quanto a finanziamenti erogati in favore del gruppo [OSCURATO:PERSONA], già dal 2008). Ne consegue, pertanto, il corretto rilievo che, contrariamente alla ricostruzione di cui al capo b) in cui il quadro indiziario presenta assoluta compattezza quanto alla relazione causale tra l'utilità pattuita o promessa attraverso la stipula coeva dei contratti collegati e l'attivazione dei finanziamenti le cui somme venivano ripartite tra i coimputati, quanto al capo a) il legame tra l'accordo e i finanziamenti resta affidato solo a valutazioni di verosimiglianza che lasciano aperte possibilità alternative (dal Tribunale prospettate, considerando di poter ricondurre la vicenda dell'acquisto immobiliare e della copertura mediante contratto di locazione ad un'impostazione di affari in uso , non esaustivamente significativa di corruzione). Pertanto, con motivazione scevra da vizi logici, la Corte d'Appello ha correttamente confermato gli esiti assolutori del Tribunale rilevando come i margini di incertezza in questione che hanno condotto alla pronuncia di assoluzione in primo grado rimangano insuperati e non lascino spazio ad una diversa conclusione con valutazioni risolutive di maggiore decisività e persuasività, da rendersi sulla base dello stesso materiale probatorio (non ritenendo, d'altra parte, prefigurabile attività istruttoria da cui acquisire decisivi elementi di giudizio). In conclusione, rispetto al complessivo ragionamento, non manifestamente illogico, dei giudici di merito, le censure poste dalla parte civile, peraltro attraverso l'indicazione di meri stralci di deposizioni e documenti, non appaiono idonee a disarticolare l'intero ragionamento probatorio posto a fondamento della pronuncia assolutoria di primo grado, confermata con chiarezza in toto dalla Corte territoriale con dovizia di particolari e senza aporie o fratture argomentative. 5. Alla stregua delle ragioni sin qui esposte, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato a lui ascritto al capo b) dell'imputazione, estinto per prescrizione; va altresì annullata senza rinvio, agli effetti penali, in riferimento al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato, a lui ascritto al capo b) dell'imputazione, estinto per prescrizione; va, invece, rigettato, agli effetti civili, il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., liquidate in complessivi Euro 5.500,00, oltre accessorie di legge. Va, infine, dichiarata l'inammissibilità del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agli effetti penali, perché il reato di cui al capo b) è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] agli effetti civili e condanna, inoltre, lo stesso alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 5.500,00, oltre accessorie di legge. Dichiara inammissibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in relazione al capo a) e condanna la ricor