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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2021

Cassazione n. 47317/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • PUCA Antimo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Trib. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentiti i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di Napoli, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza in data 06/07/2021 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame cautelare, pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli il 14/10/2020 di applicazione della custodia carceraria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento anche al delitto di corruzione di cui al capo a), aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. 2.

Avverso la pronuncia collegiale ha proposto ricorso per cassazione il Puca tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo la qualifica di pubblico ufficiale del soggetto che sarebbe stato corrotto, il Lettieri, questione che aveva formato oggetto del rinvio e che era stata definita dal tribunale con le stesse argomentazioni ritenute inadeguate in sede di annullamento.

3. Come evidenziato anche nel precedente giudizio di legittimità, al Puca è contestato di avere, in concorso con altri, corrotto [OSCURATO:PERSONA], dipendente della ditta Area - fornitrice per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli di servizi e strumentazione per operazioni di intercettazione ambientale e telefonica e per installazione di GPS e telecamere - e, come tale, incaricato di pubblico servizio, per compiere atti contrari al suo servizio, consistiti nell'effettuare ciclicamente attività di bonifica presso abitazioni, autovetture ed uffici nella disponibilità di diversi affiliati al clan mafioso Puca.

In particolare, dall'anno 2008, su disposizione di tale [OSCURATO:PERSONA], Lettieri avrebbe effettuato attività di bonifica presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ricevendo il compenso di 500 euro in ogni occasione e nell'anno 2012, su richiesta di tale [OSCURATO:PERSONA] - esponente dal clan mafioso- che lo aveva contattato per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] - ispettore di polizia in pensione - avrebbe effettuato attività di bonifica nell'ufficio deposito di [OSCURATO:PERSONA] in cui in precedenza lo stesso Lettieri aveva installato la strumentazione necessaria alle operazioni di intercettazione, ricevendo 500 euro di compenso.

I fatti sarebbero stati altresì commessi al fine di avvantaggiare l'associazione mafiosa operante sul territorio di Sant'Antimo, [OSCURATO:PERSONA] e Casandrino, di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era esponente di rilievo.

4. La pronuncia rescindente, richiamati i principi di diritto circa la nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, aveva rilevato - annullando per una nuova motivazione sul punto - che nel caso di specie, non poteva ritenersi obiettivamente chiaro: a) perché l'attività di bonifica che Lettieri privatamente compiva, dietro pagamento di denaro nell'interesse di Puca (e, più in generale, di soggetti che, direttamente o indirettamente, operavano nell'interesse de gruppo mafioso) in maniera personale ed esterna rispetto al rapporto di lavoro con la ditta che forniva l'attrezzatura per l'attività captativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, costituirebbe esercizio di un pubblico servizio nel senso indicato e non un'attività del tutto autonoma, privata, slegata dal rapporto di lavoro e, ancor di più, dal rapporto con l'[OSCURATO:PERSONA]; b) sotto quale profilo l'attività di Lettieri nella specie sarebbe disciplinata da norme di diritto pubblico; c) in cosa detta attività si differenzierebbe dall'attività di un pubblico ufficiale infedele che privatamente pone a disposizione di un'associazione criminale - saltuariamente o stabilmente - le proprie competenze attraverso una serie di condotte volta a garantire l'operatività del sodalizio;d) la ragione per cui, rispetto all'assunto del collaboratore di giustizia Lamino, secondo cui Lettieri in una determinata occasione avrebbe materialmente rimosso la "cimice" in precedenza dallo stesso apposta in qualità di ausiliario di polizia giudiziaria, l'attività di rimozione sarebbe pure essa espressione dell'esercizio di un pubblico servizio e non solamente un'attività privata legata alle specifiche competenza tecniche del soggetto e che qualunque altra persona, in possesso di quelle competenze, avrebbe potuto compiere; e) se, a dire di Lamino, Lettieri nella occasione fu contattato in quanto era noto che "quella cimice" era stata proprio da lui apposta, ovvero perché Lettieri era solito fare ciò per il clan. 5.

Le argomentazioni del tribunale, secondo cui, ai fini della configurazione del delitto di corruzione contestato al Puca, va attribuita a [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di incaricato di pubblico servizio sono immuni da vizi logici e da errori di diritto; al contrario, la censura del ricorrente è generica e acritica rispetto ai molteplici ed esaustivi riscontri contenuti nell'ordinanza impugnata.

6. Ha infatti evidenziato il Tribunale che la stessa corte di cassazione si era pronunciata sulla medesima questione in altre due circostanze, sempre relativamente al delitto in contestazione, nei procedimenti di riesame proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], della cui qualifica si tratta, nell'ambito del medesimo provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Napoli in data 22/10/2020, e che in tali occasioni aveva affermato non esservi "dubbio che al Lettieri, nello svolgimento del suo ruolo di ausiliario tecnico di polizia giudiziaria per l'esecuzione di attività di intercettazione, debba essere riconosciuta la qualità di incaricato di pubblico servizio" (Cass. sez. 6, sent. n. 23909 del 03/03/2021 - dep. 17/06/2021 n.m.); soprattutto, che "il compendio indiziario evidenzia come l'attività dell'indagato (Lettieri), consistita nel porre al servizio degli affiliati le competenze e capacità tecniche inerenti alla propria sfera di attività, facendone mercimonio, sia stata svolta dallo stesso rendendosi infedele all'incarico di ausiliario di polizia giudiziaria, che lo impegnava nello svolgimento dei servizi in convenzione e delle attività connesse, in esclusiva per l'autorità giudiziaria e comunque mai in antagonismo con essa" (Cass. Sez. 6, sent. n. 16471 del 23/03/2021 - dep. 29/04/2021 - n.m.).

7. A fronte di tali considerazioni - del tutto estranee al ricorso - di indubbia rilevanza ponderale, il tribunale ha indicato specifici elementi di riscontro in relazione alla suddetta qualità, con riferimento alla condotta corruttiva contestata: la conoscenza da parte del Lettieri del luogo dove, su incarico della Procura, era stata posizionata la microspia nell'ufficio del ricorrente, con conseguente facilità di rimozione senza ricerche, secondo quanto riferito dal collaboratore di giustizia Lamino; l'elemento di riscontro, costituito dalle indagini effettuate dai Carabinieri; il contenuto dell'intercettazione ambientale attestante la tipologia della prestazione richiesta al Lettieri, in quanto esperto nel settore della installazione ed uso dei dispositivi di captazione per conto delle autorità inquirenti, in antitesi ad esse.

8. In definitiva, il compendio investigativo ha ragionevolmente consentito di concludere che l'attività illecita svolta dal Lettieri era strettamente collegata a quella effettuata su incarico della Procura, posto che la bonifica eseguita per conto del clan Puca era antagonista all'installazione curata su incarico dell'ufficio requirente, secondo un modus operandi che aveva trovato attuazione anche nell'episodio in contestazione; prestazione che il Lettieri faceva a fini di lucro, sostanziatasi in una messa a disposizione da parte del medesimo in favore dell'organizzazione criminosa, in violazione dei suoi doveri derivanti dalla collaborazione con la autorità giudiziaria.

Risulta pertanto coerente la conclusione di sussistenza della qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in capo a [OSCURATO:PERSONA], cioè al pubblico agente corrotto, e della possibilità di ricondurre sul piano causale l'attività di questi, oggetto del mercimonio, all'esercizio di un pubblico servizio.

9. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • PUCA Antimo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Trib. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentiti i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di Napoli, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza in data 06/07/2021 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame cautelare, pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli il 14/10/2020 di applicazione della custodia carceraria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento anche al delitto di corruzione di cui al capo a), aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. 2. Avverso la pronuncia collegiale ha proposto ricorso per cassazione il Puca tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo la qualifica di pubblico ufficiale del soggetto che sarebbe stato corrotto, il Lettieri, questione che aveva formato oggetto del rinvio e che era stata definita dal tribunale con le stesse argomentazioni ritenute inadeguate in sede di annullamento. 3. Come evidenziato anche nel precedente giudizio di legittimità, al Puca è contestato di avere, in concorso con altri, corrotto [OSCURATO:PERSONA], dipendente della ditta Area - fornitrice per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli di servizi e strumentazione per operazioni di intercettazione ambientale e telefonica e per installazione di GPS e telecamere - e, come tale, incaricato di pubblico servizio, per compiere atti contrari al suo servizio, consistiti nell'effettuare ciclicamente attività di bonifica presso abitazioni, autovetture ed uffici nella disponibilità di diversi affiliati al clan mafioso Puca. In particolare, dall'anno 2008, su disposizione di tale [OSCURATO:PERSONA], Lettieri avrebbe effettuato attività di bonifica presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ricevendo il compenso di 500 euro in ogni occasione e nell'anno 2012, su richiesta di tale [OSCURATO:PERSONA] - esponente dal clan mafioso- che lo aveva contattato per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] - ispettore di polizia in pensione - avrebbe effettuato attività di bonifica nell'ufficio deposito di [OSCURATO:PERSONA] in cui in precedenza lo stesso Lettieri aveva installato la strumentazione necessaria alle operazioni di intercettazione, ricevendo 500 euro di compenso. I fatti sarebbero stati altresì commessi al fine di avvantaggiare l'associazione mafiosa operante sul territorio di Sant'Antimo, [OSCURATO:PERSONA] e Casandrino, di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era esponente di rilievo. 4. La pronuncia rescindente, richiamati i principi di diritto circa la nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, aveva rilevato - annullando per una nuova motivazione sul punto - che nel caso di specie, non poteva ritenersi obiettivamente chiaro: a) perché l'attività di bonifica che Lettieri privatamente compiva, dietro pagamento di denaro nell'interesse di Puca (e, più in generale, di soggetti che, direttamente o indirettamente, operavano nell'interesse de gruppo mafioso) in maniera personale ed esterna rispetto al rapporto di lavoro con la ditta che forniva l'attrezzatura per l'attività captativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, costituirebbe esercizio di un pubblico servizio nel senso indicato e non un'attività del tutto autonoma, privata, slegata dal rapporto di lavoro e, ancor di più, dal rapporto con l'[OSCURATO:PERSONA]; b) sotto quale profilo l'attività di Lettieri nella specie sarebbe disciplinata da norme di diritto pubblico; c) in cosa detta attività si differenzierebbe dall'attività di un pubblico ufficiale infedele che privatamente pone a disposizione di un'associazione criminale - saltuariamente o stabilmente - le proprie competenze attraverso una serie di condotte volta a garantire l'operatività del sodalizio;d) la ragione per cui, rispetto all'assunto del collaboratore di giustizia Lamino, secondo cui Lettieri in una determinata occasione avrebbe materialmente rimosso la "cimice" in precedenza dallo stesso apposta in qualità di ausiliario di polizia giudiziaria, l'attività di rimozione sarebbe pure essa espressione dell'esercizio di un pubblico servizio e non solamente un'attività privata legata alle specifiche competenza tecniche del soggetto e che qualunque altra persona, in possesso di quelle competenze, avrebbe potuto compiere; e) se, a dire di Lamino, Lettieri nella occasione fu contattato in quanto era noto che "quella cimice" era stata proprio da lui apposta, ovvero perché Lettieri era solito fare ciò per il clan. 5. Le argomentazioni del tribunale, secondo cui, ai fini della configurazione del delitto di corruzione contestato al Puca, va attribuita a [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di incaricato di pubblico servizio sono immuni da vizi logici e da errori di diritto; al contrario, la censura del ricorrente è generica e acritica rispetto ai molteplici ed esaustivi riscontri contenuti nell'ordinanza impugnata. 6. Ha infatti evidenziato il Tribunale che la stessa corte di cassazione si era pronunciata sulla medesima questione in altre due circostanze, sempre relativamente al delitto in contestazione, nei procedimenti di riesame proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], della cui qualifica si tratta, nell'ambito del medesimo provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Napoli in data 22/10/2020, e che in tali occasioni aveva affermato non esservi "dubbio che al Lettieri, nello svolgimento del suo ruolo di ausiliario tecnico di polizia giudiziaria per l'esecuzione di attività di intercettazione, debba essere riconosciuta la qualità di incaricato di pubblico servizio" (Cass. sez. 6, sent. n. 23909 del 03/03/2021 - dep. 17/06/2021 n.m.); soprattutto, che "il compendio indiziario evidenzia come l'attività dell'indagato (Lettieri), consistita nel porre al servizio degli affiliati le competenze e capacità tecniche inerenti alla propria sfera di attività, facendone mercimonio, sia stata svolta dallo stesso rendendosi infedele all'incarico di ausiliario di polizia giudiziaria, che lo impegnava nello svolgimento dei servizi in convenzione e delle attività connesse, in esclusiva per l'autorità giudiziaria e comunque mai in antagonismo con essa" (Cass. Sez. 6, sent. n. 16471 del 23/03/2021 - dep. 29/04/2021 - n.m.). 7. A fronte di tali considerazioni - del tutto estranee al ricorso - di indubbia rilevanza ponderale, il tribunale ha indicato specifici elementi di riscontro in relazione alla suddetta qualità, con riferimento alla condotta corruttiva contestata: la conoscenza da parte del Lettieri del luogo dove, su incarico della Procura, era stata posizionata la microspia nell'ufficio del ricorrente, con conseguente facilità di rimozione senza ricerche, secondo quanto riferito dal collaboratore di giustizia Lamino; l'elemento di riscontro, costituito dalle indagini effettuate dai Carabinieri; il contenuto dell'intercettazione ambientale attestante la tipologia della prestazione richiesta al Lettieri, in quanto esperto nel settore della installazione ed uso dei dispositivi di captazione per conto delle autorità inquirenti, in antitesi ad esse. 8. In definitiva, il compendio investigativo ha ragionevolmente consentito di concludere che l'attività illecita svolta dal Lettieri era strettamente collegata a quella effettuata su incarico della Procura, posto che la bonifica eseguita per conto del clan Puca era antagonista all'installazione curata su incarico dell'ufficio requirente, secondo un modus operandi che aveva trovato attuazione anche nell'episodio in contestazione; prestazione che il Lettieri faceva a fini di lucro, sostanziatasi in una messa a disposizione da parte del medesimo in favore dell'organizzazione criminosa, in violazione dei suoi doveri derivanti dalla collaborazione con la autorità giudiziaria. Risulta pertanto coerente la conclusione di sussistenza della qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in capo a [OSCURATO:PERSONA], cioè al pubblico agente corrotto, e della possibilità di ricondurre sul piano causale l'attività di questi, oggetto del mercimonio, all'esercizio di un pubblico servizio. 9. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Ro
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