CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / RITENUTO /N FATTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 23 marzo 2021 della Corte di appello di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. peri., con riguardo: 1) al reato di associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416 cod. pen., commesso da ottobre 2002 al 3 febbraio 2004 in Torino, e ai reati di estorsione, violazione di domicilio, danneggiamento, detenzione e porto illegale di armi, giudicati dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 13 giugno 2006, definitiva 1'8 novembre 2006; 2) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art.416 bis cod. pen., commesso da giugno 2014 a gennaio 2016 in Torino, e ai reati di esercizio di giochi d'azzardo e violazione della normativa sugli stupefacenti, giudicati dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 17 luglio 2018, definitiva il 25 giugno 2019. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, da un lato, ha riconosciuto la comprovata affiliazione da parte del condannato all'associazione per delinquere di tipo mafioso, ma, dall'altro lato, ha erroneamente affermato che non vi era prova del fatto che Crea, già negli anni 2002 e 2004, fosse stato affiliato all'associazione per delinquere di tipo mafioso. Nel ricorso, invero, si evidenzia che la Corte di appello di Torino, con sentenza del 16 settembre 2020, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione a favore dei fratelli Adolfo e [OSCURATO:PERSONA] tra i reati di associazione a delinquere di cui ai procedimenti denominati Poker, Minotauro e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati associativi non potevano essere considerati espressione di un medesimo disegno criminoso, posto che gli stessi erano stati commessi a dieci anni di distanza, periodo durante il quale il condannato aveva commesso dei reati di truffa, del tutto eterogenei rispetto a quelli oggetto di entrambe le consorterie criminose, sia per area geografica che per tipologia. Tale circostanza, quindi, ha determinato secondo il giudice dell'esecuzione una soluz'one tra le due realtà associative, incompatibile con l'ipotesi della permanente partecipazione del condannato alle associazioni oggetto dell'istanza. In materia di reati associativi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro Continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 27/04/2021, Gattuso, Rv. 281375). Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e in luoghi differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo Comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. kitieinue k-ohi Jl E ' &4-n4 (90 LPRiCAMP'9 rbri i filiOrfl ‹j;z.fro., uiri oi 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/202