CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11796/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; rilevato che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione per mancanza di dolo, non è deducibile in questa sede, non risultando proposto in appello, risultando l'appello limitato a contestare l'eccessività del trattamento sanzionatorio (motivo accolto dai giudici di appello); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consiglier estensore Il P7s.den