CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2018
Cassazione n. 15804/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29329/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , D'[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 288/2018 depositata i l 30/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 29329/2018 [OSCURATO:PERSONA]: laCorte d’appello di Bologna, a conferma della pronuncia del Tribunale di Parma, ha rigettato il ricorso dell’INPS diretto a sentir dichiarare l’assenza, in capo alla società “[OSCURATO:SOCIETA].”, del diritto a beneficiare degli sgravi contributivi di cui alla l. n. 223 del 1991, per aver assunto dalle liste di mobilità lavoratori che risultavano essere stati licenziati dalla società “[OSCURATO:SOCIETA]. costruzioni s.p.a. in liquidazione”; la Corte territoriale, pur rilevando lo stretto legame di parentela fra i titolari (padre e figlio), soci unici delle due società, ha stabilito che il vincolo familiare non impediva alla società “[OSCURATO:SOCIETA].” di beneficiare della decontribuzione, non sussistendoin concreto la condizione ostativa di cui all’art. 8, co. 4 bis, della l. n. 223 del 1991, consistente nell’accertato assetto proprietario coincidente, ovvero in un collegamento fra ledue società; la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un motivo; la società “[OSCURATO:SOCIETA].” ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 8, secondo e quarto comma bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e degli artt. 167 e 182 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267”; contesta la decisione per avere negato la sussistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 8 co.4 bis, pur in presenza di un assetto proprietario sostanzialmente coincidente fra le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto riconducibili al medesimo nucleo familiare,atteso che [OSCURATO:PERSONA] amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. è risultato essere il padre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., secondo le risultanze delle visure camerali; il motivo è inammissibile;l’art. 8, co. 4 bis, della l. n. 223 del 1991, introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 229 del 1994, conv. con mod. nella l. n. 451 del 1994, stabilisce quanto segue: ”I l diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti (n.d.r.ossia una decontribuzione pari a quella agevolata prevista dalla legge per l’avviamento di lavoratori con contratto di apprendistatoin base alla l. n. 25 del 1955 e succ. mod.) è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano staticollocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti societari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamentoche non ricorrono le menzionate condizioni ostative”; nel caso che ci occupa, la Corte territoriale ha affermato che al di là del legame familiaredei soci unici delle due società, dalle prove documentali acquisite al giudizio, al tempo della messa in mobilità dei dipendenti non era dato rilevare nessun collegamentoo assetto coincidente fra le due società; l’affermazione è confermata, secondo il giudizio della Corte d’appello (così come del primo giudice) da una serie di circostanze ( puntualmente elencate con numerazione progressiva), dalle quali è possibile dedurre un’autonomia tra le due entità societarie: due nuclei diversi; diversa organizzazione aziendale, sede legale, nessun affare in comune, macchinari non condivisi, inesistenza di contratti di affitto e/o trasferimento di ramo d’azienda; infine, la Corte osserva ancora che la messa in liquidazione e la sottoposizione a concordato della società “[OSCURATO:SOCIETA].” - destinata alla totale chiusura e vendita dei beni- porta ad escludere che quest’ultima potesse trarre qual si voglia vantaggio dall’assunzione dei lavoratori licenziati da parte della “[OSCURATO:SOCIETA].”; un arrestodi questa Corte (Cass. n. 21469 del 2019) , nel pronunciarsi circa la ricorrenza della condizione ostativa di cui all’art. 8 co.4 bis della l. n. 223 del 1991, in una fattispecie in cuil'impresa che assumeva era anche cessionaria dei beni aziendali della cedente che ha proceduto ai licenziamenti, ha affermato che la condizione ostativa si realizza qualora il giudice del merito, anche in base ad elementi indiziari, escludache la cessionaria configuri una realtà produttiva nuova ed autentica, e rilevi , piuttosto, l’emergere di un’operazione fittizia, preordinata esclusivamente a fruire indebitamente delle agevolazioni; la condizione dell’assetto proprietario coincidente, idoneo all’operare del limite ostativo vale, quindi, quand o l’accertamento di merito , escludendo la novità del contesto aziendale da una serie di indici, giunga a conclusioneche le relazioni familiari (e perfino di amicizia) tra soci delle due entità ab biano condotto all’ideazione di operazioni coordinate di ristrutturazione comportanti il licenziamento da parte di un’impresa e l’assunzione di lavoratori da parte dell’altra, atteso che tali operazioni oggettivamente attestano l’utilizzazione dei benefici per finalità diverse da quelle per le quali essi sono stati concepiti (la giurisprudenza di legittimità sul punto è pacifica: cfr. per tutte Cass. n. 9662 del 2019; Cass. n. 16288 del 2011; Cass. n. 9532 del 2002); nel caso che ci occupa, sebbene i due amministratori unici fossero lega ti da uno stretto vincolo familiare, la Corte territoriale ha escluso che la richiesta del beneficio contributivo da parte della “[OSCURATO:SOCIETA].”,che aveva assunto, potesse essere il frutto diuna commistione con la “SOVE in liquidazione s.r.l.” , che aveva licenziato, e tanto costituisce oggetto di un accertamento riservato al giudice del merito , dunque insindacabile in sede di legittimità; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il