CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30782/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Milano;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, emessa il 4 marzo 2026, la Corte di appello diMilano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato nonpunibile, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., [OSCURATO:PERSONA] in relazione alreato previsto dall'art. 642 cod. pen., avendolo altresì assolto dall'imputazione difalso in certificato di proprietà e carta di circolazione contestata ai sensi dell'art.477 cod. pen.2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsoavverso la sentenza, deducendo i motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 606,comma 1, lettera b), cod. proc. pen., deducendo che la Corte di appello ha omessodi rilevare la prescrizione del reato, già maturata prima della pronuncia di secondogrado.Osserva il ricorrente che il tempus commissi delicti coincide con il 20 giugno2014 e che, pertanto, anche tenendo conto dell’aumento derivante dalla recidivacontestata ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen., il termine massimo diprescrizione sarebbe spirato il 20 giugno 2024.La sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto l’avvenuta maturazione dellaprescrizione, già eccepita con l’atto di appello, avrebbe tuttaviacontraddittoriamente confermato la pronuncia di primo grado, dichiarandol’imputato non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.Secondo il ricorrente, tale decisione risulta più sfavorevole rispetto a quellaconseguente alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in quantoimplica comunque l’affermazione della responsabilità penale e la conferma dellacondanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., inrelazione all’affermazione della responsabilità penale per il reato contestato al capoSecondo il ricorrente, la Corte di appello si sarebbe limitata a un genericorichiamo alle argomentazioni del giudice di primo grado e agli elementi probatori,sia dichiarativi sia documentali, valorizzati da quest’ultimo ai fini dell’affermazionedi responsabilità.In particolare, le pronunce di merito avrebbero individuato quale unicoelemento di collegamento tra il [OSCURATO:PERSONA] e il reato la coincidenza tra il suoindirizzo di residenza e quello indicato alla compagnia assicuratrice in relazione alcontratto de quo, trascurando che presso il medesimo numero civico risiedevanoanche altre persone nei cui confronti non era stato svolto alcun accertamento.Nondimeno, lo stesso Tribunale aveva ritenuto che tale elemento, consideratoisolatamente, non fosse sufficiente a ricondurre all’imputato i fatti di cui al capoA), risultando pertanto contraddittorio che lo abbia successivamente posto, e conesso la Corte di appello, a fondamento del giudizio di responsabilità in relazione alreato contestato al capo B).Il ricorrente deduce inoltre che la Corte territoriale non abbia adeguatamenteconsiderato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe riferito che lacompagnia assicurativa aveva agito esclusivamente per il mancato pagamento deipremi e aveva appreso della falsità della documentazione soltanto in occasionedella notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare.Quanto all’attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], la difesa lamenta che non siano stativalorizzati né i precedenti penali gravanti sul medesimo per ricettazione e altrireati contro il patrimonio, né il fatto che lo stesso avrebbe tratto vantaggio dallapolizza grazie all’indicazione di un luogo di residenza non corrispondente al vero.Osserva inoltre il ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato querela, si èpresentato a rendere testimonianza soltanto a seguito di accompagnamentocoattivo ed è stato erroneamente qualificato dalla sentenza come persona offesa.Infine, si deduce che il teste si sarebbe contraddetto su circostanze rilevanti,quali l’anno di emissione della polizza e l’epoca in cui la compagnia assicurativaavrebbe contestato la falsità della documentazione; incongruenze che, purspecificamente segnalate alla Corte di appello, non sarebbero state esaminate,essendosi la sentenza limitata ad affermare in termini apodittici la credibilità deldichiarante.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questaCorte ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso e ilconseguente annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato in ragione delle argomentazioni di seguito illustrate.2. Deve preliminarmente osservarsi che il ricorrente conserva un interesseconcreto ed attuale a far valere l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione,nonostante nei suoi confronti sia stata applicata la causa di non punibilità previstadall'art. 131-bis cod. pen.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione costituisce un esito piùfavorevole per l'imputato rispetto alla pronuncia di non punibilità per particolaretenuità del fatto.Quest'ultima presuppone comunque l'accertamento della sussistenza delfatto, della sua attribuibilità all'imputato e della ricorrenza degli elementi costitutividel reato, limitandosi ad escluderne la punibilità; la prescrizione, invece, determinal'estinzione del reato e impedisce il consolidarsi di un accertamento diresponsabilità quale presupposto della decisione.Si è più volte affermato che il proscioglimento per prescrizione prevale sulladeclaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, trattandosi disoluzione maggiormente favorevole all'imputato. In particolare, è statoevidenziato che la pronuncia resa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., purescludendo l'applicazione della pena, presuppone l'accertamento dellaresponsabilità e produce effetti ulteriori sfavorevoli per l'interessato, tra i qualil'iscrizione nel casellario giudiziale; proprio per tale ragione è stato riconosciuto ilpersistente interesse dell'imputato a conseguire una declaratoria di estinzione delreato per prescrizione.Tale principio è stato da ultimo ribadito da Sez. 6, n. 3927 del 19 gennaio2026, Rizzo, Rv 289203, secondo cui «il proscioglimento per intervenutaprescrizione è più favorevole rispetto alla non punibilità per particolare tenuità delfatto, posto che quest'ultima ipotesi presuppone in ogni caso l'accertamento dellasussistenza del fatto e produce effetti negativi per l'autore del fatto» (in sensoconforme, tra le massimate, Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv.282214 – 01; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505 – 01).Deve pertanto escludersi che l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. facciavenir meno l'interesse del ricorrente a dedurre l'intervenuta prescrizione del reato,dovendosi anzi riconoscere che l'eventuale declaratoria estintiva rappresenta, nelcaso di specie, l'esito più favorevole conseguibile dall'imputato.3. Occorre, dunque, verificare se, alla data di emissione della sentenzaimpugnata, il reato fosse già estinto per prescrizione.3.1. A tal fine deve preliminarmente escludersi che, nel caso di specie, possatenersi conto della recidiva reiterata contestata all’imputato ai sensi dell’art. 99,comma 4, cod. pen.Secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite, la recidiva noncostituisce uno status soggettivo automaticamente desumibile dalla meraesistenza di precedenti condanne, né produce effetti per il solo fatto di essere statacontestata.Essa, pur avendo natura di circostanza aggravante inerente alla persona delcolpevole, richiede uno specifico apprezzamento giudiziale volto a verificare se ilnuovo fatto sia concretamente espressivo di una più accentuata colpevolezza e diuna maggiore pericolosità dell’autore, avuto riguardo alla natura dei precedenti,alla loro omogeneità, alla distanza temporale dai fatti oggetto di giudizio e agliulteriori parametri individualizzanti rilevanti nel caso concreto (Sez. U, n. 35738del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato,Rv. 249664).Le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che la recidiva rileva ai fini del computodel termine di prescrizione soltanto quando sia stata non solo contestata, maanche riconosciuta e applicata dal giudice.In particolare, è stato affermato che la valorizzazione dei precedenti penaliper il diniego delle circostanze attenuanti generiche non equivale al riconoscimentodella recidiva, trattandosi di giudizi distinti, fondati su presupposti e finalitàdiversi; ne consegue che della recidiva non può tenersi conto ai fini dellaprescrizione ove essa non abbia formato oggetto di uno specifico apprezzamentoe non abbia esplicato alcuno degli effetti che le sono propri (Sez. U, n. 20808 del25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319).Tale principio è stato ribadito anche dalle successive pronunce delle SezioniUnite, che hanno confermato la necessità di distinguere la mera contestazionedella recidiva dal suo effettivo riconoscimento e dalla sua applicazione, precisandoche la circostanza produce effetti solo quando sia stata concretamente ritenuta dalgiudice all’esito della prescritta valutazione sulla maggiore colpevolezza epericolosità dell’imputato (Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 280262; Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328; Sez. U, n.49935 del 28/09/2023, Domingo).3.2. Nel caso in esame tale presupposto difetta.La sentenza impugnata, nella parte in cui sembra attribuire rilievo alla recidivaai fini del computo della prescrizione, muove da un presupposto non corretto,poiché confonde la mera contestazione della circostanza con il suo effettivoriconoscimento.La recidiva, infatti, non era stata ritenuta dal giudice di primo grado, cheaveva definito il giudizio mediante applicazione della causa di non punibilità di cuiall’art. 131-bis cod. pen.; tale pronuncia, proprio perché esclude l’irrogazione dellapena, non comporta alcuna determinazione del trattamento sanzionatorio, néconsente di ritenere applicata la recidiva attraverso un aumento di pena omediante il suo ingresso in un giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee.In effetti, una pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ovenon contenga una espressa e specifica valutazione della recidiva, non consente diritenere implicitamente riconosciuta tale circostanza.Peraltro, va considerato che l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.presuppone una valutazione di particolare tenuità dell’offesa e di non abitualità delcomportamento, mentre il riconoscimento della recidiva richiede un distintoapprezzamento della concreta significatività dei precedenti penali in termini dimaggiore colpevolezza e più accentuata pericolosità dell’autore.Ne deriva che, in assenza di tale specifica valutazione, la mera contestazionedella recidiva non può produrre effetti sul termine prescrizionale.3.3. Deve aggiungersi che la Corte di appello, investita dell’impugnazioneproposta dal solo imputato, non avrebbe comunque potuto attribuire alla recidivaeffetti pregiudizievoli non derivanti dalla sentenza di primo grado.In mancanza di impugnazione del pubblico ministero, infatti, il giudice diappello non può riconoscere, né valorizzare in senso sfavorevole all’imputato, unacircostanza aggravante che il primo giudice non abbia ritenuto e applicato.Diversamente, la Corte territoriale finirebbe per aggravare la posizionedell’imputato in assenza di specifica devoluzione sul punto, in violazione del divietodi reformatio in peius sancito dall’art. 597 cod. proc. pen.Tale divieto opera non soltanto con riguardo alla pena formalmente irrogata,ma anche rispetto agli effetti giuridici sfavorevoli che derivino dal riconoscimento,per la prima volta in appello, di una circostanza aggravante non ritenuta dal primogiudice (si vedano in materia Sez. 5, n. 31855 del 10/09/2025, Barra, Rv. 288581– 01; Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020, Cientanni, Rv. 279485 – 01).Ne consegue che la recidiva, rimasta allo stato di mera contestazione, nonpoteva essere utilizzata dalla Corte territoriale per aggravare il regimeprescrizionale del reato.3.4. Esclusa, pertanto, la rilevanza della recidiva, il termine di prescrizionedeve essere determinato con riferimento alla pena prevista per il reato di cui all’art.642 cod. pen., pari, nel massimo, a cinque anni di reclusione.Ai sensi dell’art. 157 cod. pen., il termine ordinario di prescrizione è dunquepari a sei anni, trattandosi di delitto punito con pena detentiva inferiore, nelmassimo, a sei anni.In mancanza di periodi di sospensione rilevanti ai sensi dell’art. 159 cod. pen.e tenuto conto dell’aumento massimo di un quarto previsto dall’art. 161, comma2, cod. pen. per effetto degli atti interruttivi, il termine massimo di prescrizione èpari ad anni sette e mesi sei.Poiché il reato risulta commesso il 20 giugno 2014, il termine massimo diprescrizione è maturato il 20 dicembre 2021, dunque in data anteriore sia allasentenza di primo grado sia, a maggior ragione, alla sentenza di appello del 4marzo 2026.4. Per le ragioni esposte, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, conassorbimento del secondo. La sentenza impugnata va conseguentementeannullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, con eliminazionedelle statuizioni civili adottate nei confronti dell’imputato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto perintervenuta prescrizione.Così è deciso, 02/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]