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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19921/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 Febbraio 1988 avverso l'ordinanza resa dal tribunale di Roma il 30 novembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa 1'11 agosto 2021 con cui il GIP del Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge processuale in particolare degli artt. 303 comma 1, 297 comma 3, 721 e 721 bis cod. proc.pen. e dell'art. 13 della Costituzione poiché il ricorrente è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma il 18 novembre 2019 per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacente e plurime cessioni di ingenti quantitativi di stupefacenti; su richiesta di estradizione avanzata il 17 Aprile 2020 è stato arrestato in Albania in forza del provvedimento emesso il 17 dicembre 2020 dal Tribunale di Lezha.

Dopo la sua cattura in Albania, al primo titolo cautelare ne sono seguiti altri emessi per fatti precedenti a quelli del primo titolo.

Con l'appello il difensore ha dedotto che le varie domande di estradizione, collegate ciascuna ad un processo differente, dovevano essere inoltrate cumulativamente con la conseguenza della necessità della retrodatazione e del rispetto del principio di specialità e dei termini di custodia, che sono stati aggirati tramite la notifica di un impianto cautelare complessivo predisposto sino alla data dell'arresto del ricorrente, al dichiarato scopo di prolungare il termine di fase, pari ad un anno, e scongiurare il rischio che la sentenza di estradizione intervenisse dopo un anno dall'arresto per la prima domanda di estradizione.

Il ricorrente dà atto che su questo punto l'ordinanza non dice nulla ed anzi afferma che [OSCURATO:PERSONA] era in Albania ristretto per altra misura cautelare, mentre in relazione al titolo per cui è procedimento l'esecuzione è iniziata a seguito della intervenuta estradizione. [OSCURATO:PERSONA] si trova ristretto a causa di un provvedimento emesso successivamente e notificato in ritardo rispetto al primo arresto, per fatti che erano già noti all'inizio della procedura.

Il ricorrente ne desume che si è verificata l'ipotesi prevista dall'articolo 297 comma tre codice procedura penale, relativa a diverse ordinanze di applicazione di misura cautelare emesse per fatti di reato tra loro connessi, oggetto di procedimenti in fasi diverse, commessi anteriormente alla data di adozione del primo provvedimento cautelare.

Dopo avere richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto e della Corte di Strasburgo nonché quella delle Sezioni Unite di questa Corte il ricorrente ribadisce che il PM era nella condizione di conoscere la gravità degli indizi suscettibile di dar luogo alla richiesta di una nuova misura cautelare e chiede pertanto l'annullamento della ordinanza emessa il 30 novembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

Il tribunale ha dato atto che Petoki è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare emessa il 18 novembre 2019 in relazione ai diversi reati contestati nel presente procedimento, da cui è scaturita la misura cautelare, ed è stato tratto in arresto in forza di un provvedimento emesso il 17 dicembre 2020 dal Tribunale di Lezhe.

Ha di conseguenza respinto l'appello proposto dalla difesa, affermando che l'imputato è stato estradato nel presente procedimento in data 17 dicembre 2020, sicché all'epoca del provvedimento del GIP non risultava decorso il termine di fase.

Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e fa generico riferimento a provvedimenti cautelari a grappolo emessi per fatti precedenti a quelli del primo titolo già noti all'autorità giudiziaria, ma notificati all'indagato dopo la sua cattura, senza tuttavia specificare il contenuto e la data di esecuzione degli stessi, con l'effetto di non mettere questa Corte nelle condizioni di comprendere il contenuto della censura. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le statuizioni accessorie conseguenti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Roma 4 marzo 2022 il consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 Febbraio 1988 avverso l'ordinanza resa dal tribunale di Roma il 30 novembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa 1'11 agosto 2021 con cui il GIP del Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge processuale in particolare degli artt. 303 comma 1, 297 comma 3, 721 e 721 bis cod. proc.pen. e dell'art. 13 della Costituzione poiché il ricorrente è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma il 18 novembre 2019 per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacente e plurime cessioni di ingenti quantitativi di stupefacenti; su richiesta di estradizione avanzata il 17 Aprile 2020 è stato arrestato in Albania in forza del provvedimento emesso il 17 dicembre 2020 dal Tribunale di Lezha. Dopo la sua cattura in Albania, al primo titolo cautelare ne sono seguiti altri emessi per fatti precedenti a quelli del primo titolo. Con l'appello il difensore ha dedotto che le varie domande di estradizione, collegate ciascuna ad un processo differente, dovevano essere inoltrate cumulativamente con la conseguenza della necessità della retrodatazione e del rispetto del principio di specialità e dei termini di custodia, che sono stati aggirati tramite la notifica di un impianto cautelare complessivo predisposto sino alla data dell'arresto del ricorrente, al dichiarato scopo di prolungare il termine di fase, pari ad un anno, e scongiurare il rischio che la sentenza di estradizione intervenisse dopo un anno dall'arresto per la prima domanda di estradizione. Il ricorrente dà atto che su questo punto l'ordinanza non dice nulla ed anzi afferma che [OSCURATO:PERSONA] era in Albania ristretto per altra misura cautelare, mentre in relazione al titolo per cui è procedimento l'esecuzione è iniziata a seguito della intervenuta estradizione. [OSCURATO:PERSONA] si trova ristretto a causa di un provvedimento emesso successivamente e notificato in ritardo rispetto al primo arresto, per fatti che erano già noti all'inizio della procedura. Il ricorrente ne desume che si è verificata l'ipotesi prevista dall'articolo 297 comma tre codice procedura penale, relativa a diverse ordinanze di applicazione di misura cautelare emesse per fatti di reato tra loro connessi, oggetto di procedimenti in fasi diverse, commessi anteriormente alla data di adozione del primo provvedimento cautelare. Dopo avere richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto e della Corte di Strasburgo nonché quella delle Sezioni Unite di questa Corte il ricorrente ribadisce che il PM era nella condizione di conoscere la gravità degli indizi suscettibile di dar luogo alla richiesta di una nuova misura cautelare e chiede pertanto l'annullamento della ordinanza emessa il 30 novembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Il tribunale ha dato atto che Petoki è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare emessa il 18 novembre 2019 in relazione ai diversi reati contestati nel presente procedimento, da cui è scaturita la misura cautelare, ed è stato tratto in arresto in forza di un provvedimento emesso il 17 dicembre 2020 dal Tribunale di Lezhe. Ha di conseguenza respinto l'appello proposto dalla difesa, affermando che l'imputato è stato estradato nel presente procedimento in data 17 dicembre 2020, sicché all'epoca del provvedimento del GIP non risultava decorso il termine di fase. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e fa generico riferimento a provvedimenti cautelari a grappolo emessi per fatti precedenti a quelli del primo titolo già noti all'autorità giudiziaria, ma notificati all'indagato dopo la sua cattura, senza tuttavia specificare il contenuto e la data di esecuzione degli stessi, con l'effetto di non mettere questa Corte nelle condizioni di comprendere il contenuto della censura. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le statuizioni accessorie conseguenti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Roma 4 marzo 2022 il consigliere esten
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