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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 1959

Cassazione n. 44454/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/01/1959 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.LORUSSO Michele ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva condannato alla pena di giu- stizia in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti di diversa natura.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, alla misura della pena e alla continuazione tra i reati.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/01/1959 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.LORUSSO Michele ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva condannato alla pena di giu- stizia in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti di diversa natura. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, alla misura della pena e alla continuazione tra i reati. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 44454/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris