CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 22383/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to da: AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 58P14 F839K), rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso lo studio Legale associato [OSCURATO:SOCIETA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 45; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 57B25 F205X), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, p.zza Cavour; -controricorrente e ricorrente incidentale – avversol’ordinanza collegiale del Tribunale di Napoli – XI Sez. civ., n. cronol. 2410/2022 (pubblicata il 19 aprile 2022); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal ricorrente principale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex artt. 702 - bis c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di R.G.N. 26415/2022 C.C. 19/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] Napoli – XI Sezione civile in sede collegiale, avverso il decreto - ingiuntivo n. 5036/2020, con il quale il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, lo aveva condannato al pagamento della somma di euro 16.673,98 in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], a titolo di spese e compensi professionali, liquidati come da convenzione di incarico del 2 febbraio 2016, per il patrocinio dal legale prestato nel giudizio ex art. 447 - bis c.p.c., iscritto al n.r.g.a.c. 5140/2016 del Tribunale di Napoli e definito con sentenza n. 1310/2020. Nella costituzione dell’opposto, il quale chiedeva anche la chiamata in causa in garanzia della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] – rappresentanza Generale per l’Italia (che veniva autorizzata), il giudice adito, con ordinanza n. 2410/2022, rigettava l’opposizione e, per l’effetto, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo impugnato, con condanna dell’opponente alle spese della procedura. 2. Avverso la menzionata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale, nonché memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente principale denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità dell’impugnata ordinanza collegiale e del procedimento per anomalia motivazionale in relazione alla liquidazione ed alla quantificazione dei compensi del giudizio di opposizione, essendo stata omessa la motivazione sotto i profili materiale e grafico, risultando, comunque, apparente, perplessa e incomprensibile, con violazione delle norme di cui agli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.2. Con la seconda doglianza, il ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione alla verifica dell’espletamento delle attività processuali della fase di trattazione/istruzione nel giudizio e della quantificazione dei relativi compensi. 3. Con la terza censura, il ricorrente principale lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione (in relazione alla liquidazione e alla quantificazione dei compensi del giudizio di opposizione) delle norme di cui agli artt. 10, 14, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, della legge n. 794/1942, 13, comma 6, della legge n. 247/2012, 2, comma 1, 4, 5, comma 1, del D.M. n. 55/2014 e della tabella 2 allegata allo stesso D.M. 4. Con il quarto motivo, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità dell’impugnata ordinanza collegiale e del procedimento, ritenendo che, in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del giudizio di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, vi fosse stata la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all’art.112 c.p.c. 5. Con la quinta censura, il ricorrente principale deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione, rispetto alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del giudizio di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, delle norme di cui agli artt. 13, comma 6, della legge n. 247/2012 e 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014. 6. Con la sesta doglianza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità dell’impugnata ordinanza collegiale e del procedimento per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (con violazione dell’art. 112 c.p.c.) in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del giudizio di opposizione per manifesta fondatezza delle sue tesi difensive (e di manifesta infondatezza di quelle del Nobili). 7. Con il settimo ed ultimo motivo, il ricorrente principale lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 13, comma 6, della legge n. n. 247/2012 e 4, comma 8, del D.M. n. 55/2014, rispetto alla indicata mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del giudizio di opposizione per manifesta fondatezza delle sue tesi difensive. 8. Con l’unico motivo di ricorso incidentale,il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 1362 e 1363 c.c., prospettando l’errata valutazione degli elementi di prova, nonché la contraddittorietà della motivazione e la violazione dell’art. 1460 c.c. Inoltre, il citato controricorrente censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di inadempimento dallo stesso formulata, peraltro fatta valere con l’azione di responsabilità professionale proposta mediante domanda riconvenzionale, per la quale pendeva dinanzi al Tribunale di Napoli il procedimento rubricato al n. R.G. 15068/2022, attraverso la quale era stata dedotta l’infondatezza della pretesa creditoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo, quindi, il ricorrente incidentale chiede la cassazione dell’impugnata ordinanza, provvedendosi in ordine alla prosecuzione del giudizio in applicazione del principio – affermato con la sentenza delle SU n. 4485/2018 –per cui “qualora la decisione sulla domanda separata sia pregiudiziale rispetto a quella della domanda di pagamento degli onorari, verrà in considerazione, ancorché i processi restino davanti allo stesso giudice, l’art. 295 c.p.c.”. 9. Rileva il collegio che, in via preliminare, occorre prendere in esame – sul piano logico - giuridico - per primo il ricorso incidentale, con specifico riferimento alla mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c., a fronte della incontestata pendenza della causa (specificamente indicata) pregiudiziale di responsabilità professionale per inadempimento proposta dal Nobili nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla causa pregiudicata-dipendente del riconoscimento dei compensi a favore dello stesso professionista legale, cause che il Tribunale collegiale, all’esito dell’opposizione, ha separato con l’ordinanza qui impugnata, ma senza valutare la possibile sussistenza dei presupposti per disporre la citata sospensione, respingendo direttamente l’opposizione del Nobili, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto (sulla liquidazione dei compensi pretesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]) e provvedendo alla regolamentazione delle spese dello stesso procedimento di opposizione. Il motivo è, in relazione alla prospettata questione sulla possibile operatività della sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., fondato. Infatti, per come sviluppatosi il giudizio di opposizione, nella stessa ordinanza qui impugnata viene dato atto che il Nobili, oltre a contestare la domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva anche formulato domanda riconvenzionale per far dichiarare la responsabilità professionale del citato legale, avente chiaramente natura pregiudiziale rispetto alla causa di pagamento dei compensi dallo stesso pretesi per il patrocinio espletato con riferimento alla stessa causa. Ciò è tanto vero che il Tribunale di Napoli, nella stessa ordinanza oggetto di ricorso per cassazione, ha riconosciuto la sussistenza di tale rapporto di pregiudizialità, disponendo (v. pag. 7) la separazione della causa pregiudiziale riconducibile alla domanda riconvenzionale (siccome considerata da trattare nelle forme della cognizione ordinaria) rispetto alla causa di pagamento di compensi professionali, condizionata dall’esito dell’altra, e, malgrado questa corretta valutazione, ha deciso nel merito quest’ultima, senza valutare la sussistenza delle condizioni per disporre la sospensione – ai sensi dell’art. 295 c.p.c. –del giudizio di opposizione. A tal proposito, le Sezioni unite (con la sentenza n. 4485/2018) hanno stabilito il principio secondo cui la trattazione della domanda introdotta dal cliente – anche se proposta in riconvenzionale – dovrà, di regola, avvenire, previa separazione, con il rito ordinario a cognizione piena,con la conseguenza che qualora la decisione sulla domanda separata sia pregiudiziale rispetto a quella della domanda di pagamento degli onorari, verrà in considerazione – anche se i processi rimangano incardinati davanti allo stesso giudice -l'art. 295 c.p.c. (v., anche, Cass. n. 10864/2023, la quale ha pure precisato che, qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 150/2011), sulla sussistenza dei cui presupposti il Tribunale di Napoli non ha provveduto con l’ordinanza in questa sede impugnata, come denunciato con il formulato ricorso incidentale. 10. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni svolte, deve trovare accoglimento –per quanto di ragione - il motivo del ricorso incidentale, al quale consegue l’assorbimento del ricorso principale (in tutte le sue censure). Consegue da tanto la cassazione dell’impugnata ordinanza, con il rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che dovrà assumere i necessari provvedimenti ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie, per quanto di ragione, il motivo di ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale. Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli,