CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 39342/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari il 16/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Foggia, in data 7 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno mesi due di reclusione - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale - per il reato di evasione continuata. 2. Nel proposto ricorso, l'imputato, per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articola i seguenti motivi, sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale in riferimento agli artt. 24 Cost., 189, 125, 415-bis cod. proc. pen.; motivazione assente o apparente. Si lamenta l'inutilizzabilità delle registrazioni effettuate con una telecamera installata in diverso procedimento penale, da cui dovrebbe evincersi la prova della condotta di evasione, in quanto il decreto autorizzativo della attivazione delle videoriprese è stato acquisito ex officio ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., ad istruttoria ormai conclusa, mentre sarebbe dovuto confluire nel fascicolo del Pubblico Ministero ed essere posto a disposizione della difesa, ai fini dell'esercizio delle sue prerogative (anche in relazione alla possibilità di scegliere un rito alternativo), unitamente agli altri atti di indagine, prima dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. In ogni caso, il titolo del reato per cui si procede non consente "l'installazione di videocamere di sorveglianza" sicché le risultanze dell'attività tecnica di un diverso procedimento non risultano utilizzabili, ostandovi il disposto dell'art. 270 cod. proc. pen, e l'autorizzazione risulta tardiva ed illegittima anche nel procedimento a quo. Su tali deduzioni, avanzate in appello e qui reiterate, la Corte di merito è rimasta silente. Nella sentenza impugnata è stata erroneamente richiamata la categoria delle prove atipiche di cui all'art. 189 cod, proc. pen. in quanto: a) i fotogrammi ritraenti Narciso non offrono un contributo utile al fine di ricostruire la vicenda processuale, tant'è che i relativi contenuti sono stati veicolati dalla deposizione dei testi di polizia giudiziaria che li estrapolarono; b) il medesimo risultato avrebbe potuto e dovuto essere conseguito mediante mezzi di prova tipici, così da non ledere il diritto dell'imputato al contraddittorio nella formazione della prova; c) prove atipiche possono ritenersi solo le videoriprese di comportamenti non comunicativi, tali non essendo quelli tenuti dall'imputato nell'allontanarsi da casa, i quali sono "comunicativi attraverso gesti". 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge penale in riferimento agli artt. 43 e 385 cod. pen.; travisamento della prova; illogicità motivazionale. La Corte di appello ha ritenuto che l'imputato si sia allontanato dal luogo di esecuzione degli arresti più volte dal 19 giugno 2016 al 25 febbraio 2016; di contro, il teste Sanna ha riferito di due sole violazioni, avvenute nelle date del 19 e 20 febbraio. La minima entità degli allontanamenti (non superiori ai 20 metri dall'abitazione) rende la condotta inoffensiva, non essendosi l'imputato mai sottratto alla possibilità di controllo da parte dell'autorità di polizia preposta alla vigilanza. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 49, comma 2, e 131-bis cod. pen.; vizi di motivazione mancanza di motivazione sulla dedotta carenza di offensività in concreto; travisamento della prova. La Corte non ha dato riscontro ai motivi di appello relativi al travisamento del numero delle violazioni accertate rispetto a quelle ritenute in sentenza, né dalla struttura della motivazione emerge che i motivi siano stati implicitamente disattesi. In ogni caso, avrebbe dovuto essere riconosciuta la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non ostandovi la reiterazione delle violazioni, che appaiono connotate, ciascuna, da un'offensività minima. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 99, comma secondo, e 131-bis cod. pen.; vizi di motivazione sulla dedotta carenza di offensività in concreto; travisamento della prova. E' stata ritenuta la recidiva reiterata sebbene l'imputato non fosse stato in precedenza mai dichiarato recidivo. In ogni caso, la motivazione sui presupposti per l'applicazione dell' aggravante è meramente apparente, siccome ancorata, la stessa, al solo dato oggettivo della esistenza di precedenti, che sono peraltro non specifici e risalenti nel tempo. Manca nella sentenza impugnata una motivazione da cui possa evincersi che, in rapporto ai precedenti, la reiterazione dell'illecito sia significativa di maggiore riprovevolezza della condotta e di maggiore pericolosità del suo autore. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in riferimento all'art.133 cod. pen.; motivazione omessa o apparente. La pena inflitta, che si discosta dal minimo edittale, è stata semplicemente valutata congrua in relazione alla pericolosità del soggetto, senza un reale apprezzamento degli indici parametrici di cui all'art. 133 cod. pen. 3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Il primo motivo è per buona parte aspecifico, perché ripetitivo delle analoghe doglianze proposte innanzi alla Corte di appello - su cui vi è motivazione nella sentenza impugnata, pur se strigata - e, per il resto, manifestamente infondato. Il tema è quello del regime di utilizzabilità della prova, costituita dalle riprese-video che documentano gli allontanamenti di Narciso, ristretto al regime degli arresti domiciliari, dalla propria abitazione. La difesa evoca, senza fondamento, le questioni relative alla interferenza delle prove in questione con il diritto alla riservatezza ed al rispetto della vita privata riconosciuto dagli artt. 2 Cost., 8 CEDU e 17 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, ossia un corredo di garanzie che si riferiscono ai luoghi di privata dimora, contro possibili intrusioni investigative, laddove, nel caso di specie, le immagini sono state estrapolate da una videocamera che è incontroverso fosse installata sulla pubblica via. Altro profilo è quello relativo alla valenza del decreto autorizzativo alla effettuazione delle videoriprese, rilasciato nell'ambito di diverso procedimento, iscritto per il reato di estorsione, in cui Narciso non è indagato. Pietra miliare della elaborazione giurisprudenziale sui temi posti è la sentenza Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv.. 234270. In tale arresto, il Massimo consesso stabilì che «le riprese video di comportamenti "non comunicativi" non possono essere eseguite all'interno del "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost. Ne consegue che è vietata la loro acquisizione ed utilizzazione anche in sede cautelare, e, in quanto costituenti prova illecita, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (v. Corte cost. n. 135 del 2001)». La medesima pronuncia ebbe a precisare che le videoregistrazioni disposte dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari aventi ad oggetto comportamenti comunicativi e non, in luoghi in cui è garantita l'intimità e la riservatezza (nella specie, si trattava di camerini, c.d. privè di un locale notturno) ma non riconducibili alla nozione di "domicilio", sono invece prove atipiche, soggette ad autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria e alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen., posto che il concetto di domicilio individua un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, anche indipendentemente dalla sua presenza. Al contrario, è principio consolidato che sono utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice le riprese eseguite - come nel caso che occupa - in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico per esigenze lavorative e non (Sez. 2, n.22972 del 16/02/2018, Barnaba, P.v. 273000, con riguardo a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le immagini captate nell'atrio di una ASL ove era posto l'orologio marcatempo utilizzato illegittimamente dagli autori del reato; Sez. 6, n. 52595 del 04/11/2016, F., Rv. 268936). In tali casi va esclusa ogni intrusione tanto nella privata dimora, quanto nel domicilio, poiché i luoghi esposti al pubblico sono caratterizzati da uno spazio soggetto alla visibilità da parte di terzi e la percettibilità dall'esterno fa venir meno le ragioni di tutela dei luoghi stessi, pur se di proprietà privata; sicché l'impiego della videocamera potrebbe equipararsi ad un'operazione di appostamento della polizia giudiziaria, eseguita nei limiti dell'autonomia investigativa, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Nello stesso senso, altra decisione ha ribadito che in tema di videoregistrazioni, le riprese di comportamenti "non comunicativi", che rappresentano la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti, costituiscono prove atipiche se eseguite in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, anche d'iniziativa della polizia giudiziaria, ovvero in ambienti privati, diversi dal "domicilio", nei quali deve essere garantita l'intimità e la riservatezza, essendo necessario, solo in tale ultimo caso, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., per la loro utilizzabilità, un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenze investigative e all'invasività dell'atto, mentre sono da qualificarsi come prove illecite, di cui è sempre vietata la acquisizione e l'utilizzazione, ove eseguite all'interno di luoghi riconducibili alla nozione di "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost. (Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 279067 - 04). Sotto altro profilo, non è fondato l'assunto del ricorrente che siano stati ritratti comportamenti comunicativi tramite i gesti. Egli è stato solo ritratto fuori dell'abitazione. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di videoregistrazioni, costituiscono comportamenti "comunicativi", intercettabili solo previo provvedimento di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognonniche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo, mentre sono comportamenti "non comunicativi", utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria se ripresi in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, tutti quelli, diversi dai primi, che rappresentano la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti, senza alcun nesso funzionale con l'attività di scambio o trasmissione di messaggi tra più soggetti ( Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 279067 - 02). La Corte di merito ha fatto buon governo di tali principi e vanno conseguentemente disattese le questioni - talune peraltro non pertinenti - inerenti al decreto autorizzativo acquisito ex art. 507 cod. proc. pen., ma in realtà non necessario:- sia quelle relative alla tardività della adozione del decreto nel procedimento a quo ed alla dedotta violazione dei limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen., che ineriscono all'attività captativa; - sia quelle, piuttosto oscure nella loro formulazione, relative alla tardiva acquisizione nell'ambito del presente procedimento, per asserita - ma del pari insussistente - violazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen. e della lesione, che ne sarebbe derivata, delle prerogative difensive (posto che i supporti e i fotogrammi sono ab initio confluiti nel fascicolo di accusa e hanno determinato l'iscrizione del presente procedimento). Il potere di integrazione istruttoria di cui all'art 507 cod. proc. pen., in nome del superiore interesse della ricerca della verità, è strumento finalizzato a porre rimedio alle lacune istruttorie, a prescindere da eventuali decadenze in cui le parti siano potute incorrere. E' appena il caso di precisare che la difesa ricostruisce limiti alla utilizzabilità delle prove atipiche che sono però destituiti di fondamento atteso che: i) la inidoneità probatoria delle videoriprese non può desumersi dal fatto che esse sono state estrapolate e commentate dai testi di polizia; ii) da alcuna disposizione si evince l'esistenza di una relazione di necessaria sussidiarietà delle prove atipiche rispetto ai mezzi di prova tipici. 2. In generale, quanto.alle lacune motivazionali dedotte dalla difesa, deve osservarsi che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio; ed ancora, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281). 3. Il secondo motivo è inammissibile. Non vi è stato alcun travisamento probatorio. Come questa Corte ha avuto modo di affermare (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01, il vizio di "contraddittorietà processuale" o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e avalutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova. Nella specie, attraverso il dedotto vizio di motivazione, la difesa aspira ad una non consentita rilettura delle emergenze istruttorie; una operazione vieppiù preclusa in presenza di una c.d. "doppia conforme", rispetto alla quale l'utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o l'omessa valutazione di una prova decisiva possono essere dedotte solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Seccia, Rv. 283777). Non è questo il caso. La sentenza ricostruisce, in piena coerenza con la sentenza di primo grado, plurime violazioni, anche se concentrate in due sole giornate. I fatti sono stati descritti in modo particolareggiato e il riferimento alla data finale delle videoriprese ha una valenza meramente descrittiva. Sotto altro aspetto, la minima entità degli allontanamenti non rende ex se la condotta inoffensiva, per non essersi l'imputato mai sottratto realmente alla possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti alla vigilanza. E' principio assolutamente granitico al riguardo che integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari avvenuto senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (ex multis, v. Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977). Peraltro, dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria Sanna, contenuta nel verbale allegato al ricorso, si è potuto apprezzare il disvalore, non lieve, delle trasgressioni le quali sono tutt'altro che episodiche, posto che Narciso, oltre ad allontanarsi dalla abitazione in diverse occasioni nella stessa giornata, del tutto incurante delle prescrizioni di divieto, si incontrava nel frangente con altri, anche pregiudicati. 4. Il terzo motivo risulta manifestamente infondato. Non vi è motivazione analitica sulla dedotta discrasia tra il numero delle violazioni accertate e quelle ritenute in sentenza sul punto, ma la questione del travisamento è stata posta specificamente solo con il ricorso e non ne viene chiarita la specifica rilevanza. Quanto alla carenza dei presupposti per far luogo all' applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il motivo è stato per implicito disatteso: l'offensività tenue va esclusa avuto riguardo sia alla frequenza (ripetute volte nella stessa giornata), sia alle modalità degli allontanamenti dalla abitazione, in occasione dei quali egli si incontrava, come detto, con terze persone. 5. Il quarto motivo, inerente alla inoffensività della condotta ed al travisamento della prova, è in parte ripetitivo del precedente e per il resto manifestamente infondato. Lo status di recidivo non è presupposto per il riconoscimento della recidiva reiterata, come sancito da Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878, per le quali, ai fini della applicazione dell'aggravante, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. Sul rilievo che, come chiarito da Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01, la recidiva presupponga un sostrato fattuale, costituito dalle pregresse condanne, ed una componente valutativa, marcatamente discrezionale, per cui occorre che la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, sono le plurime condanne definitive per reati che, valutati unitamente all'ultimo, manifestino la maggiore attitudine criminosa, ad assumere rilievo, e non invece una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva semplice, che, dal punto di vista strettamente letterale, l'art. 99, quarto comma, cod. pen., non richiede; né un tale requisito può ritenersi sottinteso dall'espressione «recidivo», cui fa riferimento la norma, che è stata all'evidenza adoperata dal legislatore per comodità espositiva, quale espressione di sintesi per indicare il presupposto formale della esistenza di una precedente condanna per un delitto non colposo, che, in ogni caso, non può ritenersi inclusivo di una pregressa, concreta applicazione della recidiva nei suoi effetti sanzionatori. Sotto altro profilo, la pericolosità dell'imputato è stata apprezzata dalla Corte di merito che l'ha ritenuta "spiccata", soprattutto in relazione alla natura dei precedenti, peraltro recenti, per cui è stata disposta la cautela (due dei quali per ricettazione e stupefacenti) nel tempo e tale motivazione appare comunque sufficiente a giustificare la applicazione della aggravante. 7. Il motivo relativo alla dosimetria della pena è inammissibile. La pena è stata valutata congrua in relazione alla elevata pericolosità del soggetto, con apprezzamento discrezionale che appare immune da censure. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena risulti - e non è questo il caso - di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). 8. Alla declaratoria di inammissibilità, accede, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di