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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 21541/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAitto_asactscLAII); udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] jrele Bi nchi kkuSi; [OSCURATO:PERSONA]:.' LERIA ogg,• .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAitto_asactscLAII); udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] jrele Bi nchi kkuSi; [OSCURATO:PERSONA]:.' LERIA ogg,• .
Sentenza Cassazione n. 21541/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris