CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 1985
Cassazione n. 43123/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/04/1985 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 5 aprile 2023, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Como, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000; Considerato che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione non essendo stata acquisita in giudizio alcuna prova in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, poiché il ricorrente non era a conoscenza delle cartelle esattoriali, che non gli sono state mai notificate dall'Agenzia delle Entrate, non avendo egli una fissa dimora; Rilevato che il ricorso è inammissibile, perché non è consentito dalla legge in sede di legittimità, posto che la doglianza investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato che dal prospetto redatto dalla Agenzia delle Entrate emerge che tutte le cartelle esattoriali sono state notificate ritualmente e aggiunto che la condotta dell'imputato di trasferire all'estero la valuta e il lingotto d'oro appare significativa della volontà di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dell'Erario, e pertanto, della conoscenza dell'esistenza di un debito erariale. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso