CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21935/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21618/2024Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 21935/2026Data pubblicazione 26/06/2026Enrico Manieri, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 273/2024depositata il 13/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto nel 2015, [OSCURATO:PERSONA] eAmelia Serra convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la moglieSantoliquido Antonietta, chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art.2901 c.c. di due atti di donazione stipulati nel 2012, con i quali ilCassandro aveva trasferito alla consorte la proprietà di numerosi immobilie terreni siti nei comuni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che tali attipregiudicavano le loro ragioni creditorie.Gli attori assumevano di essere creditori del Cassandro per complessivi €50.488,82, in forza di sentenze di condanna alle spese di lite pronunciatetra il 2008 e il 2011 dalla Corte d’Appello di Potenza e dal Tribunale diNumero registro generale 21618/2024Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 21935/2026Data pubblicazione 26/06/2026Melfi, e sostenevano che le donazioni, successive alla formazione dei titoli,avessero inciso in modo decisivo sulla garanzia patrimoniale del debitore.I convenuti si costituivano eccependo, in via preliminare, il difetto dilegittimazione attiva degli attori con riferimento a parte dei crediti, inquanto oggetto di distrazione in favore dei difensori antistatari, nonchél’improcedibilità della domanda per mancato esperimento dellanegoziazione assistita. Nel merito, contestavano la sussistenzadell’eventus damni e del consilium fraudis, deducendo la capienza delpatrimonio residuo del Cassandro.Con ordinanza del 9 marzo 2017, il Tribunale di Potenza rigettava ladomanda, ritenendo insussistente la legittimazione attiva degli attori peralcuni dei crediti azionati e non provata l’esistenza degli atti di donazioneoggetto di revocatoria.Avverso tale decisione proponevano appello Manieri e Serra, nonché, inproprio, gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo l’erroneità dellapronuncia quanto alla legittimazione attiva e alla prova delle donazioni.Nel corso del giudizio di appello interveniva il decesso del DomenicoCassandro, con conseguente riassunzione del processo nei confronti dellamoglie [OSCURATO:PERSONA] e della figlia [OSCURATO:PERSONA],quali eredi.2. Con sentenza n. 273/2024, del 13 giugno 2024, la Corte d’Appello diPotenza dichiarava il difetto di legittimazione ad impugnare degli avv.tiTamburriello e [OSCURATO:PERSONA], ma accoglieva l’appello di Manieri e Serra,riformando l’ordinanza di primo grado e dichiarando l’inefficacia ex art.2901 c.c. dei due atti di donazione nei loro confronti, limitatamente alcredito rideterminato in € 28.406,60, ritenendo sussistenti sia l’eventusdamni sia il consilium fraudis.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Santoliquido ela Cassandro propongono ora ricorso per cassazione, affidato a settemotivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21618/2024Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 21935/2026Data pubblicazione 26/06/20263.1. Resiste con controricorso e memoria il Manieri.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Va pregiudizialmente osservato che con atto depositato il 6 giugno2025 denominato ‘rinuncia agli atti del giudizio’ la Santoliquido hadichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio inquanto ha raggiunto un accordo transattivo con le controparti EnricoManieri, eredi di [OSCURATO:PERSONA] e gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeBarile.Considerato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc.Civ. il giudizio di cassazione tra le parti [OSCURATO:PERSONA], EnricoManieri, eredi di [OSCURATO:PERSONA] e gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeBarile, va dichiarato estinto per intervenuta rinuncia (Cass., S.U.1915/2026).5. Deve pregiudizialmente altresì rigettarsi la richiesta dalla Cassandroformulata nella depositata memoria di cessazione della materia delcontendere anche nei suoi confronti all’esito del suindicato accordotransattivo intervenuto dopo la notifica del ricorso per cassazione.La ricorrente deduce al riguardo che le pattuizioni contenute nell’accordotransattivo sono univoche in tal senso, in quanto riferite all’intera lite eidonee a definire anche la posizione della Cassandro; ciò, peraltro, nonavrebbe potuto essere diversamente, atteso che l’azione revocatoria exart. 2901 c.c., quale quella proposta da [OSCURATO:PERSONA], presuppone unacausa inscindibile, con conseguente litisconsorzio necessario tanto neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] quanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ConcettaCassandro.Sulla base di tali premesse, la ricorrente sostiene che gli accordi raggiuntitra le parti comportano la declaratoria di estinzione del presente giudiziodi cassazione non solo limitatamente alla posizione della Santoliquido, maanche nei suoi confronti, per effetto dell’intervenuta transazione dell’interacontroversia in pendenza del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21618/2024Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 21935/2026Data pubblicazione 26/06/20265.1. Va al riguardo osservato che l’art. 1304, 1° comma, c.c. prevede chela transazione stipulata dal creditore con uno solo dei debitori solidali nonspiega effetti nei confronti degli altri, se non in presenza di un’espressadichiarazione di adesione.Secondo un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, taledichiarazione integra l’esercizio di un diritto potestativo attribuito dallalegge al condebitore rimasto estraneo all’accordo transattivo, qualesoggetto terzo rispetto al contratto (Cass., sez. I, ord. 17 gennaio 2026,n. 1000).L’esercizio di tale diritto consente al condebitore solidale di estendereunilateralmente alla propria posizione gli effetti liberatori dellatransazione, in ragione dell’unicità dell’obbligazione solidale.Ne consegue che la dichiarazione di voler profittare dell’accordo costituiscepresupposto indefettibile affinché la transazione possa spiegare effettianche in favore del coobbligato non stipulante (Cass., sez. III, ord. 14febbraio 2024, n. 4141; Cass., sez. III, ord. 21 settembre 2023, n.27051; Cass., sez. III, ord. 26 febbraio 2019, n. 5485).Come da questa Corte precisato, «l'art. 1304, comma 1, c.c. si riferisceunicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non lasola quota del debitore con il quale è stipulata, poiché è la comunanzadell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondocui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per ilcondebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla suastipulazione» (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, sentenza 30dicembre 2011, n. 30174 ; Corte di Cassazione, III civile, sentenza 16febbraio 2023, n. 4977 ; Corte di Cassazione, I civile, sentenza 22 maggio2019, n. 13844 ; Corte di Cassazione, I civile, sentenza 28 giugno 2017,n. 16181 ; Corte di Cassazione, III civile, sentenza 19 dicembre 2016, n.26113.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21618/2024Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 21935/2026Data pubblicazione 26/06/2026Qualora la transazione sia limitata alla sola quota interna del debitorestipulante (c.d. transazione "pro quota"), essa non estingue l'obbligazionesolidale, ma provoca una riduzione del debito complessivo pari all'importodella quota transatta, sciogliendo il vincolo di solidarietà tra lo stipulante egli altri condebitori, i quali rimangono obbligati per la parte residua (cfr.Corte di Cassazione, III civile, sentenza 24 gennaio 2012, n. 947 .A tale stregua, non sorge il diritto potestativo di "profittare" dellatransazione ai sensi dell'art. 1304 c.c. (cfr. Corte di Cassazione, III civile,sentenza 16 febbraio 2023, n. 4977 ).Qualora la transazione sia limitata alla sola quota interna del debitorestipulante (c.d. transazione "pro quota"), essa non estingue l'obbligazionesolidale, ma provoca una riduzione del debito complessivo pari all'importodella quota transatta, sciogliendo il vincolo di solidarietà tra lo stipulante egli altri condebitori, i quali rimangono obbligati per la parte residua (cfr.Corte di Cassazione, III civile, sentenza 24 gennaio 2012, n. 947).Va ulteriormente post in rilevo che nella depositata memoria laSantoliquido precisa che la rinuncia agli atti del giudizio è meramenteparziale, limitata alla sola posizione della Santoliquido, sicché trattandosidi causa scindibile essa produce un effetto estintivo parziale limitatamentealla posizione della rinunciante.Orbene, nella specie la ricorrente non riporta debitamente nella memoria iltenore dell’atto di transazione intervenuto tra la Santoliquido e i creditoriManieri e [OSCURATO:PERSONA], che nemmeno deposita in atti, non essendopertanto possibile verificare la portata dell’intervenuto accordo transattivoin argomento, e se esso abbia avuto effettivamente ad oggetto l’interodebito solidale ovvero una quota del medesimo.6.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenzad’appello per violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., degli artt. 100, 112, 132, comma 1, n. 4, e 161 c.p.c.,deducendo l’omessa pronuncia e il difetto di motivazione in ordineNumero registro generale 21618/2024Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 21935/2026Data pubblicazione 26/06/2026all’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire sollevata ingrado di appello.In particolare, la ricorrente assume che, a seguito del decesso del debitoreDomenico Cassandro, l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sarebbedivenuta priva di concreta utilità, poiché i crediti fatti valere dagli attoririsulterebbero già consacrati in giudicati e, come tali, opponibili anche aglieredi ai sensi dell’art. 2909 c.c.; ne deriverebbe l’inutilità della pronunciadi inefficacia delle donazioni effettuate in favore della moglie,successivamente divenuta erede, non essendo tale declaratoria idonea aprodurre alcun effetto ulteriore in favore dei creditori.Il motivo deduce, inoltre, che l’interesse ad agire deve permanereconcreto e attuale sino al momento della decisione e che il relativoaccertamento deve essere compiuto d’ufficio dal giudice, a maggiorragione in presenza di una specifica eccezione di parte; lamenta pertantoche la Corte territoriale abbia omesso qualsiasi statuizione sul punto,incorrendo nel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e in un difettodi motivazione in senso giuridico, rilevante ai sensi dell’art. 132, comma1, n. 4, c.p.c.6.1.1. Il motivo è infondato.La questione concerne la persistenza dell’interesse del creditore ad agirein revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso un atto di donazione, nell’ipotesiin cui il donatario divenga erede del debitore-donante, a seguito del suodecesso, accettando l’eredità puramente e semplicemente.L’azione revocatoria presuppone l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100c.p.c., interesse strettamente connesso all’eventus damni, inteso comepregiudizio concreto arrecato alle ragioni creditorie, ossia come rischioeffettivo di infruttuosità o di maggiore difficoltà dell’esecuzione forzata(Cass., III civ., ord. 26 gennaio 2026, n. 1776).In caso di morte del debitore, la verifica della persistenza di tale interesseva condotta alla luce degli effetti della successione ereditaria, distinguendoNumero registro generale 21618/2024Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 21935/2026Data pubblicazione 26/06/2026a seconda della modalità di accettazione dell’eredità: nell’ipotesi diaccettazione con beneficio d’inventario, la responsabilità dell’erede restalimitata intra vires hereditatis; nell’ipotesi di accettazione pura e semplice,si determina invece la confusione dei patrimoni, con estensione dellaresponsabilità dell’erede ultra vires, all’intero patrimonio personale (Cass.,VI civ., 27 gennaio 2015, n. 1530; Cass., II civ., 9 marzo 1987, n. 2442).In tale ultima evenienza, il creditore del de cuius, titolare di un creditoaccertato con giudicato, può agire esecutivamente sull’intero patrimoniodell’erede, senza distinzione tra beni ereditari e beni personali, conconseguente ampliamento della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.(Cass., II civ., 9 marzo 1987, n. 2442).Un siffatto ampliamento può incidere sulla sussistenza dell’interesseall’azione revocatoria, poiché la giurisprudenza di questa Corte ha chiaritoche la revocatoria non è finalizzata a rafforzare una garanzia giàadeguata, ma esclusivamente a ricostituire una garanzia patrimonialeinsufficiente (Cass., III civ., 4 aprile 2019, n. 9333; Cass., III civ., 9febbraio 2012, n. 1893).L’eventus damni deve tuttavia essere accertato in concreto, sicché laconfusione patrimoniale derivante dall’accettazione pura e semplicedell’eredità è idonea a escluderlo solo ove il patrimonio complessivodell’erede risulti effettivamente capiente rispetto al credito azionato.Quanto all’onere probatorio, spetta in via generale al creditore dimostrarela variazione patrimoniale pregiudizievole, mentre incombe sul debitore osull’erede l’onere di provare la capienza del patrimonio residuo (Cass., IIIciv., ord. 19 luglio 2018, n. 19207).Tuttavia, quando il creditore sia già assistito da una garanzia patrimonialeadeguata, si verifica un’attenuazione sino a inversione dell’onereprobatorio, gravando sul creditore l’onere di dimostrarne l’insufficienza ola difficile escussione e, quindi, la persistente utilità della revocatoria(Cass., III civ., ord. 24 novembre 2025, n. 30788).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21618/2024Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 21935/2026Data pubblicazione 26/06/2026Nel caso di specie, in difetto di una puntuale allegazione e prova circa laconsistenza attuale e concreta del patrimonio acquisito per effettodell’accettazione dell’eredità, non può ritenersi escluso il pregiudizio alleragioni creditorie, né può affermarsi il venir meno dell’interesse ad agiredel creditore. Ne consegue che l’accettazione pura e semplice dell’eredità,pur comportando la confusione dei patrimoni, non vale di per sé aneutralizzare l’effetto pregiudizievole dell’atto di donazione impugnato,ove non sia dimostrata la capienza del patrimonio complessivo dell’eredetale da garantire integralmente la soddisfazione del credito.6.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,commi 1 e 3, del d.l. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla l.n. 162 del 2014, nonché dell’art. 103 c.p.c., per avere la Corte d’appelloerroneamente escluso l’improcedibilità della domanda revocatoria permancato previo esperimento della negoziazione assistita obbligatoria.In particolare, la ricorrente censura la decisione nella parte in cui la corteterritoriale ha determinato il valore della causa sulla base del cumulo delledomande proposte, anziché con riferimento al valore delle singole preteseazionate, autonomamente proponibili dai diversi attori. In presenza dilitisconsorzio facoltativo, infatti, le domande conservano autonomia escindibilità, con la conseguenza che i presupposti di procedibilità devonoessere verificati separatamente con riguardo a ciascun rapportoprocessuale.Lamenta che nella specie la corte di merito ha accertato che il Manieri e laSerra erano titolari di un credito pari a euro 28.406,60, dunque inferiorealla soglia di euro 50.000,00 prevista dalla normativa sulla negoziazioneassistita, mentre gli ulteriori crediti facevano capo agli avvocati distrattari,i quali non erano parti del giudizio, sicché la domanda in argomentorientra tra quelle soggette all’obbligo di previo esperimento dellanegoziazione assistita.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21618/2024Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 21935/2026Data pubblicazione 26/06/2026Si duole che la corte di merito, pur affermando l’autonomia el’indipendenza dei rapporti processuali in presenza di litisconsorziofacoltativo, abbia contraddittoriamente escluso l’improcedibilità delladomanda, eludendo l’applicazione delle norme sulla negoziazione assistitae violando, in tal modo, gli artt. 2 e 3 del d.l. n. 132 del 2014, nonchél’art. 103 c.p.c.6.2.1. Il motivo è infondato.Come questa ha già avuto modo di affermare, l'azione revocatoriaordinaria e fallimentare è esclusa dall'ambito di applicazione dellanegoziazione assistita.La ragione fondamentale risiede nella natura stessa dell'azione, il cuioggetto primario non è una condanna al pagamento di una somma, bensìuna domanda costitutiva volta a ottenere la dichiarazione di inefficacia diun atto di disposizione patrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30 luglio2004, n. 14625).La successiva condanna alla restituzione di somme o beni è un effettomeramente derivato e consequenziale della pronuncia di revoca, non ilpetitum principale dell'azione. Il diritto alla restituzione, infatti, sorge solocome conseguenza della sentenza costitutiva che accoglie la domanda direvoca.L’art. 3 D.L. n. 132/2014, nello stabilire l'obbligo per le domande dipagamento, stabilisce che tale obbligo vale «fuori dei casi previsti [...]dall’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28» (cfr. Corte diCassazione, III civile, ordinanza 7 gennaio 2025, n. 186 ), norma cheelenca le materie per cui è obbligatorio il diverso procedimento dellamediazione.[OSCURATO:PERSONA] ha avallato la ratio di tale esclusione, volta aevitare un «doppio, contemporaneo filtro alla giurisdizione» (cfr. CorteCostituzionale, sentenza 06-11-2019 - 12-12-2019, n. 266 ), stabilendoun chiaro rapporto di alternatività tra i due istituti.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21618/2024Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 21935/2026Data pubblicazione 26/06/2026Tale principio è stato ribadito da questa Corte, nel precisare che se unacontroversia è soggetta a mediazione, è per ciò solo esclusa dallanegoziazione anche per le domande di pagamento accessorie (cfr. Corte diCassazione, II civile, ordinanza 17 luglio 2025, n. 19799 ; Corte diCassazione, III civile, ordinanza 9 ottobre 2024, n. 26363 ).Pertanto, nel caso di specie, la decisione del giudice di merito di escluderel’applicazione della procedura di negoziazione assistita si appalesa immuneda censure.6.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt.112, 132, comma 2, n. 4, e 161 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c..Si duole che la corte di merito abbia ritenuto provata l’esistenza degli attidi donazione in assenza della loro produzione in giudizio e sulla base diuna motivazione meramente apparente.Lamenta che il Tribunale di Potenza ha correttamente rigettato ladomanda revocatoria per difetto di prova degli atti dispositivi, nonessendo stati prodotti in primo grado gli atti di donazione; la corted’appello, in riforma della decisione, ha invece ritenuto superflua laproduzione di tali atti, attribuendo valore di prova piena alla visuracatastale e valorizzando una asserita mancata contestazione da parte deiresistenti.Si duole non essersi considerato che la visura catastale ha mero valoreindiziario e non è idonea a dimostrare l’esistenza di atti negoziali traslativiin assenza di ulteriori elementi probatori, sicché la corte territorialeavrebbe invertito l’onere della prova, in violazione dell’art. 2697 c.c.,omettendo altresì di motivare le ragioni del proprio discostamento dalladecisione di primo grado e dall’orientamento consolidato di legittimità.Lamenta l’erroneità dell’affermata non contestazione dei fatti, avendospecificamente confutato le allegazioni avversarie e dedotto le ragionigiustificative delle liberalità solo in via subordinata, circostanza cheNumero registro generale 21618/2024Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 21935/2026Data pubblicazione 26/06/2026imponeva agli attori la produzione degli atti di donazione, comecorrettamente ritenuto dal primo giudice.Lamenta che non avendo la corte di merito affrontato tali decisivi rilievi lamotivazione dell’impugnata sentenza risulta invero affetta da difettoassoluto di motivazione e da omessa pronuncia sulle eccezioni dedotte,con conseguente relativa nullità.6.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.345 e 702-quater c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c..Si duole che la corte di merito non abbia dichiarato l’inammissibilità delleproduzioni documentali tardive e nuove effettuate dagli appellantiesclusivamente in grado di appello.Lamenta che gli appellanti hanno prodotto soltanto in secondo grado — e,peraltro, nel corso del giudizio di appello, con nota del 12 settembre 2017— i due atti pubblici di donazione del 28 febbraio 2012 e del 21 marzo2012 (rogiti [OSCURATO:PERSONA]), documenti formati ben prima dell’instaurazione delgiudizio di primo grado e, come tali, agevolmente producibili sindall’origine, sicché tali documenti avrebbero dovuto essere dichiaratiinammissibili ai sensi dell’art. 345, 3 comma, c.p.c., in quanto nuovi e nonaccompagnati dalla dimostrazione dell’impossibilità non imputabile dellaloro tempestiva produzione in primo grado; nonché, avuto riguardo al ritosommario allora applicabile, ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c., posto che idocumenti nuovi sarebbero stati comunque ammissibili solo se allegatiall’atto introduttivo dell’appello, con specifica indicazione della loroindispensabilità e delle ragioni della mancata produzione in prime cure,condizioni che non ricorrevano nella specie.Si duole che, pur in presenza di una specifica eccezione di tardività einammissibilità sollevata dalle appellate, la corte di merito abbia omessodi pronunciarsi su tale questione e di trarne le conseguenze in termini dicarenza di prova degli atti dispositivi, finendo così per alterare il correttoNumero registro generale 21618/2024Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 21935/2026Data pubblicazione 26/06/2026riparto degli oneri probatori mediante un surrettizio recupero probatoriotardivo.6.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt.112 c.p.c. e 2697 e 2901 c.c., censurando la sentenza impugnata perl’erronea determinazione dell’importo del credito posto a fondamentodell’azione revocatoria.Lamenta che la corte di merito, discostandosi dalla decisione di primogrado, ha ritenuto provata l’esistenza di un credito pari a euro 28.406,60in capo a Manieri e Serra, fondando tale conclusione esclusivamente sulcontenuto dell’atto di precetto e sulla descrizione dei titoli ivi riportata, inassenza della produzione in giudizio dei relativi titoli esecutivi.Si duole non essersi considerato che in atti risultano prodotte soltanto duesentenze del Tribunale di Melfi: la n. 571 del 2011, relativa a un creditonon spettante a Manieri e Serra, essendo stata disposta la distrazione infavore dei difensori antistatari; la n. 233 del 2011, per l’importo di euro2.833,37, unico credito effettivamente documentato.Lamenta che la corte territoriale non ha motivato le ragioni per cui haritenuto sussistente un credito di importo sensibilmente superiore rispettoa quello provato, né ha spiegato come tale credito potesse dirsi dimostratononostante la mancata produzione dei titoli e la specifica contestazione giàsollevata in primo grado dalla convenuta.7. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono inammissibili.Le mosse censure risultano invero sostanzialmente volte ad accreditareuna diversa ricostruzione della vicenda, e un alternativo apprezzamentodel compendio probatorio in termini del tutto divergenti da quello operatodai giudici di merito.E' noto, infatti, che nel giudizio di legittimità non sono proponibili censuredirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali,diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero diNumero registro generale 21618/2024Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 21935/2026Data pubblicazione 26/06/2026più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente,al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, cheda questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cuigiudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementiprobatori acquisiti.Questa Corte ha invero già avuto modo, anche di recente, di osservareche il vizio di motivazione può essere dedotto in sede di legittimità esussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dallasentenza, sia riscontrabile il mancato esame di punti decisivi dellacontroversia, e non può consistere in un apprezzamento delle emergenzeprocessuali e probatorie in termini difformi da quello operato dai giudici dimerito nell’esercizio dei poteri ai medesimi spettanti.Orbene, nella specie la corte d’appello ha accertato che il Manieri e laSerra rivestono la qualità di creditori rilevante ai fini dell’azionerevocatoria, tenuto conto dei crediti dagli stessi vantati in forza dellesentenze richiamate in motivazione, precisando altresì che il credito per lacui tutela è stata proposta l’azione revocatoria deve essere rideterminatonell’importo di euro 28.406,60.Trattasi di crediti sorti anteriormente agli atti dispositivi di donazione del2012, in quanto tutti derivanti da sentenze emesse nel periodo compresotra il 2008 e il 2011 (cfr. sentenza impugnata, pagg. 11 e ss.), con laconseguenza che i suddetti atti dispositivi risultano idonei a pregiudicare leragioni creditorie.8. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 752,2697, 2901 e 2909 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c..Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto integrati irequisiti dell’eventus damni e della scientia damni nonostante il decessodel debitore e la qualità di erede della donataria, in presenza di crediti giàazionabili direttamente nei confronti degli eredi.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21618/2024Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 21935/2026Data pubblicazione 26/06/2026Lamenta che la corte territoriale ha erroneamente invertito l’onere dellaprova in ordine alla consistenza del patrimonio residuo, rigettando leistanze istruttorie formulate (prova testimoniale e consulenza tecnicad’ufficio) e fondando l’affermazione dell’insufficienza patrimoniale su unavalutazione priva di adeguato supporto istruttorio e di congruamotivazione.8.1. Il motivo è infondato.In tema di azione revocatoria ordinaria, il decesso del debitore e lasuccessiva acquisizione della qualità di erede da parte del terzo donatarionon comportano l'automatica elisione dei presupposti dell'azione, qualil'eventus damni e la scientia damni.L'interesse del creditore a proseguire nell'azione revocatoria permane, inquanto mira a rendere inefficace uno specifico atto dispositivo per poteraggredire il bene che ne è stato oggetto. Grava sull'erede-donatario,convenuto in giudizio, l'onere di dimostrare la sufficienza del propriopatrimonio complessivo (personale e ereditario) a soddisfare le ragioni delcreditore, in assenza della quale il giudice può legittimamente accoglierela domanda revocatoria.Grava sul creditore che agisce in revocatoria l'onere di dimostrarel'esistenza dell'atto dispositivo e la modificazione quantitativa o qualitativache esso ha arrecato alla garanzia patrimoniale, mentre spetta al debitoreconvenuto, il quale voglia sottrarsi agli effetti dell'azione, l'onere diprovare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente leragioni del creditore, dimostrando così l'insussistenza in concreto delpregiudizio (cfr. Corte di Cassazione, VI civile, ordinanza 17 dicembre2021, n. 40590 ).La ratio di tale regola risiede nel principio di vicinanza della prova,secondo cui solo il debitore è in grado di conoscere e dimostrareagevolmente la reale consistenza del proprio patrimonio residuo.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21618/2024Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 21935/2026Data pubblicazione 26/06/2026La sopravvenuta qualità di erede in capo al donatario non modifica laripartizione dell'onere probatorio.E’ l'erede-donatario, convenuto in revocatoria, a dover dimostrare che ilpatrimonio complessivo (personale e ereditato), al netto del bene donato,è sufficientemente capiente da soddisfare pienamente le ragioni creditorie.In mancanza di tale prova rigorosa, l'interesse del creditore a proseguirecon l'azione revocatoria per assicurarsi la possibilità di aggredire il benedonato deve ritenersi sussistente (cfr. Corte di Cassazione, VI civile,ordinanza 17 dicembre 2021, n. 40590 ).Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fatto invero correttaapplicazione di tali principi.9. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 92,comma 2, c.p.c.Si duole della mancata compensazione delle spese di lite nonostante lasussistenza di una soccombenza reciproca.Lamenta che la corte di merito ha accolto l’eccezione di difetto dilegittimazione attiva del Manieri e della Serra con riferimento a una partesignificativa dei crediti azionati, segnatamente quelli derivanti dallesentenze nn. 571/2011 e 394/2010 del Tribunale di Melfi, per l’importocomplessivo di euro 22.042,22, riconosciuti invece in favore dei difensoriantistatari, sicché anche in ipotesi di conferma della decisione impugnatagli attori devono ritenersi parzialmente soccombenti rispetto alle domandeproposte.9.1. Il motivo è infondato.Giusta principio consolidato la compensazione delle spese di lite ai sensidell’art. 92, 2 comma, c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito, il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità, salvo cherisulti violato il principio secondo cui la parte totalmente vittoriosa non puòessere condannata, neppure in parte, alle spese del giudizio (Cass., sez.un., n.32061/2022).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21618/2024Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 21935/2026Data pubblicazione 26/06/2026Si è altresì precisato che la soccombenza reciproca, idonea a giustificare lacompensazione delle spese, ricorre soltanto quando ciascuna parte risultirisultata vittoriosa su alcune domande e soccombente su altre, ovveroquando vi sia una pluralità di capi autonomi della decisione, non potendoinvece ravvisarsi nella mera riduzione quantitativa della pretesaoriginariamente azionata (cfr. Corte di Cassazione, II civile, ordinanza 27maggio 2025, n. 14179 ; Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 12agosto 2024, n. 22730 ; Corte di Cassazione, III civile, sentenza 9febbraio 2023, n. 4048 ).Orbene, nella specie la corte territoriale ha ritenuto fondate le domandeproposte in revocatoria, limitandosi a escludere la legittimazione attivadegli attori con riferimento a una parte dei crediti azionati, circostanzache, secondo la giurisprudenza di legittimità, non integra un’ipotesi disoccombenza reciproca in senso tecnico, ma si risolve in una parzialeriduzione dell’oggetto della pretesa (Cass. n. 26912 del 2020).10. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso dellaCassandro.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il giudizio di cassazione tra la Santoliquido, il Maniero e ilTamburriello estinto per rinuncia. Compensa tra dette parti le spese delgiudizio di cassazione. Rigetta il ricorso della Cassandro. Condanna laricorrente Cassandro al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in complessivi euro 5.200,00 ( di cui euro 5.000,00 peronorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore delcontroricorrente Manieri, con distrazione in favore del difensore,dichiaratosi antistatario.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21618/2024Numero sezionale 546/2026Numero di raccolta generale 21935/2026Data pubblicazione 26/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA],dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 11 febbraio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]