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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38089/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Consorzio lavori interventi straordinari Palermo soc. cons. a r.l. in liq., già con i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] F ariselli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento R.G. n. 6009/2015, elett. dom. presso lo studio del terzo in Roma, piazza S.Andrea della Valle n.6, come da procura a margine dell’atto di controricorso nel R.G. predetto -ricorrente- RG 367/2022- g.est. m.ferro Pag. 2 di 4 Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t.; -intimato- perla c orrezione della ordinanza n. 36756/2021 della Corte di cassazione; lettala memoria dei difensori istanti per la correzione ai sensi dell’art.380bisc.p.c.; uditala relazione della causa svolta dal consigliere relatore dott.

MassimoFerro alla camera di consiglio del 1° dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1.i difensori di [OSCURATO:PERSONA] Consorzio lavori interventi straordinari Palermo soc. cons. a r.l.in liq. hanno depositato “ricorso per correzione di errore materiale, ex art.391 bis c.p.c.” avendo riguardo all’omessa distrazione in favore degli stessi, in qualità professatadi antistatari, del pagamento delle spese e dei compensi professionali, non disposta dall’ordinanza n.36756 del 2021 di questa Corte; 2.nell’atto, si evidenzia che, in sede di memoria ex art.378 c.p.c. , gli stessi difensori avevano concluso chiedendo la menzionata condanna, da disporre verso la parte soccombente, [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.nella specie, dalle ricerche effettuate emerge che il ricorso per correzione risulta notificato alla banca, già controparte nel giudizio culminato nella corrigenda ordinanza,secondo le date del 28.12.2021 RG 367/2022- g.est. m.ferro Pag. 3 di 4 e con originario indirizzamento, da parte degli autori dell’atto, allo stesso fascicolo telematico del procedimento n.

R.G. 6009/2015, invero già concluso con ordinanza 25.11.2021, n. 36756/2021;

2. a seguito del ricorso, la c ancelleria attribuiva al medesimo il numero 367 del registro generale dell’anno 2022; solo successivamente alla proposta di fissazione della adunanza non partecipata e al decreto di fissazione del Coordinatore , gli istanti procedevano a depositare la provadella notifica nel fascicolo telematico del ricorso n. 367 del 2022; 3.ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (come modificato ad opera del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, applicabile ai ricorsi depositati successivamente al 30 ottobre 2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non fosse stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio) la correzione di errori materiali o di calcolo exart. 287 c.p.c. contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione può essere «in qualsiasi tempo» chiesta dalla parte interessata, «con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti», ovvero «rilevata d’ufficio dalla Corte», (comma 1) fermo restando che, «sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis primo e secondo comma» (comma 2) e che «sul ricorso per correzione dell’errore materiale pronuncia con ordinanza» (comma 3);

4. parte ricorrente risulta dunque da ultimo aver assolto , prima dell’adunanzae in punto di ammissibilità, ad un adempimento che si correla alla regola per cui «la notificazione è requisito ordinario di ammissibilità del ricorso per cassazione, non soltanto nei giudizi contenziosi, ma anche nei procedimenti che, coinvolgendo gli interessi di una pluralità di parti, postulano l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di ciascun soggetto controinteressato» (Cass.26399/2021; cfr. Cass. Sez.

U, 12925/2014); RG 367/2022- g.est. m.ferro Pag. 4 di 4 5.dall’esame della memoria del controricorrente, di data 28.10.2021 e depositata nel proc. n. 6009/2015, si evince che i predetti difensori avevano formulato istanza di ‘distrazione in favore dei difensori antistatari’, mentre l’ordinanza conclusiva del citato procedimento recava condanna alle spese senza la relativa menzione e dunque in favore della parte;

6. ritenut i i presuppos ti per disporre la correzione della ordinanza di questa Corte n. 36756/2021, sussistendo effettivamente la omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, provvedein conformità e come meglio in dispositivo, dando atto che al presente procedimento non si applicano le norme regolatrice della soccombenza (mancando una parte che abbia resistito al ricorso cfr. Cass. 18221/2019) e quelle sul contributo unificato (Cass.23914/2018).

P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso e ordina correggersi il dispositivo della ordinanza di questa Corte di cassazione n. 36756del 25 novembre 2021 disponendo che, alla quarta riga, dopo le parole “di legge”e prima di “; ai sensi dell’art.13”, siano aggiunte le parole “da distrarsi in favore dei difensori diColispa s.c. a r.l. ” .

Manda alla cancelleria di provvedere alla annotazione della correzione sull'originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consorzio lavori interventi straordinari Palermo soc. cons. a r.l. in liq., già con i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] F ariselli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento R.G. n. 6009/2015, elett. dom. presso lo studio del terzo in Roma, piazza S.Andrea della Valle n.6, come da procura a margine dell’atto di controricorso nel R.G. predetto -ricorrente- RG 367/2022- g.est. m.ferro Pag. 2 di 4 Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t.; -intimato- perla c orrezione della ordinanza n. 36756/2021 della Corte di cassazione; lettala memoria dei difensori istanti per la correzione ai sensi dell’art.380bisc.p.c.; uditala relazione della causa svolta dal consigliere relatore dott. MassimoFerro alla camera di consiglio del 1° dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1.i difensori di [OSCURATO:PERSONA] Consorzio lavori interventi straordinari Palermo soc. cons. a r.l.in liq. hanno depositato “ricorso per correzione di errore materiale, ex art.391 bis c.p.c.” avendo riguardo all’omessa distrazione in favore degli stessi, in qualità professatadi antistatari, del pagamento delle spese e dei compensi professionali, non disposta dall’ordinanza n.36756 del 2021 di questa Corte; 2.nell’atto, si evidenzia che, in sede di memoria ex art.378 c.p.c. , gli stessi difensori avevano concluso chiedendo la menzionata condanna, da disporre verso la parte soccombente, [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.nella specie, dalle ricerche effettuate emerge che il ricorso per correzione risulta notificato alla banca, già controparte nel giudizio culminato nella corrigenda ordinanza,secondo le date del 28.12.2021 RG 367/2022- g.est. m.ferro Pag. 3 di 4 e con originario indirizzamento, da parte degli autori dell’atto, allo stesso fascicolo telematico del procedimento n. R.G. 6009/2015, invero già concluso con ordinanza 25.11.2021, n. 36756/2021; 2. a seguito del ricorso, la c ancelleria attribuiva al medesimo il numero 367 del registro generale dell’anno 2022; solo successivamente alla proposta di fissazione della adunanza non partecipata e al decreto di fissazione del Coordinatore , gli istanti procedevano a depositare la provadella notifica nel fascicolo telematico del ricorso n. 367 del 2022; 3.ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (come modificato ad opera del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, applicabile ai ricorsi depositati successivamente al 30 ottobre 2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non fosse stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio) la correzione di errori materiali o di calcolo exart. 287 c.p.c. contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione può essere «in qualsiasi tempo» chiesta dalla parte interessata, «con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti», ovvero «rilevata d’ufficio dalla Corte», (comma 1) fermo restando che, «sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis primo e secondo comma» (comma 2) e che «sul ricorso per correzione dell’errore materiale pronuncia con ordinanza» (comma 3); 4. parte ricorrente risulta dunque da ultimo aver assolto , prima dell’adunanzae in punto di ammissibilità, ad un adempimento che si correla alla regola per cui «la notificazione è requisito ordinario di ammissibilità del ricorso per cassazione, non soltanto nei giudizi contenziosi, ma anche nei procedimenti che, coinvolgendo gli interessi di una pluralità di parti, postulano l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di ciascun soggetto controinteressato» (Cass.26399/2021; cfr. Cass. Sez. U, 12925/2014); RG 367/2022- g.est. m.ferro Pag. 4 di 4 5.dall’esame della memoria del controricorrente, di data 28.10.2021 e depositata nel proc. n. 6009/2015, si evince che i predetti difensori avevano formulato istanza di ‘distrazione in favore dei difensori antistatari’, mentre l’ordinanza conclusiva del citato procedimento recava condanna alle spese senza la relativa menzione e dunque in favore della parte; 6. ritenut i i presuppos ti per disporre la correzione della ordinanza di questa Corte n. 36756/2021, sussistendo effettivamente la omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, provvedein conformità e come meglio in dispositivo, dando atto che al presente procedimento non si applicano le norme regolatrice della soccombenza (mancando una parte che abbia resistito al ricorso cfr. Cass. 18221/2019) e quelle sul contributo unificato (Cass.23914/2018). P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso e ordina correggersi il dispositivo della ordinanza di questa Corte di cassazione n. 36756del 25 novembre 2021 disponendo che, alla quarta riga, dopo le parole “di legge”e prima di “; ai sensi dell’art.13”, siano aggiunte le parole “da distrarsi in favore dei difensori diColispa s.c. a r.l. ” . Manda alla cancelleria di provvedere alla annotazione della correzione sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]
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