CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 23191/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di Latinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Latina ha rigettatol’istanza del condannato di riconoscimento del vincolo della continuazione trareati giudicati con due sentenze definitive relative, la prima, ai reati di evasionecommessi in data 28 dicembre 2019 e il 4 febbraio 2020, la seconda almedesimo reato, commesso in data 6 aprile 2020, nonché al delitto di cui all'art.73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 6 aprile 2020.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un motivo unico (violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc.pen. nonché vizio di motivazione ritenuta apparente e comunquemanifestamente illogica in considerazione della breve distanza temporale tra ireati e vista anche la prima sentenza nella quale la continuazione è stataapplicata tra due delitti di evasione, in sede di cognizione, pur essendo tra lorodistanti circa un mese) è inammissibile perché la censura apparemanifestamente infondata.Rilevato, infatti, che si deduce asserito vizio di motivazione non sussistenteperché il provvedimento impugnato ha valorizzato il lasso temporale trascorsodall'ultimo reato di evasione, giudicato con la prima sentenza di condanna, e lecondotte successive;[OSCURATO:PERSONA], inoltre, che il giudice dell'esecuzione ha espressamentesegnalato la diversità delle condotte e delle modalità attuative di queste,rilevando che il reato di evasione giudicato con la sentenza sub 2 risultarealizzato per perpetrare il delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti,rilevando, invece, l'assenza di elementi specifici di collegamento tra tali condottee i precedenti delitti di evasione.Ritenuto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudicedell’esecuzione non può ignorare l’intervenuta continuazione riconosciuta incognizione o in executivis e, per discostarsene, deve fornire espressamotivazione (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Rv. 271903 – 01; Sez. 1, n.6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Rv. 285790 – 01), non potendo trascurare unaprecedente valutazione positiva operata relativamente ad alcuni dei reati per iquali sia chiesta l’unificazione, potendo prescinderne, però, previa dimostrazionedell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto dellarichiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno, motivazione che,nel caso al vaglio, appare completa e immune da illogicità manifesta.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]