CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 35918/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24809-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 130/2020 della CORTE D'APPELLO di SASSARI, depositata il 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 24809 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- n.47 - 24809/2021 RIC. [OSCURATO:PERSONA]- CR. CUCCURRU + 1 La corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 29.03.2021 ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronuncia di primo grado con cui il tribunale di Sassari ha dichiarato non dovuti gli importi di cui alla cartella di pagamento opposta, per il pagamento in favore della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei geometri liberi professionisti di € 4.732,29 a titolo di contributi previdenziali e relativi accessori, oltre oneri di riscossione, per l'anno di imposta 2013. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, illustrato da memoria, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il geometra [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] è rimasta parte intimata. Con un primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., parte ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, 10 e 22, L. 773/1982, della Legge delega 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33) e degli artt. 1 ss. D. Lgs. 509/1994, 2, c. 26, L. 335/1995, 1 e 2, D. Lgs. 103/1996, 2, D. Lgs. 30/2006, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte territoriale ritenuto illegittima l'obbligazione contributiva nei confronti del geometra [OSCURATO:PERSONA], facendo applicazione dell'art. L. 773/1982 e, così, travisando la natura della contribuzione minima soggettiva e i presupposti iscrittivi di cui all'art. 1 L. 37/1967. Con un secondo motivo, sempre proposto ai sensi dell'art. 360, primo comrna, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione della Legge delega n. 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33), degli artt. 1 ss. D. Lgs. 509/1994, degli artt. 3, c. 12, L. 335/1995 (come modificato e interpretato dagli artt. 1, c. 763,1. 296/2006 e 1, c. 488, L. 147/2013) e 2, c. 26, degli artt. 1 e 2, D. Lgs. 103/1996, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte d'appello circoscritto l'ambito di autonomia e limitato la potestà regolamentare della Cassa ai soli «interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico». Con un terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 16, R.D. 724/1929, 2697 c.c., 22, L. 773/1982, 1 ss., D. Lgs. 509/1994, per avere il giudice di seconde cure trascurato la natura professionale della posizione di socio/amministratore del sig. [OSCURATO:PERSONA] ed escluso il concreto esercizio, da parte del medesimo, di attività espressamente riservata ai geometri. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il • geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso. Il terzo motivo resta assorbito. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione,