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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18299/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale protempore,- intimata–avverso la sentenza n. 1861/2/2017 della Commissione tributariaregionale della Liguria, depositata in data 21.12.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad unmotivo, avverso la sentenza in epigrafe, che ha accolto l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.380/13/2015 della C.T.P. di Genova, che aveva invece accolto ilricorso avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.TL30127029156/2013, con il quale venivano recuperate maggioriNumero registro generale 18281/2018Numero sezionale 4744/2026Numero di raccolta generale 18299/2026Data pubblicazione 06/06/2026imposte a titolo di Irpef, addizionali, Irap ed Iva, oltre interessi esanzioni per l’anno di imposta 2008.2.

Riteneva la C.T.R. che l’eccezione di decadenza dal potereimpositivo, di cui all’art. 43 del d.P.R. 600/73 e 54 del d.P.R. n.633/72, fosse infondata, avendo l’Agenzia delle Entrate consegnatol’atto all’ufficiale giudiziario entro il 31.12.2013 e dunque entro ilquadriennio dalla presentazione della dichiarazione.

Nel merito, lapretesa dell’Ufficio era da ritenersi fondata.3.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.4.

Veniva indi fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo ed unico motivo, rubricato «violazione dell’art. 43 deld.P.R. n. 600/73», la ricorrente deduce che la C.T.R. ha errato aritenere che il termine di decadenza era stato rispettato, atteso chel’Agenzia delle Entrate aveva inviato l’atto impositivo da notificare aimessi comunali del comune di Rapallo a mezzo servizio postale e che ipredetti lo avevano consegnato in data 8.1.2014.

Dunque, poichè lascissione degli effetti della notifica presupponeva la consegna dell’attoda notificare all’Ufficiale giudiziario entro il termine di decadenza, chescadeva in data 31.12.2013, il termine non poteva dirsi rispettato inquanto l’atto non era pervenuto ai messi comunali entro tale data.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.Questa Corte, a Sezioni Unite, nell’arresto n. 40453/2021, purdando atto dell’inesistenza di un contrasto tra le sezioni semplici inmerito all’applicabilità del principio della scissione degli effetti dellanotifica in tema di atti impositivi e riscossivi, ha enunciato il seguenteprincipio di diritto: «In materia di notificazione degli atti diimposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza deitermini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potereimpositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti dellaNumero registro generale 18281/2018Numero sezionale 4744/2026Numero di raccolta generale 18299/2026Data pubblicazione 06/06/2026notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenzacostituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del d.P.R. 29settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostandoné la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggettodeputato alla loro notificazione.

Ne consegue che, per il rispetto deltermine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assumerilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimentinecessari - ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmentesuccessivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente».Nella stessa pronuncia è stato altresì precisato essere ininfluente lanatura del soggetto notificatore (terzo o dipendente della partenotificante, ivi compresi messi notificatori e messi comunali), essendorilevante, ai fini dell'impedimento della decadenza, unicamente che laparte gravata svolga le attività poste a suo carico (emissione dell'attoe richiesta di notificazione) nel termine perentorio di legge, e che, alfine di garantire l'effettività dell'esercizio dei suoi diritti, sia messa ingrado di svolgerle sino all'ultimo momento.1.3.

Ne consegue che, ai fini del rispetto del termine di decadenza dicui all’art. 43 del d.p.r. n. 600/73, l’inizio del procedimentonotificatorio va collocato alla data del 27.12.2013, allorquandol’Agenzia delle entrate, per come incontroverso, ha spedito l’atto aimessi comunali del comune di Rapallo con richiesta di notifica,essendo irrilevante la data in cui questi ultimi lo hanno ricevuto, perpoi consegnarlo a mani del destinatario e poiché, per come pacifico,la notifica dell’avviso di accertamento è andata a buon fine, l’enteimpositore ha evitato la decadenza, come correttamente ritenuto daigiudici di appello.2.

Il ricorso va pertanto respinto.3.

Nulla per le spese.Numero registro generale 18281/2018Numero sezionale 4744/2026Numero di raccolta generale 18299/2026Data pubblicazione 06/06/20264.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.6.2026.Il Presidente( [OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale protempore,- intimata–avverso la sentenza n. 1861/2/2017 della Commissione tributariaregionale della Liguria, depositata in data 21.12.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad unmotivo, avverso la sentenza in epigrafe, che ha accolto l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.380/13/2015 della C.T.P. di Genova, che aveva invece accolto ilricorso avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.TL30127029156/2013, con il quale venivano recuperate maggioriNumero registro generale 18281/2018Numero sezionale 4744/2026Numero di raccolta generale 18299/2026Data pubblicazione 06/06/2026imposte a titolo di Irpef, addizionali, Irap ed Iva, oltre interessi esanzioni per l’anno di imposta 2008.2. Riteneva la C.T.R. che l’eccezione di decadenza dal potereimpositivo, di cui all’art. 43 del d.P.R. 600/73 e 54 del d.P.R. n.633/72, fosse infondata, avendo l’Agenzia delle Entrate consegnatol’atto all’ufficiale giudiziario entro il 31.12.2013 e dunque entro ilquadriennio dalla presentazione della dichiarazione. Nel merito, lapretesa dell’Ufficio era da ritenersi fondata.3. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.4. Veniva indi fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo, rubricato «violazione dell’art. 43 deld.P.R. n. 600/73», la ricorrente deduce che la C.T.R. ha errato aritenere che il termine di decadenza era stato rispettato, atteso chel’Agenzia delle Entrate aveva inviato l’atto impositivo da notificare aimessi comunali del comune di Rapallo a mezzo servizio postale e che ipredetti lo avevano consegnato in data 8.1.2014. Dunque, poichè lascissione degli effetti della notifica presupponeva la consegna dell’attoda notificare all’Ufficiale giudiziario entro il termine di decadenza, chescadeva in data 31.12.2013, il termine non poteva dirsi rispettato inquanto l’atto non era pervenuto ai messi comunali entro tale data.1.1. Il motivo è infondato.1.2.Questa Corte, a Sezioni Unite, nell’arresto n. 40453/2021, purdando atto dell’inesistenza di un contrasto tra le sezioni semplici inmerito all’applicabilità del principio della scissione degli effetti dellanotifica in tema di atti impositivi e riscossivi, ha enunciato il seguenteprincipio di diritto: «In materia di notificazione degli atti diimposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza deitermini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potereimpositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti dellaNumero registro generale 18281/2018Numero sezionale 4744/2026Numero di raccolta generale 18299/2026Data pubblicazione 06/06/2026notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenzacostituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del d.P.R. 29settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostandoné la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggettodeputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto deltermine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assumerilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimentinecessari - ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmentesuccessivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente».Nella stessa pronuncia è stato altresì precisato essere ininfluente lanatura del soggetto notificatore (terzo o dipendente della partenotificante, ivi compresi messi notificatori e messi comunali), essendorilevante, ai fini dell'impedimento della decadenza, unicamente che laparte gravata svolga le attività poste a suo carico (emissione dell'attoe richiesta di notificazione) nel termine perentorio di legge, e che, alfine di garantire l'effettività dell'esercizio dei suoi diritti, sia messa ingrado di svolgerle sino all'ultimo momento.1.3. Ne consegue che, ai fini del rispetto del termine di decadenza dicui all’art. 43 del d.p.r. n. 600/73, l’inizio del procedimentonotificatorio va collocato alla data del 27.12.2013, allorquandol’Agenzia delle entrate, per come incontroverso, ha spedito l’atto aimessi comunali del comune di Rapallo con richiesta di notifica,essendo irrilevante la data in cui questi ultimi lo hanno ricevuto, perpoi consegnarlo a mani del destinatario e poiché, per come pacifico,la notifica dell’avviso di accertamento è andata a buon fine, l’enteimpositore ha evitato la decadenza, come correttamente ritenuto daigiudici di appello.2. Il ricorso va pertanto respinto.3. Nulla per le spese.Numero registro generale 18281/2018Numero sezionale 4744/2026Numero di raccolta generale 18299/2026Data pubblicazione 06/06/20264. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.6.2026.Il Presidente( [OSCURATO:PERSONA])
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