CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 49559/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 gennaio 2017, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa il 16 settembre 2010 dal Tribunale di Frosinone, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, di cui agli artt. 223, primo comma, in relazione agli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, 219, secondo comma, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267. - L.F., alla pena di quattro anni di reclusione, ed era stato dichiarato inabilitato all'esercizio dell'impresa commerciale e incapace ad esercitare uffici direttivi per la durata di dieci anni, ai sensi dell'art. 216, quarto comma, L.F. 2. Avverso la sentenza di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, con il quale il ricorrente censurava, tra l'altro, le statuizioni di condanna e la determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Con sentenza del 27 settembre 2019 n. 47579, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione annullava la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, quarto comma, L.F., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso. 4. Con atto del 9 febbraio 2021, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte di appello di Roma il differimento dell'udienza fissata per il giorno 8 marzo 2021, per legittimo impedimento dovuto a contemporanei impegni di natura professionale. 5. Con atto del 5 marzo 2021, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] presentava ulteriore istanza di differimento della citata udienza, per motivi di salute legati a positività al Covid- 19. 6. Con sentenza del 8 marzo 2021, la Corte di appello di Roma, quale giudice del rinvio, rideterminava la durata della citata pena accessoria in quattro anni. 7. Avverso la sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.7.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, lamentando violazione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen e vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio avrebbe dovuto accogliere le istanze di differimento dell'udienza del 8 marzo 2021, in quanto fondate, documentate e tempestive. 7.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazione dell'art. 157 cod. pen. e vizi di motivazione, sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione. Secondo le doglianze difensive, il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe estinto per intervenuta maturazione del termine prescrizionale in data 12 agosto 2020, tenuto conto della data di consumazione del reato, da individuarsi nella dichiarazione di fallimento del 12 febbraio 2008. Il ricorrente sostiene che l'asserita necessità della dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione sia avvalorata dalle conclusioni presentate nel giudizio di rinvio dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma, secondo le quali il reato doveva essere dichiarato prescritto. Il ricorrente precisa, inoltre, che non possa trovare applicazione nel caso ora in esame il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché il citato termine prescrizionale sarebbe maturato dopo la sentenza di annullamento n. 47579 del 27 settembre 2019 della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, Rv. 283415-01). 1.2. Alla luce del principio di diritto poc'anzi richiamato, valevole anche in sede di giudizio di appello o di rinvio, deve concludersi che una istanza di legittimo impedimento del difensore nella vigenza della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19 possa trovare accoglimento solamente nel caso in cui sia stata avanzata richiesta di trattazione orale. Infatti, se l'udienza si dovesse svolgere - in assenza di diversa istanza difensiva - con le forme del rito cartolare previsto dall'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, la presenza del difensore non sarebbe richiesta e, perciò, le ipotesi di legittimo impedimento del difensore non potrebbero essere accolte. Nel caso ora in esame, il giudizio di rinvio si è svolto con le citate forme cartolari e, di conseguenza, il giudice del rinvio ha correttamente disatteso le istanze di rinvio dell'udienza avanzate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, Rv. 278050-01). Poiché nel caso ora in esame la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 47579 del 27 settembre 2019, ha annullato la sentenza di appello limitatamente alla rideterminazione della durata della pena accessoria di cui all'art. 216, quarto comma, L.F., la dichiarazione di responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] è coperta dal giudicato e, di conseguenza, il termine prescrizionale non poteva maturare nel corso del giudizio di rinvio. 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione della impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i