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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 15149/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6751/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Siena, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio legale associato Moschiano in Napoli, alla via Depretis, n. 102. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta già incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Sarzano (SP), alla via Alta n. 1, in persona del legale rappresentante pro temporeLivio Corghi, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al [OSCURATO:PERSONA] I n. 259. -controricorrente - avverso la sentenza n. 3103/2020 della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/05/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato il 14 giugno 2001, [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] citò [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, anche, breviter, Banca o MPS) innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: «I) accertare e dichiarare illegittimo l’anatocismo per cui è causa e comunque il calcolo anticipato effettuato dal MPS di interessi con l’addebito di un sostanziale tasso di interessi passivi annuo superiore a quello contrattuale e, conseguentemente, condannare la convenuta alla restituzione degli importi relativi, maggiorati di interessi e rivalutazioni; II) accertare e dichiarare che gli addebiti di commissioni di massimo scoperto e spese varie sono esuberanti, illegittimi perché ingiustificati, non pattizi e costituenti vero aggravio d’ulteriori oneri (interessi), con condanna alla restituzione all’attrice, maggiorata di interessi e rivalutazione; III) accertare e dichiarare illegittimo l’accreditamento di valute dei versamenti effettuati nel corso del rapporto, in ispecie a mezzo assegni, sia per assegni su piazza sia per quelli fuori piazza, in quanto detta valuta accreditata con ritardo rispetto alla liquidità assicuratasi dalla banca con la negoziazione di detti titoli, illegittima l’esposizione conseguente dell’attrice ad oneri passivi, proprio per il ritardato accredito, con la conseguente perdita degli interessi attivi e con l’esposizione a interessi passivi ingiustificatamente addebitati, a restituirsi; IV) dichiarare illegittima, altresì, l’applicazione di interessi (attivi e passivi) in misura difforme da quella pattuita contrattualmente, specie laddove è assente la comunicazione di rito prevista tassativamente a mezzo raccomandata, facendosi ordine di restituzione degli importi relativi, maggiorati di interessi, rivalutazioni».

Il tutto con riferimento al rapporto di c/c n. 9374.41, al rapporto di conto anticipi s.b.f. n. 13482.94 ed al rapporto di c/c n. 193482.94.

1.1. Costituitasi la convenuta, che contestò l’avversa pretesa eccependo, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito con riguardo alle somme annotate nei rapporti predetti a titolo di interessi, capitalizzazione e quant’altro precedenti al decennio rispetto alla data di notifica dell’atto di citazione, l’adito tribunale, acquisita documentazione ed espletata una c.t.u. contabile, con sentenza del 17 novembre 2011, n. 12529 (poi oggetto di correzione materiale con ordinanza del 18 giugno 2012), accolse la domanda attrice e, per l’effetto, condannò [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in suo favore, di € 116.785,78, «a titolo di ripetizione dell’indebito, per le somme indebitamente percepite per effetto della capitalizzazione trimestrale operata, per effetto di applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, per effetto dell’applicazione di spese, oneri, e commissioni mai convenuti con l’attrice, oltre agli interessi nella misura legale ed alla rivalutazione monetaria dal 31/12/1996 all’effettivo pagamento».

2. Il gravame proposto dalla banca suddetta contro questa decisione fu deciso dall’adita Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 luglio/14 settembre 2020, n. 3103, –resa nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. –che così dispose: «a) in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 12529/2011, accogliendo parzialmente l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., condanna la banca medesima al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), a titolo di ripetizione dell’indebito, dell’importo di € 108.988,43, oltre interessi al tasso legale dal 14 giugno 2001 fino al soddisfo; b) per l’effetto – tenuto conto dell’avvenuto pagamento dell’indebito in esecuzione della condanna contenuta nella sentenza di primo grado –condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) al pagamento, in restituzione, dell’importo complessivo di € 78.157,39, oltre agli interessi al tassolegale dal 29 marzo 2012 al soddisfo; […]».2.1.

In estrema sintesi, quella corte, respinta la ivi ribadita eccezione di prescrizione sollevata dall’appellante e previa riconvocazione del c.t.u. nominato in primo grado: i) considerò utilizzabile il conteggio in cui era stata esclusa ogni capitalizzazione degli interessi, e, riportato lo schema riepilogativo degli importi calcolati dal c.t.u., quantificò «la somma dovuta dalla banca alla società appellata», a titolo di ripetizione di indebito, in € 108.988,43, in luogo di quella di € 116.785,78 stabilita dal tribunale; ii) ritenne non dovuta la rivalutazione monetaria dal 31 dicembre 1996 all’effettivo pagamento, riconosciuta, invece, da quest’ultimo; iii) ritenne dovuti dall’appellante gli interessi legali sulla minore somma predetta dalla domanda giudiziale (14 giugno 2001) e non dal 31 dicembre 1996, come, invece, opinato dal giudice di prime cure; iv) infine, muovendo dal presupposto che la banca aveva già corrisposto alla controparte, in esecuzione della sentenza impugnata, € 217.300,00, comprensivi di rivalutazione ed interessi come stabiliti da quest’ultima, accolse la domanda di restituzione della prima nei seguenti termini: «[…] l’importo dell’indebito, per quanto attiene alla domanda principale della società appellata, è di € 108.988,43 e non di € 116.785,78 secondo quanto stabilito nella sentenza di primo grado.

Per cui è fondata la domanda di restituzione della banca per l’importo pari alla differenza calcolata in € 7.797,35.

Ma è fondata anche la domanda di restituzione dell’importo versato a titolo di rivalutazione monetaria pari ad € 41.926,10.

Infine, gli interessi legali sono dovuti sulla somma di 108.988,43 dal 14 giugno 2001 alla data del saldo (29 marzo 2012) per un importo di € 29.473,16.

Ciò significa che, rispetto all’importo versato per interessi di € 57.906,10, occorre detrarre quanto effettivamente dovuto per un importo da restituire in favore della banca appellante pari ad € 28.433,94.

Il totale dell’importo dovuto in restituzione da parte della società appellata ed in favore della banca ammonta, quindi, ad € 78.157,39 (€ 7.797,35 per differenza sull’indebito + € 41.926,10 per restituzione dell’importo versato a titolo di rivalutazione monetaria + € 28.433,94 per differenza sugli interessi legali versati).

Sulle somme da restituirealla banca appellante gli interessi legali sono dovuti dalla data del pagamento eseguito (29 marzo 2012)».

3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. affidandosi ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ..

Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato «Nullità parziale della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. – Inesistenza del pagamento indebito e omessa applicazione della compensazione atecnica».

Assume la ricorrente che «la perizia integrativa depositata dal c.t.u. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello […] ha confermato in pieno la erroneità della quantificazione delle somme da restituire effettuata dal Tribunale di primo grado perché il ricalcolo delle movimentazioni del c/c n. 9374,41, con esclusione della capitalizzazione trimestrale, ha determinato un saldo attivo finale di € 842,40 che, se compensato con i rispettivi contro crediti indicati dal c.t.u. a seguito della rideterminazione anche del conto anticipi n. 13482.94 (saldo debitore di € 90,93) e del conto corrente n. 193482.94 (saldo debitore di € 460,07), comporta un complessivo indebito di appena 291,40 […].

Il c.t.u., infatti, a pag. 5 della perizia, ha dichiarato che: “nell'ipotesi in cui venga accolta la ricostruzione senza capitalizzazione degli interessi, la Banca MPS dovrà corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’importo di € 291,40” […].

Ciò in quanto il saldo debitore del c/c n. 9374.41, a seguito del ricalcolo con eliminazione degli addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale, da debitore di € 108.697,03, come da estratti banca, diviene creditore di € 842,40, con la conseguenza che il MPS avrebbe dovuto restituire alla [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) l'importo risultante dal saldo creditore ricalcolato del c/c n. 9374.41 alla data del 31/12/1996 e, giammai, l’importo di € 116.785,78 inflitto dalla sentenza di primo grado.

Tuttavia, la C.A. di Napoli non ha colto per intero le richieste della appellante ed ha erroneamente condannato la Banca MPS al pagamento della somma di € 108.988,43 senza considerare che non si trattava di un pagamento ma di un importo frutto della rideterminazione del rapporto di c/c nr. 9374.41 che, da passivo di € 108.697,03, diventava attivo di € 842,40 a seguito del ricalcolo del c.t.u..

In definitiva, la Banca andava condannata, tutt’al più, al pagamento dell'importo di € 291,40, determinato dal saldo creditore del c/c n. 9374,41 ricalcolato con esclusione totale di qualsiasi forma di capitalizzazione (pari ad € 842,40), dal quale andavano detratti in compensazione gli importi di € 90,93, per il c/anticipi n. 13482.94, e di € 460,07, per il c/anticipi 460.07 (€ 842,40- € 90,93 - € 460,07 = € 291,40).

Tale eccezione è stata espressamente dedotta dall’appellante MPS nel giudizio di secondo grado all’esito dei chiarimenti resi dal c.t.u. nell’ambito del giudizio di appello […].

Quindi, non avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. mai pagato il saldo debitore del c/c n. 9374,41 che, dagli estratti banca al 31/12/1996, era pari a (meno) € 108.697,03, è evidente che anche la condanna così come inflitta dalla C.A. di Napoli –sebbene migliorativa per la banca rispetto alla sentenza di primo grado – è del tutto ingiustificata, mancando il presupposto di legge per l’applicazione dell’art. 2033 c.c. e, cioè, il pagamento dell’indebito.

La C.A. di Napoli avrebbe invece dovuto semplicemente applicare il principio della compensazione atecnica operante nell’ambito del medesimo rapporto contrattuale di c/c n. 9374,41 –rilevabile anche di ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio […] – e dichiarare che, a seguito del ricalcolo con eliminazione della capitalizzazione, il saldo del c/c 9374,41, alla data del

31.12. 1996, da debitore di € 108.697,03 diveniva creditore di € 842,40, che, al netto degli importi dovuti in forza del conto anticipi n. 13482,94, pari a -€ 90, 93, e del conto anticipi n. 193482,94, pari a -€ 460,07, determinava un onere complessivo di restituzione, in favore della società attrice, pari ad € 291,40, oltre interessi dalla domanda.

Ne consegue che la odierna ricorrente ha diritto anche alla restituzione dell’ulteriore importo di € 108.697,03, pari alla differenza tra l’indebito accertato in sentenza (€ 108.988,43) detratto l’effettivo indebito (€ 291,40), rispetto a quanto già determinato dalla C.A. di Napoli nella sentenza impugnata».1.1.

Una tale doglianza si rivela fondata alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.

1.2. Giova premettere che: i) le descritte domande proposte in citazione dall’originaria attrice riguardavano il rapporto di c/c n. 9374.41, il rapporto di conto anticipi s.b.f. n. 13482.94 ed il rapporto di c/c n. 193482.94; ii) nella sentenza impugnata si legge (cfr. pag. 14) che «Il rapporto bancario nr. 13482.94 operativamente termina nel 1989 ed il rapporto nr. 193482.94 inizia e termina nel corso del 1996 con giroconto dell’importo a credito nel c/c nr. 9374.41 e, quindi, l’importo reclamato dall’istituto di credito è l’importo a saldo del conto bancario nr. 9374.41»; iii) la corte distrettuale, nel disattendere l’eccezione di prescrizione ivi ribadita dalla banca appellante, ha accertato che «le rimesse oggetto di causa debbono intendersi tutte aventi natura “ripristinatoria”», facendo così decorrere la eccepita prescrizione dalla «cessazione del rapporto (nell’anno 1996)» (pertanto, risalendo la domanda giudiziale al 2001, tutti gli interessi calcolati dovevano considerarsi ripetibili «non essendo maturato il decennio necessario all’estinzione per prescrizione»).

1.2.1. Assume la Banca, poi, che, come accertato dal c.t.u., «il saldo debitore del c/c n. 9374,41, a seguito del ricalcolo con eliminazione degli addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale, da debitore di € 108.697,03, come da estratti banca, diviene creditore di € 842,40»: da ciò fa discendere la conseguenza che «il MPS avrebbe dovuto restituire alla [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) l'importo risultante dal saldo creditore ricalcolato del c/c n. 9374.41 alla data del 31/12/1996 e, giammai, l’importo di € 116.785,78 inflitto dalla sentenza di primo grado.

Tuttavia, la C.A. di Napoli non ha colto per intero le richieste della appellante ed ha erroneamente condannato la Banca MPS al pagamento della somma di € 108.988,43 senza considerare che non si trattava di un pagamento ma di un importo frutto della rideterminazione del rapporto di c/c nr. 9374.41 che, da passivo di € 108.697,03, diventava attivo di € 842,40 a seguito del ricalcolo del c.t.u..

In definitiva, laBanca andava condannata, tutt’al più, al pagamento dell'importo di € 291,40, determinato dal saldo creditore del c/c n. 9374,41 ricalcolato con esclusione totale di qualsiasi forma di capitalizzazione (pari ad € 842,40), dal quale andavano detratti in compensazione gli importi di € 90,93, per il c/anticipi n. 13482.94, e di € 460,07, per il c/anticipi 460.07 (€ 842,40 -€ 90,93 - € 460,07 = € 291,40) . […]» (cfr. amplius, pag. 12-15 del ricorso).

Argomentazione, questa, già svolta, sebbene parzialmente, dalla odierna ricorrente nel proprio atto di appello (cfr. pag. 11) e, più compiutamente, negli scritti conclusionali depositati in quel grado all’esito dei chiarimenti resi dal c.t.u. su richiesta della corte partenopea.

1.2.2. Nel controricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., invece, si legge, tra l’altro, che: i) «[…] ilthema decidendum era soltanto la quantificazione dell’indebito e la sua restituzione […].

Difatti, il saldo a cui fa riferimento controparte non era certo da sottrarre, compensandolo, in quanto saldo del momento, ma poi la banca ha effettuato le altre movimentazioni e, pertanto, se ora si sottraesse, lo locupleterebbe ! Difatti, successivamente, la banca è “rientrata” o comunque ha portato sempre in evidenza il detto saldo […].

Né l’odierna ricorrente si duole dell’affermazione contenuta a pag. 13 della sentenza gravata, estrapolata dalla c.t.u., che non risulta agli atti documentazione comprovante intimazione di rientro da parte della banca nel corso del rapporto»» (cfr. pag. 13-14); ii) «Insomma, si trattava, come incontestato, di un conto corrente, che era tale e cioè in essere ed affidato e non si comprende allora nemmeno perché la correntista avrebbe dovuto procedere al[pagamento del] saldo mai intimatole e legittimamente appunto in essere visto che né era stato chiuso né era stato revocato l’affidamento alla data dell’esame degli estratti conto alla quale la correntista ha, invece, cristallizzato la sua domanda per indebiti» (cfr. pag. 14); iii) «In ispecie, è sufficientemente chiaro che i giudici di merito ed in particolare il secondo giudice non potevano e non dovevano pronunciarsi sostanzialmente sul rientro dallo scoperto in quanto non oggetto di domanda della banca prima ancora che non legittimo, riguardo a conti correnti in essere quali quelli di specie.

La sentenza gravata sembra essere stata sufficientemente chiara quando individua ilthema decidendum solo sugli indebiti» (cfr. pag. 15).1.3.

L’errore della corte distrettuale è stato, nella specie, quello di condannare la banca al pagamento delle somme illegittimamente addebitate alla correntista, qualificandole come indebiti pagamenti di quest’ultima, senza verificare, tuttavia, se la medesima avesse, o meno, versato alcunché (quale pagamento o anche quale mera rimessa ripristinatoria) a copertura di tali addebiti.

1.3.1. In definitiva, manca, nell’odierna vicenda, l’accertamento, da parte dei giudici di merito, del presupposto stesso dell’azione di ripetizione di indebito, espressamente esercitata dall’originaria attrice e accolta dai giudici, vale a dire l’accertamento dell’esistenza di un “pagamento” in senso tecnico (nel senso chiarito da Cass.

S.U. 24418/2010); anzi, manca del tutto l’accertamento del versamento, da parte della correntista –sia pure a titolo mero ripristino della provvista del fido – delle somme illegittimamente addebitatele dalla banca.

2. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6751/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Siena, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio legale associato Moschiano in Napoli, alla via Depretis, n. 102. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta già incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Sarzano (SP), alla via Alta n. 1, in persona del legale rappresentante pro temporeLivio Corghi, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al [OSCURATO:PERSONA] I n. 259. -controricorrente - avverso la sentenza n. 3103/2020 della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/05/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato il 14 giugno 2001, [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] citò [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, anche, breviter, Banca o MPS) innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: «I) accertare e dichiarare illegittimo l’anatocismo per cui è causa e comunque il calcolo anticipato effettuato dal MPS di interessi con l’addebito di un sostanziale tasso di interessi passivi annuo superiore a quello contrattuale e, conseguentemente, condannare la convenuta alla restituzione degli importi relativi, maggiorati di interessi e rivalutazioni; II) accertare e dichiarare che gli addebiti di commissioni di massimo scoperto e spese varie sono esuberanti, illegittimi perché ingiustificati, non pattizi e costituenti vero aggravio d’ulteriori oneri (interessi), con condanna alla restituzione all’attrice, maggiorata di interessi e rivalutazione; III) accertare e dichiarare illegittimo l’accreditamento di valute dei versamenti effettuati nel corso del rapporto, in ispecie a mezzo assegni, sia per assegni su piazza sia per quelli fuori piazza, in quanto detta valuta accreditata con ritardo rispetto alla liquidità assicuratasi dalla banca con la negoziazione di detti titoli, illegittima l’esposizione conseguente dell’attrice ad oneri passivi, proprio per il ritardato accredito, con la conseguente perdita degli interessi attivi e con l’esposizione a interessi passivi ingiustificatamente addebitati, a restituirsi; IV) dichiarare illegittima, altresì, l’applicazione di interessi (attivi e passivi) in misura difforme da quella pattuita contrattualmente, specie laddove è assente la comunicazione di rito prevista tassativamente a mezzo raccomandata, facendosi ordine di restituzione degli importi relativi, maggiorati di interessi, rivalutazioni». Il tutto con riferimento al rapporto di c/c n. 9374.41, al rapporto di conto anticipi s.b.f. n. 13482.94 ed al rapporto di c/c n. 193482.94. 1.1. Costituitasi la convenuta, che contestò l’avversa pretesa eccependo, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito con riguardo alle somme annotate nei rapporti predetti a titolo di interessi, capitalizzazione e quant’altro precedenti al decennio rispetto alla data di notifica dell’atto di citazione, l’adito tribunale, acquisita documentazione ed espletata una c.t.u. contabile, con sentenza del 17 novembre 2011, n. 12529 (poi oggetto di correzione materiale con ordinanza del 18 giugno 2012), accolse la domanda attrice e, per l’effetto, condannò [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in suo favore, di € 116.785,78, «a titolo di ripetizione dell’indebito, per le somme indebitamente percepite per effetto della capitalizzazione trimestrale operata, per effetto di applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, per effetto dell’applicazione di spese, oneri, e commissioni mai convenuti con l’attrice, oltre agli interessi nella misura legale ed alla rivalutazione monetaria dal 31/12/1996 all’effettivo pagamento». 2. Il gravame proposto dalla banca suddetta contro questa decisione fu deciso dall’adita Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 luglio/14 settembre 2020, n. 3103, –resa nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. –che così dispose: «a) in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 12529/2011, accogliendo parzialmente l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., condanna la banca medesima al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), a titolo di ripetizione dell’indebito, dell’importo di € 108.988,43, oltre interessi al tasso legale dal 14 giugno 2001 fino al soddisfo; b) per l’effetto – tenuto conto dell’avvenuto pagamento dell’indebito in esecuzione della condanna contenuta nella sentenza di primo grado –condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) al pagamento, in restituzione, dell’importo complessivo di € 78.157,39, oltre agli interessi al tassolegale dal 29 marzo 2012 al soddisfo; […]».2.1. In estrema sintesi, quella corte, respinta la ivi ribadita eccezione di prescrizione sollevata dall’appellante e previa riconvocazione del c.t.u. nominato in primo grado: i) considerò utilizzabile il conteggio in cui era stata esclusa ogni capitalizzazione degli interessi, e, riportato lo schema riepilogativo degli importi calcolati dal c.t.u., quantificò «la somma dovuta dalla banca alla società appellata», a titolo di ripetizione di indebito, in € 108.988,43, in luogo di quella di € 116.785,78 stabilita dal tribunale; ii) ritenne non dovuta la rivalutazione monetaria dal 31 dicembre 1996 all’effettivo pagamento, riconosciuta, invece, da quest’ultimo; iii) ritenne dovuti dall’appellante gli interessi legali sulla minore somma predetta dalla domanda giudiziale (14 giugno 2001) e non dal 31 dicembre 1996, come, invece, opinato dal giudice di prime cure; iv) infine, muovendo dal presupposto che la banca aveva già corrisposto alla controparte, in esecuzione della sentenza impugnata, € 217.300,00, comprensivi di rivalutazione ed interessi come stabiliti da quest’ultima, accolse la domanda di restituzione della prima nei seguenti termini: «[…] l’importo dell’indebito, per quanto attiene alla domanda principale della società appellata, è di € 108.988,43 e non di € 116.785,78 secondo quanto stabilito nella sentenza di primo grado. Per cui è fondata la domanda di restituzione della banca per l’importo pari alla differenza calcolata in € 7.797,35. Ma è fondata anche la domanda di restituzione dell’importo versato a titolo di rivalutazione monetaria pari ad € 41.926,10. Infine, gli interessi legali sono dovuti sulla somma di 108.988,43 dal 14 giugno 2001 alla data del saldo (29 marzo 2012) per un importo di € 29.473,16. Ciò significa che, rispetto all’importo versato per interessi di € 57.906,10, occorre detrarre quanto effettivamente dovuto per un importo da restituire in favore della banca appellante pari ad € 28.433,94. Il totale dell’importo dovuto in restituzione da parte della società appellata ed in favore della banca ammonta, quindi, ad € 78.157,39 (€ 7.797,35 per differenza sull’indebito + € 41.926,10 per restituzione dell’importo versato a titolo di rivalutazione monetaria + € 28.433,94 per differenza sugli interessi legali versati). Sulle somme da restituirealla banca appellante gli interessi legali sono dovuti dalla data del pagamento eseguito (29 marzo 2012)». 3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. affidandosi ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico formulato motivo di ricorso è rubricato «Nullità parziale della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. – Inesistenza del pagamento indebito e omessa applicazione della compensazione atecnica». Assume la ricorrente che «la perizia integrativa depositata dal c.t.u. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello […] ha confermato in pieno la erroneità della quantificazione delle somme da restituire effettuata dal Tribunale di primo grado perché il ricalcolo delle movimentazioni del c/c n. 9374,41, con esclusione della capitalizzazione trimestrale, ha determinato un saldo attivo finale di € 842,40 che, se compensato con i rispettivi contro crediti indicati dal c.t.u. a seguito della rideterminazione anche del conto anticipi n. 13482.94 (saldo debitore di € 90,93) e del conto corrente n. 193482.94 (saldo debitore di € 460,07), comporta un complessivo indebito di appena 291,40 […]. Il c.t.u., infatti, a pag. 5 della perizia, ha dichiarato che: “nell'ipotesi in cui venga accolta la ricostruzione senza capitalizzazione degli interessi, la Banca MPS dovrà corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’importo di € 291,40” […]. Ciò in quanto il saldo debitore del c/c n. 9374.41, a seguito del ricalcolo con eliminazione degli addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale, da debitore di € 108.697,03, come da estratti banca, diviene creditore di € 842,40, con la conseguenza che il MPS avrebbe dovuto restituire alla [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) l'importo risultante dal saldo creditore ricalcolato del c/c n. 9374.41 alla data del 31/12/1996 e, giammai, l’importo di € 116.785,78 inflitto dalla sentenza di primo grado. Tuttavia, la C.A. di Napoli non ha colto per intero le richieste della appellante ed ha erroneamente condannato la Banca MPS al pagamento della somma di € 108.988,43 senza considerare che non si trattava di un pagamento ma di un importo frutto della rideterminazione del rapporto di c/c nr. 9374.41 che, da passivo di € 108.697,03, diventava attivo di € 842,40 a seguito del ricalcolo del c.t.u.. In definitiva, la Banca andava condannata, tutt’al più, al pagamento dell'importo di € 291,40, determinato dal saldo creditore del c/c n. 9374,41 ricalcolato con esclusione totale di qualsiasi forma di capitalizzazione (pari ad € 842,40), dal quale andavano detratti in compensazione gli importi di € 90,93, per il c/anticipi n. 13482.94, e di € 460,07, per il c/anticipi 460.07 (€ 842,40- € 90,93 - € 460,07 = € 291,40). Tale eccezione è stata espressamente dedotta dall’appellante MPS nel giudizio di secondo grado all’esito dei chiarimenti resi dal c.t.u. nell’ambito del giudizio di appello […]. Quindi, non avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. mai pagato il saldo debitore del c/c n. 9374,41 che, dagli estratti banca al 31/12/1996, era pari a (meno) € 108.697,03, è evidente che anche la condanna così come inflitta dalla C.A. di Napoli –sebbene migliorativa per la banca rispetto alla sentenza di primo grado – è del tutto ingiustificata, mancando il presupposto di legge per l’applicazione dell’art. 2033 c.c. e, cioè, il pagamento dell’indebito. La C.A. di Napoli avrebbe invece dovuto semplicemente applicare il principio della compensazione atecnica operante nell’ambito del medesimo rapporto contrattuale di c/c n. 9374,41 –rilevabile anche di ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio […] – e dichiarare che, a seguito del ricalcolo con eliminazione della capitalizzazione, il saldo del c/c 9374,41, alla data del 31.12. 1996, da debitore di € 108.697,03 diveniva creditore di € 842,40, che, al netto degli importi dovuti in forza del conto anticipi n. 13482,94, pari a -€ 90, 93, e del conto anticipi n. 193482,94, pari a -€ 460,07, determinava un onere complessivo di restituzione, in favore della società attrice, pari ad € 291,40, oltre interessi dalla domanda. Ne consegue che la odierna ricorrente ha diritto anche alla restituzione dell’ulteriore importo di € 108.697,03, pari alla differenza tra l’indebito accertato in sentenza (€ 108.988,43) detratto l’effettivo indebito (€ 291,40), rispetto a quanto già determinato dalla C.A. di Napoli nella sentenza impugnata».1.1. Una tale doglianza si rivela fondata alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 1.2. Giova premettere che: i) le descritte domande proposte in citazione dall’originaria attrice riguardavano il rapporto di c/c n. 9374.41, il rapporto di conto anticipi s.b.f. n. 13482.94 ed il rapporto di c/c n. 193482.94; ii) nella sentenza impugnata si legge (cfr. pag. 14) che «Il rapporto bancario nr. 13482.94 operativamente termina nel 1989 ed il rapporto nr. 193482.94 inizia e termina nel corso del 1996 con giroconto dell’importo a credito nel c/c nr. 9374.41 e, quindi, l’importo reclamato dall’istituto di credito è l’importo a saldo del conto bancario nr. 9374.41»; iii) la corte distrettuale, nel disattendere l’eccezione di prescrizione ivi ribadita dalla banca appellante, ha accertato che «le rimesse oggetto di causa debbono intendersi tutte aventi natura “ripristinatoria”», facendo così decorrere la eccepita prescrizione dalla «cessazione del rapporto (nell’anno 1996)» (pertanto, risalendo la domanda giudiziale al 2001, tutti gli interessi calcolati dovevano considerarsi ripetibili «non essendo maturato il decennio necessario all’estinzione per prescrizione»). 1.2.1. Assume la Banca, poi, che, come accertato dal c.t.u., «il saldo debitore del c/c n. 9374,41, a seguito del ricalcolo con eliminazione degli addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale, da debitore di € 108.697,03, come da estratti banca, diviene creditore di € 842,40»: da ciò fa discendere la conseguenza che «il MPS avrebbe dovuto restituire alla [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) l'importo risultante dal saldo creditore ricalcolato del c/c n. 9374.41 alla data del 31/12/1996 e, giammai, l’importo di € 116.785,78 inflitto dalla sentenza di primo grado. Tuttavia, la C.A. di Napoli non ha colto per intero le richieste della appellante ed ha erroneamente condannato la Banca MPS al pagamento della somma di € 108.988,43 senza considerare che non si trattava di un pagamento ma di un importo frutto della rideterminazione del rapporto di c/c nr. 9374.41 che, da passivo di € 108.697,03, diventava attivo di € 842,40 a seguito del ricalcolo del c.t.u.. In definitiva, laBanca andava condannata, tutt’al più, al pagamento dell'importo di € 291,40, determinato dal saldo creditore del c/c n. 9374,41 ricalcolato con esclusione totale di qualsiasi forma di capitalizzazione (pari ad € 842,40), dal quale andavano detratti in compensazione gli importi di € 90,93, per il c/anticipi n. 13482.94, e di € 460,07, per il c/anticipi 460.07 (€ 842,40 -€ 90,93 - € 460,07 = € 291,40) . […]» (cfr. amplius, pag. 12-15 del ricorso). Argomentazione, questa, già svolta, sebbene parzialmente, dalla odierna ricorrente nel proprio atto di appello (cfr. pag. 11) e, più compiutamente, negli scritti conclusionali depositati in quel grado all’esito dei chiarimenti resi dal c.t.u. su richiesta della corte partenopea. 1.2.2. Nel controricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., invece, si legge, tra l’altro, che: i) «[…] ilthema decidendum era soltanto la quantificazione dell’indebito e la sua restituzione […]. Difatti, il saldo a cui fa riferimento controparte non era certo da sottrarre, compensandolo, in quanto saldo del momento, ma poi la banca ha effettuato le altre movimentazioni e, pertanto, se ora si sottraesse, lo locupleterebbe ! Difatti, successivamente, la banca è “rientrata” o comunque ha portato sempre in evidenza il detto saldo […]. Né l’odierna ricorrente si duole dell’affermazione contenuta a pag. 13 della sentenza gravata, estrapolata dalla c.t.u., che non risulta agli atti documentazione comprovante intimazione di rientro da parte della banca nel corso del rapporto»» (cfr. pag. 13-14); ii) «Insomma, si trattava, come incontestato, di un conto corrente, che era tale e cioè in essere ed affidato e non si comprende allora nemmeno perché la correntista avrebbe dovuto procedere al[pagamento del] saldo mai intimatole e legittimamente appunto in essere visto che né era stato chiuso né era stato revocato l’affidamento alla data dell’esame degli estratti conto alla quale la correntista ha, invece, cristallizzato la sua domanda per indebiti» (cfr. pag. 14); iii) «In ispecie, è sufficientemente chiaro che i giudici di merito ed in particolare il secondo giudice non potevano e non dovevano pronunciarsi sostanzialmente sul rientro dallo scoperto in quanto non oggetto di domanda della banca prima ancora che non legittimo, riguardo a conti correnti in essere quali quelli di specie. La sentenza gravata sembra essere stata sufficientemente chiara quando individua ilthema decidendum solo sugli indebiti» (cfr. pag. 15).1.3. L’errore della corte distrettuale è stato, nella specie, quello di condannare la banca al pagamento delle somme illegittimamente addebitate alla correntista, qualificandole come indebiti pagamenti di quest’ultima, senza verificare, tuttavia, se la medesima avesse, o meno, versato alcunché (quale pagamento o anche quale mera rimessa ripristinatoria) a copertura di tali addebiti. 1.3.1. In definitiva, manca, nell’odierna vicenda, l’accertamento, da parte dei giudici di merito, del presupposto stesso dell’azione di ripetizione di indebito, espressamente esercitata dall’originaria attrice e accolta dai giudici, vale a dire l’accertamento dell’esistenza di un “pagamento” in senso tecnico (nel senso chiarito da Cass. S.U. 24418/2010); anzi, manca del tutto l’accertamento del versamento, da parte della correntista –sia pure a titolo mero ripristino della provvista del fido – delle somme illegittimamente addebitatele dalla banca. 2. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa com
Sentenza Cassazione n. 15149/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris