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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 23031/2026

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hiefari Aldo, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ManniLelii Annamaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rossi MagiAdriana Marisa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoCarlo Amoruso;- ricorrenti -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università edella Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA], in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio deiMinistri e dei Ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 30 luglio 2024 n. 5354;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4801/2025N.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/20261.

Nel 2018 gli odierni ricorrenti - agendo unitamente ad altri soggetti oranon più parti in causa - convennero dinanzi al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopraindicate, esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad unascuola di specializzazione in anni compresi tra il 1979 ed il 1989;-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto circa trentanove anni prima, inconseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.2.

Con sentenza 22.10.2021 n. 16548 il Tribunale di Roma:-) dichiarò il difetto di legittimazione passiva (sostanziale) dei treministeri convenuti;-) accolse solo alcune delle domande, liquidando il danno nella misuradi euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, oltre interessi legali dalladomanda (salvo per alcuni attori, i quali avevano dimostrato di averecostituito in mora l’Amministrazione prima dell’introduzione del giudizio);-) rigettò le domande:a) di quanti avevano frequentato un corso di specializzazionenon contemplato dalle direttive comunitarie 75/362 e 75/363;b) di quanti avevano frequentato un corso di specializzazione didurata inferiore a quattro anni;c) di quanti avevano iniziato la scuola di specializzazione primadel 1982.Numero registro generale 4801/2025N.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/2026La sentenza fu oggetto di quattro distinti appelli poi riuniti ex art. 335c.p.c..

Il primo fu proposto dalla Presidenza del Consiglio, gli altri da talunidegli originari attori.3.

Con sentenza 30.7.2024 n. 5354 la Corte d’appello di Roma accolse soloalcune, e solo in parte, delle impugnazioni.Per quanto qui ancora rileva la corte territoriale rigettò la domanda propostada quanti avevano conseguito specializzazioni non contemplate dalleDirettive 75/362 e 75/363.4.

La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dai soggettiindicati in epigrafe, con ricorso fondato su cinque motivi.Le amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso.Il primo motivo di ricorso concerne la posizione dei soli [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PitteraCarmela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (le ultime tre quali successorijure hereditario nella posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA]), SozioAlfredo e [OSCURATO:PERSONA].1.1.

I ricorrenti appena elencati censurano il capo di sentenza che harigettato le rispettive domande risarcitorie, per avere essi conseguitospecializzazioni non contemplate dalle Direttive 75/362 e 75/363 (e cioèMedicina legale e delle assicurazioni, Medicina dello sport, Pediatriapreventiva e puericultura, Angiologia medica, Fisiopatologia dellariproduzione, Chirurgia della mano, Scienza dell’alimentazione).I ricorrenti osservano che gli elenchi contenuti nelle Direttive 75/362 e75/363 non sono tassativi; che le suddette specializzazioni erano comunquecontemplate sia dal d.m. 31.10.1991, recante “Approvazione dell’elencodelle specializzazioni impartite presso le università e gli istituti di istruzioneuniversitaria, di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunitàeconomiche europee’”, sia dal successivo d.m. 30.1.1998; che le suddetteN.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/2026specializzazioni erano “equipollenti” a quelle previste dalle Direttive (ilricorso non chiarisce quali, ad eccezione di “cardiologia”, che ad avviso deiricorrenti sarebbe equivalente ad “angiologia”); che infine la difesa erarialenon aveva contestato la equivalenza delle specializzazioni da esseconseguite rispetto a quelle (non si dice quali) previste dalle Direttive75/362 e 75/363.1.2.

Il motivo mescola plurime censure che vanno esaminate nell’ordine dicui all’art. 276, secondo comma, c.c..1.3.

Pregiudiziale è l’esame della denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c.,consistita ad avviso dei ricorrenti nell’aver la sentenza d’appello addossatoloro l’onere di provare una circostanza (l’equipollenza tra la specializzazioneconseguita e una tra quelle previste dalle Direttive 75/362 e 75/363).1.3.1.

La censura è infondata per più ragioni.Anche a voler prescindere dalla dubbia coerenza dell’illustrazione del motivoalle prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., la censura è manifestamenteinfondata perché l’onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dallacontroparte non è senza eccezioni: esso, infatti, viene meno quandol’attore, per primo, si sottragga all’onere di analitica allegazione dei fattiposti a fondamento della domanda.L'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum e, diconseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispettoall'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una genericadeduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non puòche essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso lagenericità della difesa non solleva affatto l’attore dai suoi oneri probatori(Sez. 3, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016).Pertanto:(a) se l’allegazione attorea è specifica, e la contestazione delconvenuto manca od è generica, l’attore è sollevato dall’onere di provare ifatti allegati e genericamente contestati;N.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/2026(b) se l’allegazione attorea è specifica, e la contestazione delconvenuto è altrettanto specifica, l’attore ha l’onere di provare i fattiallegati;(c) se l’allegazione attorea è generica (e sempre che tale genericitànon comporti la nullità della citazione, ai sensi dell’art. 164 c.p.c.), e lacontestazione del convenuto è altrettanto generica, l’attore ha l’onere diprovare i fatti allegati;(d) se l’allegazione attorea è generica, e la contestazione delconvenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l’attore hanon solo l’onere di provare i fatti allegati, ma – prima ancora - quello dicontestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimentidovranno darsi per ammessi (per tutti e quattro questi princìpi si vedano giàSez. 3 - , Ordinanza n. 11252 del 10/05/2018 e Sez. 3, Ordinanza n. 19340del 03/08/2017).1.3.2.

Applicando dunque i suddetti princìpi al caso di specie, è agevolerilevare come nessuno dei ricorrenti indicati al precedente § 1, nell’attointroduttivo del giudizio, assolse in modo analitico ed esaustivo l’onere diindicare se, e per quali ragioni di fatto, la specializzazione da essirispettivamente conseguita fosse da ritenersi equipollente a quelle previsteda almeno due Stati membri dell’Unione Europea.Anzi, quell’onere non fu assolto affatto: l’atto di citazione, infatti,inutilmente verboso sulle questioni di diritto, tacque sulle questioni di fatto,limitandosi ad esporle con la laconica formula “per il conseguimento deldiploma di specializzazione citato, i dottori attori hanno frequentato larelativa scuola per il numero di anni rispettivamente previsto” (p. 4).Sicché, a fronte di tale ermetismo assertivo, nessun onere di particolarecontestazione incombeva sulla Presidenza del Consiglio, per l’ovvia ragioneche sarebbe inesigibile dal convenuto una contestazione “alla cieca” su fattimai allegati (Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, in identica fattispecie).1.3.3.

La denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. è altresì infondata perchéla [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di costituzione e risposta in primo gradoN.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/2026non mancò di contestare il difetto di corrispondenza tra la specializzazioneconseguita dagli attori sopra indicati e quelle previste dalle Direttive (cfr. lacomparsa di costituzione e risposta della Presidenza del Consiglio, p. 7, §A.3).

E tanto bastava per ribaltare sugli attori l’onere di provare che, adonta della non corrispondenza nominale tra le specializzazioni, vi eracomunque una corrispondenza de facto tra le une e le altre1.4.

Anche le restanti censure contenute nel primo motivo di ricorso sonoinfondate.[OSCURATO:PERSONA] comunitaria 75/362, come modificata dalla direttiva 1982/76,impose agli Stati membri di prevedere una remunerazione non per tutticoloro che avessero frequentato scuole di specializzazione quomodolibet,ma solo a favore di coloro che avessero frequentato quelle scuole dispecializzazione per le quali gli Stati membri si obbligavano al reciprocoriconoscimento dei relativi diplomi.Tali scuole erano elencate negli articoli 5 (scuole comuni a tutti gli statimembri) e 7 (scuole comuni ad almeno due Stati membri) della direttiva75/362.Pertanto chi domanda il risarcimento del danno patito in conseguenza dellatardiva attuazione della direttiva 75/362 ha l’onere, alternativamente, di:a) allegare e dimostrare che la specializzazione conseguita coincidenominalmente con una di quelle previste dalla direttiva comunitaria (explurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 12102 del 22.6.2020), ed in tal casonessun’altro onere gli è richiesto;b) oppure allegare e dimostrare che la specializzazione conseguita,nonostante la non coincidenza nominale con quelle previste dalla Direttiva,per il contenuto degli insegnamenti, per l’impegno orario, per lecaratteristiche cliniche, era di fatto sostanzialmente equipollente ad unadelle specializzazioni elencate dalla direttiva comunitaria e comuni adalmeno due Stati membri.In tale seconda ipotesi, tuttavia, è onere dell’attore allegare sin dall’attointroduttivo del giudizio la sussistenza di tale equipollenza di fatto (explurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 8376 del 2020).N.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/20261.5.

Da questa distinzione consegue, sul piano processuale, che:a) la non coincidenza nominale fra la specializzazione conseguitadall’attore e gli elenchi di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362,costituendo una questione di diritto, è rilevabile ex officio dal giudice aprescindere da qualsiasi contestazione della parte convenuta;b) l’eventuale coincidenza sostanziale fra la specializzazioneconseguita dall’attore gli elenchi di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva75/362, costituendo una questione anche di fatto, deve essere allegata,appunto nei termini fattuali giustificativi, dall’attore; solo una volta che siastata compiutamente allegata, sorge per il convenuto l’onere dicontestazione (così, diffusamente, Sez.

L, Ordinanza n. 9101 del 1.4.2021;Sez. 3, Ordinanza n. 26439 del 20.11.2020; Sez. 3, Ordinanza n. 8376 del29.4.2020).1.6.

Ciò posto in diritto, con riferimento al caso di specie rileva il collegioche:a) la coincidenza nominale tra la specializzazione conseguita dairicorrenti indicati al precedente § 1 e quelle contemplate dalla Direttiva75/362 non sussiste;b) la coincidenza sostanziale tra la specializzazione conseguita dalricorrente ed almeno una di quelle contemplate dalla direttiva 75/362 erauna circostanza di fatto che doveva essere analiticamente edettagliatamente allegata e provata dagli attori, e non lo è stata.1.6.

Ad abundantiam, rileva il Collegio che l’equipollenza tra lespecializzazioni conseguite dai ricorrenti indicati al § 1 e quelle previstedalle Direttive 75/362 e 75/363 è stata già negata molte volte da questaCorte.In particolare:-) per “medicina legale e delle assicurazioni”, da Sez.

U, Sentenza n.26603 del 2024; Sez. 3, Ordinanza n. 15080 del 29/05/2023; Sez. 3,N.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/2026Ordinanza n. 25414 del 26.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 28440 del14.12.2020;-) per “medicina dello sport”, da Sez. 3, Ordinanza n. 16268 del17/06/2025; Sez.

U, Sentenza n. 26603 del 14/10/2024; Sez. 3, Ordinanzan. 15203 del 30/05/2024; Cass. n. 3175 del 2024; n. 25414 del 2022; n.25388 del 2023;-) per “pediatria preventiva” da Sez. 3, Ordinanza n. 25388 del29/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 20468 del 17/07/2023; Sez. 3, Ordinanzan. 33634 del 15/11/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 4575 del 11.2.2022; Sez. 3,Ordinanza n. 20303 del 26/07/2019; né può ritenersi un precedentecontrario la decisione di questa Corte, invocata dai ricorrenti a p. 15 delricorso (Cass. 17/01/2019 n. 1054), nella quale l’equipollenza tra laspecializzazione in “pediatria preventiva” e quella in “pediatria” previstadalla Direttiva 75/362 è compiuta solo obiter dictum, dal momento che inquel caso il ricorso (proposto dalla Presidenza del consiglio) fu ritenutoinammissibile;-) per “angiologia”, da Cass. Sez.

U., 14/10/2024, n. 26603; né èsuperfluo ricordare - anche per i fini di cui all’art. 96 c.p.c., di cui si dirà -che un anno prima dell’introduzione del presente ricorso, analoga pretesa(ovvero l’affermazione che la specializzazione in angiologia fosse previstadalla Direttiva 75/362) fu sottoposta a questa Corte negli stessi esattitermini dal difensore degli odierni ricorrenti in fattispecie identica, e giàrigettata da questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 2024, § A.1),senza che la difesa dei ricorrenti abbia avvertito l’esigenza di prendereposizione sugli argomenti posti a fondamento di quella decisione (peraltronemmeno isolata);-) per “fisiopatologia della riproduzione” da Sez. 3, Ordinanza n.11573 del 2026; Cass. n. 25321 del 2023; n. 20468 del 2023; n. 20393 del2023; n. 39826 del 2021);-) per “chirurgia della mano” da Sez. 3, Ordinanza n. 16407 del2025;Sez. 3, Ordinanza n. 16268 del 2025; Sez.

U, Sentenza n. 26603 del14/10/2024;N.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/2026-) per “scienza dell’alimentazione” da Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del2022.1.7.

Infine, è manifestamente inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ladeduzione secondo cui avrebbero diritto al risarcimento quelli tra i ricorrentiche conseguirono specializzazioni incluse nel d.m. 31.10.1991, alla luce delprincipio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte - ben prima dellaproposizione del ricorso per cassazione oggi in esame - secondo cui “imedici che, prima del 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola dispecializzazione non contemplata dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEEe successive integrazioni - e della quale non sia stata dimostratal'equipollenza di fatto a quelle ivi previste - non hanno diritto al risarcimentodel danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddettedirettive, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia statasuccessivamente inclusa tra quelle qualificate "conformi alle norme delleComunità economiche europee" dal d.m. 31 ottobre 1991” (Cass. Sez.

U.,14/10/2024, n. 26603).2.

Il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo, anche ad ammettere che le confuse espressioni di cui ap. 19-20 rispettino l’onere di cui all’art. 366, n. 4, c.p.c., discorre diprescrizione ed appare a questa Corte incomprensibile, dal momento che lasentenza impugnata non contiene statuizioni in tema di prescrizioneestintiva.

D’altro canto, l’illustrazione del motivo nemmeno reca tracciaalcuna di individuazione della motivazione che sarebbe incorsa nel viziodenunciato.Ne segue l’inammissibilità del motivo.3.

Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo è contestata la stima del danno, liquidato dalla Corteterritoriale in euro 6.714 pro anno.N.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/20263.1.

A p. 20 del ricorso si dichiara che il motivo riguarda la posizione diAmbrosi Furio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiorgetti Viviana, quale successore mortis causa di [OSCURATO:PERSONA](indicato nell’epigrafe del ricorso per cassazione come “Di VescovoMaurizio”).3.2.

Alle successive pp. 21-22 si dichiara che il motivo concerne la posizionedi “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Eredi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]”.3.2.

L’illustrazione del motivo non spende alcun argomento per confutare lasentenza impugnata, limitandosi a sostenere che il danno andava liquidatoin misura pari al compenso che fu accordato agli iscritti alle scuole dispecializzazione a partire dal 2006.3.3.

Il motivo è inammissibile per:a) insuperabile ambiguità, in quanto non è dato comprendere a qualidei ventinove ricorrenti si riferisca;b) difetto di specificità, in quanto non riferisce quale fu lo sviluppo el’esito del giudizio di merito per ciascuno dei ricorrenti indicati comeinteressati alla censura contenuta nel motivo.3.4.

Infine, il motivo – se i rilievi appena fatti si superassero - il motivosarebbe comunque inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., in quantoquesta Corte - come ben noto al difensore degli odierni ricorrenti, i cuiricorsi proposti in identica fattispecie sono stati più volte oggetto dicondanna per lite temeraria da parte di questa Corte, proprio per avereproposto censure identiche a quella oggi in esame - ha reiteratamenteaffermato (a partire da Cass. n. 1917 del 2012) che le somme dacorrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corsoN.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/2026di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivorecepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, nonpossono essere commisurate all’importo della borsa di studio introdotta equantificata nel d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficaciaretroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità dellegislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazionifornite dai medici specializzandi.L’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, nonha natura retributiva né può dar luogo ad una riparazione integrale,desumibile dai criteri di calcolo della legge sopracitata.Essa ha piuttosto natura para-risarcitoria e la prestazione che ne formaoggetto deve essere quantificata sulla base di un parametro equitativofondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe.Questo parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nellalegge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto diprocedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte lecategorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizionifattuali idonee all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie,senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991 (ex multis, solo trale più recenti, Cass. 15/07/2024 n. 19439; Cass. 21/12/2021, n. 41076;Cass. 26/07/2022, n. 23350; Cass. 25/08/2022, n. 25365; Cass.12/09/2022, n. 26812; Cass. 13/09/2022, n. 26901).3.5.

Ad abundantiam, varrà rilevare che i ricorrenti muovono da un assuntopostulato più che dimostrato: e cioè che se il legislatore avesse datotempestiva attuazione alla Direttiva 82/76, il compenso che lo Statoavrebbe loro corrisposto sarebbe stato comunque superiore a quello chesarà stabilito dalla l. 370/99.Assunto non condivisibile, in virtù dello iato temporale tra le due epoche edei profondi mutamenti macroeconomici che le differenziano.3.6.

In terzo luogo, sul piano del diritto comunitario, lo stabilire qualedovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi diN.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/2026specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l’ordinamentocomunitario ha lasciato agli Stati membri.Dunque nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da partedella sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitarionon si occupa e non si è mai occupato del quantum dovuto ai frequentanti lescuole di specializzazione (ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31922 del10.12.2018; Sez. 3, Sentenza n. 17051 del 28.6.2018; Sez.

L, Sentenza n.15520 del 13.6.2018).Né è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sonoiscritti alle scuole di specializzazione prima del 1991, e coloro che le hannofrequentate dopo.Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazionemaggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altresì vero chesoltanto i secondi nell’iscriversi alle scuole di specializzazione hanno assuntooneri ed impegni (il tempo pieno, in primo luogo) sconosciuti ai primi.4.

Il quarto motivo di ricorso.Col quarto motivo la sentenza d’appello è impugnata nella parte in cui haaffermato che agli attori spettassero i soli interessi legali dalla data delladomanda (o dalla costituzione in mora), ma non anche la rivalutazionemonetaria e gli interessi compensativi.4.1.

Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. alla luce delconsolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il risarcimento deidanni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti inepoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto pararisarcitorio, lacui quantificazione equitativa - da compiersi sulla base delle indicazionicontenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 - comporta esclusivamente ladecorrenza degli interessi (e non anche la necessità della rivalutazionemonetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondocomma, cod. civ.) dalla data della messa in mora, in quanto, con lamonetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazionerisarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta” (ex multis,N.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/2026Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014; e la già citata Sez. 3,Sentenza n. 1917 del 09/02/2012).5.

Il quinto motivo di ricorso.Il quinto motivo contiene tre censure.5.1.

La prima censura concerne la posizione della sola [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente deduce che la sentenza avrebbe violato l’art. 92 c.p.c., peravere “illegittimamente omesso di compensare le spese nei confronti delladott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (..) pur avendo accolto (…) il suo ricorso in meritoall’omessa pronuncia su una delle due specializzazioni conseguite”.5.1.1.

La censura è infondata.[OSCURATO:PERSONA] conseguì due specializzazioni: in anestesia ed in scienzadell’alimentazione.

Chiese di essere risarcita per non avere percepito alcunaremunerazione durante la frequenza dei rispettivi corsi.In primo grado fu accolta la domanda di risarcimento con riferimento allaspecializzazione in scienza dell’alimentazione, ma non fu esaminata ladomanda fondata sul conseguimento della specializzazione in anestesia.In appello [OSCURATO:PERSONA] assunse la veste di appellata rispettoall’impugnazione proposta dalla Presidenza del Consiglio avverso ilriconoscimento del risarcimento per la specializzazione in scienzadell’alimentazione, e di appellante rispetto alla pretesa di essere risarcitacon riferimento alla specializzazione in anestesia, non considerata dalTribunale.Ella fu vittoriosa rispetto alla propria impugnazione, e soccombente rispettoa quella proposta dalla Presidenza del Consiglio.La Corte d’appello applicò il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.nell’uno e nell’altro caso: e dunque condannò la Presidenza del Consiglio arifondere ad [OSCURATO:PERSONA] le spese del doppio grado, e viceversa.Così giudicando, la Corte d’appello nella sostanza ha implicitamentedisposto una compensazione parziale, che era giustificata dallasoccombenza reciproca.N.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/2026Infatti da un lato ha condannato l’Amministrazione a rifondere adAlessandra Vitali le spese di lite liquidate in euro 3.000 (oltre oneri accessoriper ognuno dei due gradi di merito).Dall’altro lato però ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in solido con gli altrisoccombenti a rifondere all’Amministrazione le spese di lite liquidate in euro13.000.Aggiungasi che la responsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA] con gli altrisette soccombenti si è risolta di fatto nell’attribuirle il carico di un ottavodelle spese di soccombenza liquidate dalla Corte d’appello, e dunque euro1.625.In conclusione, l’operazione della Corte territoriale si è nella sostanza risoltain una oggettiva compensazione parziale per reciproca soccombenza edessa, quanto alla sua misura, costituisce una scelta discrezionale del giudicedi merito non sindacabile in questa sede.5.2.

La seconda censura concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e LeliiAnnamaria, ha il medesimo contenuto di quella appena esposta, ed èinfondata per le medesime ragioni, in quanto anche con rispetto ai suddettiricorrenti la sentenza d’appello ha di fatto disposto una compensazioneparziale.5.3.

La terza censura investe il capo di condanna alle spese pronunciato acarico dei restanti soccombenti.

I ricorrenti sostengono che la Corted’appello avrebbe dovuto compensare le spese in considerazione delle“oscillazioni” della giurisprudenza sui temi oggetto del contendere.5.3.1.

La censura è manifestamente inammissibile: sia perché la scelta dinon compensare le spese è insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez.Un., n. 14989 del 2005 e successive conformi), sia perché al momento incui fu proposto l’appello non vi era nessuna “oscillazione giurisprudenziale”nella consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale unicamenteoccorreva badare ex art. 65 ord. giud..N.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/20266.

Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti, previa maggiorazione aisensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14.Tutte le spese sono liquidate nel dispositivo.7.

La palese ed inescusabile infondatezza del ricorso rende manifesto cheesso è stato proposto quanto meno con abuso del processo ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c. (se non con dolo o colpa grave ai sensi del primocomma della medesima norma), e giustifica la condanna dei ricorrenti nellamisura indicata nel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore della Presidenza delConsiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano nella somma di euro 59.800, oltre eventuali spese prenotate adebito;(-) condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della Presidenzadel Consiglio dei Ministri della somma di euro 30.000 ai sensi dell’art. 96,terzo comma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hiefari Aldo, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ManniLelii Annamaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rossi MagiAdriana Marisa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoCarlo Amoruso;- ricorrenti -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università edella Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA], in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio deiMinistri e dei Ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 30 luglio 2024 n. 5354;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4801/2025N.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/20261. Nel 2018 gli odierni ricorrenti - agendo unitamente ad altri soggetti oranon più parti in causa - convennero dinanzi al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopraindicate, esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad unascuola di specializzazione in anni compresi tra il 1979 ed il 1989;-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto circa trentanove anni prima, inconseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.2. Con sentenza 22.10.2021 n. 16548 il Tribunale di Roma:-) dichiarò il difetto di legittimazione passiva (sostanziale) dei treministeri convenuti;-) accolse solo alcune delle domande, liquidando il danno nella misuradi euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, oltre interessi legali dalladomanda (salvo per alcuni attori, i quali avevano dimostrato di averecostituito in mora l’Amministrazione prima dell’introduzione del giudizio);-) rigettò le domande:a) di quanti avevano frequentato un corso di specializzazionenon contemplato dalle direttive comunitarie 75/362 e 75/363;b) di quanti avevano frequentato un corso di specializzazione didurata inferiore a quattro anni;c) di quanti avevano iniziato la scuola di specializzazione primadel 1982.Numero registro generale 4801/2025N.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/2026La sentenza fu oggetto di quattro distinti appelli poi riuniti ex art. 335c.p.c.. Il primo fu proposto dalla Presidenza del Consiglio, gli altri da talunidegli originari attori.3. Con sentenza 30.7.2024 n. 5354 la Corte d’appello di Roma accolse soloalcune, e solo in parte, delle impugnazioni.Per quanto qui ancora rileva la corte territoriale rigettò la domanda propostada quanti avevano conseguito specializzazioni non contemplate dalleDirettive 75/362 e 75/363.4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dai soggettiindicati in epigrafe, con ricorso fondato su cinque motivi.Le amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Il primo motivo di ricorso concerne la posizione dei soli [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PitteraCarmela, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (le ultime tre quali successorijure hereditario nella posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA]), SozioAlfredo e [OSCURATO:PERSONA].1.1. I ricorrenti appena elencati censurano il capo di sentenza che harigettato le rispettive domande risarcitorie, per avere essi conseguitospecializzazioni non contemplate dalle Direttive 75/362 e 75/363 (e cioèMedicina legale e delle assicurazioni, Medicina dello sport, Pediatriapreventiva e puericultura, Angiologia medica, Fisiopatologia dellariproduzione, Chirurgia della mano, Scienza dell’alimentazione).I ricorrenti osservano che gli elenchi contenuti nelle Direttive 75/362 e75/363 non sono tassativi; che le suddette specializzazioni erano comunquecontemplate sia dal d.m. 31.10.1991, recante “Approvazione dell’elencodelle specializzazioni impartite presso le università e gli istituti di istruzioneuniversitaria, di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunitàeconomiche europee’”, sia dal successivo d.m. 30.1.1998; che le suddetteN.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/2026specializzazioni erano “equipollenti” a quelle previste dalle Direttive (ilricorso non chiarisce quali, ad eccezione di “cardiologia”, che ad avviso deiricorrenti sarebbe equivalente ad “angiologia”); che infine la difesa erarialenon aveva contestato la equivalenza delle specializzazioni da esseconseguite rispetto a quelle (non si dice quali) previste dalle Direttive75/362 e 75/363.1.2. Il motivo mescola plurime censure che vanno esaminate nell’ordine dicui all’art. 276, secondo comma, c.c..1.3. Pregiudiziale è l’esame della denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c.,consistita ad avviso dei ricorrenti nell’aver la sentenza d’appello addossatoloro l’onere di provare una circostanza (l’equipollenza tra la specializzazioneconseguita e una tra quelle previste dalle Direttive 75/362 e 75/363).1.3.1. La censura è infondata per più ragioni.Anche a voler prescindere dalla dubbia coerenza dell’illustrazione del motivoalle prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., la censura è manifestamenteinfondata perché l’onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dallacontroparte non è senza eccezioni: esso, infatti, viene meno quandol’attore, per primo, si sottragga all’onere di analitica allegazione dei fattiposti a fondamento della domanda.L'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum e, diconseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispettoall'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una genericadeduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non puòche essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso lagenericità della difesa non solleva affatto l’attore dai suoi oneri probatori(Sez. 3, Sentenza n. 21075 del 19/10/2016).Pertanto:(a) se l’allegazione attorea è specifica, e la contestazione delconvenuto manca od è generica, l’attore è sollevato dall’onere di provare ifatti allegati e genericamente contestati;N.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/2026(b) se l’allegazione attorea è specifica, e la contestazione delconvenuto è altrettanto specifica, l’attore ha l’onere di provare i fattiallegati;(c) se l’allegazione attorea è generica (e sempre che tale genericitànon comporti la nullità della citazione, ai sensi dell’art. 164 c.p.c.), e lacontestazione del convenuto è altrettanto generica, l’attore ha l’onere diprovare i fatti allegati;(d) se l’allegazione attorea è generica, e la contestazione delconvenuto è specifica (il che non può teoricamente escludersi), l’attore hanon solo l’onere di provare i fatti allegati, ma – prima ancora - quello dicontestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimentidovranno darsi per ammessi (per tutti e quattro questi princìpi si vedano giàSez. 3 - , Ordinanza n. 11252 del 10/05/2018 e Sez. 3, Ordinanza n. 19340del 03/08/2017).1.3.2. Applicando dunque i suddetti princìpi al caso di specie, è agevolerilevare come nessuno dei ricorrenti indicati al precedente § 1, nell’attointroduttivo del giudizio, assolse in modo analitico ed esaustivo l’onere diindicare se, e per quali ragioni di fatto, la specializzazione da essirispettivamente conseguita fosse da ritenersi equipollente a quelle previsteda almeno due Stati membri dell’Unione Europea.Anzi, quell’onere non fu assolto affatto: l’atto di citazione, infatti,inutilmente verboso sulle questioni di diritto, tacque sulle questioni di fatto,limitandosi ad esporle con la laconica formula “per il conseguimento deldiploma di specializzazione citato, i dottori attori hanno frequentato larelativa scuola per il numero di anni rispettivamente previsto” (p. 4).Sicché, a fronte di tale ermetismo assertivo, nessun onere di particolarecontestazione incombeva sulla Presidenza del Consiglio, per l’ovvia ragioneche sarebbe inesigibile dal convenuto una contestazione “alla cieca” su fattimai allegati (Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, in identica fattispecie).1.3.3. La denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. è altresì infondata perchéla [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di costituzione e risposta in primo gradoN.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/2026non mancò di contestare il difetto di corrispondenza tra la specializzazioneconseguita dagli attori sopra indicati e quelle previste dalle Direttive (cfr. lacomparsa di costituzione e risposta della Presidenza del Consiglio, p. 7, §A.3). E tanto bastava per ribaltare sugli attori l’onere di provare che, adonta della non corrispondenza nominale tra le specializzazioni, vi eracomunque una corrispondenza de facto tra le une e le altre1.4. Anche le restanti censure contenute nel primo motivo di ricorso sonoinfondate.[OSCURATO:PERSONA] comunitaria 75/362, come modificata dalla direttiva 1982/76,impose agli Stati membri di prevedere una remunerazione non per tutticoloro che avessero frequentato scuole di specializzazione quomodolibet,ma solo a favore di coloro che avessero frequentato quelle scuole dispecializzazione per le quali gli Stati membri si obbligavano al reciprocoriconoscimento dei relativi diplomi.Tali scuole erano elencate negli articoli 5 (scuole comuni a tutti gli statimembri) e 7 (scuole comuni ad almeno due Stati membri) della direttiva75/362.Pertanto chi domanda il risarcimento del danno patito in conseguenza dellatardiva attuazione della direttiva 75/362 ha l’onere, alternativamente, di:a) allegare e dimostrare che la specializzazione conseguita coincidenominalmente con una di quelle previste dalla direttiva comunitaria (explurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 12102 del 22.6.2020), ed in tal casonessun’altro onere gli è richiesto;b) oppure allegare e dimostrare che la specializzazione conseguita,nonostante la non coincidenza nominale con quelle previste dalla Direttiva,per il contenuto degli insegnamenti, per l’impegno orario, per lecaratteristiche cliniche, era di fatto sostanzialmente equipollente ad unadelle specializzazioni elencate dalla direttiva comunitaria e comuni adalmeno due Stati membri.In tale seconda ipotesi, tuttavia, è onere dell’attore allegare sin dall’attointroduttivo del giudizio la sussistenza di tale equipollenza di fatto (explurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 8376 del 2020).N.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/20261.5. Da questa distinzione consegue, sul piano processuale, che:a) la non coincidenza nominale fra la specializzazione conseguitadall’attore e gli elenchi di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362,costituendo una questione di diritto, è rilevabile ex officio dal giudice aprescindere da qualsiasi contestazione della parte convenuta;b) l’eventuale coincidenza sostanziale fra la specializzazioneconseguita dall’attore gli elenchi di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva75/362, costituendo una questione anche di fatto, deve essere allegata,appunto nei termini fattuali giustificativi, dall’attore; solo una volta che siastata compiutamente allegata, sorge per il convenuto l’onere dicontestazione (così, diffusamente, Sez. L, Ordinanza n. 9101 del 1.4.2021;Sez. 3, Ordinanza n. 26439 del 20.11.2020; Sez. 3, Ordinanza n. 8376 del29.4.2020).1.6. Ciò posto in diritto, con riferimento al caso di specie rileva il collegioche:a) la coincidenza nominale tra la specializzazione conseguita dairicorrenti indicati al precedente § 1 e quelle contemplate dalla Direttiva75/362 non sussiste;b) la coincidenza sostanziale tra la specializzazione conseguita dalricorrente ed almeno una di quelle contemplate dalla direttiva 75/362 erauna circostanza di fatto che doveva essere analiticamente edettagliatamente allegata e provata dagli attori, e non lo è stata.1.6. Ad abundantiam, rileva il Collegio che l’equipollenza tra lespecializzazioni conseguite dai ricorrenti indicati al § 1 e quelle previstedalle Direttive 75/362 e 75/363 è stata già negata molte volte da questaCorte.In particolare:-) per “medicina legale e delle assicurazioni”, da Sez. U, Sentenza n.26603 del 2024; Sez. 3, Ordinanza n. 15080 del 29/05/2023; Sez. 3,N.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/2026Ordinanza n. 25414 del 26.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 28440 del14.12.2020;-) per “medicina dello sport”, da Sez. 3, Ordinanza n. 16268 del17/06/2025; Sez. U, Sentenza n. 26603 del 14/10/2024; Sez. 3, Ordinanzan. 15203 del 30/05/2024; Cass. n. 3175 del 2024; n. 25414 del 2022; n.25388 del 2023;-) per “pediatria preventiva” da Sez. 3, Ordinanza n. 25388 del29/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 20468 del 17/07/2023; Sez. 3, Ordinanzan. 33634 del 15/11/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 4575 del 11.2.2022; Sez. 3,Ordinanza n. 20303 del 26/07/2019; né può ritenersi un precedentecontrario la decisione di questa Corte, invocata dai ricorrenti a p. 15 delricorso (Cass. 17/01/2019 n. 1054), nella quale l’equipollenza tra laspecializzazione in “pediatria preventiva” e quella in “pediatria” previstadalla Direttiva 75/362 è compiuta solo obiter dictum, dal momento che inquel caso il ricorso (proposto dalla Presidenza del consiglio) fu ritenutoinammissibile;-) per “angiologia”, da Cass. Sez. U., 14/10/2024, n. 26603; né èsuperfluo ricordare - anche per i fini di cui all’art. 96 c.p.c., di cui si dirà -che un anno prima dell’introduzione del presente ricorso, analoga pretesa(ovvero l’affermazione che la specializzazione in angiologia fosse previstadalla Direttiva 75/362) fu sottoposta a questa Corte negli stessi esattitermini dal difensore degli odierni ricorrenti in fattispecie identica, e giàrigettata da questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 2024, § A.1),senza che la difesa dei ricorrenti abbia avvertito l’esigenza di prendereposizione sugli argomenti posti a fondamento di quella decisione (peraltronemmeno isolata);-) per “fisiopatologia della riproduzione” da Sez. 3, Ordinanza n.11573 del 2026; Cass. n. 25321 del 2023; n. 20468 del 2023; n. 20393 del2023; n. 39826 del 2021);-) per “chirurgia della mano” da Sez. 3, Ordinanza n. 16407 del2025;Sez. 3, Ordinanza n. 16268 del 2025; Sez. U, Sentenza n. 26603 del14/10/2024;N.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/2026-) per “scienza dell’alimentazione” da Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del2022.1.7. Infine, è manifestamente inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ladeduzione secondo cui avrebbero diritto al risarcimento quelli tra i ricorrentiche conseguirono specializzazioni incluse nel d.m. 31.10.1991, alla luce delprincipio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte - ben prima dellaproposizione del ricorso per cassazione oggi in esame - secondo cui “imedici che, prima del 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola dispecializzazione non contemplata dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEEe successive integrazioni - e della quale non sia stata dimostratal'equipollenza di fatto a quelle ivi previste - non hanno diritto al risarcimentodel danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddettedirettive, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia statasuccessivamente inclusa tra quelle qualificate "conformi alle norme delleComunità economiche europee" dal d.m. 31 ottobre 1991” (Cass. Sez. U.,14/10/2024, n. 26603).2. Il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo, anche ad ammettere che le confuse espressioni di cui ap. 19-20 rispettino l’onere di cui all’art. 366, n. 4, c.p.c., discorre diprescrizione ed appare a questa Corte incomprensibile, dal momento che lasentenza impugnata non contiene statuizioni in tema di prescrizioneestintiva. D’altro canto, l’illustrazione del motivo nemmeno reca tracciaalcuna di individuazione della motivazione che sarebbe incorsa nel viziodenunciato.Ne segue l’inammissibilità del motivo.3. Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo è contestata la stima del danno, liquidato dalla Corteterritoriale in euro 6.714 pro anno.N.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/20263.1. A p. 20 del ricorso si dichiara che il motivo riguarda la posizione diAmbrosi Furio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiorgetti Viviana, quale successore mortis causa di [OSCURATO:PERSONA](indicato nell’epigrafe del ricorso per cassazione come “Di VescovoMaurizio”).3.2. Alle successive pp. 21-22 si dichiara che il motivo concerne la posizionedi “[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Eredi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]”.3.2. L’illustrazione del motivo non spende alcun argomento per confutare lasentenza impugnata, limitandosi a sostenere che il danno andava liquidatoin misura pari al compenso che fu accordato agli iscritti alle scuole dispecializzazione a partire dal 2006.3.3. Il motivo è inammissibile per:a) insuperabile ambiguità, in quanto non è dato comprendere a qualidei ventinove ricorrenti si riferisca;b) difetto di specificità, in quanto non riferisce quale fu lo sviluppo el’esito del giudizio di merito per ciascuno dei ricorrenti indicati comeinteressati alla censura contenuta nel motivo.3.4. Infine, il motivo – se i rilievi appena fatti si superassero - il motivosarebbe comunque inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., in quantoquesta Corte - come ben noto al difensore degli odierni ricorrenti, i cuiricorsi proposti in identica fattispecie sono stati più volte oggetto dicondanna per lite temeraria da parte di questa Corte, proprio per avereproposto censure identiche a quella oggi in esame - ha reiteratamenteaffermato (a partire da Cass. n. 1917 del 2012) che le somme dacorrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corsoN.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/2026di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivorecepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, nonpossono essere commisurate all’importo della borsa di studio introdotta equantificata nel d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficaciaretroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità dellegislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazionifornite dai medici specializzandi.L’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, nonha natura retributiva né può dar luogo ad una riparazione integrale,desumibile dai criteri di calcolo della legge sopracitata.Essa ha piuttosto natura para-risarcitoria e la prestazione che ne formaoggetto deve essere quantificata sulla base di un parametro equitativofondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe.Questo parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nellalegge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto diprocedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte lecategorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizionifattuali idonee all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie,senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991 (ex multis, solo trale più recenti, Cass. 15/07/2024 n. 19439; Cass. 21/12/2021, n. 41076;Cass. 26/07/2022, n. 23350; Cass. 25/08/2022, n. 25365; Cass.12/09/2022, n. 26812; Cass. 13/09/2022, n. 26901).3.5. Ad abundantiam, varrà rilevare che i ricorrenti muovono da un assuntopostulato più che dimostrato: e cioè che se il legislatore avesse datotempestiva attuazione alla Direttiva 82/76, il compenso che lo Statoavrebbe loro corrisposto sarebbe stato comunque superiore a quello chesarà stabilito dalla l. 370/99.Assunto non condivisibile, in virtù dello iato temporale tra le due epoche edei profondi mutamenti macroeconomici che le differenziano.3.6. In terzo luogo, sul piano del diritto comunitario, lo stabilire qualedovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi diN.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/2026specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l’ordinamentocomunitario ha lasciato agli Stati membri.Dunque nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da partedella sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitarionon si occupa e non si è mai occupato del quantum dovuto ai frequentanti lescuole di specializzazione (ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31922 del10.12.2018; Sez. 3, Sentenza n. 17051 del 28.6.2018; Sez. L, Sentenza n.15520 del 13.6.2018).Né è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sonoiscritti alle scuole di specializzazione prima del 1991, e coloro che le hannofrequentate dopo.Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazionemaggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altresì vero chesoltanto i secondi nell’iscriversi alle scuole di specializzazione hanno assuntooneri ed impegni (il tempo pieno, in primo luogo) sconosciuti ai primi.4. Il quarto motivo di ricorso.Col quarto motivo la sentenza d’appello è impugnata nella parte in cui haaffermato che agli attori spettassero i soli interessi legali dalla data delladomanda (o dalla costituzione in mora), ma non anche la rivalutazionemonetaria e gli interessi compensativi.4.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. alla luce delconsolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il risarcimento deidanni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti inepoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto pararisarcitorio, lacui quantificazione equitativa - da compiersi sulla base delle indicazionicontenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370 - comporta esclusivamente ladecorrenza degli interessi (e non anche la necessità della rivalutazionemonetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondocomma, cod. civ.) dalla data della messa in mora, in quanto, con lamonetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazionerisarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta” (ex multis,N.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/2026Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014; e la già citata Sez. 3,Sentenza n. 1917 del 09/02/2012).5. Il quinto motivo di ricorso.Il quinto motivo contiene tre censure.5.1. La prima censura concerne la posizione della sola [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente deduce che la sentenza avrebbe violato l’art. 92 c.p.c., peravere “illegittimamente omesso di compensare le spese nei confronti delladott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (..) pur avendo accolto (…) il suo ricorso in meritoall’omessa pronuncia su una delle due specializzazioni conseguite”.5.1.1. La censura è infondata.[OSCURATO:PERSONA] conseguì due specializzazioni: in anestesia ed in scienzadell’alimentazione. Chiese di essere risarcita per non avere percepito alcunaremunerazione durante la frequenza dei rispettivi corsi.In primo grado fu accolta la domanda di risarcimento con riferimento allaspecializzazione in scienza dell’alimentazione, ma non fu esaminata ladomanda fondata sul conseguimento della specializzazione in anestesia.In appello [OSCURATO:PERSONA] assunse la veste di appellata rispettoall’impugnazione proposta dalla Presidenza del Consiglio avverso ilriconoscimento del risarcimento per la specializzazione in scienzadell’alimentazione, e di appellante rispetto alla pretesa di essere risarcitacon riferimento alla specializzazione in anestesia, non considerata dalTribunale.Ella fu vittoriosa rispetto alla propria impugnazione, e soccombente rispettoa quella proposta dalla Presidenza del Consiglio.La Corte d’appello applicò il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.nell’uno e nell’altro caso: e dunque condannò la Presidenza del Consiglio arifondere ad [OSCURATO:PERSONA] le spese del doppio grado, e viceversa.Così giudicando, la Corte d’appello nella sostanza ha implicitamentedisposto una compensazione parziale, che era giustificata dallasoccombenza reciproca.N.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/2026Infatti da un lato ha condannato l’Amministrazione a rifondere adAlessandra Vitali le spese di lite liquidate in euro 3.000 (oltre oneri accessoriper ognuno dei due gradi di merito).Dall’altro lato però ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in solido con gli altrisoccombenti a rifondere all’Amministrazione le spese di lite liquidate in euro13.000.Aggiungasi che la responsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA] con gli altrisette soccombenti si è risolta di fatto nell’attribuirle il carico di un ottavodelle spese di soccombenza liquidate dalla Corte d’appello, e dunque euro1.625.In conclusione, l’operazione della Corte territoriale si è nella sostanza risoltain una oggettiva compensazione parziale per reciproca soccombenza edessa, quanto alla sua misura, costituisce una scelta discrezionale del giudicedi merito non sindacabile in questa sede.5.2. La seconda censura concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e LeliiAnnamaria, ha il medesimo contenuto di quella appena esposta, ed èinfondata per le medesime ragioni, in quanto anche con rispetto ai suddettiricorrenti la sentenza d’appello ha di fatto disposto una compensazioneparziale.5.3. La terza censura investe il capo di condanna alle spese pronunciato acarico dei restanti soccombenti. I ricorrenti sostengono che la Corted’appello avrebbe dovuto compensare le spese in considerazione delle“oscillazioni” della giurisprudenza sui temi oggetto del contendere.5.3.1. La censura è manifestamente inammissibile: sia perché la scelta dinon compensare le spese è insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez.Un., n. 14989 del 2005 e successive conformi), sia perché al momento incui fu proposto l’appello non vi era nessuna “oscillazione giurisprudenziale”nella consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale unicamenteoccorreva badare ex art. 65 ord. giud..N.R.G.: 4801/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 4801/2025Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 23031/2026Data pubblicazione 10/07/20266. Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti, previa maggiorazione aisensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14.Tutte le spese sono liquidate nel dispositivo.7. La palese ed inescusabile infondatezza del ricorso rende manifesto cheesso è stato proposto quanto meno con abuso del processo ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c. (se non con dolo o colpa grave ai sensi del primocomma della medesima norma), e giustifica la condanna dei ricorrenti nellamisura indicata nel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore della Presidenza delConsiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano nella somma di euro 59.800, oltre eventuali spese prenotate adebito;(-) condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della Presidenzadel Consiglio dei Ministri della somma di euro 30.000 ai sensi dell’art. 96,terzo comma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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