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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39247/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il primo motivo di ricorso è tangibilmente generico, in quanto volto a contestare la legittimità delle conclusioni raggiunte da Tribunale e Corte di appello in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato oggetto di addebito, che i giudici di merito hanno tratteggiato in termini di assoluto nitore (l'imputato è stato sorpreso nell'atto di portare fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico, riposto all'interno del borsello a tracolla che egli portava seco); considerato, in ordine al secondo motivo, che i giudici di merito hanno indicato le ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., connesse alle modalità oggettivamente rischiose della condotta accertata (il coltello, arma potenzialmente letale, era, invero, nell'immediata disponibilità di Mattera che, accedendo al borsello, avrebbe potuto agevolmente servirsene in funzione lesiva), alla non esiguità del pericolo correlato all'azione, al complessivo disvalore fattuale e giuridico della vicenda; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, che attengono all'astratta riconoscibilità del beneficio e formula obiezioni che non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità — rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità — secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il primo motivo di ricorso è tangibilmente generico, in quanto volto a contestare la legittimità delle conclusioni raggiunte da Tribunale e Corte di appello in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato oggetto di addebito, che i giudici di merito hanno tratteggiato in termini di assoluto nitore (l'imputato è stato sorpreso nell'atto di portare fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico, riposto all'interno del borsello a tracolla che egli portava seco); considerato, in ordine al secondo motivo, che i giudici di merito hanno indicato le ragioni ostative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., connesse alle modalità oggettivamente rischiose della condotta accertata (il coltello, arma potenzialmente letale, era, invero, nell'immediata disponibilità di Mattera che, accedendo al borsello, avrebbe potuto agevolmente servirsene in funzione lesiva), alla non esiguità del pericolo correlato all'azione, al complessivo disvalore fattuale e giuridico della vicenda; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, che attengono all'astratta riconoscibilità del beneficio e formula obiezioni che non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità — rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità — secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 39247/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris