Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 dicembre 1986

Cassazione n. 29079/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; V Motivi della decisione

1. I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990.

Nel caso in esame, previa rinuncia ai motivi in punto di responsabilità, le parti avevano concordato sulla misura della pena.

2. Deducono vizio di motivazione, assumendo che l'adesione al cd concordato non esime il giudice dal dovere di argomentare in ordine alla penale responsabilità, mentre nel caso di specie la motivazione era stata affidata a mere formule di stile; la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen; e ( il [OSCURATO:PERSONA]) la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.

3. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta.

Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (, cfr da ultimo Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01).

Le condanne riportate dagli imputati, superiori a 4 anni di reclusione, escludono l'invocata applicabilità dell'art.163 cod. pen. 4.

Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti.

5. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Lo1.5 C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; V Motivi della decisione 1. I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Nel caso in esame, previa rinuncia ai motivi in punto di responsabilità, le parti avevano concordato sulla misura della pena. 2. Deducono vizio di motivazione, assumendo che l'adesione al cd concordato non esime il giudice dal dovere di argomentare in ordine alla penale responsabilità, mentre nel caso di specie la motivazione era stata affidata a mere formule di stile; la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen; e ( il [OSCURATO:PERSONA]) la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena. 3. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (, cfr da ultimo Sez. 1 - n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 - 01; Sez. 5 - n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 - 01). Le condanne riportate dagli imputati, superiori a 4 anni di reclusione, escludono l'invocata applicabilità dell'art.163 cod. pen. 4. Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti. 5. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Lo1.5 C
Sentenza Cassazione n. 29079/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris