CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31350/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla piena imputabilità del ricorrente, al dolo sotteso ai fatti di resistenza ex ad 337 cp allo stesso ascritti, nonché in relazione al trattamento sanzionatorio e in particolare al percorso giustificativo sotteso al diniego delle generiche, alla misura della pena comminata, agli aumenti apportati per i diversi fatti di resistenza ritenuti in concorso formale tra loro, al diniego del beneficio relativo alla sospensione condizionale della pena, tutte valutazioni argomentate in termini tali da porre le relativa valutazioni di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M