CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13739/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere DECADENZAOMESSADott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 12929/2021ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12929/2021 R.G., propostoRusso Antonio, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzopec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in margine al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]il raggruppamento temporaneo di imprese, con sede in Napoli,tra: 1) l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (già “Equitalia -[OSCURATO:SOCIETA].”), con sede in Roma, in personadel Direttore pro tempore; 2) la “[OSCURATO:SOCIETA].”, consede in Cercola (NA), in persona dell’amministratore unico protempore; 3) la “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Napoli, in personadell’amministratore unico pro tempore; in persona delresponsabile della gestione pro tempore della “Ge.Se.T. ItaliaS.p.A.”, in virtù di procura speciale a mezzo di rogito redattoNumero registro generale 12929/2021Numero sezionale 3188/2026Numero di raccolta generale 13739/2026Data pubblicazione 11/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA] da Roma il 9 novembre 2017, rep. n.43250, nella qualità di concessionario del servizio di gestioneordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva dellaTARSU e della TIA per Napoli e Provincia di Napoli,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inNapoli, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Salerno,ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procurain allegato al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania il 16 novembre 2020, n.5465/6/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 16 aprile 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perla Campania il 16 novembre 2020, n. 5465/6/2020, la quale,in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso diaccertamento n. 14305/454 del 7 luglio 2017, notificatogli il 10gennaio 2018, da parte del raggruppamento temporaneo diimprese tra l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (succeduta exart. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, conmodificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, ad“Equitalia – [OSCURATO:SOCIETA].”), “Ge.Se.T. ItaliaS.p.A.”, e “[OSCURATO:SOCIETA].”, in qualità di concessionario delservizio di gestione ordinaria e straordinaria, riscossionevolontaria e coattiva della TARSU e della TIA per la ProvinciaNumero registro generale 12929/2021Numero sezionale 3188/2026Numero di raccolta generale 13739/2026Data pubblicazione 11/05/2026di Napoli, nell’interesse del Comune di Napoli, per omessadenuncia e omesso versamento della TARSU relativa agli anni2011 e 2012, per l’importo complessivo di € 18.298,45(comprensivo di sanzioni amministrative ed interessimoratori), in relazione ad un locale sito nel medesimo [OSCURATO:PERSONA] n. 32 e adibito all’esercizio delcommercio di autovetture nuove e usate e dei relativi pezzi diricambio, per una superficie imponibile di mq. 263, dopo che iltributo era stato ridotto in sede di reclamo/mediazione allaminore misura di € 10.427,00, ha rigettato l’appello propostodal medesimo nei confronti del predetto raggruppamentotemporaneo di imprese avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Napoli il 24 gennaio2019, n. 600/11/2019, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario del contribuente – sulpresupposto: a) che la mera detenzione del locale era idoneaa presumere la produzione di rifiuti; b) che l’atto impositivo eramunito di adeguata motivazione; c) che il tributo era statorideterminato in misura ridotta per tener conto della sommagià corrisposta dal contribuente per gli anni 2011 e 2012.3. Il raggruppamento temporaneo di imprese tra l’Agenzia delleEntrate – Riscossione (già “Equitalia -Servizi di RiscossioneS.p.A.”), la “[OSCURATO:SOCIETA].” e la “[OSCURATO:SOCIETA].” haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondoNumero registro generale 12929/2021Numero sezionale 3188/2026Numero di raccolta generale 13739/2026Data pubblicazione 11/05/2026grado di pronunciarsi sulla questione dell’eccepita decadenzadall’esercizio del potere impositivo.2.1 Il predetto motivo è fondato.2.2 Secondo il controricorrente: «La lamentata omessapronuncia è inammissibile ed infondata, in quanto l'eccezionedi decadenza e/o prescrizione delle sanzioni, comeincidentalmente formulata nel ricorso introduttivo, poi estesaall’intera pretesa nel promosso ricorso per cassazione, risultamai proposta e, comunque, rinunciata dalla ricorrente».A suo dire, «l’eccezione sollevata nel ricorso introduttivoriguarda esclusivamente la decadenza e/o prescrizione dellesanzioni applicate nell’accertamento opposto, giammai l’interapretesa tributaria» e «non risulta, comunque in alcuna formariproposta nell'atto di appello, né risulta oggetto di alcunacensura nel gravame, pertanto, è da intendersi rinunciatacome prescrive l’art 56 Dlgs 546/92, in conformità con ladisciplina codicistica degli artt. 329 e 346 cpc» (pagina 11 delcontroricorso).2.3 L’eccezione di inammissibilità del mezzo deve esseredisattesa.È pur vero che il ricorso originario (prodotto in questa sede dalcontroricorrente – vedasi a pagina 4) non contiene tracciaespressa di una rituale eccezione di decadenza da parte delcontribuente nei termini specificati in sede di legittimità,riferendosi alla “decadenza” soltanto con riguardoall’irrogazione della sanzione amministrativa per l’omessadichiarazione. Inoltre, anche nell’atto di appello (prodotto inquesta sede dal controricorrente – vedasi a pagina 3) soltantocon la formulazione delle conclusioni (senza alcun cenno nellaillustrazione dei motivi di gravame) si chiede (per la primavolta): «L’annullamento dell’annualità 2011 per prescrizione».Numero registro generale 12929/2021Numero sezionale 3188/2026Numero di raccolta generale 13739/2026Data pubblicazione 11/05/2026Tuttavia, l’uso improprio o confuso del glossario giuridico insede processuale deve essere rapportato alla reale intenzionedel contribuente, il quale abbia manifestato la inequivocavolontà di contestare l’esercizio del potere di accertamento daparte dell’ente impositore (anche se solo sotto il profilo dellasanzione irrogata) in relazione al tempo decorso rispettoall’insorgenza dell’obbligazione tributaria per l’anno diriferimento.Per cui, ciò che rileva è che il decorso del tempo sia statodedotto dal contribuente come fatto impeditivo dell’eserciziodella potestà accertativa ovvero come fatto estintivodell’obbligazione tributaria.In tale direzione, è significativo che, secondo una consolidatagiurisprudenza di questa Corte, non incorre nel vizio diultrapetizione il giudice che qualifichi in termini di eccezione diprescrizione, e non di decadenza, o viceversa, l'eccezione dellaparte e l'accolga a seguito di questa rivalutazione giuridica,sempre che i fatti dedotti, su cui si fonda l'eccezione, siano imedesimi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 1 dicembre 2014, n.25402; Cass., Sez. Lav., 7 agosto 2018, n. 20611; Cass., Sez.5^, 9 febbraio 2021, n. 3077; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre2024, n. 31409).Rammentato, dunque, che sia la decadenza sia la prescrizionehanno per fondamento i medesimi elementi costitutivi,rappresentati dal decorso del tempo e dalla mancanza di atti diesercizio del diritto (o del potere) da parte del titolare, comedianzi illustrato, la non rilevabilità d'ufficio sia dellaprescrizione dell'obbligazione tributaria, che della decadenzadell'amministrazione finanziaria dal potere di chiedere alcontribuente l'adempimento della stessa obbligazione, nonosta a che il giudice, cui spetta il potere di interpretare leNumero registro generale 12929/2021Numero sezionale 3188/2026Numero di raccolta generale 13739/2026Data pubblicazione 11/05/2026domande e le eccezioni a lui proposte - compito che vaesercitato alla luce non solo delle espressioni letterali(eventualmente imprecise o addirittura improprie) utilizzatenell'atto processuale, ma anche del contenuto complessivo diquesto e delle finalità perseguite dalla parte – qualifichil'eccezione fondata sui suddetti menzionati elementi, che laparte abbia prospettato come di prescrizione, come eccezionedi decadenza (o viceversa) (Cass., Sez. Lav., 19 febbraio 1987,n. 1814; Cass., Sez. Lav., 18 giugno 1998, n. 6101).2.4 Su tali premesse, è evidente che la sentenza impugnata haomesso di pronunciarsi sul predetto motivo di appello e tantomeno di verificare l’ambito operativo dell’eccezione, vale a direse limitata alle sole sanzioni applicvate o anche alla pretesa nelsuo complesso. Né il giudice di legittimità ha la facoltà dicolmare tale lacuna, essendo necessario per siffatta verifica unaccertamento fattuale sul compiuto decorso del terminequinquennale per la maturazione della decadenza previstadall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296o prescrizione, che è riservato in via esclusiva al giudice dimerito.In tal senso, si rammenta la giurisprudenza di questa Corte,secondo cui, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi dieconomia processuale e della ragionevole durata del processodi cui all'art. 111 Cost., nonché di una letturacostituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc.civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo diappello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione conrinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel meritosempre che si tratti di questione di diritto che non richiedeulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5^, 28 ottobre2015, n. 21968; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2016, n. 14878;Numero registro generale 12929/2021Numero sezionale 3188/2026Numero di raccolta generale 13739/2026Data pubblicazione 11/05/2026Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16171; Cass., Sez. 5^, 27aprile 2018, n. 10217; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, nn.13128 e 13136; Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 2020, n. 28903;Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14208; Cass., Sez. 6^-5, 19 luglio 2022, n. 22605; Cass., Sez. 3^, 16 giugno 2023,n. 17416; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28794; Cass.,Sez. Trib., 7 marzo 2024, nn. 6128, 6138 e 6186; Cass., Sez.Trib., 4 ottobre 2024, nn. 26047 e 26055; Cass., Sez. Trib., 12gennaio 2025, n. 791).3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., nell’ipotesi in cui si valuti che l’eccezione didecadenza dall’esercizio del potere impositivo per la TARSUrelativa all’anno 2011 sia stata implicitamente rigettata, peressere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondogrado che il concessionario non fosse incorso in tale decadenza,essendo stato notificato l’atto impositivo il 10 gennaio 2018,dopo che il termine quinquennale era ormai venuto a scadenzail 31 dicembre 2017.3.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del primomotivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio.4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione degli artt. 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296, 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non esserestato considerato dal giudice di secondo grado che ilconcessionario non aveva prodotto copia della ricevuta dispedizione della raccomandata contenente l’atto impositivo,per cui il giudice di appello non avrebbe potuto verificare latempestività dell’accertamento per la TARSU relativa all’annoNumero registro generale 12929/2021Numero sezionale 3188/2026Numero di raccolta generale 13739/2026Data pubblicazione 11/05/20262011 sulla base della documentazione prodotta dalconcessionario.4.1 Il predetto motivo è inammissibile.4.2 A ben vedere, si tratta di questione nuova, che non erastata dedotta dal contribuente con il ricorso originario.Difatti, il ricorrente non ha dato conto di come, dove e quandotale eccezione sarebbe stata proposta per la prima volta nelcorso del giudizio di merito. In proposito, si rammenta che, pergiurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorsoper cassazione siano prospettate questioni di cui non vi siacenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena diinammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzionedinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in qualespecifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù delprincipio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo allaCorte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione,prima di esaminare nel merito la questione stessa; i motivi delricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel temadel decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabiliper la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovitemi di contestazione non trattati nella fase di merito nérilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018,n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass.,Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n.11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass.,Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021,n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez.Trib., 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. Trib., 17 luglioNumero registro generale 12929/2021Numero sezionale 3188/2026Numero di raccolta generale 13739/2026Data pubblicazione 11/05/20262023, n. 20585; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9709;Cass., Sez. Lav., 1 luglio 2024, n. 18018; Cass., Sez. Trib., 29aprile 2025, n. 11238).5. Con il quarto motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione dell’art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice disecondo grado che: «Circa la doglianza attinente il mancatoriconoscimento dell'importo già corrisposto per l'annualità2011 e 2012, esso si appalesa altrettanto infondato, atteso chegià all'atto della sua costituzione in primo grado ilconcessionario ha rappresentato il parziale accoglimento delreclamo, attesa l'avvenuta rideterminazione della pretesa nelminore importo, così come rivendicato dall'appellante»,laddove, a suo dire, «non avendo il contribuente accettato laproposta [di mediazione] ed essendosi costituito in giudizio, laquestione devoluta al giudice tributario, ed ancora controversa,riguardava l’intera pretesa impositiva come formulatanell’avviso di accertamento, senza alcuna riduzione per gliimporti già corrisposti dal contribuente» (pagina 14 delricorso).5.1 Il predetto motivo è infondato.5.2 Difatti, come è stato evidenziato dal controricorrente, «leriportate argomentazioni trovano fondamento proprio nelleconclusioni in atti del Concessionario, con le quali si chiede allaCTR di “Rigettare il ricorso confermare la sentenza gravata,ritendo legittimo l’accertamento opposto come rettificato inmediazione”» (pagina 16 del controricorso).Peraltro, il giudice di prime cure aveva dato preliminarmenteNumero registro generale 12929/2021Numero sezionale 3188/2026Numero di raccolta generale 13739/2026Data pubblicazione 11/05/2026impositiva era stata ridotta dal concessionario in conformitàalla proposta di mediazione.6. Con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata (verosimilmente) per violazione degli artt. 36,comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 132,secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato rigettato,con motivazione assolutamente carente o meramenteapparente, il motivo di appello circa l’invocata intassabilitàdella superficie esterna di circa mq. 100,05 a servizio del localedetenuto in locazione dal contribuente, essendo improduttivadi rifiuti per la destinazione ad area di manovra per gliautomezzi.6.1 Il predetto motivo è fondato.6.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondocomma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45,comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che lasentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)».Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quantonelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tuttoinidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n.8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337;Numero registro generale 12929/2021Numero sezionale 3188/2026Numero di raccolta generale 13739/2026Data pubblicazione 11/05/2026Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19gennaio 2026, n. 1090).Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita inmodo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354;Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib.,5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n.1090).6.3 La censura attinge l’inciso della sentenza impugnata percui: «Circa la debenza del tributo, e, quindi, circal'assoggettamento o meno ad esso dei locali in questione, vainnanzitutto puntualizzato come la mera detenzione di localiastrattamente idonei a generare rifiuti costituisca già ipso factoragione sufficiente a determinare la presunzione legale diproduzione di rifiuti».6.4 La decisione del giudice di prime cure aveva, invece,stabilito che: «Nella specie, d’altronde, le aree contestate sonodestinate, per ammissione del ricorrente, al carico e scaricodella merce e di conseguenza, non appaiono inidonea allaproduzione di rifiuti» (paragrafo 5 della motivazione).Numero registro generale 12929/2021Numero sezionale 3188/2026Numero di raccolta generale 13739/2026Data pubblicazione 11/05/20266.5 In buona sostanza, in base al tenore letterale dellamotivazione, non sembra che il giudice di appello abbiaimplicitamente ribadito l’asserzione del giudice di prima istanzain ordine all’idoneità alla produzione di rifiuti urbani anche dellasuperficie destinata alla manovra degli automezzi, avendo fattoriferimento solamente a “locali”, nozione che non si attaglia allesuperfici scoperte e, dunque, offrendo una motivazioneincoerente ed alla fine apparente in relazione alla questioneposta.Per cui, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, che,nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i locali e le areeche non possono produrre rifiuti - fra l'altro - «per il particolareuso cui sono stabilmente destinati», esige che sia provata dalcontribuente non solo la stabile destinazione del locale odell'area ad un determinato uso, ma anche la circostanza chetale uso non comporta produzione di rifiuti (Cass., Sez. 5^, 13marzo 2015, n. 5047; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2018, n. 8908;Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2019, n. 19328; Cass., Sez. 5^, 12luglio 2021, n. 19739; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n.25630; Cass., Sez. Trib., 20 giugno 2023, n. 17564; Cass.,Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16265; Cass., Sez. Trib., 2giugno 2025, n. 14816).6.6 Pertanto, è necessario che il giudice di merito verifichi lasoggezione o meno a tributo della superficie esterna pertinenteal locale in conformità ai principi enunciati.7. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del primo motivo e del quinto motivo,l’assorbimento del secondo motivo, l’inammissibilità del terzomotivo e l’infondatezza del quarto motivo, il ricorso può trovareaccoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata devecassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa allaNumero registro generale 12929/2021Numero sezionale 3188/2026Numero di raccolta generale 13739/2026Data pubblicazione 11/05/2026Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania(ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto2022 n. 130), in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo ed il quinto motivo, dichiaral’assorbimento del secondo motivo e l’inammissibilità del terzomotivo, rigetta il quarto motivo; cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimitàCosì deciso a Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia