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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23748/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania - quale giudice del riesame - ha annullato il sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato previsto dall'art.648-ter cod.pen., limitatamente all'immobile sito in Viagrande, via [OSCURATO:PERSONA] n.18, foglio 6, p.11a 185 - sub.1, confermando nel resto la misura cautelare reale.

Nella motivazione dell'ordinanza il Tribunale ha premesso che il sequestro era stato emesso ai sensi dell'art.240-bis cod.proc.pen., sul presupposto che il [OSCURATO:SOCIETA] avesse impiegato e riciclato - nella [OSCURATO:SOCIETA]. e nella ditta individuale omonima - i proventi derivanti dal reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso dà [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non avendo l'indagato medesimo e il suo nucleo familiare la capacità economica per acquistare lecitamente gli immobili e le aziende sottoposti a sequestro.

Il Tribunale ha quindi ritenuto non fondata l'eccezione di nullità del provvedimento di sequestro sotto il profilo del difetto di motivazione anche in riferimento al presupposto rappresentato dal periculum in mora.

In punto di fumus dei ot2151510 reati di riciclaggio e autoriciclaggio contestati al [OSCURATO:SOCIETA] nonché a Franco e [OSCURATO:PERSONA] e posti alla base del provvedimento ha richiamato gli esiti delle acquisizioni documentali in atti e delle intercettazioni, ritenendo che tali elementi evidenziassero che gli stessi Franco e [OSCURATO:PERSONA] avevano impiegato i proventi illeciti dell'attività di traffico di sostanze stupefacenti nella [OSCURATO:SOCIETA]., con cui avevano tenuto una dettagliata contabilità.

In ordine al requisito della sproporzione tra valore dei beni sequestrati e redditi dichiarati, il Tribunale ha rilevato che la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] non aveva, di fatto, mai iniziato la sua attività; ha ritenuto insussistente il presupposto della sproporzione in ordine alla residenza sita in Viagrande, via [OSCURATO:PERSONA] n.18, foglio 6, p.11a 185, sub.1 mentre ha invece ritenuto ravvisabile il presupposto medesimo in relazione ai due immobili siti in Catania, frazione [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:SOCIETA]., acquistati dal [OSCURATO:SOCIETA] il 30/12/2019 da [OSCURATO:PERSONA] per un prezzo di € 32.000,00.

In particolare, in punto di inadeguatezza dei redditi dichiarati dal [OSCURATO:SOCIETA] e dai conviventi per eseguire i detti acquisti immobiliari, il Tribunale ha evidenziato la sperequazione sussistente tra i redditi medesimi e gli investimenti operati nel periodo compreso tra il 2007 e il 2020.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. per là) motivazione apparente ovvero assente del provvedimento impugnato.

Ha dedotto che il Tribunale si sarebbe limitato a rigettare con clausole di stile l'eccezione di nullità del provvedimento emesso dal GIP in punto di sussistenza del periculum in mora; con specifico riferimento agli immobili siti in Catania, frazione [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:SOCIETA]., il difensore ha argomentato che sarebbe stato documentalmente provato nel procedimento di riesame che l'acquisto del terreno era stato sovvenzionato da [OSCURATO:PERSONA], suocera dell'indagato, con denaro versato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e da questi in favore del ricorrente; ha altresì dedotto l'assenza di dimostrazione di un nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrqte il reato ipotizzato.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato.

2. Nell'unitario motivo di ricorso, il difensore dell'indagato ha sollevato due distinti profili di doglianza; ovvero, da un lato, ha censurato il provvedimento del Tribunale del riesame nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento di sequestro preventivo in punto di sussistenza del presupposto del periculum in mora; mentre, dall'altro, ha contestato la valutazione della sussistenza del requisito della sproporzione tra redditi dichiarati e acquisto dei beni sequestrati, con particolare riferimento agli immobili siti in Catania, frazione [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:SOCIETA]..

3. In ordine alla prima censura, va dunque richiamato l'arresto espresso da Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, in base al quale - nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro - le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7 dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.

Altresì, con specifico riferimento alla sussistenza del presupposto del periculum in mora, le Sezioni Unite hanno ritenuto - anche in riferimento alla necessità del rispetto del principio di proporzionalità, ripetutamente enunciato pure dalla giurisprudenza europea - che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848).

Mentre analogo principio è stato enunciato a proposito della confisca c.d. allargata ora regolata dall'art.240-bis cod.pen., in relazione alla quale Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810, ha rilevato che il relativo provvedimento deve contenere una concisa motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio; chiarendo in motivazione che tra le ragioni anticipatorie, sufficienti a sostenere l'onere motivazionale richiesto, rientrano quelle attinenti al fatto che il bene potrebbe essere, nelle more del giudizio, modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato.

4. Ciò premesso, deve ritenersi che nell'originario provvedimento ablatorio - confermato sul punto dal Tribunale del riesame - fossero adeguatamente esplicitati i motivi sottesi alla sussistenza del presupposto del periculum in mora, avendo il GIP argomentato proprio in riferimento al ragionevole e concreto pericolo che i beni sottoposti a vincolo potessero - attesa la loro agevole commerciabilità e in considerazione della complessità del giudizio e della presumibile non brevità del relativo accertamento - essere dispersi ovvero alienati a terzi e quindi sottratti alla eventuale confisca; argomentando, specificamente, come [OSCURATO:PERSONA] avesse dimostrato una particolare versatilità e spregiudicatezza nel provvedere a modifiche soggettive delle compagini societarie e delle ditte individuali a lui riconducibili.

Deve quindi ritenersi che il provvedimento di sequestro preventivo fosse rispettoso dei necessari oneri motivazionali, come desumibili dai predetti principi, con conseguente infondatezza della relativa argomentazione difensiva.

Altresì, in ordine a ulteriore punto sollevato dalla difesa, va ricordato che - in tema di confisca c.d. allargata - non è richiesto alcun nesso di strumentalità tra il bene sottoposto a vincolo e il reato ipotizzato, potendo quindi essere oggetto del sequestro anche beni acquisiti anteriormente rispetto al reato (Sez. 5, n. 19358. 21/02/2013, Rao, Rv. 255381; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269657).

5. Il secondo profilo di doglianza è inammissibile.

Ai sensi dell'art.325, comma 1, cod.proc.pen., le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame all'esito del procedimento regolato dall'art.324 cod.proc.pen. possono essere impugnate per cassazione unicamente per violazione di legge.

Sul punto, sulla base dell'interpretazione della Suprema Corte, il sintagma «violazione di legge» va inteso come riferito agli errores in iudicando ovvero agli errores in procedendo (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.

Precisandosi che il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 n. 610, Napoli, Rv. 269656); non rientrando quindi nell'ambito dei vizi deducibili quello della illogicità manifesta (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, 226710).

Conseguendo da tale premessa, come logico corollario, che costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche l'affermata erronea interpretazione di un atto di natura contrattuale, che, essendo relativa ad atti privi di carattere normativo, rientra, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nella valutazione del fatto (Sez. 3, n. 385 del 06/10/2022, dep.2023, Toninelli, Rv. 283916).

6. Sulla base di tali presupposti, deve quindi ritenersi che le argomentazioni proposte nel predetto punto di doglianza non siano idonee a essere valutate sotto il profilo della violazione di legge.

Difatti, la predetta censura mira a provocare una diversa valutazione in ordine alla documentazione depositata nel procedimento di riesame e relativa - sulla base del contenuto degli atti negoziali ivi rappresentati - alla effettiva provenienza del denaro utilizzato dall'indagato per l'acquisto dei beni immobili siti in Catania, alla frazione [OSCURATO:PERSONA], asseritamente derivanti dal ricavato di una precedente alienazione immobiliare operata da [OSCURATO:PERSONA], suocera dell'indagato.

La predetta censura mira quindi a provocare una nuova valutazione sul profilo della sproporzione tra redditi dichiarati e beni nella titolarità dell'indagato, non in riferimento a una carenza grafica dell'apparato motivazionale bensì in relazione a un asserito vizio di travisamento della prova riferito alla documentazione depositata nel corso del procedimento di riesame.

Ne consegue che il motivo di ricorso tende a sollecitare questa Corte a operare una nuova e non consentita interpretazione degli atti negoziali allegati in sede di riesame nonché a esercitare una - pure non consentita - valutazione di complessiva illogicità della motivazione.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania - quale giudice del riesame - ha annullato il sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato previsto dall'art.648-ter cod.pen., limitatamente all'immobile sito in Viagrande, via [OSCURATO:PERSONA] n.18, foglio 6, p.11a 185 - sub.1, confermando nel resto la misura cautelare reale. Nella motivazione dell'ordinanza il Tribunale ha premesso che il sequestro era stato emesso ai sensi dell'art.240-bis cod.proc.pen., sul presupposto che il [OSCURATO:SOCIETA] avesse impiegato e riciclato - nella [OSCURATO:SOCIETA]. e nella ditta individuale omonima - i proventi derivanti dal reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso dà [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non avendo l'indagato medesimo e il suo nucleo familiare la capacità economica per acquistare lecitamente gli immobili e le aziende sottoposti a sequestro. Il Tribunale ha quindi ritenuto non fondata l'eccezione di nullità del provvedimento di sequestro sotto il profilo del difetto di motivazione anche in riferimento al presupposto rappresentato dal periculum in mora. In punto di fumus dei ot2151510 reati di riciclaggio e autoriciclaggio contestati al [OSCURATO:SOCIETA] nonché a Franco e [OSCURATO:PERSONA] e posti alla base del provvedimento ha richiamato gli esiti delle acquisizioni documentali in atti e delle intercettazioni, ritenendo che tali elementi evidenziassero che gli stessi Franco e [OSCURATO:PERSONA] avevano impiegato i proventi illeciti dell'attività di traffico di sostanze stupefacenti nella [OSCURATO:SOCIETA]., con cui avevano tenuto una dettagliata contabilità. In ordine al requisito della sproporzione tra valore dei beni sequestrati e redditi dichiarati, il Tribunale ha rilevato che la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] non aveva, di fatto, mai iniziato la sua attività; ha ritenuto insussistente il presupposto della sproporzione in ordine alla residenza sita in Viagrande, via [OSCURATO:PERSONA] n.18, foglio 6, p.11a 185, sub.1 mentre ha invece ritenuto ravvisabile il presupposto medesimo in relazione ai due immobili siti in Catania, frazione [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:SOCIETA]., acquistati dal [OSCURATO:SOCIETA] il 30/12/2019 da [OSCURATO:PERSONA] per un prezzo di € 32.000,00. In particolare, in punto di inadeguatezza dei redditi dichiarati dal [OSCURATO:SOCIETA] e dai conviventi per eseguire i detti acquisti immobiliari, il Tribunale ha evidenziato la sperequazione sussistente tra i redditi medesimi e gli investimenti operati nel periodo compreso tra il 2007 e il 2020.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. per là) motivazione apparente ovvero assente del provvedimento impugnato. Ha dedotto che il Tribunale si sarebbe limitato a rigettare con clausole di stile l'eccezione di nullità del provvedimento emesso dal GIP in punto di sussistenza del periculum in mora; con specifico riferimento agli immobili siti in Catania, frazione [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:SOCIETA]., il difensore ha argomentato che sarebbe stato documentalmente provato nel procedimento di riesame che l'acquisto del terreno era stato sovvenzionato da [OSCURATO:PERSONA], suocera dell'indagato, con denaro versato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e da questi in favore del ricorrente; ha altresì dedotto l'assenza di dimostrazione di un nesso di pertinenzialità tra il bene sequestrqte il reato ipotizzato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. 2. Nell'unitario motivo di ricorso, il difensore dell'indagato ha sollevato due distinti profili di doglianza; ovvero, da un lato, ha censurato il provvedimento del Tribunale del riesame nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento di sequestro preventivo in punto di sussistenza del presupposto del periculum in mora; mentre, dall'altro, ha contestato la valutazione della sussistenza del requisito della sproporzione tra redditi dichiarati e acquisto dei beni sequestrati, con particolare riferimento agli immobili siti in Catania, frazione [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:SOCIETA].. 3. In ordine alla prima censura, va dunque richiamato l'arresto espresso da Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, in base al quale - nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro - le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7 dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa. Altresì, con specifico riferimento alla sussistenza del presupposto del periculum in mora, le Sezioni Unite hanno ritenuto - anche in riferimento alla necessità del rispetto del principio di proporzionalità, ripetutamente enunciato pure dalla giurisprudenza europea - che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). Mentre analogo principio è stato enunciato a proposito della confisca c.d. allargata ora regolata dall'art.240-bis cod.pen., in relazione alla quale Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810, ha rilevato che il relativo provvedimento deve contenere una concisa motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio; chiarendo in motivazione che tra le ragioni anticipatorie, sufficienti a sostenere l'onere motivazionale richiesto, rientrano quelle attinenti al fatto che il bene potrebbe essere, nelle more del giudizio, modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. 4. Ciò premesso, deve ritenersi che nell'originario provvedimento ablatorio - confermato sul punto dal Tribunale del riesame - fossero adeguatamente esplicitati i motivi sottesi alla sussistenza del presupposto del periculum in mora, avendo il GIP argomentato proprio in riferimento al ragionevole e concreto pericolo che i beni sottoposti a vincolo potessero - attesa la loro agevole commerciabilità e in considerazione della complessità del giudizio e della presumibile non brevità del relativo accertamento - essere dispersi ovvero alienati a terzi e quindi sottratti alla eventuale confisca; argomentando, specificamente, come [OSCURATO:PERSONA] avesse dimostrato una particolare versatilità e spregiudicatezza nel provvedere a modifiche soggettive delle compagini societarie e delle ditte individuali a lui riconducibili. Deve quindi ritenersi che il provvedimento di sequestro preventivo fosse rispettoso dei necessari oneri motivazionali, come desumibili dai predetti principi, con conseguente infondatezza della relativa argomentazione difensiva. Altresì, in ordine a ulteriore punto sollevato dalla difesa, va ricordato che - in tema di confisca c.d. allargata - non è richiesto alcun nesso di strumentalità tra il bene sottoposto a vincolo e il reato ipotizzato, potendo quindi essere oggetto del sequestro anche beni acquisiti anteriormente rispetto al reato (Sez. 5, n. 19358. 21/02/2013, Rao, Rv. 255381; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269657). 5. Il secondo profilo di doglianza è inammissibile. Ai sensi dell'art.325, comma 1, cod.proc.pen., le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame all'esito del procedimento regolato dall'art.324 cod.proc.pen. possono essere impugnate per cassazione unicamente per violazione di legge. Sul punto, sulla base dell'interpretazione della Suprema Corte, il sintagma «violazione di legge» va inteso come riferito agli errores in iudicando ovvero agli errores in procedendo (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Precisandosi che il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 n. 610, Napoli, Rv. 269656); non rientrando quindi nell'ambito dei vizi deducibili quello della illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, 226710). Conseguendo da tale premessa, come logico corollario, che costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche l'affermata erronea interpretazione di un atto di natura contrattuale, che, essendo relativa ad atti privi di carattere normativo, rientra, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nella valutazione del fatto (Sez. 3, n. 385 del 06/10/2022, dep.2023, Toninelli, Rv. 283916). 6. Sulla base di tali presupposti, deve quindi ritenersi che le argomentazioni proposte nel predetto punto di doglianza non siano idonee a essere valutate sotto il profilo della violazione di legge. Difatti, la predetta censura mira a provocare una diversa valutazione in ordine alla documentazione depositata nel procedimento di riesame e relativa - sulla base del contenuto degli atti negoziali ivi rappresentati - alla effettiva provenienza del denaro utilizzato dall'indagato per l'acquisto dei beni immobili siti in Catania, alla frazione [OSCURATO:PERSONA], asseritamente derivanti dal ricavato di una precedente alienazione immobiliare operata da [OSCURATO:PERSONA], suocera dell'indagato. La predetta censura mira quindi a provocare una nuova valutazione sul profilo della sproporzione tra redditi dichiarati e beni nella titolarità dell'indagato, non in riferimento a una carenza grafica dell'apparato motivazionale bensì in relazione a un asserito vizio di travisamento della prova riferito alla documentazione depositata nel corso del procedimento di riesame. Ne consegue che il motivo di ricorso tende a sollecitare questa Corte a operare una nuova e non consentita interpretazione degli atti negoziali allegati in sede di riesame nonché a esercitare una - pure non consentita - valutazione di complessiva illogicità della motivazione. 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Ri
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