CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 16426/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; /211 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di primo grado, era stato condannato alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, per l'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Foggia il 19 agosto 2024. [OSCURATO:PERSONA] che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, il 19 agosto 2024, veniva trovato a bordo di un'autovettura mentre percorreva le strade del centro abitato di Foggia, in violazione delle prescrizioni impostegli con il decreto emesso dal Tribunale di Foggia il 23 novembre 2023, con cui gli era stata applicata la misura della sorveglianza di speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], per altro verso, che l'elevato disvalore della condotta illecita di [OSCURATO:PERSONA], che era gravato da altri pregiudizi penali, non consentiva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare il trattamento sanzionatorio alle emergenze del caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato, anche alla luce del suo atteggiamento processuale (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M