Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 13969/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18385-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - intimata- avverso la sentenza n. 4540/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18385/2020 Numero sezionale 22/2022 Numero di raccolta generale 13969/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 Rilevato che:

1. Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 422/2017, condannava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento di € 6.400 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per aver corrisposto a soggetto diverso dall’effettivo destinatario l’importo di un assegno non trasferibile intestato ad [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte d’appello di Venezia, a seguito dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dopo aver ricordato che la responsabilità dell’istituto negoziatore ha natura contrattuale, osservava che quest’ultimo, nel caso in cui avesse pagato a persona diversa dall’effettivo prenditore, aveva la possibilità di dimostrare che l’inadempimento non era a lui imputabile, in quanto l’obbligazione era stata assolta con la diligenza dovuta da un operatore professionale.

Prova che nel caso di specie era stata fornita – a parere dei giudici distrettuali – dalla parte appellante, il cui personale aveva provveduto a identificare il prenditore a mezzo del tesserino del codice fiscale e della patente di guida, a verificare che l’assegno non fosse compreso in un elenco di titoli che erano stati oggetto di furto e a versare la somma portata dall’assegno su un libretto nominativo intestato allo stesso presentatore.

La Corte distrettuale di conseguenza, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e in totale riforma della statuizione impugnata, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 22 ottobre 2019, ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) prospettando un unico motivo di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..

Considerato che: Ric. 2020 n. 18385 sez.

M1 - ud. 11-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18385/2020 Numero sezionale 22/2022 Numero di raccolta generale 13969/2022 Data pubblicazione 03/05/2022

4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., in uno con l’art. 43 l.a., e dell’art. 1218 cod. civ. in tema di oneri probatori incombenti sulle parti: in tesi di parte ricorrente la Corte di merito, valorizzando erroneamente il controllo della presenza del titolo su un elenco di assegni oggetto di furto in cui quello presentato non poteva comparire, dato che la conoscenza dell’avvenuta sottrazione era stata acquisita dopo la presentazione all’incasso, ha trascurato di considerare, invece, l’inesistenza del cliente dell’appellante, immediatamente riscontrabile attraverso la semplice verifica del codice fiscale indicato dal presentatore, e l’impossibilità di accertare, attraverso la fotocopia del documento di identità esibito nell’occasione, se quest’ultimo presentasse elementi di falsità percepibili.

Peraltro, era [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a dover dimostrare di essere incorsa nell’inadempimento per causa non imputabile, di modo che non era possibile dare rilievo alla mancata deduzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di profili di contraffazione rilevabili ictu oculi; né la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era restringibile a ciò che fosse stato percepibile ictu oculi, giacché l’istituto di credito dispone di strumenti e competenze che gli altri soggetti normalmente non hanno e che debbono essere utilizzati nello svolgimento del servizio bancario.

Rimaneva poi a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il rischio della scelta di non aver richiesto due documenti di identità al momento dell’identificazione del cliente.

5. Il motivo risulta inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.. 5.1 Questa Corte (cfr. Cass., Sez.

U., 12477/2018), nell'esaminare la regola fissata nell'art. 43 legge assegni, ha ribadito il principio per cui la responsabilità della banca negoziatrice, nell'attività di identificazione Ric. 2020 n. 18385 sez.

M1 - ud. 11-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18385/2020 Numero sezionale 22/2022 Numero di raccolta generale 13969/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 nel legittimo portatore del titolo della persona che lo ha materialmente portato all'incasso, ha natura di responsabilità contrattuale (sub specie di «contatto qualificato») e segue i parametri della responsabilità per negligenza e colpa professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ., con esclusione di ogni riferimento al canone della responsabilità oggettiva; questa responsabilità della banca negoziatrice fa specifico riferimento a un obbligo professionale di protezione proprio dell’impresa - che viene a operare nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione sottostante - di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.

La banca negoziatrice chiamata a rispondere, ex art. 43, comma 2, l.a., del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è quindi ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto la propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, cod. civ.. 5.2 La diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente.

E nell’attribuire contenuto all’obbligo di diligenza professionale dell’istituto di credito a cui sia presentato per l’incasso un assegno non trasferibile da parte di un soggetto risultato poi non legittimato la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la responsabilità della banca Ric. 2020 n. 18385 sez.

M1 - ud. 11-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18385/2020 Numero sezionale 22/2022 Numero di raccolta generale 13969/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente - ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007 - stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita (Cass. 3649/2021).

Né rientra nei parametri di diligenza professionale in discorso la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a questa prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva; una simile regola prudenziale di condotta non si rinviene neppure negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (Cass. 34107/2019). 5.3 La Corte di merito, nel caso sottoposto al suo esame, dopo aver ricordato che la società appellante era ammessa a provare che l’inadempimento non era ad essa imputabile, ha ritenuto che risultasse dimostrato che il pagamento fosse avvenuto a chi si presentava legittimato senza colpa della banca negoziatrice, dato che il personale di quest’ultima aveva identificato il prenditore (a mezzo della patente di guida e del codice fiscale, di cui non era tenuta a controllare l’autenticità), aveva versato l’importo dell’assegno su un libretto nominativo intestato allo stessa persona ed aveva verificato, prima Ric. 2020 n. 18385 sez.

M1 - ud. 11-01-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18385/2020 Numero sezionale 22/2022 Numero di raccolta generale 13969/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 dell’incasso, la mancata inclusione del titolo nell’elenco degli assegni oggetto di furto.

Simili valutazioni si ispirano ai parametri di diligenza professionale fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in precedenza evocata.

La valorizzazione delle circostanze di causa in funzione dell’applicazione di tali parametri risponde poi a un apprezzamento di fatto rientrante nei compiti istituzionali del giudice di merito.

Risultano di conseguenza inammissibili i profili di doglianza con cui è stata dedotta, apparentemente, una violazione delle norme di legge in materia mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.8758/2017).

6. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.

La mancata costituzione in questa sede della parte intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma in data 11 gennaio 2022.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 18385 sez.

M1 - ud. 11-01-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18385-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - intimata- avverso la sentenza n. 4540/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18385/2020 Numero sezionale 22/2022 Numero di raccolta generale 13969/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 Rilevato che: 1. Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 422/2017, condannava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento di € 6.400 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per aver corrisposto a soggetto diverso dall’effettivo destinatario l’importo di un assegno non trasferibile intestato ad [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte d’appello di Venezia, a seguito dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dopo aver ricordato che la responsabilità dell’istituto negoziatore ha natura contrattuale, osservava che quest’ultimo, nel caso in cui avesse pagato a persona diversa dall’effettivo prenditore, aveva la possibilità di dimostrare che l’inadempimento non era a lui imputabile, in quanto l’obbligazione era stata assolta con la diligenza dovuta da un operatore professionale. Prova che nel caso di specie era stata fornita – a parere dei giudici distrettuali – dalla parte appellante, il cui personale aveva provveduto a identificare il prenditore a mezzo del tesserino del codice fiscale e della patente di guida, a verificare che l’assegno non fosse compreso in un elenco di titoli che erano stati oggetto di furto e a versare la somma portata dall’assegno su un libretto nominativo intestato allo stesso presentatore. La Corte distrettuale di conseguenza, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e in totale riforma della statuizione impugnata, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 22 ottobre 2019, ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) prospettando un unico motivo di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che: Ric. 2020 n. 18385 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18385/2020 Numero sezionale 22/2022 Numero di raccolta generale 13969/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., in uno con l’art. 43 l.a., e dell’art. 1218 cod. civ. in tema di oneri probatori incombenti sulle parti: in tesi di parte ricorrente la Corte di merito, valorizzando erroneamente il controllo della presenza del titolo su un elenco di assegni oggetto di furto in cui quello presentato non poteva comparire, dato che la conoscenza dell’avvenuta sottrazione era stata acquisita dopo la presentazione all’incasso, ha trascurato di considerare, invece, l’inesistenza del cliente dell’appellante, immediatamente riscontrabile attraverso la semplice verifica del codice fiscale indicato dal presentatore, e l’impossibilità di accertare, attraverso la fotocopia del documento di identità esibito nell’occasione, se quest’ultimo presentasse elementi di falsità percepibili. Peraltro, era [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a dover dimostrare di essere incorsa nell’inadempimento per causa non imputabile, di modo che non era possibile dare rilievo alla mancata deduzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di profili di contraffazione rilevabili ictu oculi; né la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era restringibile a ciò che fosse stato percepibile ictu oculi, giacché l’istituto di credito dispone di strumenti e competenze che gli altri soggetti normalmente non hanno e che debbono essere utilizzati nello svolgimento del servizio bancario. Rimaneva poi a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il rischio della scelta di non aver richiesto due documenti di identità al momento dell’identificazione del cliente. 5. Il motivo risulta inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.. 5.1 Questa Corte (cfr. Cass., Sez. U., 12477/2018), nell'esaminare la regola fissata nell'art. 43 legge assegni, ha ribadito il principio per cui la responsabilità della banca negoziatrice, nell'attività di identificazione Ric. 2020 n. 18385 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18385/2020 Numero sezionale 22/2022 Numero di raccolta generale 13969/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 nel legittimo portatore del titolo della persona che lo ha materialmente portato all'incasso, ha natura di responsabilità contrattuale (sub specie di «contatto qualificato») e segue i parametri della responsabilità per negligenza e colpa professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ., con esclusione di ogni riferimento al canone della responsabilità oggettiva; questa responsabilità della banca negoziatrice fa specifico riferimento a un obbligo professionale di protezione proprio dell’impresa - che viene a operare nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione sottostante - di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. La banca negoziatrice chiamata a rispondere, ex art. 43, comma 2, l.a., del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è quindi ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto la propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, cod. civ.. 5.2 La diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente. E nell’attribuire contenuto all’obbligo di diligenza professionale dell’istituto di credito a cui sia presentato per l’incasso un assegno non trasferibile da parte di un soggetto risultato poi non legittimato la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la responsabilità della banca Ric. 2020 n. 18385 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18385/2020 Numero sezionale 22/2022 Numero di raccolta generale 13969/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente - ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007 - stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita (Cass. 3649/2021). Né rientra nei parametri di diligenza professionale in discorso la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a questa prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva; una simile regola prudenziale di condotta non si rinviene neppure negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (Cass. 34107/2019). 5.3 La Corte di merito, nel caso sottoposto al suo esame, dopo aver ricordato che la società appellante era ammessa a provare che l’inadempimento non era ad essa imputabile, ha ritenuto che risultasse dimostrato che il pagamento fosse avvenuto a chi si presentava legittimato senza colpa della banca negoziatrice, dato che il personale di quest’ultima aveva identificato il prenditore (a mezzo della patente di guida e del codice fiscale, di cui non era tenuta a controllare l’autenticità), aveva versato l’importo dell’assegno su un libretto nominativo intestato allo stessa persona ed aveva verificato, prima Ric. 2020 n. 18385 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18385/2020 Numero sezionale 22/2022 Numero di raccolta generale 13969/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 dell’incasso, la mancata inclusione del titolo nell’elenco degli assegni oggetto di furto. Simili valutazioni si ispirano ai parametri di diligenza professionale fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in precedenza evocata. La valorizzazione delle circostanze di causa in funzione dell’applicazione di tali parametri risponde poi a un apprezzamento di fatto rientrante nei compiti istituzionali del giudice di merito. Risultano di conseguenza inammissibili i profili di doglianza con cui è stata dedotta, apparentemente, una violazione delle norme di legge in materia mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.8758/2017). 6. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede della parte intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 11 gennaio 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 18385 sez. M1 - ud. 11-01-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4