CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 21922/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe resa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del propriodifensore, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto la violazione di leggeed il vizio di motivazione per non avere, la Corte di appello di Napoli, indicato i motivi per i qualiaveva ritenuto di non applicare l'art. 129 cod. proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivo non consentito.4. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di concordato in appello, che èammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, alconsenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia delgiudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a viziinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge(Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).5. Il ricorrente, peraltro in forma del tutto generica e apodittica, si limita a dolersi dell’omessaovvero apparente motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 129cod. proc. pen..6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delleAmmende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazionedella causa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, in Roma il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]