CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 luglio 1980
Cassazione n. 03829/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1980 avverso l'ordinanza del 25/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, il persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo avverso il decreto in data 26 febbraio 2020, con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., la proroga per anni due della sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione pena con cessazione in data 12 giugno 2029. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, denunciando violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. Deduce che il Tribunale ha disatteso il reclamo nonostante la produzione di atti processuali che rappresentavano il distacco di Cimato dalle dinamiche associative e, comunque, il ridimensionamento del suo ruolo nella cosca di 'ndrangheta Bellocchio nella quale era stato ritenuto inserito. Invece, sono state considerate semplicemente le informazioni acquisite su alcune recenti operazioni di polizia, nell'ambito di ragionamenti tutti disancorati da dati oggettivi. In tal modo sono state disattese le disposizioni in materia che richiedono la concreta verifica della capacità del detenuto di mantenere attualmente i rapporti con la criminalità organizzata, posto che neppure sono stati indicati gli appartenenti al predetto clan con i quali Cimato potrebbe in futuro volere mettersi in contatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutte le censure risultano inammissibili per le seguenti ragioni. 2. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di applicazione o di proroga del regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge, sicché, quanto alla motivazione, posso rilevare soltanto le censure che ne rappresentino la mera apparenza derivante da un testo del tutto avulso dalle risultanze o costituito da mere enunciazione di genere come tali prive di ogni attitudine alla rappresentazione di una valutazione critica (Sez. 3, n. 13/10/2015, Rv. 265322; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Rv. 247682). 3. In materia di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41- bis Ord. pen., l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale di tipo mafioso, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). Tale pericolo non deve essere dimostrato in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che la capacità di mantenere i collegamenti di cui sopra e la sua attualità possano essere ragionevolmente ritenute probabili sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 4. La motivazione del provvedimento impugnato ha dato adeguata contezza di essersi uniformata ai principi appena richiamati. Ha mostrato di apprezzare l'accertamento del ruolo di primaria rilevanza nel tempo attivamente svolto dal ricorrente all'interno di un'assai radicata cosca 'ndrangheta, che risulta ugualmente operativa, potendo contare su numeri affiliati, come emerge dai recenti provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria. Ha rilevato che il ricorrente, dopo la carcerazione, non risultava essere allontanano dal contesto criminale, per il quale poteva continuare a costituire, secondo le logiche associative, un punto di riferimento. Ha chiarito che non solo nella relazione dell'istituto non veniva fatto nemmeno cenno all'esistenza di un percorso di revisione rispetto ai fatti commessi, ma anche il ricorrente aveva tenuto recenti comportamenti sprezzanti e offensivi nei riguardi della polizia penitenziaria. Da tutti questi elementi è stata desunta, sotto il profilo della prognosi da formulare nel caso concreto, l'attuale capacità di Cimato di mantenere i contatti associativi. 5. A fronte di ciò, il ricorso espone rilievi circa il ruolo associativo e le condotte poste in essere dal ricorrente che contrastano con le ricostruzioni delle pronunce definitive di condanna illustrate nel provvedimento impugnato. Fa riferimento a informazioni sulla mera adesione ad alcune attività trattamentali. Introduce rivalutazioni del significato dei comportamenti trasgressivi in carcere. Si oppone al ragionevole percorso di merito che, alla stregua di una valutazione complessiva della condotta e della stabilità dei conseguenti rapporti associativi, ha individuato il pericolo attuale circa il mantenimento dei rapporti con il clan, a prescindere dall'identità dei soggetti liberi che di volta in volta operano per esso. 6. Il ricorso, dunque, non avendo alcuna attitudine a rappresentare le violazioni di legge che denuncia, va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre