CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39376/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 luglio 2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, riconosceva il vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., tra i reati in ordine ai quali [OSCURATO:PERSONA] risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: a) sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 15 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 31 maggio 2019; b) sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 6 novembre 2020, divenuta irrevocabile il 12 novembre 2021. Il giudice dell'esecuzione, con la citata ordinanza, rideterminava la pena complessiva per i suddetti reati in anni 12, mesi 8 e giorni 10 di reclusione ed euro 20.200,00 di multa. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 81 e 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. e vizi di motivazione sulla determinazione della pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione. Il ricorrente critica la modalità di determinazione del quantum di pena stabilito dal giudice dell'esecuzione a seguito del riconoscimento del vincolo di continuazione tra i reati giudicati con le citate sentenze. Mancherebbe adeguata motivazione, dalla quale ricavare il ragionamento che ha condotto il giudice alla decisione. Il giudice dell'esecuzione avrebbe operato, per i reati satellite di cui alla prima sentenza, un mero cumulo materiale di pene senza rendere alcuna motivazione sul punto, in violazione dei principi di diritto espressi sui criteri di scelta e determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in tema di reato continuato, che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. È stato anche precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, l'ordinanza impugnata non reca piena applicazione dei principi richiamati. Il testo è carente di adeguata motivazione in punto di determinazione della pena, a fronte dell'avvenuto riconoscimento del vincolo di continuazione tra i reati giudicati con le menzionate sentenze. Il giudice dell'esecuzione, infatti, non ha fornito una chiara ricostruzione del ragionamento che ha condotto alla determinazione delle frazioni di pena. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alle statuizioni sulla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio al riguardo alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].