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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22015/2026

Testo disponibile della fonte

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dall’Avvocatura generale dello Stato;- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce alcontroricorso;-controricorrente-avverso la sentenza n. 3374/2017 della Commissione tributariaregionale della Lombardia depositata in data 27/07/2017 e notificatain data 25/09/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R.n. 600 del 1973, l’Agenzia delle entrate recuperava a imposizione laNumero registro generale 27892/2017Numero sezionale 5021/2026Numero di raccolta generale 22015/2026Data pubblicazione 27/06/2026somma di euro 156.239,00 in ragione dell’errata esposizione nelladichiarazione dei redditi 2010 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (giàThermadyne Italia [OSCURATO:SOCIETA].) di ritenute d’acconto per l’anno 2009.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la cartella davanti allaCommissione tributaria provinciale (CTP) di Milano, evidenziando diaver errato nella indicazione di tali poste quali ritenute d’acconto inquanto si trattava invece di credito per imposta assolta all’estero suinteressi ivi prodotti e di avere, a seguito della comunicazione sull’esitodel controllo, presentato istanza di autotutela chiedendo ilriconoscimento di un credito di imposta rideterminato e la riduzionedella pretesa impositiva.La CTP di Milano rigettava il ricorso.3.

La contribuente proponeva appello con cui, premesso l’errorenella compilazione del quadro della dichiarazione, evidenziava che ilcredito si era formato negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, mal’imposta era stata pagata all’estero definitivamente solo nel 2009, percui era legittima la sua esposizione nella dichiarazione relativa aquest’anno; solo per quest’ultimo anno la dichiarazione dei redditi erain perdita e pertanto non era consentito l’utilizzo del credito di impostamentre per le altre annualità precedenti la dichiarazione era capiente.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR) della Lombardiaaccoglieva l’appello della società, in parte, riducendo la ripresa atassazione alla somma di euro 8.009,00.In particolare i giudici dell’appello evidenziavano che la societàaveva errato nell’indicare gli importi nel rigo RN15 destinato alleritenute d’acconto invece che nel rigo RN13 destinato ai crediti perimposte pagate all’estero per i redditi ivi prodotti e che poi unitamenteall’istanza di autotutela aveva provveduto a correggere il modello Unico2010 e presentato il quadro CE correttamente compilato con un creditodi imposta pari ad euro 148.793,00; che l’Agenzia non avevaNumero registro generale 27892/2017Numero sezionale 5021/2026Numero di raccolta generale 22015/2026Data pubblicazione 27/06/2026contestato l’esistenza del credito e che la dichiarazione dei redditiaveva valore di mera dichiarazione di scienza; nel caso di specie difatto la parte aveva presentato una dichiarazione integrativa a sfavoreindicando un credito Ires inferiore di euro 8.009,00 rispetto a quellooriginario e aveva corretto errori di compilazione, il che non erasoggetto al termine annuale.4.

Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidandosi a tre motivi, cui la società contribuente haopposto controricorso.Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 18giugno 2026, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., per la quale il PM, inpersona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 3, commi 1, 8, 10 e 11 del d.P.R. n. 322 del 1998, in quantola dichiarazione integrativa non era stata presentata telematicamentee nelle forme di legge.Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, atteso che ilgiudice di merito ha ritenuto ammissibile una dichiarazione integrativadepositata oltre l’anno dalla presentazione di quella precedente,nonostante che essa, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, cheaveva dato rilevanza alla minor somma richiesta, configurasse unadichiarazione in realtà favorevole al contribuente, configurando unvantaggio in ragione di un diverso utilizzo del credito di imposta.Numero registro generale 27892/2017Numero sezionale 5021/2026Numero di raccolta generale 22015/2026Data pubblicazione 27/06/20261.1.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente eappaiono, in conformità alle conclusioni del PM, inammissibili in quantonon colgono la reale ratio decidendi sul punto specifico.Dalla lettura complessiva della motivazione emerge infatti che laCommissione tributaria regionale non abbia affermato che ladichiarazione integrativa potesse essere depositata in modalità ed intermini diversi da quelli prescritti dalla legge, bensi abbia ritenutoemendabile anche in giudizio l’errata indicazione della posta favorevolemediante la compilazione del quadro RN15 invece del quadro RN 13.Ciò emerge sia dalla affermazione per cui la dichiarazione, inquanto mera esternazione di scienza, non assume valore confessorioné costituisce fonte dell’obbligazione tributaria sia dalla specificazioneche «la contribuente, di fatto, ha presentato una dichiarazioneintegrativa», laddove la locuzione «di fatto» testimonia della mancataconsiderazione della stessa quale formale dichiarazione.Appare opportuno evidenziare che in ciò la ratio decidendi èconforme al consolidato principio per cui in caso di errori od omissioninella dichiarazione dei redditi, il contribuente può, in ogni caso,opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributariadell’Amministrazione finanziaria facendo valere l’errore in giudizio (apartire da Cass., Sez.

U., n. 13378/2016; di recente, ancora, Cass. n.15211/2023; Cass. n. 28398/2025).2.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., deduce la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 165 t.u.i.r., e precisamente del comma 1 di taledisposizione, secondo cui la detrazione per imposte assolte all’esteroprevede come condizione che risultino dovuti importi a titolo di impostanetta nell’anno in cui viene indicata la detrazione, mentre ladichiarazione fiscale per l’anno di imposta 2009 portava una impostanetta dovuta pari a 0 in considerazione di una perdita fiscale; e delNumero registro generale 27892/2017Numero sezionale 5021/2026Numero di raccolta generale 22015/2026Data pubblicazione 27/06/2026comma 4, che prevede che nel caso in cui il pagamento definitivo delleimposte all’estero sia avvenuto entro il termine di presentazione delladichiarazione dei redditi, la parte debba richiedere con taledichiarazione l’utilizzo del credito, a pena di decadenza.Il motivo è infondato.2.1.

In relazione al primo profilo, è vero che la fruizione del creditodi imposta per imposte assolte all’estero presupponga che sia dovutauna imposta in Italia cosicché esso non è utilizzabile nell’anno in cui ladichiarazione risulti in perdita.E di tale principio la CTR ha fatto applicazione laddove ha esclusol’utilizzabilità del credito per le imposte estere relativo all’anno 2009.Mentre invece il motivo erariale non tiene conto del fatto,incontestato, che il credito di imposta, nel caso di specie, aveva originenel pagamento di imposte avvenuto in via definitiva all’estero nel 2009,ma in relazione anche ad imposte di competenza degli anni 2006, 2007e 2008.L’art. 165, comma 1, t.u.i.r. prevede che le imposte pagate a titolodefinitivo all’estero sui redditi ivi conseguiti sono ammesse indetrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quotadi imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero eil reddito complessivo al netto delle perdite, prevedendo quindi undoppio limite, sia quello della quota rispetto all’imposta italiana siaquello dell’imposta netta dovuta per il periodo d’imposta in cui il redditoestero ha concorso al complessivo reddito imponibile.L’art. 165, comma 4, t.u.i.r. prevede poi come condizionedell’utilizzo in detrazione che l’imposta sia stata versata a titolodefinitivo prima della data di presentazione della dichiarazione mentreove la definitività intervenga successivamente a tale data, si applica ilcomma 7, che prevede una nuova liquidazione che tenga conto delmaggiore reddito e «la detrazione si opera dall'imposta dovuta per ilNumero registro generale 27892/2017Numero sezionale 5021/2026Numero di raccolta generale 22015/2026Data pubblicazione 27/06/2026periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è statarichiesta».In casi siffatti, poiché la stessa disposizione prevede unariliquidazione per i periodi precedenti, il credito di imposta deve esserecalcolato secondo i medesimi parametri che si sarebbero dovutiapplicare in caso di definizione dell’imposta estera entro il termine dipresentazione della dichiarazione dei redditi di appartenenza e quindianche la quota d’imposta italiana e l’imposta netta dovuta, rilevanti aifini del computo della detrazione, saranno quelle relative al periodod’imposta in cui il reddito estero ha concorso alla formazione del redditocomplessivo (così anche la stessa circolare 9E del 2015 dell’Agenziadelle entrate).2.2.

In relazione al secondo profilo, si è già evidenziato che la CTRha ritenuto ammissibile l’emenda dell’errore compiuto in relazione alquadro della dichiarazione in cui era stato esposto il credito in esame,mentre appare incontestato che il pagamento delle imposte all’esterosi sia reso definitivo nel 2009, anno cui si riferisce la dichiarazione;quindi l’esposizione del credito non poteva avvenire prima di tale anno.3.

Concludendo, vanno dichiarati inammissibili il primo e il secondomotivo ed infondato il terzo.

Il ricorso va quindi respinto.Alla soccombenza segue la condanna dell’Agenzia delle entrate alpagamento delle spese in favore della controricorrente.La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debitodel contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichil’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n.1778/2016).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate alpagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,Numero registro generale 27892/2017Numero sezionale 5021/2026Numero di raccolta generale 22015/2026Data pubblicazione 27/06/2026spese che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese forfettarienella misura del 15 per cento, euro 200,00 per esborsi, accessori sedovuti.Così deciso in Roma, il 18 giugno 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura generale dello Stato;- ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l.r.p.t., rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce alcontroricorso;-controricorrente-avverso la sentenza n. 3374/2017 della Commissione tributariaregionale della Lombardia depositata in data 27/07/2017 e notificatain data 25/09/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R.n. 600 del 1973, l’Agenzia delle entrate recuperava a imposizione laNumero registro generale 27892/2017Numero sezionale 5021/2026Numero di raccolta generale 22015/2026Data pubblicazione 27/06/2026somma di euro 156.239,00 in ragione dell’errata esposizione nelladichiarazione dei redditi 2010 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (giàThermadyne Italia [OSCURATO:SOCIETA].) di ritenute d’acconto per l’anno 2009.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la cartella davanti allaCommissione tributaria provinciale (CTP) di Milano, evidenziando diaver errato nella indicazione di tali poste quali ritenute d’acconto inquanto si trattava invece di credito per imposta assolta all’estero suinteressi ivi prodotti e di avere, a seguito della comunicazione sull’esitodel controllo, presentato istanza di autotutela chiedendo ilriconoscimento di un credito di imposta rideterminato e la riduzionedella pretesa impositiva.La CTP di Milano rigettava il ricorso.3. La contribuente proponeva appello con cui, premesso l’errorenella compilazione del quadro della dichiarazione, evidenziava che ilcredito si era formato negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, mal’imposta era stata pagata all’estero definitivamente solo nel 2009, percui era legittima la sua esposizione nella dichiarazione relativa aquest’anno; solo per quest’ultimo anno la dichiarazione dei redditi erain perdita e pertanto non era consentito l’utilizzo del credito di impostamentre per le altre annualità precedenti la dichiarazione era capiente.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR) della Lombardiaaccoglieva l’appello della società, in parte, riducendo la ripresa atassazione alla somma di euro 8.009,00.In particolare i giudici dell’appello evidenziavano che la societàaveva errato nell’indicare gli importi nel rigo RN15 destinato alleritenute d’acconto invece che nel rigo RN13 destinato ai crediti perimposte pagate all’estero per i redditi ivi prodotti e che poi unitamenteall’istanza di autotutela aveva provveduto a correggere il modello Unico2010 e presentato il quadro CE correttamente compilato con un creditodi imposta pari ad euro 148.793,00; che l’Agenzia non avevaNumero registro generale 27892/2017Numero sezionale 5021/2026Numero di raccolta generale 22015/2026Data pubblicazione 27/06/2026contestato l’esistenza del credito e che la dichiarazione dei redditiaveva valore di mera dichiarazione di scienza; nel caso di specie difatto la parte aveva presentato una dichiarazione integrativa a sfavoreindicando un credito Ires inferiore di euro 8.009,00 rispetto a quellooriginario e aveva corretto errori di compilazione, il che non erasoggetto al termine annuale.4. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidandosi a tre motivi, cui la società contribuente haopposto controricorso.Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 18giugno 2026, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., per la quale il PM, inpersona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 3, commi 1, 8, 10 e 11 del d.P.R. n. 322 del 1998, in quantola dichiarazione integrativa non era stata presentata telematicamentee nelle forme di legge.Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, atteso che ilgiudice di merito ha ritenuto ammissibile una dichiarazione integrativadepositata oltre l’anno dalla presentazione di quella precedente,nonostante che essa, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, cheaveva dato rilevanza alla minor somma richiesta, configurasse unadichiarazione in realtà favorevole al contribuente, configurando unvantaggio in ragione di un diverso utilizzo del credito di imposta.Numero registro generale 27892/2017Numero sezionale 5021/2026Numero di raccolta generale 22015/2026Data pubblicazione 27/06/20261.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente eappaiono, in conformità alle conclusioni del PM, inammissibili in quantonon colgono la reale ratio decidendi sul punto specifico.Dalla lettura complessiva della motivazione emerge infatti che laCommissione tributaria regionale non abbia affermato che ladichiarazione integrativa potesse essere depositata in modalità ed intermini diversi da quelli prescritti dalla legge, bensi abbia ritenutoemendabile anche in giudizio l’errata indicazione della posta favorevolemediante la compilazione del quadro RN15 invece del quadro RN 13.Ciò emerge sia dalla affermazione per cui la dichiarazione, inquanto mera esternazione di scienza, non assume valore confessorioné costituisce fonte dell’obbligazione tributaria sia dalla specificazioneche «la contribuente, di fatto, ha presentato una dichiarazioneintegrativa», laddove la locuzione «di fatto» testimonia della mancataconsiderazione della stessa quale formale dichiarazione.Appare opportuno evidenziare che in ciò la ratio decidendi èconforme al consolidato principio per cui in caso di errori od omissioninella dichiarazione dei redditi, il contribuente può, in ogni caso,opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributariadell’Amministrazione finanziaria facendo valere l’errore in giudizio (apartire da Cass., Sez. U., n. 13378/2016; di recente, ancora, Cass. n.15211/2023; Cass. n. 28398/2025).2. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., deduce la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 165 t.u.i.r., e precisamente del comma 1 di taledisposizione, secondo cui la detrazione per imposte assolte all’esteroprevede come condizione che risultino dovuti importi a titolo di impostanetta nell’anno in cui viene indicata la detrazione, mentre ladichiarazione fiscale per l’anno di imposta 2009 portava una impostanetta dovuta pari a 0 in considerazione di una perdita fiscale; e delNumero registro generale 27892/2017Numero sezionale 5021/2026Numero di raccolta generale 22015/2026Data pubblicazione 27/06/2026comma 4, che prevede che nel caso in cui il pagamento definitivo delleimposte all’estero sia avvenuto entro il termine di presentazione delladichiarazione dei redditi, la parte debba richiedere con taledichiarazione l’utilizzo del credito, a pena di decadenza.Il motivo è infondato.2.1. In relazione al primo profilo, è vero che la fruizione del creditodi imposta per imposte assolte all’estero presupponga che sia dovutauna imposta in Italia cosicché esso non è utilizzabile nell’anno in cui ladichiarazione risulti in perdita.E di tale principio la CTR ha fatto applicazione laddove ha esclusol’utilizzabilità del credito per le imposte estere relativo all’anno 2009.Mentre invece il motivo erariale non tiene conto del fatto,incontestato, che il credito di imposta, nel caso di specie, aveva originenel pagamento di imposte avvenuto in via definitiva all’estero nel 2009,ma in relazione anche ad imposte di competenza degli anni 2006, 2007e 2008.L’art. 165, comma 1, t.u.i.r. prevede che le imposte pagate a titolodefinitivo all’estero sui redditi ivi conseguiti sono ammesse indetrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quotadi imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero eil reddito complessivo al netto delle perdite, prevedendo quindi undoppio limite, sia quello della quota rispetto all’imposta italiana siaquello dell’imposta netta dovuta per il periodo d’imposta in cui il redditoestero ha concorso al complessivo reddito imponibile.L’art. 165, comma 4, t.u.i.r. prevede poi come condizionedell’utilizzo in detrazione che l’imposta sia stata versata a titolodefinitivo prima della data di presentazione della dichiarazione mentreove la definitività intervenga successivamente a tale data, si applica ilcomma 7, che prevede una nuova liquidazione che tenga conto delmaggiore reddito e «la detrazione si opera dall'imposta dovuta per ilNumero registro generale 27892/2017Numero sezionale 5021/2026Numero di raccolta generale 22015/2026Data pubblicazione 27/06/2026periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è statarichiesta».In casi siffatti, poiché la stessa disposizione prevede unariliquidazione per i periodi precedenti, il credito di imposta deve esserecalcolato secondo i medesimi parametri che si sarebbero dovutiapplicare in caso di definizione dell’imposta estera entro il termine dipresentazione della dichiarazione dei redditi di appartenenza e quindianche la quota d’imposta italiana e l’imposta netta dovuta, rilevanti aifini del computo della detrazione, saranno quelle relative al periodod’imposta in cui il reddito estero ha concorso alla formazione del redditocomplessivo (così anche la stessa circolare 9E del 2015 dell’Agenziadelle entrate).2.2. In relazione al secondo profilo, si è già evidenziato che la CTRha ritenuto ammissibile l’emenda dell’errore compiuto in relazione alquadro della dichiarazione in cui era stato esposto il credito in esame,mentre appare incontestato che il pagamento delle imposte all’esterosi sia reso definitivo nel 2009, anno cui si riferisce la dichiarazione;quindi l’esposizione del credito non poteva avvenire prima di tale anno.3. Concludendo, vanno dichiarati inammissibili il primo e il secondomotivo ed infondato il terzo. Il ricorso va quindi respinto.Alla soccombenza segue la condanna dell’Agenzia delle entrate alpagamento delle spese in favore della controricorrente.La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debitodel contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichil’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n.1778/2016). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate alpagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,Numero registro generale 27892/2017Numero sezionale 5021/2026Numero di raccolta generale 22015/2026Data pubblicazione 27/06/2026spese che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese forfettarienella misura del 15 per cento, euro 200,00 per esborsi, accessori sedovuti.Così deciso in Roma, il 18 giugno 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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