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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22027/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 18/10/2023 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 18 ottobre 2023 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza in data 18 luglio 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 perché il reato è estinto per prescrizione e ha ridotto la pena per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 ad anni 1, mesi 6 di reclusione.

2. L'imputato ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge perché non era stata dichiarata la prescrizione anche del reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; con il secondo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena; con il terzo denuncia la violazione di legge e la mancata assunzione di una prova decisiva per l'omesso esame del commercialista della società in merito al dolo. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo per omessa statuizione sul beneficio di legge che era stato ritualmente richiesto.

Ciò determina la corretta instaurazione del rapporto processuale e l'obbligo di annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio, laddove si possano esercitare i poteri dell'art. 620 lett.

I), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114-01), epilogo che tuttavia è precluso dalla prescrizione maturata al 18/12/2023 (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01).

Infatti, l'accoglimento del motivo sulla pena, allorquando non sia divenuto irrevocabile l'accertamento di responsabilità, espone la sentenza al rilievo officioso della prescrizione del reato (Sez. 3, n. 5908 del 11/01/2023, Stabilini, Rv. 284084- 01).

In seguito alla dichiarazione di prescrizione, va revocata anche la statuizione sulla confisca, atteso che l'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ha previsto tale sanzione in conseguenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato è estinto per prescrizione.

Revoca la disposta confisca.

Così deciso, il 3 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 18/10/2023 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 18 ottobre 2023 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza in data 18 luglio 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 perché il reato è estinto per prescrizione e ha ridotto la pena per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 ad anni 1, mesi 6 di reclusione. 2. L'imputato ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo deduce la violazione di legge perché non era stata dichiarata la prescrizione anche del reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; con il secondo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena; con il terzo denuncia la violazione di legge e la mancata assunzione di una prova decisiva per l'omesso esame del commercialista della società in merito al dolo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo per omessa statuizione sul beneficio di legge che era stato ritualmente richiesto. Ciò determina la corretta instaurazione del rapporto processuale e l'obbligo di annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio, laddove si possano esercitare i poteri dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114-01), epilogo che tuttavia è precluso dalla prescrizione maturata al 18/12/2023 (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01). Infatti, l'accoglimento del motivo sulla pena, allorquando non sia divenuto irrevocabile l'accertamento di responsabilità, espone la sentenza al rilievo officioso della prescrizione del reato (Sez. 3, n. 5908 del 11/01/2023, Stabilini, Rv. 284084- 01). In seguito alla dichiarazione di prescrizione, va revocata anche la statuizione sulla confisca, atteso che l'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 ha previsto tale sanzione in conseguenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato è estinto per prescrizione. Revoca la disposta confisca. Così deciso, il 3 apri
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