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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 20510/2026

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OLI il 29/05/2007 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Gip del Tribunale di Napoli ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore della provincia di Napoli del 29/10/2025 con il quale veniva disposto il divieto di accesso negli impianti sportivi e l'obbligo di presentazione presso gli uffici della Questura di Sorrento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in occasione delle competizioni sportive in cui gioca il Napoli. 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidando il ricorso a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla mancata osservanza del termine minimo di 48 ore concesso all'interessato per difendersi e articolare deduzioni difensive.

Evidenzia che il provvedimento del questore è stato notificato al ricorrente in data 03/11/2025 alle ore 16,00 e che il provvedimento di convalida è stata emesso dal GIP in data 05/11/2025 alle ore 13,10, con conseguente compressi dell'intervallo di tempo concesso alla difesa. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla durata dell'obbligo di presentazione che il giudice della convalidaha disposto della durata di anni 5, ritenendo erroneamente che il ricorrente fosse un recidivo amministrativo e di essere vincolato alla forbice edittale di cui alla legge n.146 del 2014, che prevede la durata minima di anni

5. Il ricorrente rappresenta che il Questore aveva disposto il divieto di accesso presso gli impianti sportivi per la sola durata di anni tre e di non essere recidivo amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] il pubblico ministero ha richiesto al giudice la convalida del divieto di accesso e dell'obbligo di firma della durata di anni tre.

Il giudice a quo ha invece, senza motivare in alcun modo, disposto un obbligo di firma per anni 5, non richiesto dal PM.

Il ricorrente evidenzia altresì l'illogicità del provvedimento, posto che il divieto di accesso agli impianti sportivi avrebbe una durata più ristretta rispetto alla durata dell' obbligo di firma, con conseguenze paradossali sul piano pratico, potendo il prevenuto accedere agi impianti sportivi allo scadere del terzo anno, pur rimanendo vincolato all'obbligo di presentazione all'autorità durante lo svolgimento delle competizioni sportive.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce illogicità della motivazione in ordine alla previsione, presente nel solo provvedimento di convalida, dell'obbligo di presentazione anche in occasione delle partite amichevoli della squadra del Napoli.

Il provvedimento del Questore non prevedeva alcuna limitazione anche in occasione delle partite amichevoli.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità e urgenza che giustificano la misura dell'obbligo di presentazione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la nullità del provvedimento per mancato rispetto del termine dilatorio di quarantottore dalla notificazione del provvedimento di daspo all'interessato, che ha rilievo pregiudiziale, è fondato nei termini di cui in motivazione.

Si premette che la disamina della questione prende le mosse da un succinto riepilogo degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità nel corso degli anni.

Un orientamento di legittimità, largamente maggioritario nella giurisprudenza precedente il 2024, a partire dalla pronuncia Sez. 3, n. 27727 del 2008, riteneva affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., l'ordinanza del G.i.p. di convalida del provvedimento del Questore impositivo 2dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. in caso di mancato rispetto del termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento questorile in quanto ciò comporta una lesione del diritto dell'interessato all'intervento ed all'assistenza difensiva e dunque per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (Sez. 3, n. 27727 del 06/05/2008, Mazzei) Rv. 240816 - 01).

Tale orientamento, largamente maggioritario, è stato affiancato da un più recente orientamento, secondo il quale «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato» (Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 - 01; Sez. 3, n. 28489 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ragnoli, Rv. 286707 - 01; Sez. 3, n. 25171 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Tomasi, n.m.; Sez. 3, n. 24326 del 17/04/2025, Lago, n.m.; Sez. 3, n. 24325 del 17/04/2025, Vernoccoli, n.m.; Sez. 3, n. 15737 del 31/01/2025, Rodriguez, n.m.).

Si è, pertanto, affermato che, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità, l'interessato abbia l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale con la conseguenza che, non trattandosi di nullità assoluta ed insanabile, occorre avere interesse all'osservanza della disposizione violata.

Tale orientamento ha fatto richiamo ai principi espressi in materia di impugnazione nelle pronunce delle Sezioni Unite, secondo cui «[I]'interesse a dedurre una tale patologia processuale (...) sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo (Sez.

U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko). [OSCURATO:PERSONA].

U, n. 6624 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dlep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, aveva affermato che la nozione di interesse deve essere ricostruita "in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo". 3Così sintetizzati i diversi approdi della giurisprudenza di legittimità, ritiene il Collegio di condividere il più risalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui è affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. l'ordinanza del G.i.p. di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. in caso di mancato rispetto del termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento questorile, in quanto ciò comporta una lesione del diritto dell'interessato all'intervento ed all'assistenza difensiva e, dunque, per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, specificandosi che trattasi di nullità di ordine generale in quanto posta a difesa del contraddittorio nel quale si esplica il diritto di difesa che non postula l'allegazione di un concreto interesse a farla valere.

Si ritiene infatti che i principi enunciati in tema di interesse ad impugnare non siano applicabili anche al caso di violazione del termine a difesa nella procedura di convalida del provvedimento di daspo con obbligo di presentazione.

Come recentemente affermato da Sez.3, n. 10294 del 14/01/2026, si evidenzia che il suddetto termine è previsto dalla legge al fine di assicurare, in materia di limitazione della libertà personale, nel procedimento caratterizzato da brevità dei termini e dall'assenza di un contraddittorio in presenza, l'unica modalità di esercizio del diritto al contraddittorio.

Ne segue che la lesione del diritto al contraddittorio cartolare, che concretizza il diritto di difesa nella procedura di convalida del provvedimento di daspo con obbligo di presentazione, costituisce già l'interesse a denunciare la nullità per la violazione di legge senza ulteriori allegazioni.

Come è noto, l'interesse richiesto dall'art. 568 comma 4 cod. proc. pen. è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr., ex plurimis, Sez.

U, 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093) che si configura, nel caso in scrutinio, nell'interesse da parte del destinatario della misura, all'osservanza del termine dilatorio nel quale, con la presentazione di memorie, si instaura il contraddittorio, essendo l'unico modo in cui viene esercitato il diritto di difesa.

Non può, dunque, diversamente da quanto sostenuto dall'orientamento minoritario richiamato, richiedersi l'ulteriore allegazione del conseguimento di un'utilità ovvero di una decisione più vantaggiosa, secondo l'elaborazione giurisprudenziale in tema di interesse all'impugnazione, e ciò in quanto ciò che qui viene in rilievo è l'interesse ad una decisione presa all'esito del contraddittorio, ovvero dopo la scadenza del termine dilatorio per l'esercizio del diritto di difesa (Sez.3, n. 10294 del 14/01/2026).Nel caso in disamina, sussiste la denunciata violazione del termine di quarantotto ore, prima del quale è intervenuto il provvedimento di convalida rispetto alla notifica all'interessato del provvedimento del Questore.

Effettivamente, il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente in data 03/11/2025 alle ore 16,00 e il provvedimento di convalida è stato emesso dal GIP in data 05/11/2025 alle ore 13,10, con conseguente compressi-om dell'intervallo di tempo concesso alla difesa.

1.2. Ne segue che, poiché la convalida è intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica. del provvedimento di polizia all'interessato, si integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632).

2. Tale epilogo decisorio determina la superfluità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. 3.L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, limitatamente all'obbligo di presentazione, con conseguente dichiarazione di cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal Questore di Questore di Napoli del 29/10/2025.

Alla cancelleria gli adempimenti di comunicazione al Questore di Napoli.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OLI il 29/05/2007 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Gip del Tribunale di Napoli ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore della provincia di Napoli del 29/10/2025 con il quale veniva disposto il divieto di accesso negli impianti sportivi e l'obbligo di presentazione presso gli uffici della Questura di Sorrento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in occasione delle competizioni sportive in cui gioca il Napoli. 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidando il ricorso a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla mancata osservanza del termine minimo di 48 ore concesso all'interessato per difendersi e articolare deduzioni difensive. Evidenzia che il provvedimento del questore è stato notificato al ricorrente in data 03/11/2025 alle ore 16,00 e che il provvedimento di convalida è stata emesso dal GIP in data 05/11/2025 alle ore 13,10, con conseguente compressi dell'intervallo di tempo concesso alla difesa. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla durata dell'obbligo di presentazione che il giudice della convalidaha disposto della durata di anni 5, ritenendo erroneamente che il ricorrente fosse un recidivo amministrativo e di essere vincolato alla forbice edittale di cui alla legge n.146 del 2014, che prevede la durata minima di anni 5. Il ricorrente rappresenta che il Questore aveva disposto il divieto di accesso presso gli impianti sportivi per la sola durata di anni tre e di non essere recidivo amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] il pubblico ministero ha richiesto al giudice la convalida del divieto di accesso e dell'obbligo di firma della durata di anni tre. Il giudice a quo ha invece, senza motivare in alcun modo, disposto un obbligo di firma per anni 5, non richiesto dal PM. Il ricorrente evidenzia altresì l'illogicità del provvedimento, posto che il divieto di accesso agli impianti sportivi avrebbe una durata più ristretta rispetto alla durata dell' obbligo di firma, con conseguenze paradossali sul piano pratico, potendo il prevenuto accedere agi impianti sportivi allo scadere del terzo anno, pur rimanendo vincolato all'obbligo di presentazione all'autorità durante lo svolgimento delle competizioni sportive. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce illogicità della motivazione in ordine alla previsione, presente nel solo provvedimento di convalida, dell'obbligo di presentazione anche in occasione delle partite amichevoli della squadra del Napoli. Il provvedimento del Questore non prevedeva alcuna limitazione anche in occasione delle partite amichevoli. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità e urgenza che giustificano la misura dell'obbligo di presentazione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la nullità del provvedimento per mancato rispetto del termine dilatorio di quarantottore dalla notificazione del provvedimento di daspo all'interessato, che ha rilievo pregiudiziale, è fondato nei termini di cui in motivazione. Si premette che la disamina della questione prende le mosse da un succinto riepilogo degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità nel corso degli anni. Un orientamento di legittimità, largamente maggioritario nella giurisprudenza precedente il 2024, a partire dalla pronuncia Sez. 3, n. 27727 del 2008, riteneva affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., l'ordinanza del G.i.p. di convalida del provvedimento del Questore impositivo 2dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. in caso di mancato rispetto del termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento questorile in quanto ciò comporta una lesione del diritto dell'interessato all'intervento ed all'assistenza difensiva e dunque per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (Sez. 3, n. 27727 del 06/05/2008, Mazzei) Rv. 240816 - 01). Tale orientamento, largamente maggioritario, è stato affiancato da un più recente orientamento, secondo il quale «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato» (Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 - 01; Sez. 3, n. 28489 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ragnoli, Rv. 286707 - 01; Sez. 3, n. 25171 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Tomasi, n.m.; Sez. 3, n. 24326 del 17/04/2025, Lago, n.m.; Sez. 3, n. 24325 del 17/04/2025, Vernoccoli, n.m.; Sez. 3, n. 15737 del 31/01/2025, Rodriguez, n.m.). Si è, pertanto, affermato che, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità, l'interessato abbia l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale con la conseguenza che, non trattandosi di nullità assoluta ed insanabile, occorre avere interesse all'osservanza della disposizione violata. Tale orientamento ha fatto richiamo ai principi espressi in materia di impugnazione nelle pronunce delle Sezioni Unite, secondo cui «[I]'interesse a dedurre una tale patologia processuale (...) sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko). [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 6624 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dlep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, aveva affermato che la nozione di interesse deve essere ricostruita "in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo". 3Così sintetizzati i diversi approdi della giurisprudenza di legittimità, ritiene il Collegio di condividere il più risalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui è affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. l'ordinanza del G.i.p. di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. in caso di mancato rispetto del termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento questorile, in quanto ciò comporta una lesione del diritto dell'interessato all'intervento ed all'assistenza difensiva e, dunque, per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, specificandosi che trattasi di nullità di ordine generale in quanto posta a difesa del contraddittorio nel quale si esplica il diritto di difesa che non postula l'allegazione di un concreto interesse a farla valere. Si ritiene infatti che i principi enunciati in tema di interesse ad impugnare non siano applicabili anche al caso di violazione del termine a difesa nella procedura di convalida del provvedimento di daspo con obbligo di presentazione. Come recentemente affermato da Sez.3, n. 10294 del 14/01/2026, si evidenzia che il suddetto termine è previsto dalla legge al fine di assicurare, in materia di limitazione della libertà personale, nel procedimento caratterizzato da brevità dei termini e dall'assenza di un contraddittorio in presenza, l'unica modalità di esercizio del diritto al contraddittorio. Ne segue che la lesione del diritto al contraddittorio cartolare, che concretizza il diritto di difesa nella procedura di convalida del provvedimento di daspo con obbligo di presentazione, costituisce già l'interesse a denunciare la nullità per la violazione di legge senza ulteriori allegazioni. Come è noto, l'interesse richiesto dall'art. 568 comma 4 cod. proc. pen. è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr., ex plurimis, Sez. U, 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093) che si configura, nel caso in scrutinio, nell'interesse da parte del destinatario della misura, all'osservanza del termine dilatorio nel quale, con la presentazione di memorie, si instaura il contraddittorio, essendo l'unico modo in cui viene esercitato il diritto di difesa. Non può, dunque, diversamente da quanto sostenuto dall'orientamento minoritario richiamato, richiedersi l'ulteriore allegazione del conseguimento di un'utilità ovvero di una decisione più vantaggiosa, secondo l'elaborazione giurisprudenziale in tema di interesse all'impugnazione, e ciò in quanto ciò che qui viene in rilievo è l'interesse ad una decisione presa all'esito del contraddittorio, ovvero dopo la scadenza del termine dilatorio per l'esercizio del diritto di difesa (Sez.3, n. 10294 del 14/01/2026).Nel caso in disamina, sussiste la denunciata violazione del termine di quarantotto ore, prima del quale è intervenuto il provvedimento di convalida rispetto alla notifica all'interessato del provvedimento del Questore. Effettivamente, il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente in data 03/11/2025 alle ore 16,00 e il provvedimento di convalida è stato emesso dal GIP in data 05/11/2025 alle ore 13,10, con conseguente compressi-om dell'intervallo di tempo concesso alla difesa. 1.2. Ne segue che, poiché la convalida è intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica. del provvedimento di polizia all'interessato, si integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632). 2. Tale epilogo decisorio determina la superfluità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. 3.L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, limitatamente all'obbligo di presentazione, con conseguente dichiarazione di cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal Questore di Questore di Napoli del 29/10/2025. Alla cancelleria gli adempimenti di comunicazione al Questore di Napoli. P.Q.M
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