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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 01165/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati ascritti.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Carenza di motivazione per la mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi 23 e 24 della rubrica, previa riqualificazione degli stessi ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Carenza di motivazione per la mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi 23 e 24 della rubrica, previa riqualificazione degli stessi ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 01165/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris