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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 49931/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Sunday ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bologna ha riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Parma di condanna per cessione continuata di sostanze stupefacenti pesanti e leggere; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per- motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), sia con riferimento alla questione della ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], la quale, secondo quanto emerso dal compendio probatorio, era mera acquirente dell'imputato e mai sospettata di essere a sua volta detentrice di droga destinata a successiva rivendita (Sez.

U, n. 15208 del 25/2/2010, Mills, Rv. 246584-01, in cui, in tema di prova dichiarativa, si è affermato che, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali e, quindi, al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità; sez. 4, n. 40786 del 18/7/2019, Rv. 273926-01, in cui si e ribadito che il divieto di utilizzazione erga omnes delle dichiarazioni rese da persona che fin dall'inizio doveva assumere la veste di indagato presuppone che a carico del soggetto sussistano indizi di reità già prima dell'assunzione delle sommarie informazioni); che avuto riguardo al trattamento sanzionatorio, rideterminato dai giudici del gravame, proprio quanto alla continuazione, essendo stato ridotto il relativo aumento in ragione della mancata certezza' del numero esatto delle cessioni, indicate del primo ,~e in 1725, dovendosi escludere la dedotta violazione di legge, alla luce del dettato normativo (art. 81, commi 2 e 3, cod. pen.), rilevata peraltro la genericità motivo di ricorso; che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pi Salvo i L D 179 P0S1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Sunday ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Bologna ha riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Parma di condanna per cessione continuata di sostanze stupefacenti pesanti e leggere; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per- motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), sia con riferimento alla questione della ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], la quale, secondo quanto emerso dal compendio probatorio, era mera acquirente dell'imputato e mai sospettata di essere a sua volta detentrice di droga destinata a successiva rivendita (Sez. U, n. 15208 del 25/2/2010, Mills, Rv. 246584-01, in cui, in tema di prova dichiarativa, si è affermato che, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali e, quindi, al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità; sez. 4, n. 40786 del 18/7/2019, Rv. 273926-01, in cui si e ribadito che il divieto di utilizzazione erga omnes delle dichiarazioni rese da persona che fin dall'inizio doveva assumere la veste di indagato presuppone che a carico del soggetto sussistano indizi di reità già prima dell'assunzione delle sommarie informazioni); che avuto riguardo al trattamento sanzionatorio, rideterminato dai giudici del gravame, proprio quanto alla continuazione, essendo stato ridotto il relativo aumento in ragione della mancata certezza' del numero esatto delle cessioni, indicate del primo ,~e in 1725, dovendosi escludere la dedotta violazione di legge, alla luce del dettato normativo (art. 81, commi 2 e 3, cod. pen.), rilevata peraltro la genericità motivo di ricorso; che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pi Salvo i L D 179 P0S1
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