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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 agosto 1944

Cassazione n. 08112/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. ),U [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rovigo, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, quale socio, nonché presidente del c.d.a. e legale rappresentante della società di capitali FADI Supermarkets s.r.I., in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale e ha dichiarato n.d.p. per intervenuta prescrizione in ordine al restante delitto di bancarotta semplice documentale.

2. La difesa propone quattro motivi di ricorso. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta di perizia volta ad accertare la capacità processuale dell'imputato, affetto da morbo di Parkinson in stadio avanzato. 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza del dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, senza considerare che l'imputato si era attivato nel recuperare e consegnare al curatore la documentazione utile e necessaria, limitandosi a dare rilievo al mancato rinvenimento di quella asseritamente contenuta nel P.C. del professionista, della quale, peraltro, non era neanche noto il contenuto. 2.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., nonostante l'assenza, in atti, dello stato passivo e nonostante il notevole lasso di tempo intercorso tra l'atto di vendita del terreno e la dichiarazione di fallimento, da cui l'insussistenza di prove in merito alla natura dissipativa dell'operazione di vendita. 2.4 Con il quarto, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha operato l'aumento di pena per le circostanze aggravanti contestate, nonostante l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ai fini del contenimento della pena base.

3. In data 9 ottobre 2025, il Comune di Lendinara ha certificato il decesso del ricorrente, avvenuto il giorno 06 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta morte dell'imputato, e dunque la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

2. Nelle more del procedimento, in data 06 ottobre 2025, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte rilasciato in data 09/10/2025 dal Comune di Lendinara.

Per l'effetto, i reati contestati al medesimo sono estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio.

3. Invero, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022, Regazzoni, Rv. 283206; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384), tanto più quando, come nel caso di specie, non risulti dal testo del provvedimento impugnato l'evidenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. ),U [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rovigo, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, quale socio, nonché presidente del c.d.a. e legale rappresentante della società di capitali FADI Supermarkets s.r.I., in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale e ha dichiarato n.d.p. per intervenuta prescrizione in ordine al restante delitto di bancarotta semplice documentale. 2. La difesa propone quattro motivi di ricorso. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta di perizia volta ad accertare la capacità processuale dell'imputato, affetto da morbo di Parkinson in stadio avanzato. 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza del dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, senza considerare che l'imputato si era attivato nel recuperare e consegnare al curatore la documentazione utile e necessaria, limitandosi a dare rilievo al mancato rinvenimento di quella asseritamente contenuta nel P.C. del professionista, della quale, peraltro, non era neanche noto il contenuto. 2.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., nonostante l'assenza, in atti, dello stato passivo e nonostante il notevole lasso di tempo intercorso tra l'atto di vendita del terreno e la dichiarazione di fallimento, da cui l'insussistenza di prove in merito alla natura dissipativa dell'operazione di vendita. 2.4 Con il quarto, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha operato l'aumento di pena per le circostanze aggravanti contestate, nonostante l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ai fini del contenimento della pena base. 3. In data 9 ottobre 2025, il Comune di Lendinara ha certificato il decesso del ricorrente, avvenuto il giorno 06 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta morte dell'imputato, e dunque la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. 2. Nelle more del procedimento, in data 06 ottobre 2025, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte rilasciato in data 09/10/2025 dal Comune di Lendinara. Per l'effetto, i reati contestati al medesimo sono estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio. 3. Invero, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022, Regazzoni, Rv. 283206; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384), tanto più quando, come nel caso di specie, non risulti dal testo del provvedimento impugnato l'evidenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte d
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