CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 1983
Cassazione n. 48736/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/05/1983 avverso l'ordinanza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Considerato, anzitutto, che la produzione suppletiva, effettuata dal difensore unitamente alla memoria difensiva, è inammissibile perché non consentita in sede di legittimità; Rilevato che i motivi dedotti sono manifestamenti infondati. Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, osta al riconoscimento integrale della continuazione rispetto ai reati accertati con le condanne indicate nella istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla partecipazione alla prima associazione per delinquere avesse programmato l'adesione anche alla seconda, trattandosi di realtà aventi inflessione associativa differente; Ritenuto, pertanto, che il giudice dell'esecuzione, sempre con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha ritenuto i due reati ex art.416 cod. pen. riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore. Considerato, poi, che le censure relative alla entità della pena risultano del tutto generiche atteso che non si confrontano in modo specifico con il ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione, il quale ha correttamente individuato la pena più grave ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. effettuando lo scorporo delle pene in continuazione, ha poi confermato l'aumento dei reati già ritenuti satellite ed ha poi quantificato, in modo coerente, l'aumento della pena relativo al reato divenuto satellite a seguito del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 novembr