Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39049/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che il primo motivo di ricorso risulta declinato in fatto nella parte in cui censura la valutazione operata dalla Corte di appello in merito al riconoscimento del Pagano quale soggetto che ebbe a fornire la sostanza stupefacente di cui ai capi n. 14 e 15, a fronte di completa e non illogica motivazione della decisione che fa riferimento alle contestuali operazioni di accertamento della polizia giudiziaria ed al determinante dato che vedeva il ricorrente intercettato all'interno della propria abitazione, elementi che il ricorrente tenta di valutare disgiuntamente e non, come effettuato dai Giudici di merito, nel loro complesso; rilevato che corretta risulta l'esclusa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod, pen. alla luce dell'apprezzata condotta giudicata non occasionale e, pertanto, di non scarsa offensività in quanto tale da denotare una certa professionalità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che il primo motivo di ricorso risulta declinato in fatto nella parte in cui censura la valutazione operata dalla Corte di appello in merito al riconoscimento del Pagano quale soggetto che ebbe a fornire la sostanza stupefacente di cui ai capi n. 14 e 15, a fronte di completa e non illogica motivazione della decisione che fa riferimento alle contestuali operazioni di accertamento della polizia giudiziaria ed al determinante dato che vedeva il ricorrente intercettato all'interno della propria abitazione, elementi che il ricorrente tenta di valutare disgiuntamente e non, come effettuato dai Giudici di merito, nel loro complesso; rilevato che corretta risulta l'esclusa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod, pen. alla luce dell'apprezzata condotta giudicata non occasionale e, pertanto, di non scarsa offensività in quanto tale da denotare una certa professionalità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 39049/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris