CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 19741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6656/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Conca d'Oro n. 184/190, Pal. D, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza n. 178/1/12 della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata in data 11/12/2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CTR delle Marche, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento TOSAP anno 2004 e TARSU-•TIA anno 2004 notificati a [OSCURATO:PERSONA], quale occupante di una superficie in località [OSCURATO:PERSONA] - Ancona. La società Ancona Entrate impugna la decisione con tre motivi, per violazione degli artt. 38, d.lgs. n. 507 del 1993, 822, 823, 824, 825, 826, 828 e 830 c.c., 1, 2, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, I. n. 1497 del 1939, oggi artt. 131, 132, 133, 134, 136, 142,, 145, 147, 148 e 157, d.lgs. 42 del 2004, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., nonché per violazione dell'art. 38, d.lgs. n. 507 del 1993, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., nonché per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., mentre la contribuente resiste con controricorso. Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito del relativo potere, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., e, per adesione, dalla contribuente e del difensore. La rinuncia è rituale ed a seguito della prestata adesione dell'altra parte, estinguendosi il processo, opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante (Cass. n. 9474 del 2020). Nella specie, quindi, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione delle spese processuali. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli c:asi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 24 maggio 2022 tenu