CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 25717/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 20301-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - principale - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 20301/2019 Cron. Rep. Ud. 14/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 3946/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/12/2018 R.G.N. 1/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21.12.18, la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva annullato l’intimazione di pagamento per € 1462 per contributi anno 2008 dovuti alla gestione separata dall’ingegnere in epigrafe, iscritto all’albo e svolgente attività di dipendente con regolare posizione assicurativa presso l’INPS, mentre l’attività era episodica e saltuaria. 2. In particolare, la corte territoriale ha rilevato che il professionista aveva versato il contributo integrativo ad INARCASSA quale non iscritto, ha quindi escluso (a differenza del primo giudice) che fosse maturata la prescrizione (per rilevanza del successivo momento della presentazione della dichiarazione dei redditi quale dies a quo del termine prescrizionale), ma ha ritenuto non dovute le somme per difetto di prova (di cui era onerato l’INPS) dell’abitualità dell’attività autonoma, tanto più che il modesto reddito professionale risultante dagli atti era indice della non abitualità dell’attività. 3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, resiste con controricorso il professionista, che propone ricorso incidentale condizionato per un motivo, in relazione al quale l’INPS ha depositato procura. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione degli artt. 2 co. 26-31 L. 35/95, 18 DL 98/11 conv. In L. 111/11, 2 co.. 8 L. 247/10, 44 co. 2 DL 269/03, conv. in L. 326/03, per avere la corte territoriale affermato l’occasionalità dell’attività del professionista. 5. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce violazione degli articoli 2935 c.c., 2 e 3 l. 335/95, 17 dpr 435/01, 10- 13 e 18 d.lgs. 241/97, 5 5 rdl 1827/35, per avere la corte territoriale fatto decorrere il termine prescrizionale dal momento del termine di versamento del dovuto e non da quello della presentazione della dichiarazione dei redditi. 6. Il motivo del ricorso principale è privo di pr egio. L’INPS, da un lato lamenta che la corte d’appello abbia ricollegato l’occasionalità della prestazione alla sola circostanza della percezione di un reddito modesto da parte del professionista, laddove il fulcro della decisione impugnata poggia sull’affermazione che l’INPS non ha adempiuto all’onere della prova dell’abitualità della prestazione per la quale chiedeva i contributi. Dall’altro lato, l’INPS pretenderebbe di rivalutare in questa sede gli elementi fattuali già esaminati nella sentenza impugnata, tendendo inammissibilmente ad un riesame nel giudizio di legittimità del merito della controversia (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 13918 del 03/05/2022, Rv. 666484 -02); Sez. 3 - , Sentenza n. 11213 del 09/05/2017, Rv. 644395 -01). 7. Ne consegue il ri getto del ricorso principale. 8. Il motivo del ricorso incidentale, in quanto condizionato, resta assorbito. 9. Spese secondo soccombenza. 10. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico del ricorrente. p.q.m. rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1000 per competenze professionali ed € 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se do