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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31492/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza del 9 novembre 2023 con cui la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato — limitatamente alla rideterminazione della pena in mesi 8 di reclusione ciascuno, riducendo a mesi 8 anche la durata delle pene accessorie — confermando nel resto, la pronuncia emessa dal Tribunale di Lecco, che aveva dichiarato gli imputati responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216 comma 3, 223 comma 1

I. fall. e lí aveva condannati alla pena di mesi nove e giorni dieci di reclusione.

Ritenuto che, nell'interesse di entrambi gli imputati, il primo ed il secondo motivo di ricorso, che denunciano rispettivamente, l'uno, violazione di legge penale in ordine all'art. 216, comma 2

I. fall. relativamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo, e, l'altro, violazione di legge penale in ordine all'art. 216, comma 3

I. fall. in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, inoltre sono indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, nonché tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7 e 8 della sentenza impugnata ove, segnatamente, si conclude che l'alterazione dell'ordine di soddisfazione dei creditori è stata scientemente accettata e voluta dagli imputati che erano ben a conoscenza sia dello stato di decozione in cui già versava la società (per patrimonio negativo) al momento della percezione dei compensi riscossi - in assenza di un'espressa deliberazione da parte dell'Assemblea dei soci -, sia dell'esistenza di altri creditori di pari grado, i quali avevano uguale titolo ad essere soddisfatti); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza del 9 novembre 2023 con cui la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato — limitatamente alla rideterminazione della pena in mesi 8 di reclusione ciascuno, riducendo a mesi 8 anche la durata delle pene accessorie — confermando nel resto, la pronuncia emessa dal Tribunale di Lecco, che aveva dichiarato gli imputati responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216 comma 3, 223 comma 1 I. fall. e lí aveva condannati alla pena di mesi nove e giorni dieci di reclusione. Ritenuto che, nell'interesse di entrambi gli imputati, il primo ed il secondo motivo di ricorso, che denunciano rispettivamente, l'uno, violazione di legge penale in ordine all'art. 216, comma 2 I. fall. relativamente alla sussistenza dell'elemento oggettivo, e, l'altro, violazione di legge penale in ordine all'art. 216, comma 3 I. fall. in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, inoltre sono indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, nonché tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7 e 8 della sentenza impugnata ove, segnatamente, si conclude che l'alterazione dell'ordine di soddisfazione dei creditori è stata scientemente accettata e voluta dagli imputati che erano ben a conoscenza sia dello stato di decozione in cui già versava la società (per patrimonio negativo) al momento della percezione dei compensi riscossi - in assenza di un'espressa deliberazione da parte dell'Assemblea dei soci -, sia dell'esistenza di altri creditori di pari grado, i quali avevano uguale titolo ad essere soddisfatti); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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