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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 1939

Cassazione n. 41695/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/1939 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAclate-e~-a4-[e-pa"- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di RONCO Lucia per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per il delitto di bancarotta impropria.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato con tre motivi;

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore che ha proposto l'atto di impugnazione, Avv. [OSCURATO:PERSONA], non è iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Infatti, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale.

4. L'inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5 -bis dell'art. 610 cod. proc. pen. 5.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/1939 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAclate-e~-a4-[e-pa"- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di RONCO Lucia per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per il delitto di bancarotta impropria. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato con tre motivi; 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore che ha proposto l'atto di impugnazione, Avv. [OSCURATO:PERSONA], non è iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Infatti, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale. 4. L'inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5 -bis dell'art. 610 cod. proc. pen. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41695/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris