CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31304/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA /. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585, in relazione agli artt. 577, comma primo, n. 4 e 61, n. 1 cod. pen.); 2. Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta violazione di legge ex art. 606, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 530 e 533 c.p.p. nonché vizio di motivazione ex art. 606, lett. e) c.p.p., ritenendo la stessa inidonea al superamento del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di ún quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; 3. Considerato, altresì, che il suddetto motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ma